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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/11/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . est.
dott. Isabella Cumia Componente privato
Dott. Cesare Garofalo Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 325/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA”.
promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, in atto ristretta in carcere, elettivamente domiciliata in Catania, via C.F._1
Verona n. 62 presso lo studio dell'avv. Fiammetta Petralia, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di appello,
Contro Avv. Michelangelo Mauceri, nella qualità di tutore e difensore dei minori Per_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...],
[...] CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, corso TA n. 204,.
Con l'intervento in causa
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 17.09.2025 , sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 41/2024 emessa il 21 febbraio 2024 e depositata il 05 marzo 2024, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso ex art. 8
L. 183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data 16.06.2023, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , nata a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...], confermando la nomina del tutore nella persona CP_1 dell'avv. Michelangelo Mauceri, disponendo il divieto assoluto di contatti e consegna dei minori alla madre, oltre che tra gli stessi minori .
Con ricorso depositato il 04.04.2024 ha interposto appello avverso tale sentenza, notificata in data
05.03.2024, unico genitore e madre dei minori (essendo il padre di Parte_1 deceduto mentre non è stato mai riconosciuto dal padre), deducendo CP_1 Persona_1
l'erroneità della decisione impugnata, assunta sulla base di una errata e frettolosa valutazione delle risultanze istruttorie e delle circostanze che avevano condotto all'apertura della procedura, senza debitamente considerare la condizione di fragilità emotiva e psicologica della genitrice nonchè le molteplici vicissitudini che la stessa si era trovata ad affrontare. Esponeva di aver avuto il figlio
, appena ventenne, dalla relazione intercorsa con il signor , il quale non Per_1 Controparte_2 aveva mai riconosciuto il bambino;
di essere stata aiutata a crescere il figlio dalla propria madre la quale assieme al compagno l'aveva a lungo sostenuta;
che nel Persona_2 Persona_3
2017 dopo il decesso della madre si era trovata nuovamente da sola con il figlio a fronteggiare le esigenze quotidiane e di aver trovato riparo e protezione nella persona del compagno della madre, dalla relazione con il quale nasceva quindi il 29.06.2021 la minore che dopo poco più CP_1 di un anno dalla nascita della minore anche il signor era improvvisamente deceduto, sicchè si CP_1 era trovata da sola con i due figli, priva di residenza stabile e di risorse economiche. Lamentava quindi come il Tribunale per i Minorenni non avesse approfondito adeguatamente le problematiche personologiche e psicologiche della donna, ponendo in essere gli opportuni interventi di sostegno alla genitorialità, non avesse quindi attivato, anche dopo il collocamento dei minori nelle strutture protette, le misure atte a consentire alla madre di coltivare il legame affettivo con i figli;
contestava quindi di aver avuto condotte trascuranti dei bisogni dei minori evidenziando di averli sottoposti regolarmente alle vaccinazioni obbligatorie e alle visite mediche necessarie, rilevando come le mancanze da ultimo segnalate che avevano portato all'apertura della procedura di accertamento dello stato di adottabilità fossero chiaramente ascrivibili alla condizione di grave disagio in cui si era trovata dopo la morte del sig. . L'appellante Persona_3 contestava quindi l'asserita sussistenza del dichiarato stato di abbandono dei minori, dando la disponibilità a seguire qualsiasi progetto finalizzato al suo supporto nelle funzioni genitoriali, avendo reperito una nuova stabile abitazione sita in Catania, via Colomba n. 27.
Tanto premesso, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento nella parte in cui prevedeva il divieto di contatti tra la madre ed i minori e conseguente ripresa degli incontri protetti con gli stessi, in via principale chiedeva disporsi, ove ritenuto necessario, apposita CTU valutativa delle capacità genitoriali materne, e quindi revocarsi la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e Persona_1 Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio il tutore dei due minori , contestando nel merito il gravame e assumendone la assoluta infondatezza dello stesso, attesa la molteplicità degli interventi di sostegno avviati nel tempo con esiti del tutto insoddisfacenti in favore della sig.ra da sempre dedita ad uno stile di vita Parte_1 irregolare connotato da lunghi periodi di irreperibilità, priva di alcuna progettualità e del tutto incapace di occuparsi dei figli, siccome riconosciuto in passato dalla stessa madre della donna, sig.ra , che si era assunta l'onere di accudire il nipote. Evidenziava come il piccolo Per_2
, fin da piccolo affidato alla nonna, dopo il decesso della stessa nel periodo in cui era stato Per_1 affidato alla madre si fosse trovato a vivere in un contesto di grave trascuratezza, privato di attenzioni e di cure , esposto a modelli diseducativi e precocemente adultizzato, tanto da presentare un profilo di personalità fortemente compromesso a causa del proprio vissuto .
Riguardo la piccola riportava come fin dai primi mesi di vita la bambina si fosse CP_1 anch'essa trovata in una situazione di totale precarietà, avesse cambiato numerosi domicili assieme alla madre, fosse stata vista dormire in macchina , e da ultimo, a seguito della segnalazione di una passante (che da giorni l'aveva notata), ritrovata sugli scogli del litorale cittadino di San Giovanni Li Cuti, ove veniva rintracciata dalle in condizioni igieniche Pt_2 deficitarie, scalza e con una profonda ferita sotto il piede. Ribadiva come la definizione del procedimento con l'accertamento dello stato di adottabilità dei minori, fosse stata causata dalla ineludibile necessità, in mancanza di valide alternative attesa la mancanza di una rete familiare di supporto, di assicurare i loro i diritti fondamentali e di garantire agli stessi un sano percorso di crescita. Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata.
Indi, all'esito dell'udienza di comparizione in data 09.10.2024, la Corte, rigettata la richiesta di sospensiva, rinviava il procedimento con termine per note. Dopo due rinvii dovuti al trasferimento ad altro ufficio del consigliere assegnatario, disposta la designazione del nuovo consigliere relatore, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 14.05.2025 veniva quindi disposto l'ascolto riservato del minore , innanzi al consigliere delegato ed ai componenti Per_1 onorari, nonché l'ascolto riservato degli affidatari della minore Espletati i suddetti CP_1 incombenti ed acquisito un estratto matricolare presso il DAP al fine di verificare la situazione di detenzione materna, da ultimo all'udienza del 17.09.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che chiedeva il rigetto dell'appello, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'appello proposto da in quanto Parte_1 depositato nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 legge n. 184/83, essendo stato il ricorso proposto in data 04.04.2024, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data
05.03.2024.
Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo stato ritualmente citata quale unica controparte, il tutore dei minori, debitamente costituitosi in giudizio.
Riguardo il padre naturale del minore notoriamente indicato in tale sig. Persona_1
. si evidenzia che questi non risulta aver mai riconosciuto il figlio né ha mai Controparte_2 manifestato alcun interesse per la presente procedura, mentre il padre di è CP_1 deceduto in data 22.11.2022.
Risulta quindi essere stato ascoltato nella presente fase processuale il minore , nonché Per_1 gli affidatari della minore assicurandosi il pieno esercizio del diritto di difesa al CP_1 procuratore dell'appellante, la quale ha da ultimo partecipato alla discussione orale.
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità .
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)” . La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante “il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata
l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, …il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)”. (Cass. I 30.10.2024 n. 10658).
Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia quindi affermato in plurime pronunce che “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass.Sez.I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a far ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass.Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730; Cass.Civ.Sez.I, 04.04.2011 n.
7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2011, n. 1838;
Cass.,Sez. I^, 22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non è integrato solamente da un “rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali” ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che – a prescindere dagli adempimenti dei genitori – impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione 10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I, 07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988).
Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile (v. in tal senso Cass., n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI
15660/2012 ; Cass.I n. 6755/2014; Cass. 24374/2025 ). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso,
Cass. 30 maggio 2014, n. 12192; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che l'appello sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, risultando acclarata la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale dei minori e dovuto al CP_1 Persona_1 comportamento del tutto inadeguato di rispetto alle responsabilità che Parte_1 conseguono all'assunzione del ruolo genitoriale e alla sua assoluta incapacità di svolgere le relative funzioni accuditive, protettive e normative nei confronti dei medesimi.
Deve in primo luogo darsi atto del fatto che il minore - nato dalla relazione Persona_1 della con tale , noto pregiudicato che non aveva mai inteso riconoscere Per_1 Controparte_2 il figlio - a causa dell'atteggiamento abbandonico materno e dello stile di vita del tutto irregolare della donna era stato a lungo sottoposto a tutela anche nei primi anni di vita nel corso del procedimento de potestate iscritto al n. 109/2008 VG, definito con il decreto emesso dal
Tribunale per i Minorenni il 10 aprile 2010 con la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale materna e affidamento del minore alla nonna materna poi deceduta il Persona_2
27.08.2017. Dagli atti della suddetta procedura risultava come la giovane donna, dopo la nascita del figlio avvenuta quando la relazione con il era ormai già conclusa, manteneva ambigui CP_2 contatti con il predetto da cui addirittura veniva accompagnata a Firenze ove la stessa contraeva un matrimonio simulato con un extracomunitario in cambio di denaro. Sebbene fosse stato avviato un percorso di presa in carico della giovane da parte del Consultorio Familiare, il detto servizio riportava come la ragazza, sottoposta a vari colloqui fino al 2010, non avesse manifestato alcuna adesione agli interventi avviati a suo sostegno mostrandosi incostante e infastidita dai tentativi di portarla a maturare un atteggiamento più consapevole della sua genitorialità, rifiutando la proposta di intraprendere un percorso psicoterapeutico. Risulta che la giovane scompariva per settimane dall'abitazione della madre disinteressandosi completamente del figlio, il cui accudimento era demandato in toto alla sig.ra . Ancora, risultava come la nell'ottobre 2009 Per_2 Per_1 avesse improvvisamente portato via il figlio dall'abitazione materna con l'intenzione di trasferirsi a casa del con cui, nonostante il rifiuto dell'uomo di riconoscere il figlio, manteneva un CP_2 legame altalenante del tutto disfunzionale e connotato da violenza e maltrattamenti (siccome da lei stessa dichiarato in sede di audizione al TM), sicchè solo la denuncia della sig.ra Per_2 consentiva di rimettere in sicurezza il minore, nel frattempo presso di lei collocato dal TM. Nella relazione del C.F. del 09.10.2009 si leggeva infatti : “Qualora non vi fosse la presenza della signora accanto al nipote, certo il bambino sarebbe esposto a situazioni pregiudizievoli Per_2 perché non è in grado di occuparsi di lui responsabilmente… la signora Pt_1 Per_2 continua ad essere garante della crescita del piccolo… il bambino non ricerca come Pt_1 base sicura ma piuttosto la nonna, che pure nell'arco di questi mesi ha cercato di responsabilizzare maggiormente particolarmente per quel che riguarda l'accudimento Pt_1 fisico e materiale del piccolo”.
Orbene, dopo il decesso della nonna materna avvenuto il 27.08.2017, essendo il minore Per_1 rimasto privo della figura genitoriale vicariante di riferimento oltre che di rappresentanza legale, su segnalazione della Procura veniva quindi aperto il procedimento iscritto al n. 69/2018 A.B. il quale, a seguito delle incoraggianti relazioni dei servizi che si esprimevano in termini positivi nei confronti della che aveva all'epoca manifestato la volontà di riappropriarsi del Parte_1 proprio ruolo di madre esprimendo una progettualità costruttiva(cfr. rel. S.S Catania 12.11.2019 e rel. Servizio di Psicologia dell'ASP di Catania del 15.10.2018 ) , veniva quindi definito con sentenza di non luogo a provvedere emessa in data 23.12.2019 sull'accertamento dello stato di adottabilità del minore e ripristino della responsabilità genitoriale materna,.
Tali conclusioni venivano tuttavia smentite dal successivo evolversi della situazione, atteso che a seguito del decesso del sig. avvenuto il 22.11.2022, da cui nel frattempo Persona_3 Pt_1 aveva avuto la secondogenita nata il [...], e del conseguente progressivo CP_1 emergere della sempre più grave condizione di trascuratezza e deprivazione relativa al minore
, nonché della segnalata precarietà della diade madre-figlia, la Procura della Repubblica Per_1 presso il Tribunale per i minorenni con ricorso ex art. 9 L. 183/84 in data 16.06.2023, sulla scorta delle gravi segnalazioni , procedeva all'apertura della nuova procedura di accertamento dello stato di adottabilità dei due minori iscritta al n. 85/2023 A.B. definita da ultimo con l'impugnata sentenza che ha accertato lo stato di abbandono morale e materiale dei minori e Persona_1
CP_1
E invero, dal ricorso presentato dalla procura del 16.06.23 emergeva come nel novembre 2022 il minore , all'epoca di quasi anni quattordici, fosse stato segnalato per evasione Persona_1 scolastica;
che i servizi sociali avevano cercato con molte difficoltà di rintracciare la Parte_1
la quale era sostanzialmente irreperibile a causa dei continui cambi di domicilio;
che in
[...] data 28 gennaio 2023 il Commissariato di P.S. di Librino segnalava di aver rintracciato il minore presso l'abitazione di tale , soggetto pregiudicato e privo di Per_1 Persona_4 legami con quest'ultimo, dedito al consumo di sostanza stupefacente del tipo crack alla presenza del minore;
che nell'occasione il minore veniva rintracciato presso l'abitazione del , Persona_4 ove questi dormiva in un lettino fatiscente e dichiarava di essere senza fissa dimora e di essere stato abbandonato dalla madre da diversi giorni, e di aver accompagnato il a compiere Persona_4 un furto di alcune pedane metalliche da un cantiere edile;
che la madre veniva deferita per abbandono di minore;
che nessun effetto sortiva il successivo riaffidamento del minore alla madre, atteso che veniva nuovamente rintracciato anche il 20 febbraio 2023 sempre in Per_1 compagnia del , e che veniva appurato come il piccolo avesse in effetti Persona_4 Per_1 partecipato a diverse attività delinquenziali del nonché il persistere dello stato di Persona_4 totale evasione scolastica del ragazzino, iscritto alla classe terza media presso l'Istituto “G.
Deledda”; che la che era stata vista dormire in macchina con la figlia, solo a seguito di Per_1 complesse e articolate ricerche veniva rintracciata da ultimo nel giugno 2023 in via Vinciguerra n.
43, in uno stabile in disuso ove dichiarava di abitare ma ove si rifiutava di fare entrare i servizi;
che i minori apparivano in stato di trascuratezza e che la minore presentava un grosso Pt_1 angioma sul petto (cfr. rel. SS. di Catania 15.06.23)
Con il decreto di apertura della procedura in data 19.06.23, depositato il 21.06.23, il Tribunale per i Minorenni, previa sospensione della responsabilità genitoriale materna e nomina di un tutore, nelle more degli ulteriori approfondimenti istruttori, disponeva quindi l'affidamento dei due minori al Servizio Sociale di Catania disponendone il collocamento presso idonea struttura comunitaria unitamente alla madre, se consenziente e, in caso negativo, l'inserimento eterofamiliare presso famiglia disponibile ad accoglierli a scopo solidaristico.
Detto decreto rimaneva tuttavia ineseguito a causa della mancata collaborazione della Per_1 resasi nuovamente irreperibile, fino a quando in data 12.08.2023 alle ore 01.30 non veniva rintracciata dalle entre dormiva sugli scogli con la minore di anni due, nei Pt_2 CP_1 pressi del porticciolo di San Giovanni Li Cuti mentre il minore era poco distante in una Per_1 tenda da campeggio (cfr. annotazione Questura di Catania 12.08.23 e 08.09.23 in atti).
Dalla relazione del SS di Catania del 06.09.23 risulta quindi come l'immediato inserimento della donna assieme ai figli presso la Comunità “Villa degli Angeli” di Catania avvenuto in data
17.08.2023 fosse sostanzialmente fallito, atteso che già il 18.08.2023 la con una scusa Per_1 riusciva ad allontanarsi arbitrariamente dalla struttura assieme ai due figli senza farvi rientro ( cfr. nota in data 19.08.2023 Comunità) ; che la rintracciata telefonicamente, dichiarava di Per_1 trovarsi a Trecastagni in via Paganini n. 5 presso l'abitazione di una cugina, (risultata in realtà essere collegata con il padre naturale di ), e comunicava la sua Persona_5 indisponibilità a consegnare i due minori rendendosi ancora irreperibile.
A fronte del reiterato rifiuto manifestato dalla alla collaborazione con i servizi e a Per_1 partecipare agli interventi di sostegno avviati a suo favore, deve quindi evidenziarsi come la relazione dell'EMI di Catania trasmessa il 18.09.23 segnalasse la condizione di grave pregiudizio in cui versavano i due minori a seguito delle vicissitudini materne e dell'urgente necessità di provvedere alla loro tutela. In particolare si riportava come la minore all'atto del CP_1 colloquio presso il Servizio scalza e sprovvista di scarpe (perché a dire della madre le aveva appena buttate fuori dal finestrino), versasse in condizioni igieniche preoccupanti e, seppur sembrasse avere normali risorse cognitive, manifestasse una forte ipostimolazione, con evidente ritardo nel linguaggio, oltre che difficoltà espressive e di autocontrollo.
Per quanto riguardava il minore veniva riferito come il ragazzo, apparso non curato Per_1 nell'immagine corporea e privo di alcuni denti, avesse espresso al colloquio una forte opposizione, manifestando disappunto per gli interventi dei servizi, eloquio prolisso, comunicazione aggressiva.
Si riportava come apparisse “iper-maturo e adultizzato rispetto all'età cronologica “ e Per_1 fosse apparso la figura di riferimento della minore rispetto alla quale sembrava CP_1 esercitare un “ruolo paterno”, mentre la madre veniva descritta spesso come “un'amica e una sorella”. Veniva riportato come il minore avesse affermato di aver ripreso a frequentare la scuola
(fatto accertato come non vero) e veniva evidenziato come il ragazzo manifestasse una “forte e mal organizzata propensione alla menzogna” tanto che non era stato possibile stabilire con chiarezza “come trascorra le giornate”. Sotto il profilo neuropsichiatrico veniva Per_1 affermato che “La capacità di giudizio non appare nella norma. Rispetto al contenuto del pensiero appaiono concetti deliranti o a contenuto paranoideo. Fa fatica a rispettare le regole del setting e non si mostra collaborativo a ciò che gli viene proposto”.
Riguardo la valutazione della personalità della l'EMI riportava come la donna, non Per_1 curata nell'immagine corporea, avesse manifestato al colloquio “comunicazione aggressiva , linguaggio povero, eloquio frammentato. Contatto oculare focalizzato, tono di voce alto, ideazione a connotazione paranoidea” nonché che la stessa “ si professa estremamente in collera con i servizi sociali che non avrebbero compreso la sua situazione”. Veniva riferito che la donna riportava di aver “perso il marito due anni prima” e che sarebbe stata insieme a lui “per sedici anni”, circostanze che mal si conciliavano con il fatto che il era stato il compagno della CP_1 madre fino al decesso della stessa nel 2017 . Si riportava che “Come per , non appare Per_1 possibile capire come la Sig.ra trascorra le giornate” e che la stessa si era mostrata preoccupata per il fatto che potessero toglierle la figlia “nonostante a suo dire non si ravveda alcuna necessità insoluta a carico dei due figli”.
Si riferiva che al teste per la valutazione delle capacità genitoriali fosse emerso che “la Tes_1 non si occupa sufficientemente della crescita e dello sviluppo psicofisico dei minori, e Per_1 non sembra conoscerne i bisogni fondamentali. Non sembra in grado di esercitare un adeguato controllo educativo e l'insight rispetto ai potenziali errori non risulta conservato” , sicchè si concludeva affermando che “le competenze genitoriali non appaiono attualmente esercitate e non appare in grado di garantire, in tempi compatibili con l'età dei figli, le delicate esigenze evolutive dei medesimi e una corretta crescita psico-fisica preservandoli da situazioni di pregiudizio”.
Indi, in ragione del comportamento ostruzionistico della e della segnalazione di grave Per_1 incuria e pregiudizio per minori emergente dall'allarmante relazione dell'EMI soprariportata, il
Giudice delegato con decreto urgente in data 6.10.2023 sollecitava il Servizio Sociale di Catania ad eseguire i provvedimenti del TM rimasti ineseguiti e a provvedere all'immediato collocamento comunitario ed eterofamiliare dei due minori, autorizzando lo stesso ad avvalersi dell'ausilio della
Forza Pubblica.
Con successiva nota della Polizia di Stato del 15.10.2023 si comunicava che la era stata Per_1 fermata dalla Polizia Stradale di Catenanuova (EN) mentre si trovava alla guida di un'auto, priva di documenti e di copertura assicurativa RCA, con a bordo la figlia e nell'occasione CP_1 emergeva che la donna, gravata da numerosi precedenti per furto,. era anche in regime di affidamento in prova al Servizio Sociale di Catania giusto decreto del Tribunale di Sorveglianza in esecuzione di pena comminata per il reato di abusivo uso di carte di credito.
Indi, a seguito di reiterati solleciti dell' finalmente da metà ottobre il minore Pt_3 Per_1
veniva inserito presso la comunità “GI TI” di Siracusa mentre la sorellina
[...] [...]
veniva collocata presso la Casa Famiglia “Asmid”; di seguito, fin dal 18.10.23 CP_1 venivano autorizzati incontri protetti presso Spazio Neutro tra la ed i figli. Per_1
Dalla relazione della Casa Famiglia del 17.11.2023 risultava che la minore si fosse CP_1 inserita serenamente nel nuovo contesto , ove era arrivata con una profonda ferita da taglio al piede che le era stata immediatamente medicata, e che la bambina, che si esprimeva solo in dialetto, mangiasse con grande appetito ripetendo continuamente la frase “ c'aiu fami”.
Dalla relazione del 02.02.2024 dello Spazio Neutro emergeva come la minore aveva incontrato la madre nel corso degli incontri protetti svoltisi presso la struttura in modo sereno, interagendo positivamente con la genitrice senza manifestare difficoltà nel commiato, mentre la madre tendeva a relazionarsi in modo piuttosto passivo e con tono deflesso, esprimendo disappunto per il fatto che la minore non piangesse al distacco.
Rispetto al minore la relazione del Servizio di NPI del 31.01.2024 riferiva come a Per_1 distanza di alcune settimane il ragazzo, dopo un inziale rifiuto ed un atteggiamento di chiusura, si fosse adattato gradualmente al contesto comunitario e avesse iniziato a frequentare la scuola, e a partecipare ad attività sportive e ricreative con altri ospiti, pur segnalandosi come lo stesso continuasse a mostrare di non avere alcuna consapevolezza delle motivazioni del collocamento comunitario e continuasse a parlare della situazione familiare e della sua storia di vita senza evidenziare alcuna criticità. Veniva riportato come il ragazzo presentasse una tipica dinamica di
“inversione del ruolo” sentendosi egli “responsabile del benessere della madre e della sorella, mostrando un'ideazione povera con rigidità di pensiero”
Le risultanze di cui sopra risultano suffragate anche dalla relazione della Comunità Alloggio
GI TI ospitante ove si riferisce come questi, dopo un iniziale fase di profonda Per_1 sofferenza ed apatia durante la quale aveva tentato di scappare dalla struttura con l'ausilio della madre, si era progressivamente rasserenato partecipando alle attività organizzate in struttura.
Veniva confermata “la tendenza del minore al mendacio e la frequente espressione di concetti inverosimili e/o pseudo paranoidei riguardanti il suo vissuto e le frequentazioni precedenti
l'inserimento comunitario”. Riguardo i contatti con la madre veniva riferito come i rapporti, seppur affettivamente intensi, apparivano connotati da marcata disfunzionalità a causa dell'inversione dei ruoli, evidenziandosi come “tutte le conversazioni e gli incontri cui l'equipe aveva assistito “ vedevano “il ragazzino mettersi nelle condizioni di placare e cercare di orientare la genitrice che, in moltissime occasioni, ha ingenerato nel ragazzo vissuti di ansia e malessere”.
Orbene, premesso quanto sopra circa le caratteristiche personologiche genitoriali ed il vissuto dei due minori all'atto dell'apertura della nuova procedura ex art. 8 e segg. L. 183/84 volta all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità dei minori, si osserva come all'esito dell'udienza ex art. 12 L. 183/84 si traeva inequivocabile conferma delle gravissime carenze della , la quale forniva un racconto piuttosto confuso Per_1
e contraddittorio del suo vissuto in cui dichiarava che nel giugno 2020 aveva sposato il compagno della madre , poi deceduto nel novembre 2022, senza che emergesse Persona_3 alcuna consapevolezza delle proprie carenze e della disfunzionalità del proprio comportamento e del rischio di ingenerare disorientamento nel figlio a seguito dell'unione con l'ex patrigno. La donna esprimeva inconfutabilmente uno scarso senso di realtà ed una visione del tutto distorta della sua situazione giungendo a negare qualsiasi mancanza (“Non c'è niente che manchi nella casa né niente che manchi ai miei figli”)..
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Catania, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale della minore e del minore ed a dichiararne lo stato di CP_1 Persona_1 adottabilità, appare del tutto destituito di fondamento il gravame della madre dei minori la quale in ricorso si è limitata a contestare genericamente la decisione del Tribunale lamentando di non essere stata sufficientemente compresa nelle sue difficoltà e supportata dai servizi sociali, del tutto omettendo di giustificare il suo reiterato sottrarsi della stessa agli interventi avviati a suo sostegno.
Deve quindi darsi atto del fatto che la difesa dell'appellante non ha in questa sede nemmeno articolato ulteriori elementi di conforto alla propria domanda riguardo una sua qualche progettualità, limitandosi a richiedere il conferimento di CTU personologica sulle capacità genitoriali, la quale appare del tutto superflua , tenuto conto dell'articolato iter procedimentale del primo grado di giudizio, del complesso di elementi raccolti e del lungo lasso di tempo di osservazione della donna, la quale, peraltro, risulta ristretta in carcere dal giugno 2024 con e con fine pena a ottobre 2026.
Non può che evidenziarsi come nel presente grado di giudizio non sia emerso alcun elemento nuovo che possa determinare una revisione delle valutazioni prognostiche sfavorevoli effettuate dal giudice di prime cure circa la irreversibilità della condizione di inadeguatezza genitoriale della che si è nel tempo reiteratamente sottratta agli interventi di sostegno avviati a suo favore Per_1 esponendo i minori a situazioni di estremo pregiudizio . Appare acclarato come i comportamenti omissivi e commissivi della donna siano ascrivibili a caratteristiche personologiche strutturali patologiche non suscettibili di modifica non potendo che confermarsi il giudizio di incapacità e inaffidabilità della nonché di impossibilità di recupero, in tempi compatibili con le Per_1 esigenze evolutive dei minori, di un effettivo ruolo genitoriale in grado di garantire ai figli le minime condizioni atte ad assicurare loro un percorso di crescita sereno ed il soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed affettivi.
In particolare, riguardo la situazione della minore ora di anni cinque, non può che CP_1 evidenziarsi la condizione di benessere della minore la quale sembra essersi lasciata alle spalle il disagio e le deprivazioni subite nei primi due anni di vita e sta recuperando il ritardo nella crescita e nell'acquisizione delle competenze riscontrato al momento del collocamento eterofamiliare.
L'attuale coppia affidataria della minore, sentita all'udienza in data 09.07.2025, nel dare atto del positivo e sereno inserimento della minore nel nuovo contesto familiare avvenuto nel marzo 2024, ha confermato come il transito della bambina fosse avvenuto molto velocemente essendosi la stessa “mostrata subito desiderosa di stare con noi“, al punto da “rifiutare di lasciarci e rientrare nella casa famiglia”. Veniva dato atto delle difficoltà a livello linguistico della minore, la quale grazie alle attenzioni e alle cure degli affidatari ha comato il gap iniziale. Veniva riferito della fobia della bambina per l'acqua, nonché della sua difficoltà con il cibo “in quanto usava mettersi sotto il tavolo per mangiare, quasi a volersi ritagliare un contesto protetto”, nonché del fatto che rifiutava totalmente la frutta. La coppia riferiva come dal punto di vista comportamentale inizialmente manifestasse grandi insicurezze e una costante necessità di rassicurazioni CP_1
e paura dell'abbandono. Gli affidatari hanno ancora raccontato come da un punto di vista emozionale per lungo tempo abbia sofferto di incubi notturni, per cui si svegliava CP_1 urlando e gridava nel sonno, problemi solo da pochi mesi in parte superati grazie al supporto specialistico e alle amorevoli attenzioni della coppia. Ancora si riportava che la minore presentasse difficoltà di gestione della rabbia e non riuscisse ad esprimere le sue frustrazioni, con tendenza ad isolarsi sotto al tavolo e a voler rimanere da sola.
Si evidenziava come la minore, che sa di non essere figlia naturale della coppia, esprima soddisfazione per l'attuale contesto di vita e sia ben inserita nel contesto di riferimento cui è molto attaccata.
La relazione del SS territorialmente competente versata in atti dagli stessi conferma quanto sopra riferito dagli affidatari, dando atto del forte legame di attaccamento della minore con le figure genitoriali di riferimento che appaiono rispondenti alle esigenze emotive e riparative della bimba.
Pertanto, a fronte della condizione di benessere della minore, oggi di anni cinque, nel contesto familiare in cui ormai da quasi due anni è inserita (dopo un precedente affido di mesi cinque), reputa la Corte che corrisponda certamente al preminente interesse della piccola quello CP_1 di proseguire il suo percorso di crescita nella famiglia che l'ha accolta e che si è dimostrata in grado di accudirla, sia dal punto di vista materiale che affettivo, prendendosi cura delle sue problematiche e dei bisogni che presenta, contribuendo in maniera preponderante al superamento dei traumi connessi al suo vissuto deprivato, restituendole certezze e la stabilità di cui necessita per una sana crescita.
Parimenti quanto concerne il minore , ormai sedicenne, il quale, nonostante le difficoltà Per_1 psicologiche manifestate a causa del suo pesante vissuto continua, seppur tra alti e bassi il suo percorso comunitario, non può che evidenziarsi come, appaia certamente corrispondete all'interesse del minore la conferma degli interventi di sostegno avviati i quali gli consentono di potersi giovare del supporto di educatori specializzati capaci di orientarlo in un contesto adeguatamente contenitivo nonché di sopperire alle profonde sofferenze causategli dal suo doloroso vissuto e dal disfunzionale rapporto madre-figlio. A riguardo va evidenziato come gli operatori della struttura ospitante abbiano nel corso dell'audizione tenutasi in data 11.06.2025 evidenziato la negativa influenza che ancora esercita sulla minore la madre la quale, secondo quanto riferito , aggirando il divieto di contatti, riesce a intrattenere alcuni contatti epistolari e telefonici con il minore, con conseguente forte destabilizzazione di e condizionamento Per_1 della sua progettualità. Pertanto, conclusivamente, tenuto conto del preminente “best interest” dei minori quale immanente principio nella materia de qua, appare pertanto integrata nel caso di specie la situazione di abbandono morale e materiale dei minori, nei termini di cui alla recente sentenza sopracitata della Suprema Corte secondo cui “la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
A riguardo, per completezza appare opportuno sottolineare come il Collegio sia ben consapevole di quel recente orientamento della Suprema Corte che, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali ( che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della CEDU nella causa ZH
contro
TA , hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) si è espresso in termini positivi rispetto alla percorribilità quale c.d.
“terza via”, alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine), dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) L. 184/83 sul presupposto dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, inteso in chiave interpretativa quale impossibilità giuridica del presupposto normativo dell'abbandono del minore (cfr. Cass. I 1476/21) e che, da ultimo, non ha escluso anche in ipotesi di adozione legittimante il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (V. Cass. I ord. 230/2023, Corte Cost. 183/2023). Deve tuttavia rilevarsi come il ricorso alla c.d. “adozione mite”, che consente di non recidere il legame, anche giuridico, con la famiglia di origine, non appaia adeguato certamente alla vicenda della minore
[...]
che necessita di vivere pienamente ed in maniera esclusiva la propria esperienza CP_1 adottiva nel contesto familiare protettivo che da tempo l' ha accolta al fine di costruire la sua identità.
Parimenti, con riferimento al minore , alla luce della negativa influenza che esercita sullo Per_1 stesso il mantenimento dei rapporti con la madre, non può che essere confermato il divieto di contatti con la famiglia di origine disposto dal giudice di prime cure.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata. Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 41/2024 emessa Parte_1 il 21 febbraio 2024 e depositata il 05 marzo 2024.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . est.
dott. Isabella Cumia Componente privato
Dott. Cesare Garofalo Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 325/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA”.
promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, in atto ristretta in carcere, elettivamente domiciliata in Catania, via C.F._1
Verona n. 62 presso lo studio dell'avv. Fiammetta Petralia, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di appello,
Contro Avv. Michelangelo Mauceri, nella qualità di tutore e difensore dei minori Per_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...],
[...] CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, corso TA n. 204,.
Con l'intervento in causa
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 17.09.2025 , sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 41/2024 emessa il 21 febbraio 2024 e depositata il 05 marzo 2024, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso ex art. 8
L. 183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data 16.06.2023, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , nata a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...], confermando la nomina del tutore nella persona CP_1 dell'avv. Michelangelo Mauceri, disponendo il divieto assoluto di contatti e consegna dei minori alla madre, oltre che tra gli stessi minori .
Con ricorso depositato il 04.04.2024 ha interposto appello avverso tale sentenza, notificata in data
05.03.2024, unico genitore e madre dei minori (essendo il padre di Parte_1 deceduto mentre non è stato mai riconosciuto dal padre), deducendo CP_1 Persona_1
l'erroneità della decisione impugnata, assunta sulla base di una errata e frettolosa valutazione delle risultanze istruttorie e delle circostanze che avevano condotto all'apertura della procedura, senza debitamente considerare la condizione di fragilità emotiva e psicologica della genitrice nonchè le molteplici vicissitudini che la stessa si era trovata ad affrontare. Esponeva di aver avuto il figlio
, appena ventenne, dalla relazione intercorsa con il signor , il quale non Per_1 Controparte_2 aveva mai riconosciuto il bambino;
di essere stata aiutata a crescere il figlio dalla propria madre la quale assieme al compagno l'aveva a lungo sostenuta;
che nel Persona_2 Persona_3
2017 dopo il decesso della madre si era trovata nuovamente da sola con il figlio a fronteggiare le esigenze quotidiane e di aver trovato riparo e protezione nella persona del compagno della madre, dalla relazione con il quale nasceva quindi il 29.06.2021 la minore che dopo poco più CP_1 di un anno dalla nascita della minore anche il signor era improvvisamente deceduto, sicchè si CP_1 era trovata da sola con i due figli, priva di residenza stabile e di risorse economiche. Lamentava quindi come il Tribunale per i Minorenni non avesse approfondito adeguatamente le problematiche personologiche e psicologiche della donna, ponendo in essere gli opportuni interventi di sostegno alla genitorialità, non avesse quindi attivato, anche dopo il collocamento dei minori nelle strutture protette, le misure atte a consentire alla madre di coltivare il legame affettivo con i figli;
contestava quindi di aver avuto condotte trascuranti dei bisogni dei minori evidenziando di averli sottoposti regolarmente alle vaccinazioni obbligatorie e alle visite mediche necessarie, rilevando come le mancanze da ultimo segnalate che avevano portato all'apertura della procedura di accertamento dello stato di adottabilità fossero chiaramente ascrivibili alla condizione di grave disagio in cui si era trovata dopo la morte del sig. . L'appellante Persona_3 contestava quindi l'asserita sussistenza del dichiarato stato di abbandono dei minori, dando la disponibilità a seguire qualsiasi progetto finalizzato al suo supporto nelle funzioni genitoriali, avendo reperito una nuova stabile abitazione sita in Catania, via Colomba n. 27.
Tanto premesso, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento nella parte in cui prevedeva il divieto di contatti tra la madre ed i minori e conseguente ripresa degli incontri protetti con gli stessi, in via principale chiedeva disporsi, ove ritenuto necessario, apposita CTU valutativa delle capacità genitoriali materne, e quindi revocarsi la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori e Persona_1 Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio il tutore dei due minori , contestando nel merito il gravame e assumendone la assoluta infondatezza dello stesso, attesa la molteplicità degli interventi di sostegno avviati nel tempo con esiti del tutto insoddisfacenti in favore della sig.ra da sempre dedita ad uno stile di vita Parte_1 irregolare connotato da lunghi periodi di irreperibilità, priva di alcuna progettualità e del tutto incapace di occuparsi dei figli, siccome riconosciuto in passato dalla stessa madre della donna, sig.ra , che si era assunta l'onere di accudire il nipote. Evidenziava come il piccolo Per_2
, fin da piccolo affidato alla nonna, dopo il decesso della stessa nel periodo in cui era stato Per_1 affidato alla madre si fosse trovato a vivere in un contesto di grave trascuratezza, privato di attenzioni e di cure , esposto a modelli diseducativi e precocemente adultizzato, tanto da presentare un profilo di personalità fortemente compromesso a causa del proprio vissuto .
Riguardo la piccola riportava come fin dai primi mesi di vita la bambina si fosse CP_1 anch'essa trovata in una situazione di totale precarietà, avesse cambiato numerosi domicili assieme alla madre, fosse stata vista dormire in macchina , e da ultimo, a seguito della segnalazione di una passante (che da giorni l'aveva notata), ritrovata sugli scogli del litorale cittadino di San Giovanni Li Cuti, ove veniva rintracciata dalle in condizioni igieniche Pt_2 deficitarie, scalza e con una profonda ferita sotto il piede. Ribadiva come la definizione del procedimento con l'accertamento dello stato di adottabilità dei minori, fosse stata causata dalla ineludibile necessità, in mancanza di valide alternative attesa la mancanza di una rete familiare di supporto, di assicurare i loro i diritti fondamentali e di garantire agli stessi un sano percorso di crescita. Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata.
Indi, all'esito dell'udienza di comparizione in data 09.10.2024, la Corte, rigettata la richiesta di sospensiva, rinviava il procedimento con termine per note. Dopo due rinvii dovuti al trasferimento ad altro ufficio del consigliere assegnatario, disposta la designazione del nuovo consigliere relatore, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 14.05.2025 veniva quindi disposto l'ascolto riservato del minore , innanzi al consigliere delegato ed ai componenti Per_1 onorari, nonché l'ascolto riservato degli affidatari della minore Espletati i suddetti CP_1 incombenti ed acquisito un estratto matricolare presso il DAP al fine di verificare la situazione di detenzione materna, da ultimo all'udienza del 17.09.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che chiedeva il rigetto dell'appello, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'appello proposto da in quanto Parte_1 depositato nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 legge n. 184/83, essendo stato il ricorso proposto in data 04.04.2024, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data
05.03.2024.
Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo stato ritualmente citata quale unica controparte, il tutore dei minori, debitamente costituitosi in giudizio.
Riguardo il padre naturale del minore notoriamente indicato in tale sig. Persona_1
. si evidenzia che questi non risulta aver mai riconosciuto il figlio né ha mai Controparte_2 manifestato alcun interesse per la presente procedura, mentre il padre di è CP_1 deceduto in data 22.11.2022.
Risulta quindi essere stato ascoltato nella presente fase processuale il minore , nonché Per_1 gli affidatari della minore assicurandosi il pieno esercizio del diritto di difesa al CP_1 procuratore dell'appellante, la quale ha da ultimo partecipato alla discussione orale.
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità .
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)” . La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante “il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata
l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, …il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)”. (Cass. I 30.10.2024 n. 10658).
Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia quindi affermato in plurime pronunce che “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass.Sez.I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a far ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass.Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730; Cass.Civ.Sez.I, 04.04.2011 n.
7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2011, n. 1838;
Cass.,Sez. I^, 22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non è integrato solamente da un “rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali” ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che – a prescindere dagli adempimenti dei genitori – impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione 10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I, 07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988).
Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile (v. in tal senso Cass., n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI
15660/2012 ; Cass.I n. 6755/2014; Cass. 24374/2025 ). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso,
Cass. 30 maggio 2014, n. 12192; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che l'appello sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, risultando acclarata la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale dei minori e dovuto al CP_1 Persona_1 comportamento del tutto inadeguato di rispetto alle responsabilità che Parte_1 conseguono all'assunzione del ruolo genitoriale e alla sua assoluta incapacità di svolgere le relative funzioni accuditive, protettive e normative nei confronti dei medesimi.
Deve in primo luogo darsi atto del fatto che il minore - nato dalla relazione Persona_1 della con tale , noto pregiudicato che non aveva mai inteso riconoscere Per_1 Controparte_2 il figlio - a causa dell'atteggiamento abbandonico materno e dello stile di vita del tutto irregolare della donna era stato a lungo sottoposto a tutela anche nei primi anni di vita nel corso del procedimento de potestate iscritto al n. 109/2008 VG, definito con il decreto emesso dal
Tribunale per i Minorenni il 10 aprile 2010 con la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale materna e affidamento del minore alla nonna materna poi deceduta il Persona_2
27.08.2017. Dagli atti della suddetta procedura risultava come la giovane donna, dopo la nascita del figlio avvenuta quando la relazione con il era ormai già conclusa, manteneva ambigui CP_2 contatti con il predetto da cui addirittura veniva accompagnata a Firenze ove la stessa contraeva un matrimonio simulato con un extracomunitario in cambio di denaro. Sebbene fosse stato avviato un percorso di presa in carico della giovane da parte del Consultorio Familiare, il detto servizio riportava come la ragazza, sottoposta a vari colloqui fino al 2010, non avesse manifestato alcuna adesione agli interventi avviati a suo sostegno mostrandosi incostante e infastidita dai tentativi di portarla a maturare un atteggiamento più consapevole della sua genitorialità, rifiutando la proposta di intraprendere un percorso psicoterapeutico. Risulta che la giovane scompariva per settimane dall'abitazione della madre disinteressandosi completamente del figlio, il cui accudimento era demandato in toto alla sig.ra . Ancora, risultava come la nell'ottobre 2009 Per_2 Per_1 avesse improvvisamente portato via il figlio dall'abitazione materna con l'intenzione di trasferirsi a casa del con cui, nonostante il rifiuto dell'uomo di riconoscere il figlio, manteneva un CP_2 legame altalenante del tutto disfunzionale e connotato da violenza e maltrattamenti (siccome da lei stessa dichiarato in sede di audizione al TM), sicchè solo la denuncia della sig.ra Per_2 consentiva di rimettere in sicurezza il minore, nel frattempo presso di lei collocato dal TM. Nella relazione del C.F. del 09.10.2009 si leggeva infatti : “Qualora non vi fosse la presenza della signora accanto al nipote, certo il bambino sarebbe esposto a situazioni pregiudizievoli Per_2 perché non è in grado di occuparsi di lui responsabilmente… la signora Pt_1 Per_2 continua ad essere garante della crescita del piccolo… il bambino non ricerca come Pt_1 base sicura ma piuttosto la nonna, che pure nell'arco di questi mesi ha cercato di responsabilizzare maggiormente particolarmente per quel che riguarda l'accudimento Pt_1 fisico e materiale del piccolo”.
Orbene, dopo il decesso della nonna materna avvenuto il 27.08.2017, essendo il minore Per_1 rimasto privo della figura genitoriale vicariante di riferimento oltre che di rappresentanza legale, su segnalazione della Procura veniva quindi aperto il procedimento iscritto al n. 69/2018 A.B. il quale, a seguito delle incoraggianti relazioni dei servizi che si esprimevano in termini positivi nei confronti della che aveva all'epoca manifestato la volontà di riappropriarsi del Parte_1 proprio ruolo di madre esprimendo una progettualità costruttiva(cfr. rel. S.S Catania 12.11.2019 e rel. Servizio di Psicologia dell'ASP di Catania del 15.10.2018 ) , veniva quindi definito con sentenza di non luogo a provvedere emessa in data 23.12.2019 sull'accertamento dello stato di adottabilità del minore e ripristino della responsabilità genitoriale materna,.
Tali conclusioni venivano tuttavia smentite dal successivo evolversi della situazione, atteso che a seguito del decesso del sig. avvenuto il 22.11.2022, da cui nel frattempo Persona_3 Pt_1 aveva avuto la secondogenita nata il [...], e del conseguente progressivo CP_1 emergere della sempre più grave condizione di trascuratezza e deprivazione relativa al minore
, nonché della segnalata precarietà della diade madre-figlia, la Procura della Repubblica Per_1 presso il Tribunale per i minorenni con ricorso ex art. 9 L. 183/84 in data 16.06.2023, sulla scorta delle gravi segnalazioni , procedeva all'apertura della nuova procedura di accertamento dello stato di adottabilità dei due minori iscritta al n. 85/2023 A.B. definita da ultimo con l'impugnata sentenza che ha accertato lo stato di abbandono morale e materiale dei minori e Persona_1
CP_1
E invero, dal ricorso presentato dalla procura del 16.06.23 emergeva come nel novembre 2022 il minore , all'epoca di quasi anni quattordici, fosse stato segnalato per evasione Persona_1 scolastica;
che i servizi sociali avevano cercato con molte difficoltà di rintracciare la Parte_1
la quale era sostanzialmente irreperibile a causa dei continui cambi di domicilio;
che in
[...] data 28 gennaio 2023 il Commissariato di P.S. di Librino segnalava di aver rintracciato il minore presso l'abitazione di tale , soggetto pregiudicato e privo di Per_1 Persona_4 legami con quest'ultimo, dedito al consumo di sostanza stupefacente del tipo crack alla presenza del minore;
che nell'occasione il minore veniva rintracciato presso l'abitazione del , Persona_4 ove questi dormiva in un lettino fatiscente e dichiarava di essere senza fissa dimora e di essere stato abbandonato dalla madre da diversi giorni, e di aver accompagnato il a compiere Persona_4 un furto di alcune pedane metalliche da un cantiere edile;
che la madre veniva deferita per abbandono di minore;
che nessun effetto sortiva il successivo riaffidamento del minore alla madre, atteso che veniva nuovamente rintracciato anche il 20 febbraio 2023 sempre in Per_1 compagnia del , e che veniva appurato come il piccolo avesse in effetti Persona_4 Per_1 partecipato a diverse attività delinquenziali del nonché il persistere dello stato di Persona_4 totale evasione scolastica del ragazzino, iscritto alla classe terza media presso l'Istituto “G.
Deledda”; che la che era stata vista dormire in macchina con la figlia, solo a seguito di Per_1 complesse e articolate ricerche veniva rintracciata da ultimo nel giugno 2023 in via Vinciguerra n.
43, in uno stabile in disuso ove dichiarava di abitare ma ove si rifiutava di fare entrare i servizi;
che i minori apparivano in stato di trascuratezza e che la minore presentava un grosso Pt_1 angioma sul petto (cfr. rel. SS. di Catania 15.06.23)
Con il decreto di apertura della procedura in data 19.06.23, depositato il 21.06.23, il Tribunale per i Minorenni, previa sospensione della responsabilità genitoriale materna e nomina di un tutore, nelle more degli ulteriori approfondimenti istruttori, disponeva quindi l'affidamento dei due minori al Servizio Sociale di Catania disponendone il collocamento presso idonea struttura comunitaria unitamente alla madre, se consenziente e, in caso negativo, l'inserimento eterofamiliare presso famiglia disponibile ad accoglierli a scopo solidaristico.
Detto decreto rimaneva tuttavia ineseguito a causa della mancata collaborazione della Per_1 resasi nuovamente irreperibile, fino a quando in data 12.08.2023 alle ore 01.30 non veniva rintracciata dalle entre dormiva sugli scogli con la minore di anni due, nei Pt_2 CP_1 pressi del porticciolo di San Giovanni Li Cuti mentre il minore era poco distante in una Per_1 tenda da campeggio (cfr. annotazione Questura di Catania 12.08.23 e 08.09.23 in atti).
Dalla relazione del SS di Catania del 06.09.23 risulta quindi come l'immediato inserimento della donna assieme ai figli presso la Comunità “Villa degli Angeli” di Catania avvenuto in data
17.08.2023 fosse sostanzialmente fallito, atteso che già il 18.08.2023 la con una scusa Per_1 riusciva ad allontanarsi arbitrariamente dalla struttura assieme ai due figli senza farvi rientro ( cfr. nota in data 19.08.2023 Comunità) ; che la rintracciata telefonicamente, dichiarava di Per_1 trovarsi a Trecastagni in via Paganini n. 5 presso l'abitazione di una cugina, (risultata in realtà essere collegata con il padre naturale di ), e comunicava la sua Persona_5 indisponibilità a consegnare i due minori rendendosi ancora irreperibile.
A fronte del reiterato rifiuto manifestato dalla alla collaborazione con i servizi e a Per_1 partecipare agli interventi di sostegno avviati a suo favore, deve quindi evidenziarsi come la relazione dell'EMI di Catania trasmessa il 18.09.23 segnalasse la condizione di grave pregiudizio in cui versavano i due minori a seguito delle vicissitudini materne e dell'urgente necessità di provvedere alla loro tutela. In particolare si riportava come la minore all'atto del CP_1 colloquio presso il Servizio scalza e sprovvista di scarpe (perché a dire della madre le aveva appena buttate fuori dal finestrino), versasse in condizioni igieniche preoccupanti e, seppur sembrasse avere normali risorse cognitive, manifestasse una forte ipostimolazione, con evidente ritardo nel linguaggio, oltre che difficoltà espressive e di autocontrollo.
Per quanto riguardava il minore veniva riferito come il ragazzo, apparso non curato Per_1 nell'immagine corporea e privo di alcuni denti, avesse espresso al colloquio una forte opposizione, manifestando disappunto per gli interventi dei servizi, eloquio prolisso, comunicazione aggressiva.
Si riportava come apparisse “iper-maturo e adultizzato rispetto all'età cronologica “ e Per_1 fosse apparso la figura di riferimento della minore rispetto alla quale sembrava CP_1 esercitare un “ruolo paterno”, mentre la madre veniva descritta spesso come “un'amica e una sorella”. Veniva riportato come il minore avesse affermato di aver ripreso a frequentare la scuola
(fatto accertato come non vero) e veniva evidenziato come il ragazzo manifestasse una “forte e mal organizzata propensione alla menzogna” tanto che non era stato possibile stabilire con chiarezza “come trascorra le giornate”. Sotto il profilo neuropsichiatrico veniva Per_1 affermato che “La capacità di giudizio non appare nella norma. Rispetto al contenuto del pensiero appaiono concetti deliranti o a contenuto paranoideo. Fa fatica a rispettare le regole del setting e non si mostra collaborativo a ciò che gli viene proposto”.
Riguardo la valutazione della personalità della l'EMI riportava come la donna, non Per_1 curata nell'immagine corporea, avesse manifestato al colloquio “comunicazione aggressiva , linguaggio povero, eloquio frammentato. Contatto oculare focalizzato, tono di voce alto, ideazione a connotazione paranoidea” nonché che la stessa “ si professa estremamente in collera con i servizi sociali che non avrebbero compreso la sua situazione”. Veniva riferito che la donna riportava di aver “perso il marito due anni prima” e che sarebbe stata insieme a lui “per sedici anni”, circostanze che mal si conciliavano con il fatto che il era stato il compagno della CP_1 madre fino al decesso della stessa nel 2017 . Si riportava che “Come per , non appare Per_1 possibile capire come la Sig.ra trascorra le giornate” e che la stessa si era mostrata preoccupata per il fatto che potessero toglierle la figlia “nonostante a suo dire non si ravveda alcuna necessità insoluta a carico dei due figli”.
Si riferiva che al teste per la valutazione delle capacità genitoriali fosse emerso che “la Tes_1 non si occupa sufficientemente della crescita e dello sviluppo psicofisico dei minori, e Per_1 non sembra conoscerne i bisogni fondamentali. Non sembra in grado di esercitare un adeguato controllo educativo e l'insight rispetto ai potenziali errori non risulta conservato” , sicchè si concludeva affermando che “le competenze genitoriali non appaiono attualmente esercitate e non appare in grado di garantire, in tempi compatibili con l'età dei figli, le delicate esigenze evolutive dei medesimi e una corretta crescita psico-fisica preservandoli da situazioni di pregiudizio”.
Indi, in ragione del comportamento ostruzionistico della e della segnalazione di grave Per_1 incuria e pregiudizio per minori emergente dall'allarmante relazione dell'EMI soprariportata, il
Giudice delegato con decreto urgente in data 6.10.2023 sollecitava il Servizio Sociale di Catania ad eseguire i provvedimenti del TM rimasti ineseguiti e a provvedere all'immediato collocamento comunitario ed eterofamiliare dei due minori, autorizzando lo stesso ad avvalersi dell'ausilio della
Forza Pubblica.
Con successiva nota della Polizia di Stato del 15.10.2023 si comunicava che la era stata Per_1 fermata dalla Polizia Stradale di Catenanuova (EN) mentre si trovava alla guida di un'auto, priva di documenti e di copertura assicurativa RCA, con a bordo la figlia e nell'occasione CP_1 emergeva che la donna, gravata da numerosi precedenti per furto,. era anche in regime di affidamento in prova al Servizio Sociale di Catania giusto decreto del Tribunale di Sorveglianza in esecuzione di pena comminata per il reato di abusivo uso di carte di credito.
Indi, a seguito di reiterati solleciti dell' finalmente da metà ottobre il minore Pt_3 Per_1
veniva inserito presso la comunità “GI TI” di Siracusa mentre la sorellina
[...] [...]
veniva collocata presso la Casa Famiglia “Asmid”; di seguito, fin dal 18.10.23 CP_1 venivano autorizzati incontri protetti presso Spazio Neutro tra la ed i figli. Per_1
Dalla relazione della Casa Famiglia del 17.11.2023 risultava che la minore si fosse CP_1 inserita serenamente nel nuovo contesto , ove era arrivata con una profonda ferita da taglio al piede che le era stata immediatamente medicata, e che la bambina, che si esprimeva solo in dialetto, mangiasse con grande appetito ripetendo continuamente la frase “ c'aiu fami”.
Dalla relazione del 02.02.2024 dello Spazio Neutro emergeva come la minore aveva incontrato la madre nel corso degli incontri protetti svoltisi presso la struttura in modo sereno, interagendo positivamente con la genitrice senza manifestare difficoltà nel commiato, mentre la madre tendeva a relazionarsi in modo piuttosto passivo e con tono deflesso, esprimendo disappunto per il fatto che la minore non piangesse al distacco.
Rispetto al minore la relazione del Servizio di NPI del 31.01.2024 riferiva come a Per_1 distanza di alcune settimane il ragazzo, dopo un inziale rifiuto ed un atteggiamento di chiusura, si fosse adattato gradualmente al contesto comunitario e avesse iniziato a frequentare la scuola, e a partecipare ad attività sportive e ricreative con altri ospiti, pur segnalandosi come lo stesso continuasse a mostrare di non avere alcuna consapevolezza delle motivazioni del collocamento comunitario e continuasse a parlare della situazione familiare e della sua storia di vita senza evidenziare alcuna criticità. Veniva riportato come il ragazzo presentasse una tipica dinamica di
“inversione del ruolo” sentendosi egli “responsabile del benessere della madre e della sorella, mostrando un'ideazione povera con rigidità di pensiero”
Le risultanze di cui sopra risultano suffragate anche dalla relazione della Comunità Alloggio
GI TI ospitante ove si riferisce come questi, dopo un iniziale fase di profonda Per_1 sofferenza ed apatia durante la quale aveva tentato di scappare dalla struttura con l'ausilio della madre, si era progressivamente rasserenato partecipando alle attività organizzate in struttura.
Veniva confermata “la tendenza del minore al mendacio e la frequente espressione di concetti inverosimili e/o pseudo paranoidei riguardanti il suo vissuto e le frequentazioni precedenti
l'inserimento comunitario”. Riguardo i contatti con la madre veniva riferito come i rapporti, seppur affettivamente intensi, apparivano connotati da marcata disfunzionalità a causa dell'inversione dei ruoli, evidenziandosi come “tutte le conversazioni e gli incontri cui l'equipe aveva assistito “ vedevano “il ragazzino mettersi nelle condizioni di placare e cercare di orientare la genitrice che, in moltissime occasioni, ha ingenerato nel ragazzo vissuti di ansia e malessere”.
Orbene, premesso quanto sopra circa le caratteristiche personologiche genitoriali ed il vissuto dei due minori all'atto dell'apertura della nuova procedura ex art. 8 e segg. L. 183/84 volta all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità dei minori, si osserva come all'esito dell'udienza ex art. 12 L. 183/84 si traeva inequivocabile conferma delle gravissime carenze della , la quale forniva un racconto piuttosto confuso Per_1
e contraddittorio del suo vissuto in cui dichiarava che nel giugno 2020 aveva sposato il compagno della madre , poi deceduto nel novembre 2022, senza che emergesse Persona_3 alcuna consapevolezza delle proprie carenze e della disfunzionalità del proprio comportamento e del rischio di ingenerare disorientamento nel figlio a seguito dell'unione con l'ex patrigno. La donna esprimeva inconfutabilmente uno scarso senso di realtà ed una visione del tutto distorta della sua situazione giungendo a negare qualsiasi mancanza (“Non c'è niente che manchi nella casa né niente che manchi ai miei figli”)..
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Catania, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale della minore e del minore ed a dichiararne lo stato di CP_1 Persona_1 adottabilità, appare del tutto destituito di fondamento il gravame della madre dei minori la quale in ricorso si è limitata a contestare genericamente la decisione del Tribunale lamentando di non essere stata sufficientemente compresa nelle sue difficoltà e supportata dai servizi sociali, del tutto omettendo di giustificare il suo reiterato sottrarsi della stessa agli interventi avviati a suo sostegno.
Deve quindi darsi atto del fatto che la difesa dell'appellante non ha in questa sede nemmeno articolato ulteriori elementi di conforto alla propria domanda riguardo una sua qualche progettualità, limitandosi a richiedere il conferimento di CTU personologica sulle capacità genitoriali, la quale appare del tutto superflua , tenuto conto dell'articolato iter procedimentale del primo grado di giudizio, del complesso di elementi raccolti e del lungo lasso di tempo di osservazione della donna, la quale, peraltro, risulta ristretta in carcere dal giugno 2024 con e con fine pena a ottobre 2026.
Non può che evidenziarsi come nel presente grado di giudizio non sia emerso alcun elemento nuovo che possa determinare una revisione delle valutazioni prognostiche sfavorevoli effettuate dal giudice di prime cure circa la irreversibilità della condizione di inadeguatezza genitoriale della che si è nel tempo reiteratamente sottratta agli interventi di sostegno avviati a suo favore Per_1 esponendo i minori a situazioni di estremo pregiudizio . Appare acclarato come i comportamenti omissivi e commissivi della donna siano ascrivibili a caratteristiche personologiche strutturali patologiche non suscettibili di modifica non potendo che confermarsi il giudizio di incapacità e inaffidabilità della nonché di impossibilità di recupero, in tempi compatibili con le Per_1 esigenze evolutive dei minori, di un effettivo ruolo genitoriale in grado di garantire ai figli le minime condizioni atte ad assicurare loro un percorso di crescita sereno ed il soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed affettivi.
In particolare, riguardo la situazione della minore ora di anni cinque, non può che CP_1 evidenziarsi la condizione di benessere della minore la quale sembra essersi lasciata alle spalle il disagio e le deprivazioni subite nei primi due anni di vita e sta recuperando il ritardo nella crescita e nell'acquisizione delle competenze riscontrato al momento del collocamento eterofamiliare.
L'attuale coppia affidataria della minore, sentita all'udienza in data 09.07.2025, nel dare atto del positivo e sereno inserimento della minore nel nuovo contesto familiare avvenuto nel marzo 2024, ha confermato come il transito della bambina fosse avvenuto molto velocemente essendosi la stessa “mostrata subito desiderosa di stare con noi“, al punto da “rifiutare di lasciarci e rientrare nella casa famiglia”. Veniva dato atto delle difficoltà a livello linguistico della minore, la quale grazie alle attenzioni e alle cure degli affidatari ha comato il gap iniziale. Veniva riferito della fobia della bambina per l'acqua, nonché della sua difficoltà con il cibo “in quanto usava mettersi sotto il tavolo per mangiare, quasi a volersi ritagliare un contesto protetto”, nonché del fatto che rifiutava totalmente la frutta. La coppia riferiva come dal punto di vista comportamentale inizialmente manifestasse grandi insicurezze e una costante necessità di rassicurazioni CP_1
e paura dell'abbandono. Gli affidatari hanno ancora raccontato come da un punto di vista emozionale per lungo tempo abbia sofferto di incubi notturni, per cui si svegliava CP_1 urlando e gridava nel sonno, problemi solo da pochi mesi in parte superati grazie al supporto specialistico e alle amorevoli attenzioni della coppia. Ancora si riportava che la minore presentasse difficoltà di gestione della rabbia e non riuscisse ad esprimere le sue frustrazioni, con tendenza ad isolarsi sotto al tavolo e a voler rimanere da sola.
Si evidenziava come la minore, che sa di non essere figlia naturale della coppia, esprima soddisfazione per l'attuale contesto di vita e sia ben inserita nel contesto di riferimento cui è molto attaccata.
La relazione del SS territorialmente competente versata in atti dagli stessi conferma quanto sopra riferito dagli affidatari, dando atto del forte legame di attaccamento della minore con le figure genitoriali di riferimento che appaiono rispondenti alle esigenze emotive e riparative della bimba.
Pertanto, a fronte della condizione di benessere della minore, oggi di anni cinque, nel contesto familiare in cui ormai da quasi due anni è inserita (dopo un precedente affido di mesi cinque), reputa la Corte che corrisponda certamente al preminente interesse della piccola quello CP_1 di proseguire il suo percorso di crescita nella famiglia che l'ha accolta e che si è dimostrata in grado di accudirla, sia dal punto di vista materiale che affettivo, prendendosi cura delle sue problematiche e dei bisogni che presenta, contribuendo in maniera preponderante al superamento dei traumi connessi al suo vissuto deprivato, restituendole certezze e la stabilità di cui necessita per una sana crescita.
Parimenti quanto concerne il minore , ormai sedicenne, il quale, nonostante le difficoltà Per_1 psicologiche manifestate a causa del suo pesante vissuto continua, seppur tra alti e bassi il suo percorso comunitario, non può che evidenziarsi come, appaia certamente corrispondete all'interesse del minore la conferma degli interventi di sostegno avviati i quali gli consentono di potersi giovare del supporto di educatori specializzati capaci di orientarlo in un contesto adeguatamente contenitivo nonché di sopperire alle profonde sofferenze causategli dal suo doloroso vissuto e dal disfunzionale rapporto madre-figlio. A riguardo va evidenziato come gli operatori della struttura ospitante abbiano nel corso dell'audizione tenutasi in data 11.06.2025 evidenziato la negativa influenza che ancora esercita sulla minore la madre la quale, secondo quanto riferito , aggirando il divieto di contatti, riesce a intrattenere alcuni contatti epistolari e telefonici con il minore, con conseguente forte destabilizzazione di e condizionamento Per_1 della sua progettualità. Pertanto, conclusivamente, tenuto conto del preminente “best interest” dei minori quale immanente principio nella materia de qua, appare pertanto integrata nel caso di specie la situazione di abbandono morale e materiale dei minori, nei termini di cui alla recente sentenza sopracitata della Suprema Corte secondo cui “la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
A riguardo, per completezza appare opportuno sottolineare come il Collegio sia ben consapevole di quel recente orientamento della Suprema Corte che, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali ( che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della CEDU nella causa ZH
contro
TA , hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) si è espresso in termini positivi rispetto alla percorribilità quale c.d.
“terza via”, alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine), dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) L. 184/83 sul presupposto dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, inteso in chiave interpretativa quale impossibilità giuridica del presupposto normativo dell'abbandono del minore (cfr. Cass. I 1476/21) e che, da ultimo, non ha escluso anche in ipotesi di adozione legittimante il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (V. Cass. I ord. 230/2023, Corte Cost. 183/2023). Deve tuttavia rilevarsi come il ricorso alla c.d. “adozione mite”, che consente di non recidere il legame, anche giuridico, con la famiglia di origine, non appaia adeguato certamente alla vicenda della minore
[...]
che necessita di vivere pienamente ed in maniera esclusiva la propria esperienza CP_1 adottiva nel contesto familiare protettivo che da tempo l' ha accolta al fine di costruire la sua identità.
Parimenti, con riferimento al minore , alla luce della negativa influenza che esercita sullo Per_1 stesso il mantenimento dei rapporti con la madre, non può che essere confermato il divieto di contatti con la famiglia di origine disposto dal giudice di prime cure.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata. Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 41/2024 emessa Parte_1 il 21 febbraio 2024 e depositata il 05 marzo 2024.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher