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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1768 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: lesione personale vertente tra
, nato a [...] il [...] C.F.: nella Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il Persona_1
17.11.2016, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giorgi giusta CodiceFiscale_2
delega in atti , attore nei confronti di
(P.IVA: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Rue Edward Steichen n° 2, Granducato del Lussemburgo e sede secondaria a Milano, in via dei
Mercanti n° 12, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e CP_2
difesa dall'Avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti, convenuto
E di
, nata a [...] il [...], Cf e Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_4
nato in [...] il [...] cf: in giudizio con l'avv.to
[...] CodiceFiscale_4
Antonina Figuccia, giusta procura in atti, convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate nei termini assegnati ai sensi dell'art 189 cpc la compagnia convenuta precisava le conclusioni chiedendo “piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: - ritenuto congruo e sufficiente, per i motivi dedotti in atti, l'importo oggetto dell'offerta reale liquidata ex art. 148 C. Ass. in favore della controparte per complessivi € 1.100,00, rigettare la domanda attorea;
- rigettare, in ogni caso, la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in via di mero subordine, accertare in percentuale espressa ex art. 1227 comma prima c.c., il grado di responsabilità ascrivibile in capo a , conducente della Controparte_4
vettura in garanzia con la odierna concludente per la RCA affermando al contempo la responsabilità di
per culpa in vigilando nella verificazione dell'evento, riducendo di conseguenza il montante Controparte_5
risarcitorio dovuto in base alle emergenze probatorie, al netto dell'importo oggetto dell'offerta reale già corrisposta;
- dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. - Vittoria di spese e compensi di lite”; i convenuti e hanno concluso Controparte_3 Controparte_6
nel merito insistendo “per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese”; non ha depositato note parte attrice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ”nella qualità di esercente la Parte_1
potestà genitoriale sulla figlia minore ha chiesto all'intestato Tribunale “Disattesa Persona_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa: - ritenere e dichiarare unico responsabile dell'incidente de quo la
Sig.ra in qualità di proprietaria del veicolo, e il sig. , in qualità di Controparte_3 Controparte_4
conducente del medesimo veicolo;
- condannare, in solido con i predetti convenuti, la Controparte_1
Sede Secondaria Italiana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati, ed in ogni modo qualificabili, che si quantificano in € 27. 102,43, di cui € 18.029,08 a titolo di Danno biologico permanente, € 355,53 a titolo di Invalidità temporanea totale, € 1.942,72 a titolo
Invalidità temporanea parziale;
€ 6.775,10 a titolo di danno morale, oltre interessi legali a far data dalla costituzione di messa in mora e rivalutazione monetaria;
- condannare gli odierni convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge, ove dovute”
Premetteva a detta domanda che “1. In data 19.03.2022, alle ore 9.45 circa, l'autovettura FIAT
500, tg. DW 686 AE, di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. , Controparte_3 Controparte_4
investiva la sig.na che a piedi - unitamente alla propria madre, sig.ra – sta Persona_1 Controparte_5
va attraversando la via Ugo La Malfa, altezza civico 6”; che “2. Prontamente soccorsa, la Persona_1
veniva portata presso il Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo, ove rimaneva ricoverata fino al 22.03.2022 con diagnosi di “politrauma con frattura composta della teca cranica fontale destra” e sottoposta ad accertamenti e cure mediche del caso”; che costituita in mora la compagnia assicuratrice del veicolo “6.
All'esito della visita medico – legale, l'Assicurazione offriva, a titolo di risarcimento danni, la somma di €
1.100,00, riconoscendo un danno biologico pari al 2%, una ITP al 50% per 10 giorni, una ITP al 25% per 10 giorni, spese mediche ritenute congrue di € 40,00. Il tutto ridotto al 50% per un asserito concorso di colpa.”
Allegando la sussistenza della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella determinazione del sinistro incardinava il presente giudizio.
Si costituiva la quale società Controparte_1
assicuratrice dell'autovettura per la responsabilità civile da circolazione stradale, la quale contestava quanto dedotto dell'attore; allegava la “preponderante ed, in ogni caso, paritaria” corresponsabilità nella determinazione del sinistro della madre della minore che “per una distrazione” ometteva di vigilare sulla condotta della figlia che “introducendosi improvvisamente sulla carreggiata passando da due macchine parcate lungo il margine destro della via, si parava dinnanzi al conducente della Fiat Cinquecento il quale nulla poteva fare per evitare o prevedere il sinistro”.
La convenuta contestava anche “la quantificazione del danno” poiché “non commisurata all'effettivo eventuale pregiudizio subito dalla giovanissima controparte . Persona_1
Chiedeva pertanto “all'Ill.mo Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, mutato il rito da sommario a cognizione piena, così statuire: -ritenuto congruo e sufficiente, per i motivi ut supra dedotti, l'importo oggetto dell'offerta reale liquidata ex art. 148 C. Ass. in favore della controparte per complessivi € 1.100,00, rigettare la domanda attorea;
-rigettare, in ogni caso, la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
-in via di mero subordine, accertare in percentuale espressa ex art. 1227 comma prima c.c., il grado di responsabilità ascrivibile in capo a , Controparte_4
conducente della vettura in garanzia con la odierna comparente per la RCA affermando al contempo la resposnabilità di per culpa in vigilando nella verificazione dell'evento, riducendo di Controparte_5
conseguenza il montante risarcitorio dovuto in base alle emergenze probatorie, al netto dell'importo oggetto dell'offerta reale già corrisposta;
-dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese e compensi di lite.”
Si costituivano tardivamente e i quali pure Controparte_3 Controparte_4
contestavano quanto dedotto dall'attore. Evidenziavano che il sinistro si è verificato perché “la bambina è scappata dalla custodia della madre, ha attraversato di corsa la strada senza guardare ED è
ANDATA A COLLIDERE con l'auto, quasi ferma, che si trovava nella corsia di marcia opposta, urtando lateralmente contro il parafango anteriore della stessa macchina ( che non ha riportato alcun graffio) e sbattendo il lato destro del corpo” e contestava la quantificazione del danno.
Non rassegnavano tuttavia conclusioni nel merito della controversia.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito mediante il deposito di documenti e l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto . Controparte_4
Il Tribunale ha ritenuto altresì opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa all'udienza del 24.9.2024.
Nel marito la domanda è fondata nei ristretti limiti di seguito specificati.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che tra le parti non vi è alcuna contestazione in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro indicato da parte attrice: non controverse sono quindi la data, l'ora ed il luogo del sinistro.
Sono invece controverse le modalità dell'occorso.
Mentre infatti l'attore imputa la responsabilità dell'occorso al conducente del veicolo il quale non avrebbe mantenuto una condotta di guida consona ai luoghi e non avrebbe fatto di tutto per evitare l'incidente investendo la minore che unitamente alla madre stava attraversando la sede stradale, i convenuti imputano detta responsabilità proprio alla condotta della madre dalla minore per culpa in vigilando per non avere evitato che la figlia occupasse improvvisamente e senza alcuna cautela la sede stradale, attraversandola correndo. Rileva inoltre il convenuto conducente del veicolo che attesa la statura della bambina e la circostanza che essa fosse “sbucata” tra le autovetture in sosta improvvisamente e correndo non gli abbia consentito l'adozione di alcuna manovra di emergenza pur avendo egli adottato nell'occorso una condotta di guida prudenziale.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto si rileva che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. Sez. 6 – 3, Ord. n. 2241 del 28/01/2019, Rv. 652291-– 01 e più di recente Cass.
Sez. 3, Ord. n. 20137 del 13/07/2023, Rv. 668149 - 01).
Tale progressiva riduzione può giungere fino alla totale esclusione della responsabilità del conducente allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nella materia in esame, inoltre, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024, Rv. 670063 - 01).
Tanto si verifica ad esempio quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4551).
Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto
(Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856).
In definitiva ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass.,
4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964). Nel caso di specie risultano acquisiti in atti elementi dai quali poter desumere una condotta non diligente della danneggiata la quale non risulta aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, ha impegnato con condotta repentina la sede stradale tentando di attraversare la stessa correndo (si vedano sul punto le dichiarazioni rese al CTU “ ha attraversato la strada ed è Per_2
stata investita da un'auto che proveniva dalla sua destra”, cfr. pag. 5 della relazione di consulenza), ha urtato l'autovettura quando la stessa stava già transitando sul punto dove la minore ha proceduto all'attraversamento (l'urto è avvenuto all'altezza del parafango anteriore e dello specchietto retrovisore sinistro dell'autovettura, cfr. interrogatorio formale del conducente e copia denuncia di sinistro in atti, sulla utilizzabilità della quale nulla l'attore ha dedotto).
Non sono state inoltre contestate le allegazioni difensive del convenuto conducente il veicolo secondo le quali la bambina vista la di lei altezza, non era comunque visibile tra le auto in sosta lungo il margine della strada.
Sul punto della dinamica del sinistro e la consequenziale ripartizione di responsabilità, non avrebbe potuto in ogni caso incidere la pur chiesta prova testimoniale con la madre della minore essendo tale mezzo istruttorio nel caso concreto inammissibile per le ragioni dedotte con l'ordinanza resa all'udienza del 24.9.2024 da intendere qui espressamente richiamata e riprodotta.
Tali essendo le risultanze documentali ed istruttorie in atti, in mancanza di elementi probatori atti ad attribuire la responsabilità dell'occorso in misura preponderante ad uno dei due responsabili, deve accertarsi e dichiararsi la pari responsabilità delle parti nella determinazione del sinistro.
Attribuita quindi ad entrambe le parti in egual misura la responsabilità nella determinazione del sinistro, occorre procedere alla esatta individuazione dei danni fisici subiti dalla minore ed alla relativa valutazione.
Sul punto, il Tribunale intende far proprie le conclusioni cui è giunto il nominato consulente tecnico d'ufficio le quali in quanto formulate ad esito di un argomentare del tutto privo di vizi metodologici e scientifici oltre che logico-giuridici, vanno pienamente condivise e ciò anche in considerazione dei chiarimenti resi dall'ausiliare del giudice alle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice (a tal proposito non appare ultroneo evidenziare che all'udienza del 25.02.2025 immediatamente successiva al deposito della relazione tecnica, la stessa attrice non ha neppure genericamente contestato le conclusioni finali formulate dal consulente d'ufficio).
Basandosi sull'esame della documentazione medica in atti nonché sull'esame obiettivo della minore, l'ausiliare del giudice dopo aver confermato la diagnosi di “politrauma con multiple escoriazioni al capo e al volto, trauma cranico non commotivo con frattura composta della teca cranica di destra”, ha accertato la sussistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro come in atti ricostruita e dette lesioni risultando al contempo soddisfatti “il criterio cronologico del nesso causale in quanto le lesioni vennero obiettivate nell'immediatezza del fatto;
il criterio modale e dell'efficienza quali-quantitativa perchè le lesioni sono compatibili con un trauma cranico prodottosi a seguito dell'impatto del capo, sprovvisto di protezione, contro superfici rigide
(verosimilmente manto stradale); il criterio della continuità fenomenologica perché vi è stata continuità nelle manifestazioni morbose ed il rapporto di causa effetto fra le lesioni e le sue conseguenze non si è mai interrotto giungendo a guarigione senza complicanze;
il criterio di esclusione di altre cause in quanto in epoca antecedente al sinistro la minore godeva di buona salute e non risulta che vi fossero preesistenze che ne menomassero lo stato di salute in maniera apprezzabile o che ne avessero in qualche modo condizionato il modo di essere.”
Ha quindi indicato come conseguenza di dette lesioni “un danno biologico permanente inteso come riduzione dell'efficienza psico-fisica e comprensivo del danno estetico ed alla vita di relazione che in responsabilità civile, tenuto conto dell' assenza di deficit funzionali, di documentata soggettività, dell'età del soggetto e di quanto previsto dalle più accreditate tabelle valutative può essere globalmente valutato nella misura del 2%. “ed “una malattia di complessivi gg 48 in cui l'incapacità temporanea è stata totale per tutto il periodo relativo al ricovero valutato in giorni 3, parziale al 75% per gg 25, parziale al 50% per 10 giorni e parziale al 25% per ulteriori 10 giorni”
Trasponendo in termini monetari l'accertato danno biologico, applicando i parametri di cui al DM 16.7.2024, considerata l'età della minore al momento del sinistro (anni 5) il danno biologico riconosciuto va determinato all'attualità in € 2.084,06 cui aggiungere € 166,75 per invalidità temporanea totale;
per invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.035,75; per invalidità temporanea parziale al 50%, € 276,20; per invalidità temporanea parziale al 25%, € 138,10 e così per complessivi ulteriori € 1.615,77 oltre rivalutazione ed interessi. Il tutto quindi per un importo complessivo di €
3.699,83.
Nessun danno morale può essere riconosciuto né alcuna personalizzazione può essere operata su detti importi per non avere parte attrice non solo provato ma più a monte, nemmeno allegato, la presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari idonee a differenziare le conseguenze del caso concreto da quelle “ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (cfr. Cass. 5865/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e visto il dm 55/2014 come integrato al DM
37/2018, applicata la riduzione del 50% del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale e ciò tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere e del valore della controversia come determinato con la presente decisione, si liquidano in complessivi Euro 1.276,50
(di cui € 212,50 per fase di studio, € 212,50 per fase introduttiva, € 425,50 per fase istruttoria, €
425,50 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovuti per compensi oltre esborsi come da foglio notizie della competente cancelleria, le quali vanno compensate in misura della metà tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti (quella dell'attore da rinvenirsi con riferimento all'an della responsabilità nella determinazione del sinistro).
Le spese di consulenza che si liquidano in misura coincidente con l'acconto liquidato nell'udienza del 12.11.2024, si pongono proprio in considerazione di tale reciproca parziale soccombenza a carico di parte attrice e dei convenuti (questi ultimi in solido) in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1768/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- Condanna iptiQ in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, e in solido ciascuno per il Controparte_3 Controparte_4
rispettivo titolo, al pagamento in favore della minore rappresentata in atti dal Persona_1
genitore esercente la potestà genitoriale a titolo di risarcimento dei danni da detto minore subiti in occasione del sinistro verificatosi il 19.3.2022 della somma complessiva di € 1.849,92 (al netto del riconosciuto concorso di colpa ed al lordo della somma eventualmente già corrisposta dalla compagnia convenuta) oltre interessi al saggio legale sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro e fino all'effettivo pagamento;
- Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e in solido e ciascuno per il Controparte_3 Controparte_4
rispettivo titolo al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 1.276,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovute oltre le spese prenotate a debito/anticipate dall'Erario come da foglio notizie di cancelleria, da compensare in misura della metà;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e dei convenuti (questi ultimi in solido) in egual misura il compenso del consulente tecnico d'ufficio come liquidato.
Così deciso in Marsala, il 14 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1768 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: lesione personale vertente tra
, nato a [...] il [...] C.F.: nella Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il Persona_1
17.11.2016, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giorgi giusta CodiceFiscale_2
delega in atti , attore nei confronti di
(P.IVA: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Rue Edward Steichen n° 2, Granducato del Lussemburgo e sede secondaria a Milano, in via dei
Mercanti n° 12, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e CP_2
difesa dall'Avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti, convenuto
E di
, nata a [...] il [...], Cf e Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_4
nato in [...] il [...] cf: in giudizio con l'avv.to
[...] CodiceFiscale_4
Antonina Figuccia, giusta procura in atti, convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note depositate nei termini assegnati ai sensi dell'art 189 cpc la compagnia convenuta precisava le conclusioni chiedendo “piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: - ritenuto congruo e sufficiente, per i motivi dedotti in atti, l'importo oggetto dell'offerta reale liquidata ex art. 148 C. Ass. in favore della controparte per complessivi € 1.100,00, rigettare la domanda attorea;
- rigettare, in ogni caso, la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in via di mero subordine, accertare in percentuale espressa ex art. 1227 comma prima c.c., il grado di responsabilità ascrivibile in capo a , conducente della Controparte_4
vettura in garanzia con la odierna concludente per la RCA affermando al contempo la responsabilità di
per culpa in vigilando nella verificazione dell'evento, riducendo di conseguenza il montante Controparte_5
risarcitorio dovuto in base alle emergenze probatorie, al netto dell'importo oggetto dell'offerta reale già corrisposta;
- dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. - Vittoria di spese e compensi di lite”; i convenuti e hanno concluso Controparte_3 Controparte_6
nel merito insistendo “per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese”; non ha depositato note parte attrice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ”nella qualità di esercente la Parte_1
potestà genitoriale sulla figlia minore ha chiesto all'intestato Tribunale “Disattesa Persona_1
ogni contraria domanda, eccezione e difesa: - ritenere e dichiarare unico responsabile dell'incidente de quo la
Sig.ra in qualità di proprietaria del veicolo, e il sig. , in qualità di Controparte_3 Controparte_4
conducente del medesimo veicolo;
- condannare, in solido con i predetti convenuti, la Controparte_1
Sede Secondaria Italiana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati, ed in ogni modo qualificabili, che si quantificano in € 27. 102,43, di cui € 18.029,08 a titolo di Danno biologico permanente, € 355,53 a titolo di Invalidità temporanea totale, € 1.942,72 a titolo
Invalidità temporanea parziale;
€ 6.775,10 a titolo di danno morale, oltre interessi legali a far data dalla costituzione di messa in mora e rivalutazione monetaria;
- condannare gli odierni convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge, ove dovute”
Premetteva a detta domanda che “1. In data 19.03.2022, alle ore 9.45 circa, l'autovettura FIAT
500, tg. DW 686 AE, di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. , Controparte_3 Controparte_4
investiva la sig.na che a piedi - unitamente alla propria madre, sig.ra – sta Persona_1 Controparte_5
va attraversando la via Ugo La Malfa, altezza civico 6”; che “2. Prontamente soccorsa, la Persona_1
veniva portata presso il Presidio Ospedaliero di Mazara del Vallo, ove rimaneva ricoverata fino al 22.03.2022 con diagnosi di “politrauma con frattura composta della teca cranica fontale destra” e sottoposta ad accertamenti e cure mediche del caso”; che costituita in mora la compagnia assicuratrice del veicolo “6.
All'esito della visita medico – legale, l'Assicurazione offriva, a titolo di risarcimento danni, la somma di €
1.100,00, riconoscendo un danno biologico pari al 2%, una ITP al 50% per 10 giorni, una ITP al 25% per 10 giorni, spese mediche ritenute congrue di € 40,00. Il tutto ridotto al 50% per un asserito concorso di colpa.”
Allegando la sussistenza della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella determinazione del sinistro incardinava il presente giudizio.
Si costituiva la quale società Controparte_1
assicuratrice dell'autovettura per la responsabilità civile da circolazione stradale, la quale contestava quanto dedotto dell'attore; allegava la “preponderante ed, in ogni caso, paritaria” corresponsabilità nella determinazione del sinistro della madre della minore che “per una distrazione” ometteva di vigilare sulla condotta della figlia che “introducendosi improvvisamente sulla carreggiata passando da due macchine parcate lungo il margine destro della via, si parava dinnanzi al conducente della Fiat Cinquecento il quale nulla poteva fare per evitare o prevedere il sinistro”.
La convenuta contestava anche “la quantificazione del danno” poiché “non commisurata all'effettivo eventuale pregiudizio subito dalla giovanissima controparte . Persona_1
Chiedeva pertanto “all'Ill.mo Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, mutato il rito da sommario a cognizione piena, così statuire: -ritenuto congruo e sufficiente, per i motivi ut supra dedotti, l'importo oggetto dell'offerta reale liquidata ex art. 148 C. Ass. in favore della controparte per complessivi € 1.100,00, rigettare la domanda attorea;
-rigettare, in ogni caso, la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto;
-in via di mero subordine, accertare in percentuale espressa ex art. 1227 comma prima c.c., il grado di responsabilità ascrivibile in capo a , Controparte_4
conducente della vettura in garanzia con la odierna comparente per la RCA affermando al contempo la resposnabilità di per culpa in vigilando nella verificazione dell'evento, riducendo di Controparte_5
conseguenza il montante risarcitorio dovuto in base alle emergenze probatorie, al netto dell'importo oggetto dell'offerta reale già corrisposta;
-dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese e compensi di lite.”
Si costituivano tardivamente e i quali pure Controparte_3 Controparte_4
contestavano quanto dedotto dall'attore. Evidenziavano che il sinistro si è verificato perché “la bambina è scappata dalla custodia della madre, ha attraversato di corsa la strada senza guardare ED è
ANDATA A COLLIDERE con l'auto, quasi ferma, che si trovava nella corsia di marcia opposta, urtando lateralmente contro il parafango anteriore della stessa macchina ( che non ha riportato alcun graffio) e sbattendo il lato destro del corpo” e contestava la quantificazione del danno.
Non rassegnavano tuttavia conclusioni nel merito della controversia.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito mediante il deposito di documenti e l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto . Controparte_4
Il Tribunale ha ritenuto altresì opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa all'udienza del 24.9.2024.
Nel marito la domanda è fondata nei ristretti limiti di seguito specificati.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che tra le parti non vi è alcuna contestazione in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro indicato da parte attrice: non controverse sono quindi la data, l'ora ed il luogo del sinistro.
Sono invece controverse le modalità dell'occorso.
Mentre infatti l'attore imputa la responsabilità dell'occorso al conducente del veicolo il quale non avrebbe mantenuto una condotta di guida consona ai luoghi e non avrebbe fatto di tutto per evitare l'incidente investendo la minore che unitamente alla madre stava attraversando la sede stradale, i convenuti imputano detta responsabilità proprio alla condotta della madre dalla minore per culpa in vigilando per non avere evitato che la figlia occupasse improvvisamente e senza alcuna cautela la sede stradale, attraversandola correndo. Rileva inoltre il convenuto conducente del veicolo che attesa la statura della bambina e la circostanza che essa fosse “sbucata” tra le autovetture in sosta improvvisamente e correndo non gli abbia consentito l'adozione di alcuna manovra di emergenza pur avendo egli adottato nell'occorso una condotta di guida prudenziale.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto si rileva che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. Sez. 6 – 3, Ord. n. 2241 del 28/01/2019, Rv. 652291-– 01 e più di recente Cass.
Sez. 3, Ord. n. 20137 del 13/07/2023, Rv. 668149 - 01).
Tale progressiva riduzione può giungere fino alla totale esclusione della responsabilità del conducente allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nella materia in esame, inoltre, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024, Rv. 670063 - 01).
Tanto si verifica ad esempio quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4551).
Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto
(Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856).
In definitiva ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass.,
4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964). Nel caso di specie risultano acquisiti in atti elementi dai quali poter desumere una condotta non diligente della danneggiata la quale non risulta aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, ha impegnato con condotta repentina la sede stradale tentando di attraversare la stessa correndo (si vedano sul punto le dichiarazioni rese al CTU “ ha attraversato la strada ed è Per_2
stata investita da un'auto che proveniva dalla sua destra”, cfr. pag. 5 della relazione di consulenza), ha urtato l'autovettura quando la stessa stava già transitando sul punto dove la minore ha proceduto all'attraversamento (l'urto è avvenuto all'altezza del parafango anteriore e dello specchietto retrovisore sinistro dell'autovettura, cfr. interrogatorio formale del conducente e copia denuncia di sinistro in atti, sulla utilizzabilità della quale nulla l'attore ha dedotto).
Non sono state inoltre contestate le allegazioni difensive del convenuto conducente il veicolo secondo le quali la bambina vista la di lei altezza, non era comunque visibile tra le auto in sosta lungo il margine della strada.
Sul punto della dinamica del sinistro e la consequenziale ripartizione di responsabilità, non avrebbe potuto in ogni caso incidere la pur chiesta prova testimoniale con la madre della minore essendo tale mezzo istruttorio nel caso concreto inammissibile per le ragioni dedotte con l'ordinanza resa all'udienza del 24.9.2024 da intendere qui espressamente richiamata e riprodotta.
Tali essendo le risultanze documentali ed istruttorie in atti, in mancanza di elementi probatori atti ad attribuire la responsabilità dell'occorso in misura preponderante ad uno dei due responsabili, deve accertarsi e dichiararsi la pari responsabilità delle parti nella determinazione del sinistro.
Attribuita quindi ad entrambe le parti in egual misura la responsabilità nella determinazione del sinistro, occorre procedere alla esatta individuazione dei danni fisici subiti dalla minore ed alla relativa valutazione.
Sul punto, il Tribunale intende far proprie le conclusioni cui è giunto il nominato consulente tecnico d'ufficio le quali in quanto formulate ad esito di un argomentare del tutto privo di vizi metodologici e scientifici oltre che logico-giuridici, vanno pienamente condivise e ciò anche in considerazione dei chiarimenti resi dall'ausiliare del giudice alle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice (a tal proposito non appare ultroneo evidenziare che all'udienza del 25.02.2025 immediatamente successiva al deposito della relazione tecnica, la stessa attrice non ha neppure genericamente contestato le conclusioni finali formulate dal consulente d'ufficio).
Basandosi sull'esame della documentazione medica in atti nonché sull'esame obiettivo della minore, l'ausiliare del giudice dopo aver confermato la diagnosi di “politrauma con multiple escoriazioni al capo e al volto, trauma cranico non commotivo con frattura composta della teca cranica di destra”, ha accertato la sussistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro come in atti ricostruita e dette lesioni risultando al contempo soddisfatti “il criterio cronologico del nesso causale in quanto le lesioni vennero obiettivate nell'immediatezza del fatto;
il criterio modale e dell'efficienza quali-quantitativa perchè le lesioni sono compatibili con un trauma cranico prodottosi a seguito dell'impatto del capo, sprovvisto di protezione, contro superfici rigide
(verosimilmente manto stradale); il criterio della continuità fenomenologica perché vi è stata continuità nelle manifestazioni morbose ed il rapporto di causa effetto fra le lesioni e le sue conseguenze non si è mai interrotto giungendo a guarigione senza complicanze;
il criterio di esclusione di altre cause in quanto in epoca antecedente al sinistro la minore godeva di buona salute e non risulta che vi fossero preesistenze che ne menomassero lo stato di salute in maniera apprezzabile o che ne avessero in qualche modo condizionato il modo di essere.”
Ha quindi indicato come conseguenza di dette lesioni “un danno biologico permanente inteso come riduzione dell'efficienza psico-fisica e comprensivo del danno estetico ed alla vita di relazione che in responsabilità civile, tenuto conto dell' assenza di deficit funzionali, di documentata soggettività, dell'età del soggetto e di quanto previsto dalle più accreditate tabelle valutative può essere globalmente valutato nella misura del 2%. “ed “una malattia di complessivi gg 48 in cui l'incapacità temporanea è stata totale per tutto il periodo relativo al ricovero valutato in giorni 3, parziale al 75% per gg 25, parziale al 50% per 10 giorni e parziale al 25% per ulteriori 10 giorni”
Trasponendo in termini monetari l'accertato danno biologico, applicando i parametri di cui al DM 16.7.2024, considerata l'età della minore al momento del sinistro (anni 5) il danno biologico riconosciuto va determinato all'attualità in € 2.084,06 cui aggiungere € 166,75 per invalidità temporanea totale;
per invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.035,75; per invalidità temporanea parziale al 50%, € 276,20; per invalidità temporanea parziale al 25%, € 138,10 e così per complessivi ulteriori € 1.615,77 oltre rivalutazione ed interessi. Il tutto quindi per un importo complessivo di €
3.699,83.
Nessun danno morale può essere riconosciuto né alcuna personalizzazione può essere operata su detti importi per non avere parte attrice non solo provato ma più a monte, nemmeno allegato, la presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari idonee a differenziare le conseguenze del caso concreto da quelle “ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (cfr. Cass. 5865/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e visto il dm 55/2014 come integrato al DM
37/2018, applicata la riduzione del 50% del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale e ciò tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere e del valore della controversia come determinato con la presente decisione, si liquidano in complessivi Euro 1.276,50
(di cui € 212,50 per fase di studio, € 212,50 per fase introduttiva, € 425,50 per fase istruttoria, €
425,50 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovuti per compensi oltre esborsi come da foglio notizie della competente cancelleria, le quali vanno compensate in misura della metà tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti (quella dell'attore da rinvenirsi con riferimento all'an della responsabilità nella determinazione del sinistro).
Le spese di consulenza che si liquidano in misura coincidente con l'acconto liquidato nell'udienza del 12.11.2024, si pongono proprio in considerazione di tale reciproca parziale soccombenza a carico di parte attrice e dei convenuti (questi ultimi in solido) in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1768/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- Condanna iptiQ in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, e in solido ciascuno per il Controparte_3 Controparte_4
rispettivo titolo, al pagamento in favore della minore rappresentata in atti dal Persona_1
genitore esercente la potestà genitoriale a titolo di risarcimento dei danni da detto minore subiti in occasione del sinistro verificatosi il 19.3.2022 della somma complessiva di € 1.849,92 (al netto del riconosciuto concorso di colpa ed al lordo della somma eventualmente già corrisposta dalla compagnia convenuta) oltre interessi al saggio legale sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro e fino all'effettivo pagamento;
- Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e in solido e ciascuno per il Controparte_3 Controparte_4
rispettivo titolo al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 1.276,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovute oltre le spese prenotate a debito/anticipate dall'Erario come da foglio notizie di cancelleria, da compensare in misura della metà;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e dei convenuti (questi ultimi in solido) in egual misura il compenso del consulente tecnico d'ufficio come liquidato.
Così deciso in Marsala, il 14 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo