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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare- mutuo
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Fantini Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Paolozzi Controparte_2
parte convenuta
nonché
, quale Agente della Riscossione (C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
parte convenuta (contumace)
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
parte convenuta (contumace)
(C.F. ) Controparte_5 C.F._3
parte convenuta (contumace)
conclusioni
per come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 18 ottobre 2024: “
1-Accertare e dichiarare Parte_1
per i motivi di cui in narrativa (I) l'avvenuto pagamento della somma di euro 100.000,00 da parte della
attrice e del debitore principale e per l'effetto l'intervenuta estinzione parziale del credito azionato in via
1 R.G. n. 2592/2022
esecutiva;
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II) la nullità e inidoneità dei mutui
meglio indicati in atti quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la improcedibilità e/o
inammissibilità dell'azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (IV) la nullità
dei contratti di mutuo per indeterminatezza dei tassi stante l'omessa pattuizione del regime finanziario di
capitalizzazione degli interessi e, comunque, la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB sotto diversi profili e
per l'effetto dichiarare la procedura esecutiva improcedibile e, comunque, accertare e dichiarare
l'insussistenza del credito azionato da;
Con vittoria di spese e compenso professionale del CP_1
presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore che si dichiara in questa sede antistatario”.
per come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 21 ottobre 2024:“affinché l'Ill.mo Giudice Controparte_1
adito Voglia rigettare ogni domanda richiesta ed eccezione proposta con l'atto di citazione, con vittoria di
spese e competenze di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
1. è debitrice esecutata nella procedura esecutiva iscritta al n. RGE 122/2018 Parte_1
gravante su compendio immobiliare sito in Camucia, frazione di Cortona (AR). L'azione esecutiva
è stata promossa da Banca CR Firenze s.p.a. in forza del mutuo Rep. 34984 – Racc. 5092, concesso in data 19 ottobre 2006 alla società mutuataria in Controparte_6
favore della quale si è costituita fideiussore e datore di ipoteca. Parte_1
Nella procedura esecutiva hanno spiegato intervento l'Agenzia delle Entrate e la Controparte_5
società quest'ultima in forza di mutuo stipulato il 1° marzo 2007 (Rep. 35207 Racc. Controparte_1
5202) anch'esso con Banca CR Firenze.
Banca CR Firenze si è fusa per incorporazione in con atto a rogiti Notaio Controparte_7
del 5 febbraio 2019 rep n. 8075, racc. n. 3.94, con effetti a decorrere dal 25 Persona_1
febbraio 2019.
Con comparsa depositata ex art 111 c.p.c. il 4 febbraio 2021, si è costituita la società Controparte_1
rappresentata da allegando di essere divenuta titolare del credito vantato nei Controparte_2
confronti di in forza di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con Parte_1 [...]
, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 145 del 12 dicembre 2020. CP_7
2. Con ricorso ex art. 615 c.p.c., ha proposto opposizione chiedendo in via cautelare Parte_1
la sospensione della suddetta procedura esecutiva R.G.E. n. 122/2018 e nel merito l'accertamento della inidoneità dei contratti di mutuo a valere come titoli esecutivi ex art. 474, co. 2 e 3 c.p.c.;
l'accertamento dell'intervenuta estinzione del credito, in ragione del pagamento di 100.000,00 euro
2 R.G. n. 2592/2022
in favore di l'accertamento dell'inesistenza dei contratti di mutuo fondiario per Controparte_1
carenza delle condizioni previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 ovvero dell'indeterminatezza dei contratti di mutuo per mancata indicazione dei tassi di interesse e dei criteri per determinare il calcolo delle rate di mutuo di mutuo, con conseguente accertamento dell'insussistenza del credito azionato dalla procedente e improcedibilità dell'azione esecutiva.
Con memoria depositata il 27 giugno 2022, si è costituita nel giudizio cautelare Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e della istanza di sospensione.
Si è costituito anche chiedendo il rigetto della pretesa della ricorrente. Controparte_5
Contumaci gli altri intervenuti regolarmente intimati.
3. Con ordinanza comunicata il 18 luglio 2022, il g.e. ha rigettato l'istanza di sospensione,
concedendo termine fino al 30 settembre 2022 per l'introduzione del giudizio di merito.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha quindi convenuto in giudizio Parte_1
Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
introducendo il presente giudizio di merito di opposizione all'esecuzione.
L'opposizione si basa sui seguenti motivi:
i. inidoneità dei contratti di mutuo, stante la loro natura condizionata, a valere come titoli esecutivi
ex art. 474, co. 2 e 3 c.p.c.;
ii. estinzione del credito, in ragione dell'intervenuto pagamento di 100.000,00 euro in favore di
Controparte_1
iii. inesistenza dei contratti di mutuo fondiario per carenza delle condizioni previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993;
iv. indeterminatezza dei contratti di mutuo per mancata indicazione dei tassi di interesse e la mancata indicazione dei criteri per determinare il calcolo delle rate di mutuo di mutuo in relazione all'ammortamento; nonché la nullità dei rapporti di mutuo, stante l'indeterminatezza del tasso di interesse conseguente alla mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione adottato
(semplice o composto).
5. Si è costituita in giudizio e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande proposte, in quanto:
i. i contratti di mutuo oggetto della procedura esecutiva costituiscono validi titoli ex art. 474, co. 2 e
3 c.p.c., essendo stata rilasciata la quietanza di ricezione della somma;
3 R.G. n. 2592/2022
ii. residua ancora un debito di € 54.333,20 rispetto al contratto di mutuo n. 65654007, Rep. 34984 –
Racc. 5092 e di € 50.613,56 relativamente al contratto di mutuo del 01.03.2007, Rep. 35207 – Racc.
5202, per un totale complessivo di € 104.946,76, oltre interessi successivi e spese;
iii. i contratti in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993;
iv. è chiaramente indicata sia la misura degli interessi, sia il piano di ammortamento alla francese.
6. , e non si sono costituiti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in giudizio, pur essendo stati ritualmente citati;
ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
7. Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
8. Va preliminarmente esaminato il motivo di opposizione attinente alla inidoneità del mutuo sottoscritto con Banca CR Firenze s.p.a. il 19 ottobre 2006 e del mutuo sottoscritto con il medesimo istituto di credito il 1° marzo 2007 a valere quali titoli esecutivi.
Il motivo fa leva sulla circostanza che i contratti in questione prevedevano che la banca erogasse la somma mutuata “dopo avere ricevuto la polizza assicurazione contro i rischi dell'incendio, scoppio del gas e
caduta del fulmine con attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, 3 copie autentiche del contratto, di
cui una in forma esecutiva, e la nota di iscrizione ipotecaria” e accertato l'adempimento di tutte le condizioni previste in contratto, nonché il mancato verificarsi delle circostanze previste negli artt.
11 e 12 del contratto stesso (art. 5, sub doc. 3 e 13 fascicolo . Pt_1
Nella prospettiva di al momento della conclusione del contratto non vi sarebbe Parte_1
stata alcuna messa a disposizione (né materiale, né giuridica) dell'importo finanziato.
9. In termini generali, un contratto di mutuo che sia stato stipulato per atto pubblico (o per scrittura privata autenticata) configura titolo esecutivo di natura stragiudiziale a condizione che l'importo mutuato risulti erogato e il credito vantato dall'istituto bancario (cui corrisponde l'obbligazione contratta dal debitore) risulti certo, liquido ed esigibile.
Solo per effetto della erogazione, che può essere coeva o successiva alla stipulazione del negozio, è,
infatti, possibile affermare che il credito vantato dall'istituto bancario sia certo e liquido nonché
esigibile. Tale quietanza, quando non sottoscritta contestualmente al contratto cui accede, deve essere redatta nella stessa forma e, dunque, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Occorre inoltre precisare che, affinché il mutuo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata possa considerarsi titolo esecutivo, non occorre necessariamente la consegna materiale
4 R.G. n. 2592/2022
dell'importo mutuato (documentata da atto di erogazione e quietanza avente le caratteristiche di cui si è detto). Il mutuo è, invero, titolo esecutivo anche quando l'istituto mutuatario abbia attribuito un titolo di disponibilità giuridica delle somme erogate. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va, quindi, intesa nei soli termini di materiale e fisica
traditio del denaro, rivelandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario;
in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione. Pertanto, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere azionato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., occorre innanzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso si sia perfezionato attraverso la consegna materiale o l'attribuzione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato.
È, peraltro, necessario che il debitore mutuatario sia immediatamente obbligato al rimborso secondo il piano rateale pattuito. La somma deve, cioè, essere esigibile.
Si ha, invece, mutuo tecnicamente condizionato quando la stessa erogazione o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile, della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo -
complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali (in termini,
Cass. sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).
10. Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che i contratti di mutuo di cui si discute non possano costituire titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Come anticipato, l'art. 5 di entrambi i contratti prevede quanto segue: “L'erogazione del mutuo verrà
effettuata da parte della Cassa mutuante dopo aver ricevuto la polizza di assicurazione contro i rischi
dell'incendio, scoppio del gas e caduta del fulmine, tre copie autentiche del contratto, di cui una in forma
esecutiva, e la nota di iscrizione ipotecaria e non appena verificato che tutte le condizioni previste nel
presente atto e comunque stabilite dalla medesima siano state adempiute e che dall'esame sulla libertà, Pt_2
proprietà e disponibilità degli immobili ipotecati non siano risultate formalità pregiudizievoli iscritte o
trascritte precedentemente all'iscrizione accesa a favore della Cassa mutuante in dipendenza del presente atto
5 R.G. n. 2592/2022
e purché non si sia verificata anche una sola delle circostanze previste dai successivi artt. 11 e 12”) (cfr. doc.
3 e doc. 13 cit.).
Risulta, quindi, evidente che l'erogazione della somma mutuata non è stata contestuale alla stipula dell'atto, ma rinviata all'esito del positivo riscontro degli adempimenti specificati nella clausola suddetta.
Un ulteriore elemento che depone, avvalorandola, per la natura condizionata del mutuo in questione si rinviene nella previsione contrattuale di cui all'art. 2 di entrambi i contratti.
Ed invero, nel contratto del 18 ottobre 2006 si legge che: “il valore dell'I.S.C. (indicatore sintetico di
costo – calcolato sulla base dei giorni effettivi di calendario) del presente finanziamento risulta pari a 5,81%
(cinque e ottantuno per cento) (poiché l'erogazione avverrà in data futura e non conosciuta, nel calcolo si è
ipotizzato che l'erogazione avvenga per l'intero in data odierna)” (cfr. doc. 3 cit.).
Nel contratto del 1° marzo 2007 si legge che: “il valore dell'I.S.C. (indicatore sintetico di costo –
calcolato sulla base dei giorni effettivi di calendario) del presente finanziamento risulta pari a 4,85% (quattro
e ottantacinque per cento) (poiché l'erogazione avverrà in data futura e non conosciuta, nel calcolo si è
ipotizzato che l'erogazione avvenga per l'intero in data odierna)” (cfr. doc. 13 cit.).
Ciò conferma ulteriormente che l'erogazione dell'importo finanziato non è avvenuta contestualmente alla stipula del contratto.
Secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche la redazione di un doppio contratto, composto dall'atto di mutuo condizionato e dall'atto di erogazione del finanziamento accompagnato dal rilascio della quietanza, può integrare i requisiti del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., purché entrambi siano redatti nella forma dell'atto pubblico e determinino, quindi, l'insorgenza dell'obbligo di restituire una somma di denaro certa,
liquida ed esigibile (cfr. Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17194; Cass. sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968 cit.).
Non si rinviene, tuttavia, nella documentazione in atti, una successiva dichiarazione del mutuatario che rivesta il contenuto di quietanza in relazione all'attribuzione di disponibilità della somma di denaro finanziata.
Né vale invocare, in senso contrario, il seguito dell'art. 5 citato, laddove la parte mutuataria
“autorizza fino da ora la ad effettuare l'erogazione del mutuo mediante accreditamento sul conto Pt_2
corrente accreditamento sul conto corrente numero 8370 aperto presso la Filiale di Camucia della Pt_2
stessa, rilasciando fino da ora ampia e liberatoria quietanza della somma in tal modo corrisposta” (contratto di mutuo del 18 ottobre 2006) e “autorizza fino da ora la ad effettuare l'erogazione del mutuo Pt_2
6 R.G. n. 2592/2022
mediante accreditamento sul conto corrente accreditamento sul conto corrente numero 8191/00 aperto presso
la Filiale di Camucia della stessa, rilasciando fino da ora ampia e liberatoria quietanza della somma in Pt_2
tal modo corrisposta” (contratto di mutuo del 1° marzo 2007).
Il mutuatario, invero, non ha affermato di aver ricevuto la somma (questo il senso dell'atto di quietanza), ma ha dichiarato di rilasciare “fino da ora” quietanza della “somma in tal modo
corrisposta”, ovvero della somma che sarebbe stata corrisposta dalla banca mediante accredito sul conto corrente una volta ricevuta la documentazione indicata nella prima parte dell'art. 5 citato. La
dichiarazione del mutuatario non è, quindi, idonea ad attribuire valenza di titolo esecutivo al contratto, non risultando possibile rilasciare quietanza per una somma corrisposta non già prima o contestualmente alla quietanza stessa, ma “in data futura e non conosciuta” (cfr. art. 2, cit.).
11. Deve, quindi, dichiararsi l'inidoneità del contratto di mutuo stipulato in data 19 ottobre 2006, a rogito notaio dott.ssa , rep. n. 34.984 racc. n.
5.092 e del contratto di mutuo Persona_2
stipulato in data 1° marzo 2007 a rogito notaio dott.ssa , rep. n. 35.207, racc. n. Persona_2
5.202 a costituire titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione articolati. Per effetto della accertata inidoneità dei contratti di mutuo sopra richiamati a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., va dichiarato che non sussiste il diritto di CP_1
ad agire esecutivamente nei confronti di
[...] Parte_1
12. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo in base al Controparte_1
d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 a euro 260.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inidoneità del contratto di mutuo stipulato in data
19 ottobre 2006 a rogito notaio dott.ssa , rep. n. 34.984 racc. n.
5.092 e del Persona_2
contratto di mutuo stipulato in data 1° marzo 2007 a rogito notaio dott.ssa , Persona_2
rep. n. 35.207, racc. n. 5.202, a costituire titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di ad agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
7 R.G. n. 2592/2022
b) condanna al pagamento, in favore del difensore di avv. Daniele Controparte_1 Parte_1
Fantini, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 12 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare- mutuo
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Fantini Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Paolozzi Controparte_2
parte convenuta
nonché
, quale Agente della Riscossione (C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
parte convenuta (contumace)
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
parte convenuta (contumace)
(C.F. ) Controparte_5 C.F._3
parte convenuta (contumace)
conclusioni
per come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 18 ottobre 2024: “
1-Accertare e dichiarare Parte_1
per i motivi di cui in narrativa (I) l'avvenuto pagamento della somma di euro 100.000,00 da parte della
attrice e del debitore principale e per l'effetto l'intervenuta estinzione parziale del credito azionato in via
1 R.G. n. 2592/2022
esecutiva;
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II) la nullità e inidoneità dei mutui
meglio indicati in atti quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la improcedibilità e/o
inammissibilità dell'azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (IV) la nullità
dei contratti di mutuo per indeterminatezza dei tassi stante l'omessa pattuizione del regime finanziario di
capitalizzazione degli interessi e, comunque, la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB sotto diversi profili e
per l'effetto dichiarare la procedura esecutiva improcedibile e, comunque, accertare e dichiarare
l'insussistenza del credito azionato da;
Con vittoria di spese e compenso professionale del CP_1
presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore che si dichiara in questa sede antistatario”.
per come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 21 ottobre 2024:“affinché l'Ill.mo Giudice Controparte_1
adito Voglia rigettare ogni domanda richiesta ed eccezione proposta con l'atto di citazione, con vittoria di
spese e competenze di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
1. è debitrice esecutata nella procedura esecutiva iscritta al n. RGE 122/2018 Parte_1
gravante su compendio immobiliare sito in Camucia, frazione di Cortona (AR). L'azione esecutiva
è stata promossa da Banca CR Firenze s.p.a. in forza del mutuo Rep. 34984 – Racc. 5092, concesso in data 19 ottobre 2006 alla società mutuataria in Controparte_6
favore della quale si è costituita fideiussore e datore di ipoteca. Parte_1
Nella procedura esecutiva hanno spiegato intervento l'Agenzia delle Entrate e la Controparte_5
società quest'ultima in forza di mutuo stipulato il 1° marzo 2007 (Rep. 35207 Racc. Controparte_1
5202) anch'esso con Banca CR Firenze.
Banca CR Firenze si è fusa per incorporazione in con atto a rogiti Notaio Controparte_7
del 5 febbraio 2019 rep n. 8075, racc. n. 3.94, con effetti a decorrere dal 25 Persona_1
febbraio 2019.
Con comparsa depositata ex art 111 c.p.c. il 4 febbraio 2021, si è costituita la società Controparte_1
rappresentata da allegando di essere divenuta titolare del credito vantato nei Controparte_2
confronti di in forza di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con Parte_1 [...]
, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 145 del 12 dicembre 2020. CP_7
2. Con ricorso ex art. 615 c.p.c., ha proposto opposizione chiedendo in via cautelare Parte_1
la sospensione della suddetta procedura esecutiva R.G.E. n. 122/2018 e nel merito l'accertamento della inidoneità dei contratti di mutuo a valere come titoli esecutivi ex art. 474, co. 2 e 3 c.p.c.;
l'accertamento dell'intervenuta estinzione del credito, in ragione del pagamento di 100.000,00 euro
2 R.G. n. 2592/2022
in favore di l'accertamento dell'inesistenza dei contratti di mutuo fondiario per Controparte_1
carenza delle condizioni previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993 ovvero dell'indeterminatezza dei contratti di mutuo per mancata indicazione dei tassi di interesse e dei criteri per determinare il calcolo delle rate di mutuo di mutuo, con conseguente accertamento dell'insussistenza del credito azionato dalla procedente e improcedibilità dell'azione esecutiva.
Con memoria depositata il 27 giugno 2022, si è costituita nel giudizio cautelare Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e della istanza di sospensione.
Si è costituito anche chiedendo il rigetto della pretesa della ricorrente. Controparte_5
Contumaci gli altri intervenuti regolarmente intimati.
3. Con ordinanza comunicata il 18 luglio 2022, il g.e. ha rigettato l'istanza di sospensione,
concedendo termine fino al 30 settembre 2022 per l'introduzione del giudizio di merito.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha quindi convenuto in giudizio Parte_1
Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
introducendo il presente giudizio di merito di opposizione all'esecuzione.
L'opposizione si basa sui seguenti motivi:
i. inidoneità dei contratti di mutuo, stante la loro natura condizionata, a valere come titoli esecutivi
ex art. 474, co. 2 e 3 c.p.c.;
ii. estinzione del credito, in ragione dell'intervenuto pagamento di 100.000,00 euro in favore di
Controparte_1
iii. inesistenza dei contratti di mutuo fondiario per carenza delle condizioni previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993;
iv. indeterminatezza dei contratti di mutuo per mancata indicazione dei tassi di interesse e la mancata indicazione dei criteri per determinare il calcolo delle rate di mutuo di mutuo in relazione all'ammortamento; nonché la nullità dei rapporti di mutuo, stante l'indeterminatezza del tasso di interesse conseguente alla mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione adottato
(semplice o composto).
5. Si è costituita in giudizio e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande proposte, in quanto:
i. i contratti di mutuo oggetto della procedura esecutiva costituiscono validi titoli ex art. 474, co. 2 e
3 c.p.c., essendo stata rilasciata la quietanza di ricezione della somma;
3 R.G. n. 2592/2022
ii. residua ancora un debito di € 54.333,20 rispetto al contratto di mutuo n. 65654007, Rep. 34984 –
Racc. 5092 e di € 50.613,56 relativamente al contratto di mutuo del 01.03.2007, Rep. 35207 – Racc.
5202, per un totale complessivo di € 104.946,76, oltre interessi successivi e spese;
iii. i contratti in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993;
iv. è chiaramente indicata sia la misura degli interessi, sia il piano di ammortamento alla francese.
6. , e non si sono costituiti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in giudizio, pur essendo stati ritualmente citati;
ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
7. Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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8. Va preliminarmente esaminato il motivo di opposizione attinente alla inidoneità del mutuo sottoscritto con Banca CR Firenze s.p.a. il 19 ottobre 2006 e del mutuo sottoscritto con il medesimo istituto di credito il 1° marzo 2007 a valere quali titoli esecutivi.
Il motivo fa leva sulla circostanza che i contratti in questione prevedevano che la banca erogasse la somma mutuata “dopo avere ricevuto la polizza assicurazione contro i rischi dell'incendio, scoppio del gas e
caduta del fulmine con attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, 3 copie autentiche del contratto, di
cui una in forma esecutiva, e la nota di iscrizione ipotecaria” e accertato l'adempimento di tutte le condizioni previste in contratto, nonché il mancato verificarsi delle circostanze previste negli artt.
11 e 12 del contratto stesso (art. 5, sub doc. 3 e 13 fascicolo . Pt_1
Nella prospettiva di al momento della conclusione del contratto non vi sarebbe Parte_1
stata alcuna messa a disposizione (né materiale, né giuridica) dell'importo finanziato.
9. In termini generali, un contratto di mutuo che sia stato stipulato per atto pubblico (o per scrittura privata autenticata) configura titolo esecutivo di natura stragiudiziale a condizione che l'importo mutuato risulti erogato e il credito vantato dall'istituto bancario (cui corrisponde l'obbligazione contratta dal debitore) risulti certo, liquido ed esigibile.
Solo per effetto della erogazione, che può essere coeva o successiva alla stipulazione del negozio, è,
infatti, possibile affermare che il credito vantato dall'istituto bancario sia certo e liquido nonché
esigibile. Tale quietanza, quando non sottoscritta contestualmente al contratto cui accede, deve essere redatta nella stessa forma e, dunque, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Occorre inoltre precisare che, affinché il mutuo stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata possa considerarsi titolo esecutivo, non occorre necessariamente la consegna materiale
4 R.G. n. 2592/2022
dell'importo mutuato (documentata da atto di erogazione e quietanza avente le caratteristiche di cui si è detto). Il mutuo è, invero, titolo esecutivo anche quando l'istituto mutuatario abbia attribuito un titolo di disponibilità giuridica delle somme erogate. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va, quindi, intesa nei soli termini di materiale e fisica
traditio del denaro, rivelandosi sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario;
in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione. Pertanto, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere azionato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., occorre innanzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso si sia perfezionato attraverso la consegna materiale o l'attribuzione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato.
È, peraltro, necessario che il debitore mutuatario sia immediatamente obbligato al rimborso secondo il piano rateale pattuito. La somma deve, cioè, essere esigibile.
Si ha, invece, mutuo tecnicamente condizionato quando la stessa erogazione o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile, della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo -
complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali (in termini,
Cass. sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).
10. Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che i contratti di mutuo di cui si discute non possano costituire titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Come anticipato, l'art. 5 di entrambi i contratti prevede quanto segue: “L'erogazione del mutuo verrà
effettuata da parte della Cassa mutuante dopo aver ricevuto la polizza di assicurazione contro i rischi
dell'incendio, scoppio del gas e caduta del fulmine, tre copie autentiche del contratto, di cui una in forma
esecutiva, e la nota di iscrizione ipotecaria e non appena verificato che tutte le condizioni previste nel
presente atto e comunque stabilite dalla medesima siano state adempiute e che dall'esame sulla libertà, Pt_2
proprietà e disponibilità degli immobili ipotecati non siano risultate formalità pregiudizievoli iscritte o
trascritte precedentemente all'iscrizione accesa a favore della Cassa mutuante in dipendenza del presente atto
5 R.G. n. 2592/2022
e purché non si sia verificata anche una sola delle circostanze previste dai successivi artt. 11 e 12”) (cfr. doc.
3 e doc. 13 cit.).
Risulta, quindi, evidente che l'erogazione della somma mutuata non è stata contestuale alla stipula dell'atto, ma rinviata all'esito del positivo riscontro degli adempimenti specificati nella clausola suddetta.
Un ulteriore elemento che depone, avvalorandola, per la natura condizionata del mutuo in questione si rinviene nella previsione contrattuale di cui all'art. 2 di entrambi i contratti.
Ed invero, nel contratto del 18 ottobre 2006 si legge che: “il valore dell'I.S.C. (indicatore sintetico di
costo – calcolato sulla base dei giorni effettivi di calendario) del presente finanziamento risulta pari a 5,81%
(cinque e ottantuno per cento) (poiché l'erogazione avverrà in data futura e non conosciuta, nel calcolo si è
ipotizzato che l'erogazione avvenga per l'intero in data odierna)” (cfr. doc. 3 cit.).
Nel contratto del 1° marzo 2007 si legge che: “il valore dell'I.S.C. (indicatore sintetico di costo –
calcolato sulla base dei giorni effettivi di calendario) del presente finanziamento risulta pari a 4,85% (quattro
e ottantacinque per cento) (poiché l'erogazione avverrà in data futura e non conosciuta, nel calcolo si è
ipotizzato che l'erogazione avvenga per l'intero in data odierna)” (cfr. doc. 13 cit.).
Ciò conferma ulteriormente che l'erogazione dell'importo finanziato non è avvenuta contestualmente alla stipula del contratto.
Secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche la redazione di un doppio contratto, composto dall'atto di mutuo condizionato e dall'atto di erogazione del finanziamento accompagnato dal rilascio della quietanza, può integrare i requisiti del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., purché entrambi siano redatti nella forma dell'atto pubblico e determinino, quindi, l'insorgenza dell'obbligo di restituire una somma di denaro certa,
liquida ed esigibile (cfr. Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17194; Cass. sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968 cit.).
Non si rinviene, tuttavia, nella documentazione in atti, una successiva dichiarazione del mutuatario che rivesta il contenuto di quietanza in relazione all'attribuzione di disponibilità della somma di denaro finanziata.
Né vale invocare, in senso contrario, il seguito dell'art. 5 citato, laddove la parte mutuataria
“autorizza fino da ora la ad effettuare l'erogazione del mutuo mediante accreditamento sul conto Pt_2
corrente accreditamento sul conto corrente numero 8370 aperto presso la Filiale di Camucia della Pt_2
stessa, rilasciando fino da ora ampia e liberatoria quietanza della somma in tal modo corrisposta” (contratto di mutuo del 18 ottobre 2006) e “autorizza fino da ora la ad effettuare l'erogazione del mutuo Pt_2
6 R.G. n. 2592/2022
mediante accreditamento sul conto corrente accreditamento sul conto corrente numero 8191/00 aperto presso
la Filiale di Camucia della stessa, rilasciando fino da ora ampia e liberatoria quietanza della somma in Pt_2
tal modo corrisposta” (contratto di mutuo del 1° marzo 2007).
Il mutuatario, invero, non ha affermato di aver ricevuto la somma (questo il senso dell'atto di quietanza), ma ha dichiarato di rilasciare “fino da ora” quietanza della “somma in tal modo
corrisposta”, ovvero della somma che sarebbe stata corrisposta dalla banca mediante accredito sul conto corrente una volta ricevuta la documentazione indicata nella prima parte dell'art. 5 citato. La
dichiarazione del mutuatario non è, quindi, idonea ad attribuire valenza di titolo esecutivo al contratto, non risultando possibile rilasciare quietanza per una somma corrisposta non già prima o contestualmente alla quietanza stessa, ma “in data futura e non conosciuta” (cfr. art. 2, cit.).
11. Deve, quindi, dichiararsi l'inidoneità del contratto di mutuo stipulato in data 19 ottobre 2006, a rogito notaio dott.ssa , rep. n. 34.984 racc. n.
5.092 e del contratto di mutuo Persona_2
stipulato in data 1° marzo 2007 a rogito notaio dott.ssa , rep. n. 35.207, racc. n. Persona_2
5.202 a costituire titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione articolati. Per effetto della accertata inidoneità dei contratti di mutuo sopra richiamati a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., va dichiarato che non sussiste il diritto di CP_1
ad agire esecutivamente nei confronti di
[...] Parte_1
12. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo in base al Controparte_1
d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 a euro 260.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inidoneità del contratto di mutuo stipulato in data
19 ottobre 2006 a rogito notaio dott.ssa , rep. n. 34.984 racc. n.
5.092 e del Persona_2
contratto di mutuo stipulato in data 1° marzo 2007 a rogito notaio dott.ssa , Persona_2
rep. n. 35.207, racc. n. 5.202, a costituire titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di ad agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
7 R.G. n. 2592/2022
b) condanna al pagamento, in favore del difensore di avv. Daniele Controparte_1 Parte_1
Fantini, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 12 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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