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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3566/2025 V.G promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alessio Corpino
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Teresa Pilia
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 7 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“ premesso che
1) Con sentenza n.1973/2016 emessa in data 22 giugno 2016, nell'ambito del procedimento di divorzio iscritto al numero di R.G. 5407/2015, il Tribunale Civile di Cagliari pronunciava la scioglimento del matrimonio civile celebrato in Cagliari (CA) in data 31 agosto 2002, tra il signor e la OR (doc. n.1 allegato al presente ricorso); Parte_1 CP_1
2) Con sentenza definitiva n.358/2019 emessa in data 5 febbraio 2019 e pubblicata in data 13
febbraio 2019 nell'ambito del predetto procedimento, il Tribunale Civile di Cagliari poneva a carico del signor un assegno mensile dell'importo di € 1.000,00 a titolo di contributo Parte_1
per il mantenimento delle due figlie, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie (doc. n.2);
3) Con decreto n. cronol. 415/2021 del 18 febbraio 2021 emesso all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, contraddistinto al numero di R.G.4329/2019, il Tribunale
Civile di Cagliari, revocava l'obbligo di di contribuire indirettamente al Parte_1
mantenimento della IA;
e, nel contempo, confermava in capo a quest'ultimo Per_1
l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 500,00 per il mantenimento della IA
, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della medesima (doc. Per_2
n.3);
4) Durante l'ultimo periodo ha manifestato la volontà di trasferirsi stabilimente presso Per_2
la casa paterna. Detta richiesta è stata prontamente comunicata alla OR la quale CP_1
ha prestato il suo assenso;
Pag. 2 a 7 5) E' interesse delle parti, pertanto, preso atto della volontà della IA di trasferirsi Per_2
presso l'abitazione paterna, formalizzare detta modifica ed ottenere la revisione delle condizioni di divorzio, con particolare riferimento alle statuizioni stabilite nella sentenza di divorzio relativamentee al collocamento e al contributo al mantenimento della IA , Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con l'accoglimento/omologa delle condizioni:
1) Fissare la residenza abituale della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, presso l'abitazione paterna sita in Elmas (CA) nella Via Brigata Sassari n.3;
2) Disporre che il signor provveda al mantenimento in via diretta al Parte_1
mantenimento della IA , con lui convivente;
Per_2
3) Disporre che nessuna somma dovrà essere versata dalla OR a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento, ordinario, per le ragioni di cui al capo 2);
4) Disporre, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di corrispondere ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie, per le spese sanitarie, spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, ricreative e sportive, per la cui regolamentazione si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense, così come di seguito specificate:
- Spese straordinarie extra - assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori, comprendenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili
(sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - Spese straordinarie extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise in: a) Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
Pag. 3 a 7 iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o per la preparazione di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica, tra le quali rientrano: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Invece, nelle spese sportive rientrano le attività sportive comprensive dei costi dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
c) Spese medico sanitarie,
comprendenti: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
d) Spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,
chiedono che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore
il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché
il Collegio, con sentenza, accolga le seguenti
Conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n.n.358/2019 del Tribunale Civile di Cagliari:
Pag. 4 a 7 "1) Fissare la residenza abituale della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, presso l'abitazione paterna sita in Elmas (CA) nella Via Brigata Sassari n.3;
2) Disporre che il signor provveda in via diretta al mantenimento della Parte_1
IA , con lui convivente;
Per_2
3) Disporre che nessuna somma dovrà essere versata dalla OR a titolo Controparte_1
di contributo al mantenimento, per le ragioni di cui al capo 2);
4) Disporre, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di corrispondere ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie, per le spese sanitarie, spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, ricreative e sportive, per la cui regolamentazione si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense, così come di seguito specificate:
- Spese straordinarie extra - assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori, comprendenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili
(sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. - Spese straordinarie extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise in: a) Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o per la preparazione di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o
Pag. 5 a 7 parascolastica, tra le quali rientrano: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Invece, nelle spese sportive rientrano le attività sportive comprensive dei costi dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
c) Spese medico sanitarie,
comprendenti: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
d) Spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 Controparte_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 358/2019 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile, del 5.02.2019 nel procedimento RG 5407/2015,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Pag. 6 a 7 Cagliari, 30.06.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7