Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7237 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02793/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2793 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
HE Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valeria Lanna, Giuseppe Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Antonio Pugliese, Angelo Pacileo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via del corso n. 509;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003029 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000166 presentato da HE Servizi S.r.l.; - della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015848 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto a consuntivo CB0000000166 presentato da HE Servizi S.r.l.; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HE Servizi S.r.l. il 16/11/2020:
- della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003029 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000166 presentato da HE Servizi S.r.l.;
- della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015848 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto a consuntivo CB0000000166 presentato da HE Servizi S.r.l.;
- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti;
e per l’accertamento del diritto della Società HE Servizi s.r.l. a vedere approvata la proposta di Progetto a Consuntivo (PC) n. CB0000000166; e la condanna del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a. ai sensi dell’art. 34 c.p.a. a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee e tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio o, in subordine, alla decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione ai sensi dell’art. 42 co. 3 del d.lgs. n. 28/2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. – Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti notificati il 13/11/2020 HE Servizi S.r.l. ha impugnato, unitamente al presupposto preavviso di diniego, la determinazione del 20/01/2020 prot. n. GSE/P20200003029 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) n. CB0000000166, riguardante un intervento di sostituzione degli apparecchi tradizionali con nuovi apparecchi di illuminazione LED con flusso variabile da realizzarsi nello stabilimento della ARTSANA S.p.A. sito in Verolanuova (BS) S.S. 45 bis km 21,100.
2. – La società contesta, nel ricorso, la fondatezza di ogni singola ragione ostativa opposta dal G.S.E. nella motivazione resa a sostegno del diniego impugnato, argomentandone l’erroneità o l’infondatezza; con i motivi aggiunti invoca l’applicazione del sopravvenuto art. 56 del D.L. n. 76/2020 e, per l’effetto, deduce l’illegittimità del gravato rigetto siccome reso a distanza di anni dalla richiesta di incentivo, in violazione dei criteri contenuti nell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
3. – Si è costituito in giudizio il G.S.E. che ha rivendicato, con ampie controdeduzioni, la legittimità del provvedimento impugnato e chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie e repliche, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Il ricorso è immeritevole di accoglimento.
6. – La motivazione del diniego, ancorata a una molteplicità di ragioni ostative, resiste, invero, nel suo complesso, alle censure articolate da parte ricorrente.
6.1. – Il compendio motivazionale risulta legittimo, infatti, nella parte in cui dà atto della mancata comprova della posteriorità della data di avvio della realizzazione del progetto rispetto a quella di presentazione della richiesta di incentivo e, inoltre, laddove dà conto dell’inidoneità della documentazione prodotta a consentire la verifica che il “ soggetto titolare del progetto ” coincida, in linea con quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera w) del D.M. 11 gennaio 2017, con il “ soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica ”.
6.2. – Non si rivelano persuasive le contrarie argomentazioni spese da parte ricorrente, sul punto, nei motivi sub I e II, le quali devono ritenersi recessive e superate a fronte degli inequivoci dati fattuali posti in risalto dalla difesa della P.A. resistente, incontestati, che danno atto che i documenti di trasporto trasmessi non risultano completi rispetto al quantitativo di lampade oggetto di intervento, atteso che soltanto uno dei quattro DDT (n. 17007806 del 7.9.2017) è intestato direttamente alla società indicata come “ soggetto che sostiene l’investimento ” (AR s.r.l.) laddove in tutti gli altri, invece, il destinatario indicato è l’azienda Elettrotecnica Cremaschini s.r.l., senza ulteriori specificazioni, con la conseguenza che dei 495 apparecchi sostitutivi previsti nell’allegato 1 del contratto stipulato tra HE e AR, soltanto 74 unità risultano essere state consegnate alla società titolare del progetto.
6.3. – Di qui, unitamente al rilievo – anch’esso non contestato – che non è stata prodotta alcuna evidenza dell’avvenuto pagamento ad AR (non essendo state prodotte le fatture che parte ricorrente assume essere state emesse), l’insussistenza dei presupposti per ritenere che l’istanza per l’incentivazione sia stata presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori e per riscontrare la corrispondenza tra il soggetto titolare del progetto indicato nell’istanza e quello che in concreto “ sostiene ” l’investimento.
6.4. – Non può valere a confutare tale conclusione la valorizzazione, da parte della società ricorrente, del contratto stipulato con AR e il richiamo ai principi sul soccorso istruttorio, che nella specie sarebbe stato colpevolmente omesso, secondo quanto dedotto in ricorso, da G.S.E., che avrebbe potuto ( recte : dovuto) richiedere chiarimenti o elementi integrativi.
6.5. – Sul punto va rammentato che, trattandosi di benefici di derivazione europea, i presupposti per accedere alle incentivazioni devono essere accertati in modo rigoroso alla luce del principio di auto-responsabilità dell’impresa (v., da ultimo, T.A.R. Roma, sez. V-ter, n. 3422/2025); per altro profilo, inoltre, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere applicabile, al regime di incentivazione, “ il principio di auto-responsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ” ( ex multis , T.A.R. Roma, sez. V-ter, 4.4.2025, n. 6817).
6.6. – La mancanza di tale prova, dovuta alle indicate carenze documentali, assume, nel caso di specie, rilevanza determinante.
La giurisprudenza amministrativa ritiene, infatti, che “ la produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo, infatti, al Gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori (cfr. Cons. Stato sez. II, 17 maggio 2023, n. 4913) ” (T.A.R. Roma, sez. V stralcio, 18.3.2025, n. 5569).
7. – L’acclarata fondatezza delle prime – e più radicali – ragioni ostative poste da G.S.E. alla base del diniego in questa sede impugnato consente di prescindere dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso, rivolti avverso le ulteriori cause reiettive indicate nel provvedimento, variamente collegate alla ritenuta inidoneità, sotto molteplici profili, della documentazione trasmessa dalla società ricorrente a corredo del PC (“non sono stati forniti, per gli impianti oggetto d’intervento, i consumi nelle condizioni ante intervento riferiti agli ultimi 12 mesi di esercizio con dettaglio almeno giornaliero, così come previsto dal D.M. 11 gennaio 2017, con descrizione dettagliata del programma di misura implementato e dello strumento di misura utilizzato; - non è stata fornita una descrizione dettagliata del programma di misura utilizzato per verificare l’illuminamento [lux], indicando nelle planimetrie i punti di misura individuati per le diverse zone; - non è stata fornita una nuova formulazione dell’algoritmo di calcolo che consenta di determinare correttamente i risparmi di energia primaria conseguiti. In particolare le ore equivalenti post intervento non sono state calcolate come il rapporto tra l’energia elettrica consumata ex post e la potenza delle lampade installate post intervento; - non è stato fornito un foglio di calcolo elettronico che implementi l’algoritmo di calcolo proposto, anche alla luce delle osservazioni fatte al punto precedente. Inoltre non è stata prevista una scheda riportante il dettaglio delle misure giornaliere relative ai singoli misuratori installati” ).
7.1. – Per sorreggere un atto plurimotivato, come il diniego in ispecie, in sede giurisdizionale è sufficiente, infatti, la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (si v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 14/11/2025, n. 8924).
8. – Deriva, da quanto sinora osservato, l’infondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato.
9. – Analogamente è a dirsi dei motivi aggiunti, essendo priva di fondamento la pretesa applicazione al caso in esame delle modifiche normative apportate all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 dai commi 7 e 8 dell’art. 56 del D.L. del 16.7.2020 n. 76, che hanno imposto a G.S.E. il rispetto dei criteri contenuti nell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 nel caso di provvedimenti di decadenza dagli incentivi oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti.
9.1. – Fa difetto, infatti, un’istanza di parte, come espressamente richiesto dal cit. comma 8 dell’art. 56 (T.A.R. Roma, sez. V-ter, 3.3.2025, n. 4588) e la novella (entrata in vigore il 17.7.2020), priva di efficacia retroattiva ( cfr . ex multis Cons. Stato, Sez. II, 11.6.2025, n. 5028), è sopravvenuta al provvedimento impugnato (adottato il 20.1.2020) sicché “ non spiega effetti per il periodo antecedente alla propria entrata in vigore, dato che, stante il suo univoco tenore letterale, è applicabile ratione temporis, solo in relazione a provvedimenti emanati dal Gestore successivamente alla sua entrata in vigore ” (T.A.R. Roma, sez. V-ter, 13.10.2025, n. 17537).
10. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti depositati in data 16 novembre 2020, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della P.A. resistente, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OI, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | CA OI |
IL SEGRETARIO