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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 59/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. DI GIUSEPPE Parte_1
HASANI GIULIANO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. DI GIUSEPPE Controparte_1
HASANI GIULIANO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza del
31/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BORGETTO (PA), in data 24/09/1981, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 32, parte II serie A, dell'anno
1981, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
31/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 547/2024, pubblicata in data 30/01/2024 e passata in giudicato come da attestazione in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, preso atto della maggiore età del figlio, , nato a Persona_1
Partinico il 15.12.1984, oggi autosufficiente e con proprio nucleo familiare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza prevedere ulteriori pattuizioni.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge ed all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Borgetto (Palermo), in data 19/09/1981, da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da , nata
[...] Controparte_1
a BORGETTO (PA) il 21/01/1960, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. n. 32, parte II serie A, dell'anno 1981, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 59/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. DI GIUSEPPE Parte_1
HASANI GIULIANO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. DI GIUSEPPE Controparte_1
HASANI GIULIANO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza del
31/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BORGETTO (PA), in data 24/09/1981, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 32, parte II serie A, dell'anno
1981, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
31/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 547/2024, pubblicata in data 30/01/2024 e passata in giudicato come da attestazione in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, preso atto della maggiore età del figlio, , nato a Persona_1
Partinico il 15.12.1984, oggi autosufficiente e con proprio nucleo familiare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza prevedere ulteriori pattuizioni.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge ed all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Borgetto (Palermo), in data 19/09/1981, da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da , nata
[...] Controparte_1
a BORGETTO (PA) il 21/01/1960, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. n. 32, parte II serie A, dell'anno 1981, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.