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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha emesso a seguito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 6.3.25 ex art 127ter cpc la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al R.G. n. 11141/24 EN
, rapp.to e dif. dall'Avv. Nardelli Miriam e Saggiomo Aldo Parte_1
RICORRENTE
E Controparte_1
[...]
RESISTENTI-Contumaci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio il , e Controparte_1 ha esposto di essere stato assunto quale collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2008 e di aver svolto servizio pre-ruolo dal11.10.1999 fino al 1.9.2008. Parte ricorrente richiedeva l'inserimento ai fini della ricostruzione della carriera di anni 8 di servizio pre ruolo, nonchè mesi 7 e giorni 4.
L' amministrazione resistente con decreto prot. n. 32498 del 01.09.2007 aveva riconosciuto anni 7 mesi 4 e gg. 22 ai fini giuridici ed economici, anzichè i 8 anni, mesi
7 e giorni 4 di servizio richiesti. Parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di: 1) In via preliminare accertare e dichiarare anni 8 mesi 7 giorni 4 di servizio non di ruolo più ulteriore anno 2013, prestato nelle istituzioni scolastiche statali, tenendo conto del principio di non discriminazione;
per effetto
2) condannare le Amministrazioni resistenti a pagare in favore del ricorrente complessivi euro 4.824,68;
3) accertare e dichiarare illegittimo il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 32498 del 01.09.2007, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione e, per effetto, annullarlo;
4) ordinare alle Amministrazioni resistenti di adeguare la retribuzione del ricorrente con il suo inserimento nel gradone stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
5) ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere a una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente;
Contr Nel merito la ricostruzione di carriera cosi come operata dal ppare illegittima perché contrastanti con quanto stabilito dalla clausola 4 - punti 1 e 4- dell'Accordo Quadro, attuato con la Direttiva CE 1999/70, nei predetti termini:
punto 1 : «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»
punto 4: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
La predetta clausola trova applicazione in via diretta nella fattispecie di causa, in ragione:
- del suo contenuto incondizionato e sufficientemente preciso (cd. self- executing)
- della applicabilità diretta delle direttive dettagliate nei rapporti giuridici intercorrenti tra un privato e la pubblica amministrazione (rapporti cd. verticali).
La Corte di Giustizia CE nel pronunciarsi nella materia ora in discussione con le sentenze 13/9/2007 n. 307 e con la sentenza n.444 del 22/12/2010 Persona_1
, ha del resto precisato che : Persona_2 la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice…( punto 78 sent. ); …si deve Persona_2 rammentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce , come datore di lavoro o come pubblica autorità …”.( punto 82 sentenza
). Per_3
Quanto alla concreta applicazione della richiamata normativa europea occorre richiamare la interpretazione- (che nel diritto europeo è essa stessa fonte di diritto)- espressa in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione ed, in particolare, nelle sentenze 307/07 , 444/10 ; 302-305/11 del Persona_1 Persona_4
18/10/2012 Valenza + altri/ AGCM.
La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, )- richiamata la Persona_1 propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre)- ha precisato che cosa debba intendersi per Per_5
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato:
“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità,
“non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro
“dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa
… che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati ribaditi nelle pronunzie successivamente rese (ex plurimis: sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3 Per_6
sent. 8.9.2011, C-177/10, sentenza 18/10/2012 Valenza +
[...] Persona_7 altri/ GCM.)
Il Tribunale deve dunque applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i dipendenti a tempo determinato ed i dipendenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Tale giudizio trova recente conferma nella ordinanza della Corte di Giustizia U.E. 4 settembre 2014, in causa n. C-152/14, nella quale si trova affermato che la direttiva comunitaria sui contratti a termine osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente il computo di periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio del medesimo lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni, effettuato a seguito di una specifica procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il caso esaminato riguardava dipendenti a tempo determinato dell'Autorità italiana per l'energia elettrica e il gas (AEEG), i quali, per effetto di una specifica procedura di stabilizzazione (comunque rispettosa dell'art. 97 Cost.), erano stati assunti a tempo indeterminato dall'Autorità, ma senza riconoscimento dell'anzianità pregressa. La Corte, pur affermando che l'obiettivo di evitare discriminazioni alla rovescia rispetto ai dipendenti assunti con regolare pubblico concorso potrebbe giustificare una qualche diversità di trattamento quanto all'anzianità di servizio, valuta negativamente la totale esclusione da quest'ultima dei periodi precedenti a termine (con ciò ribadendo quanto già affermato con l'ordinanza Bertazzi, in causa C-393/11 e nella sentenza e c., in cause da C-302 a C-305/11). Per_8
Per completezza di motivazione occorre precisare, comunque, che la mancanza di
“ragioni oggettive” idonee a giustificare l'esaminata disparità di trattamento ricorre soltanto quando il dipendente a tempo determinato abbia operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Lo stesso non accade, invece, quando il dipendente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per periodi brevi e con rilevante soluzione di continuità tra una assunzione e l'altra. I principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparabili, quali sono quelle conferite alla odierna ricorrente. Da quanto esposto consegue che alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla attribuzione del trattamento economico delle fasce di anzianità, con ogni riflesso ai fini previdenziali.
Deve essere pertanto affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo ( e non anche del sistema degli scatti di anzianità) con i conseguenti riflessi previdenziali. Il deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive maturate CP_1 nei limiti della prescrizione, maggiorate di interessi quantificate sulla base dei conteggi depositati dal ricorrente in euro 4.824,68. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione ,così provvede: -Accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta a decorrere dalla data di inquadramento a tempo indeterminato l'anzianità pari ad anni 8, mesi 7 e giorni 4 di anzianità lavorativa maturata in forza del servizio prestato a termine ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL al personale di ruolo, nei termini di cui in motivazione. Condanna il resistente il pagamento delle differenze retributive maturate a CP_1 detto titolo pari ad euro 4.824,68, maggiorate di interessi. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.170,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione;
Aversa, 8.3.25 Il Giudice del lavoro Dott. Marco Bottino
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha emesso a seguito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 6.3.25 ex art 127ter cpc la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al R.G. n. 11141/24 EN
, rapp.to e dif. dall'Avv. Nardelli Miriam e Saggiomo Aldo Parte_1
RICORRENTE
E Controparte_1
[...]
RESISTENTI-Contumaci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio il , e Controparte_1 ha esposto di essere stato assunto quale collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2008 e di aver svolto servizio pre-ruolo dal11.10.1999 fino al 1.9.2008. Parte ricorrente richiedeva l'inserimento ai fini della ricostruzione della carriera di anni 8 di servizio pre ruolo, nonchè mesi 7 e giorni 4.
L' amministrazione resistente con decreto prot. n. 32498 del 01.09.2007 aveva riconosciuto anni 7 mesi 4 e gg. 22 ai fini giuridici ed economici, anzichè i 8 anni, mesi
7 e giorni 4 di servizio richiesti. Parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di: 1) In via preliminare accertare e dichiarare anni 8 mesi 7 giorni 4 di servizio non di ruolo più ulteriore anno 2013, prestato nelle istituzioni scolastiche statali, tenendo conto del principio di non discriminazione;
per effetto
2) condannare le Amministrazioni resistenti a pagare in favore del ricorrente complessivi euro 4.824,68;
3) accertare e dichiarare illegittimo il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 32498 del 01.09.2007, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione e, per effetto, annullarlo;
4) ordinare alle Amministrazioni resistenti di adeguare la retribuzione del ricorrente con il suo inserimento nel gradone stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
5) ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere a una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente;
Contr Nel merito la ricostruzione di carriera cosi come operata dal ppare illegittima perché contrastanti con quanto stabilito dalla clausola 4 - punti 1 e 4- dell'Accordo Quadro, attuato con la Direttiva CE 1999/70, nei predetti termini:
punto 1 : «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»
punto 4: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
La predetta clausola trova applicazione in via diretta nella fattispecie di causa, in ragione:
- del suo contenuto incondizionato e sufficientemente preciso (cd. self- executing)
- della applicabilità diretta delle direttive dettagliate nei rapporti giuridici intercorrenti tra un privato e la pubblica amministrazione (rapporti cd. verticali).
La Corte di Giustizia CE nel pronunciarsi nella materia ora in discussione con le sentenze 13/9/2007 n. 307 e con la sentenza n.444 del 22/12/2010 Persona_1
, ha del resto precisato che : Persona_2 la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice…( punto 78 sent. ); …si deve Persona_2 rammentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce , come datore di lavoro o come pubblica autorità …”.( punto 82 sentenza
). Per_3
Quanto alla concreta applicazione della richiamata normativa europea occorre richiamare la interpretazione- (che nel diritto europeo è essa stessa fonte di diritto)- espressa in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione ed, in particolare, nelle sentenze 307/07 , 444/10 ; 302-305/11 del Persona_1 Persona_4
18/10/2012 Valenza + altri/ AGCM.
La Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, )- richiamata la Persona_1 propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre)- ha precisato che cosa debba intendersi per Per_5
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.
Affrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato:
“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità,
“non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro
“dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa
… che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati ribaditi nelle pronunzie successivamente rese (ex plurimis: sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3 Per_6
sent. 8.9.2011, C-177/10, sentenza 18/10/2012 Valenza +
[...] Persona_7 altri/ GCM.)
Il Tribunale deve dunque applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame.
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i dipendenti a tempo determinato ed i dipendenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Tale giudizio trova recente conferma nella ordinanza della Corte di Giustizia U.E. 4 settembre 2014, in causa n. C-152/14, nella quale si trova affermato che la direttiva comunitaria sui contratti a termine osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente il computo di periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio del medesimo lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni, effettuato a seguito di una specifica procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il caso esaminato riguardava dipendenti a tempo determinato dell'Autorità italiana per l'energia elettrica e il gas (AEEG), i quali, per effetto di una specifica procedura di stabilizzazione (comunque rispettosa dell'art. 97 Cost.), erano stati assunti a tempo indeterminato dall'Autorità, ma senza riconoscimento dell'anzianità pregressa. La Corte, pur affermando che l'obiettivo di evitare discriminazioni alla rovescia rispetto ai dipendenti assunti con regolare pubblico concorso potrebbe giustificare una qualche diversità di trattamento quanto all'anzianità di servizio, valuta negativamente la totale esclusione da quest'ultima dei periodi precedenti a termine (con ciò ribadendo quanto già affermato con l'ordinanza Bertazzi, in causa C-393/11 e nella sentenza e c., in cause da C-302 a C-305/11). Per_8
Per completezza di motivazione occorre precisare, comunque, che la mancanza di
“ragioni oggettive” idonee a giustificare l'esaminata disparità di trattamento ricorre soltanto quando il dipendente a tempo determinato abbia operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Lo stesso non accade, invece, quando il dipendente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per periodi brevi e con rilevante soluzione di continuità tra una assunzione e l'altra. I principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparabili, quali sono quelle conferite alla odierna ricorrente. Da quanto esposto consegue che alla ricorrente va riconosciuto il diritto alla attribuzione del trattamento economico delle fasce di anzianità, con ogni riflesso ai fini previdenziali.
Deve essere pertanto affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo ( e non anche del sistema degli scatti di anzianità) con i conseguenti riflessi previdenziali. Il deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive maturate CP_1 nei limiti della prescrizione, maggiorate di interessi quantificate sulla base dei conteggi depositati dal ricorrente in euro 4.824,68. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione ,così provvede: -Accerta il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta a decorrere dalla data di inquadramento a tempo indeterminato l'anzianità pari ad anni 8, mesi 7 e giorni 4 di anzianità lavorativa maturata in forza del servizio prestato a termine ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL al personale di ruolo, nei termini di cui in motivazione. Condanna il resistente il pagamento delle differenze retributive maturate a CP_1 detto titolo pari ad euro 4.824,68, maggiorate di interessi. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
2.170,00, oltre Iva, Cpa, e spese generali, con attribuzione;
Aversa, 8.3.25 Il Giudice del lavoro Dott. Marco Bottino