Trib. Napoli Nord, sentenza 08/03/2025, n. 1068
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Sentenza 8 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice Unico di Napoli Nord, Dott. Marco Bottino, riguarda una controversia tra un collaboratore scolastico e l'amministrazione scolastica. Il ricorrente ha richiesto il riconoscimento di un'anzianità di servizio di 8 anni, 7 mesi e 4 giorni, sostenendo che la ricostruzione della carriera effettuata dall'amministrazione fosse illegittima e in contrasto con il principio di non discriminazione, come stabilito dalla Direttiva CE 1999/70. In particolare, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto di ricostruzione di carriera e il pagamento di differenze retributive.

Il Giudice ha accolto le richieste del ricorrente, affermando che la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato non era giustificata da ragioni oggettive. Ha sottolineato l'applicabilità diretta della normativa europea, evidenziando che il principio di non discriminazione deve essere rispettato anche nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione. Pertanto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'anzianità richiesta e ha condannato l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, confermando la necessità di una nuova ricostruzione di carriera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 08/03/2025, n. 1068
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 1068
    Data del deposito : 8 marzo 2025

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