Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 4193/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. PRATI ANTONIO GIOVANNI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “[1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
] 2. la dimora coniugale, intestata alla IG.ra , ubicata in Via delle Brede 19B nel comune di Azzano Mella Pt_1
(Bs) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al IG. che si farà carico del Pt_2
pagamento sino all'estinzione del mutuo gravante su di esso, con un residuo attualmente stimato in circa € 90.000,00 (fatti salvi diversi e successivi accordi nel caso di vendita a terzi dell'immobile);
3. i figli minori, come specificato in premessa, stabiliscono la propria residenza anagrafica in Flero
(Bs) Via Coler 6, con la madre, attualmente presso l'immobile dei genitori (nonni materni) e successivamente in un immobile autonomo allo stesso indirizzo, con il consenso del coniuge;
4. i figli
1
entrambi i genitori si impegnano comunque a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno dei genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori, quali, a titolo esemplificativo: visite mediche periodiche o urgenti, scelta delle terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e/o sportive, ecc.) verranno assunte dal genitore con cui la figlia minore si trova in quel momento. Si allega a tal proposito piano genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi;
6. il padre terrà con sé i figli, anche eventualmente nel corso della settimana, secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i coniugi purché con preavviso ed in conformità alle esigenze dei medesimi, e comunque almeno un pomeriggio alla settimana
(prelevandoli presso la casa della madre o presso la scuola) ed accompagnandola a scuola il mattino successivo), due fine settimana al mese (dal sabato al termine della scuola alla domenica alle ore
18.00); il padre trascorrerà inoltre con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 30 Maggio di ogni anno) a fini programmativi;
una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i giorni di Natale e di
Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i coniugi. In coincidenza con le vacanze scolastiche estive il padre potrà trascorrere con i figli periodi di più giorni consecutivi da concordarsi con preavviso;
diversamente anche durante le vacanze scolastiche si osserveranno le normali modalità di visita;
7. considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i genitori (di fatto tra loro autosufficienti) la maggiore permanenza dei minori presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, i coniugi concordano che il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile nella misura di € 250,00 ciascuno per 12 mensilità da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento),
a far data dal mese corrispondente dell'anno successivo all'udienza presidenziale;
il predetto
2 contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che i figli non saranno economicamente autonomi o comunque sino a quando gli stessi risiederanno con la madre;
8. i coniugi specificano che il contributo al mantenimento di cui al punto che precede comprende le spese ordinarie ed in particolare quelle relative a: vitto, compiti di accudimento dei minori, costi per trasporto, spese per acquisto di cancelleria, spese per acquisto di abbigliamento;
9. siano poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli minori, precisando che sono da intendersi spese straordinarie necessarie le seguenti: spese medico-sanitarie (visite specialistiche, cure dentistiche ed ortodontiche, interventi chirurgici non coperti dal S.S.N., ad esclusione di quanto già ricompreso nell'assistenza mutualistica dei genitori), spese scolastiche straordinarie ed ulteriori a quanto sopra previsto;
10. siano poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno le ulteriori spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori, purché previamente concordate fra i genitori, ed in particolare: spese medico-sanitarie
(pratica di particolari terapie quali, ad esempio, cure termali o fisioterapiche, acquisto di particolari farmaci), corsi estivi (Grest o simili), corsi di specializzazione, lezioni private o corsi di recupero, spese ricreative, sportive ed extrascolastiche (gite scolastiche, hobbies, iscrizioni a corsi, attività sportive e/o ricreative, abbonamenti a riviste, viaggi), spese eccezionali per accudimento (baby- sitter); Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno comunque riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.7.2016 dal Presidente del Tribunale di Brescia e dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, in ordine alla disciplina delle spese straordinarie in favore dei figli;
11. sia disposto che gli eventuali assegni familiari ed eventuali benefici fiscali verranno percepiti in misura del 100 % da parte della madre;
12. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già consensualmente diviso conti correnti, beni mobili e arredi di proprietà comune, e manterranno a sé intestate le autovetture di cui alla premessa;
13. i coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con inserimento dei figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 16/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AZZANO MELLA (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2011), risultano separate dal 13/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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