Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2024, proposto da Andrea Di Nunno, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Nunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Comune di Nocera Inferiore, RN Pompei Napoli s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 3086/2023 resa dalla Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di RN, il 20 dicembre 2024, pubblicata il 27 dicembre 2023, a definizione del giudizio R.G. 1508/2023, nella parte in cui ha condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, oltre il rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’avv. Andrea Di Nunno;
per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento, ai sensi dell’art.112, co. 3, c.p.a., della ulteriore somma, a titolo di interessi, maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza;
per la nomina di un Commissario ad acta che provveda, in sostituzione della parte, in caso di mancato adempimento all’ordine del Giudice entro il termine assegnato;
nonché per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5 dicembre 2024 e depositato il 9 dicembre 2024, il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 3086/2023 di questo Tribunale, nella parte in cui condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, in suo favore quale procuratore antistatario.
2. Considerato che:
- l’azionata sentenza è stata notificata all’Amministrazione, presso la sua sede reale, il 30 gennaio 2024;
- avverso la predetta sentenza non è stata proposto appello;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno, alla luce delle evidenze documentali depositate e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione costituitasi con memoria di forma;
3. Valutato che il ricorrente chiede:
- che sia ottemperato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla citata sentenza;
- che sia contestualmente nominato un commissario ad acta ;
- che l’Amministrazione sia condannata al pagamento delle spese di lite;
4. Ritenuta la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente;
5. Ritenuto altresì che:
- il ricorso deve essere accolto e per l’effetto, deve ordinarsi al citato Ministero di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) in favore del ricorrente delle somme indicate;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, deve essere nominato sin d’ora quale commissario ad acta , il Dirigente del Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio del medesimo Ministero, con facoltà di delega. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, liquidate tenendo conto del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 200,00 (duecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO