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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1602/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1602/2020 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: , ivi Parte_1 C.F._1 residente in c.da Oliva, sn, rappresentata e difesa, dall' Avv. Barbara De Controparte_1
Cristofaro, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Silvano La Rosa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 9.02.2021);
***
pagina 1 di 10 All'udienza del 19.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato l'8.04.2020 premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 30.04.1990 dal quale nasceva il figlio Controparte_2
ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedeva Persona_1
pronunciarsi la separazione con addebito al marito, nonché porsi in capo al resistente l'obbligo di corrisponderle 800,00 euro al mese a titolo di assegno di mantenimento.
In particolare, la ricorrente esponeva che:
- il rapporto matrimoniale era divenuto intollerabile a causa dei comportamenti ossessivi e gelosi del marito, il quale l'aveva isolata da amici e parenti, sottoponendola a continue pressioni e violenze psicologiche, sia all'interno delle mura domestiche che, anche in presenza di altre persone, in occasione di uscite e pranzi;
- tali comportamenti, divenuti insostenibili, l'avevano costretta ad abbandonare la casa familiare;
inoltre, aggiungeva che in costanza del vincolo matrimoniale non aveva mai potuto lavorare per volontà del coniuge che aveva preteso che lei si occupasse della cura del figlio e della casa, per cui l'economia familiare si era sempre sorretta grazie al lavoro del
, oggi pensionato. CP_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , il quale si associava alla Controparte_2 richiesta di separazione, chiedendone tuttavia l'addebito alla moglie per allontanamento ingiustificato dalla casa familiare;
contestava tutto quanto dalla stessa dedotto ed eccepito, anche in merito all'asserita gelosia da parte sua nei confronti della coniuge, chiedendo dunque il rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente e di quella di mantenimento a suo favore.
pagina 2 di 10 All'esito dell'udienza presidenziale dell'1.12.2020, rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. autorizzava i coniugi a vivere separati e, preso atto della titolarità in capo al di un reddito netto di € CP_2
1.900,00 al mese, prevedeva l'obbligo per lo stesso di corrispondere 700,00 euro per il mantenimento della moglie, disoccupata.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo interrogatorio formale di CP_2
e prova per testi ( e , rispettivamente fratello e
[...] Testimone_1 Testimone_2
nipote di ). Parte_1
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 19.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ed il Giudice, con provvedimento del 20.12.2024, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente appare fondata e merita accoglimento;
per contro, va rigettata quella avanzata dal . CP_2
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata pagina 3 di 10 una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass 15223/2002; Cass
6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel corso del giudizio è stato dimostrato, sia tramite le allegazioni delle stesse parti, che grazie ai testi sentiti, che la relazione coniugale tra e Parte_1
si è interrotta a causa dei comportamenti ossessivi, di controllo, Controparte_2
limitativi della libertà personale, del marito nei confronti della coniuge;
comportamenti che si sono aggravati nel periodo che va dall'anno 2019 al 22.02.2020, data nella quale
[...]
all'esito di una aggressione, decideva di allontanarsi dall'abitazione Parte_1
familiare.
Ed invero, la veridicità delle dichiarazioni dei testi sentiti (ovvero di e Testimone_1
) non può essere messa in dubbio, sol perché rese da parenti della Testimone_2
ricorrente, dovendosi valutare oggettivamente le affermazioni fatte in termini di coerenza, logicità e chiarezza.
I testi, rispondendo alle domande formulate, hanno infatti unanimemente confermato, in modo chiaro e specifico e senza alcuna contraddizione, che , in Controparte_2 particolare, dall'anno 2019 al 22.02.2020 ha ripetutamente vietato alla moglie di frequentare amici e parenti in sua assenza;
che in occasione del pranzo del 13.10.2019, presso l'abitazione di in C.da testa dell'acqua a Noto, il e la Testimone_2 CP_2 [...]
avevano litigato, in loro presenza, in quanto il marito aveva attribuito alla moglie Pt_1
relazioni con altri uomini (v. verbale udienza 12.05.2022: il teste sul cap. Testimone_2
1): si è vero, era un pranzo di famiglia perché c'era un problema in famiglia che poi abbiamo risolto. Poi lui appena ha visto che ci siamo messi d'accordo ha cominciato ad inveire contro sua moglie dicendole che era una poco di buono, di tutti i colori e dicendole che non ci doveva frequentare perché eravamo noi che volevamo farli lasciare, offendendola anche pesantemente. ADR: ha indicato anche me personalmente dicendo che io avevo una relazione con mia zia, cose allucinanti che ha detto a me;
gli ho anche sentito
pagina 4 di 10 dire che la moglie se la faceva con il figlio. ADR: lui è stato sempre geloso, ma negli ultimi periodi la gelosia si è aggravata, è stato ossessivo e la soffocava;
anche il teste Tes_1
rispondeva sul cap. 1) : si è vero, in più di un'occasione io e i coniugi, nonché le
[...]
altre mie sorelle, pranzavamo insieme, erano pranzi che finivano sempre con uno scontro verbale dovuti alla gelosia del che diceva alla moglie che non doveva venire CP_2
più da noi e le proibiva di frequentare parenti e amici. Questo è accaduto prima della separazione, intorno al 2019. Prima non era così geloso, c'è stato un crescendo, per me è come se lui avesse qualcosa da gestire e sul cap. 8 Cap. 8): si è vero, è accaduto in occasione di un pranzo che è andato finire sempre in malo modo e il ha detto CP_2 alla moglie “io qui non ci vengo e ti proibisco di frequentare sia i parenti sia gli amici che vengono a casa”).
Inoltre ha affermato che il 22.02.2020 il aveva aggredito la Testimone_1 CP_2
afferrandola per il collo, specificando di essere a conoscenza di tale Parte_1
circostanza perché riferitagli non solo dalla sorella ma anche dallo stesso , il CP_2
quale, dopo avergli confermato di aver avuto tale comportamento aggressivo per “rabbia” e, pur scusandosi dell'accaduto, gli aveva chiesto di mediare per ricucire il rapporto con la moglie, la quale a causa di ciò si era allontanata da casa (v. testimonianza Tes_1
, ove sul cap. 9) ha dichiarato: posso dire che mia sorella, dopo che si è lasciata
[...] con il marito, è ritornata ad abitare in campagna a nella casa di sua Controparte_1
proprietà; dopo un paio di giorni il mi ha chiamato perché pensava che CP_2 questo litigio si potesse risolvere bonariamente, io gli ho detto “come vuoi che si risolva bonariamente dopo che la hai afferrata per il collo prima che andasse via?” e lui mi ha risposto “è stato un momento di rabbia, anzi falle le scuse da parte mia”; quindi del fatto che le ha messo le mani al collo lui mi ha confermato quello che mi aveva detto mia sorella).
D'altro canto, l'ossessione del marito verso le relazioni esterne intrattenute dalla Pt_1
emerge implicitamente anche dalla stessa comparsa di risposta del , laddove CP_2
afferma che la relazione si era incrinata perché la moglie aveva intrattenuto via internet delle amicizie che l'avevano, a suo avviso, allontanata da lui (così si legge nella memoria di pagina 5 di 10 costituzione:“ nell'ultimo periodo di convivenza è poi accaduto che la sig.ra ha Pt_1
riallacciato, tramite contatti via internet, rapporti di amicizia con delle vecchie amiche che
l'hanno via via fatta allontanare sempre più dal marito che la vedeva sempre con il cellulare in mano alle prese con conversazioni chat”; mentre, a pag. 5 della comparsa di costituzione del 3.03.21, , afferma ancora che: “prova e dimostrazione ne è CP_2
infatti che dal momento che la ricorrente ha iniziato a riavvicinarsi alle vecchie amicizie il rapporto si è incrinato”).
Per cui appaiono non credibili, in quanto contrastanti con le risultanze istruttorie, le affermazioni rese dal , sia sede di interrogatorio formale, ove ha negato le CP_2
circostanze sopra pacificamente emerse, senza, peraltro, fornire alcuna specificazione o chiarimento;
sia, in comparsa, ove per sostenere la falsità delle dichiarazioni della moglie sulla sua gelosia estrema ha rimarcato che la donna, d'altro canto, è rimasta con lui per 30 anni.
Sotto questo profilo, occorre tuttavia evidenziare che, se è pur vero che il matrimonio è durato trenta anni, ciò non toglie che la condotta del di possessività e gelosia, CP_2
abbia causato la definitiva disgregazione del vincolo coniugale. Né può ritenersi che l'eventuale tollerabilità, durante il matrimonio, da parte della moglie, di atti di violazione della propria dignità e dell'uguaglianza delle relazioni familiari possa escludere l'addebitabilità della separazione (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 8094 del 21/04/2015)
Ed invero, sebbene la gelosia in una relazione di coppia possa ritenersi una componente anche fisiologica, tuttavia, dal momento in cui, come nel caso di specie, diventa ossessiva e patologica, in quanto limitante la vita di relazione altrui e la libertà del coniuge di esprimere la propria personalità, travalicando i limiti di una normale attaccamento affettivo e compromettendo, così, la relazione di coppia, è idonea a fondare l'addebito della separazione nei confronti del coniuge che ha assunto tali comportamenti in violazione dei doveri coniugali di reciproco rispetto, di assistenza morale e collaborazione nell'interesse della famiglia.
pagina 6 di 10 D'altro canto, il ha anche assunto atteggiamenti, da ultimo, fisicamente CP_2 aggressivi verso la “prendendola per il collo” , così come confermato dal teste Pt_1 [...]
. Testimone_1
Le violenze fisiche, costituendo violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondano, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Dunque, dalla descrizione delle dinamiche familiari fornita dalla ricorrente e confermate dai testi risulta evidente come la condotta assunta dal marito, in particolare, negli ultimi mesi della vita matrimoniale, abbia determinato la disgregazione dell'affectio coniugalis, che dunque è a lui addebitabile.
Così, il definitivo (ed incontestato) allontanamento della domicilio domestico, Pt_1
avvenuto il 22.02.2020, appare giustificato e risulta essere la conseguenza dei comportamenti del marito che hanno condotto alla fine del matrimonio.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal , per abbandono del tetto coniugale, non merita accoglimento. CP_2
Sul punto, pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, pur costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale;
cosicché non ha invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass.
Sez. 1, ordinanza n.11032 del 24/04/2024).
4. Passando alle statuizioni economiche, l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere pagina 7 di 10 dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Ebbene, nella specie, è pacifico che attualmente disoccupata, Parte_1
durante la vita matrimoniale non abbia mai lavorato, si sia dedicata alla cura della famiglia
(la ha sostenuto che è stato il marito ad imporle ciò e il ha riferito di Pt_1 CP_2
averlo concordato insieme).
L'economica familiare si basava quindi sui guadagni del , che ha sempre lavorato CP_2
e che percepisce un reddito annuo di circa 29.000- 30.000 euro (cfr. 730/2018-2019- 2020 e
2021), con una pensione di circa € 1.900,00 mensili.
pagina 8 di 10 Dunque, in considerazione dell'età della ricorrente, all'epoca del ricorso di anni 66, ad oggi di anni 70, dell'insussistenza di altri redditi personali (come dimostrato dalle certificazioni reddituali prodotte il 06.05.2022 ed il 15.12.2023- cfr. dichiarazione dei redditi 2023), del cospicuo reddito del coniuge, si ritiene che debba essere confermato l'assegno di mantenimento di € 700,00 così come disposto nell'ordinanza presidenziale.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di . Controparte_2
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1602/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a CP_2
;
[...] pone in capo a l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_2
ricorrente la somma complessiva di euro 700,00, il tutto con decorrenza dalla data della domanda e con esclusione delle somme già corrisposte;
condanna a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, da versarsi Controparte_2 direttamente a favore dell'Erario, liquidate in complessivi €. 3.800,00 per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
1°SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1602/2020 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F.: , ivi Parte_1 C.F._1 residente in c.da Oliva, sn, rappresentata e difesa, dall' Avv. Barbara De Controparte_1
Cristofaro, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Silvano La Rosa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 9.02.2021);
***
pagina 1 di 10 All'udienza del 19.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato l'8.04.2020 premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 30.04.1990 dal quale nasceva il figlio Controparte_2
ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedeva Persona_1
pronunciarsi la separazione con addebito al marito, nonché porsi in capo al resistente l'obbligo di corrisponderle 800,00 euro al mese a titolo di assegno di mantenimento.
In particolare, la ricorrente esponeva che:
- il rapporto matrimoniale era divenuto intollerabile a causa dei comportamenti ossessivi e gelosi del marito, il quale l'aveva isolata da amici e parenti, sottoponendola a continue pressioni e violenze psicologiche, sia all'interno delle mura domestiche che, anche in presenza di altre persone, in occasione di uscite e pranzi;
- tali comportamenti, divenuti insostenibili, l'avevano costretta ad abbandonare la casa familiare;
inoltre, aggiungeva che in costanza del vincolo matrimoniale non aveva mai potuto lavorare per volontà del coniuge che aveva preteso che lei si occupasse della cura del figlio e della casa, per cui l'economia familiare si era sempre sorretta grazie al lavoro del
, oggi pensionato. CP_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , il quale si associava alla Controparte_2 richiesta di separazione, chiedendone tuttavia l'addebito alla moglie per allontanamento ingiustificato dalla casa familiare;
contestava tutto quanto dalla stessa dedotto ed eccepito, anche in merito all'asserita gelosia da parte sua nei confronti della coniuge, chiedendo dunque il rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente e di quella di mantenimento a suo favore.
pagina 2 di 10 All'esito dell'udienza presidenziale dell'1.12.2020, rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti, il Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. autorizzava i coniugi a vivere separati e, preso atto della titolarità in capo al di un reddito netto di € CP_2
1.900,00 al mese, prevedeva l'obbligo per lo stesso di corrispondere 700,00 euro per il mantenimento della moglie, disoccupata.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo interrogatorio formale di CP_2
e prova per testi ( e , rispettivamente fratello e
[...] Testimone_1 Testimone_2
nipote di ). Parte_1
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 19.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ed il Giudice, con provvedimento del 20.12.2024, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Passando al merito, innanzitutto la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. La domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente appare fondata e merita accoglimento;
per contro, va rigettata quella avanzata dal . CP_2
In via di premessa, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata pagina 3 di 10 una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass 15223/2002; Cass
6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Orbene, nel corso del giudizio è stato dimostrato, sia tramite le allegazioni delle stesse parti, che grazie ai testi sentiti, che la relazione coniugale tra e Parte_1
si è interrotta a causa dei comportamenti ossessivi, di controllo, Controparte_2
limitativi della libertà personale, del marito nei confronti della coniuge;
comportamenti che si sono aggravati nel periodo che va dall'anno 2019 al 22.02.2020, data nella quale
[...]
all'esito di una aggressione, decideva di allontanarsi dall'abitazione Parte_1
familiare.
Ed invero, la veridicità delle dichiarazioni dei testi sentiti (ovvero di e Testimone_1
) non può essere messa in dubbio, sol perché rese da parenti della Testimone_2
ricorrente, dovendosi valutare oggettivamente le affermazioni fatte in termini di coerenza, logicità e chiarezza.
I testi, rispondendo alle domande formulate, hanno infatti unanimemente confermato, in modo chiaro e specifico e senza alcuna contraddizione, che , in Controparte_2 particolare, dall'anno 2019 al 22.02.2020 ha ripetutamente vietato alla moglie di frequentare amici e parenti in sua assenza;
che in occasione del pranzo del 13.10.2019, presso l'abitazione di in C.da testa dell'acqua a Noto, il e la Testimone_2 CP_2 [...]
avevano litigato, in loro presenza, in quanto il marito aveva attribuito alla moglie Pt_1
relazioni con altri uomini (v. verbale udienza 12.05.2022: il teste sul cap. Testimone_2
1): si è vero, era un pranzo di famiglia perché c'era un problema in famiglia che poi abbiamo risolto. Poi lui appena ha visto che ci siamo messi d'accordo ha cominciato ad inveire contro sua moglie dicendole che era una poco di buono, di tutti i colori e dicendole che non ci doveva frequentare perché eravamo noi che volevamo farli lasciare, offendendola anche pesantemente. ADR: ha indicato anche me personalmente dicendo che io avevo una relazione con mia zia, cose allucinanti che ha detto a me;
gli ho anche sentito
pagina 4 di 10 dire che la moglie se la faceva con il figlio. ADR: lui è stato sempre geloso, ma negli ultimi periodi la gelosia si è aggravata, è stato ossessivo e la soffocava;
anche il teste Tes_1
rispondeva sul cap. 1) : si è vero, in più di un'occasione io e i coniugi, nonché le
[...]
altre mie sorelle, pranzavamo insieme, erano pranzi che finivano sempre con uno scontro verbale dovuti alla gelosia del che diceva alla moglie che non doveva venire CP_2
più da noi e le proibiva di frequentare parenti e amici. Questo è accaduto prima della separazione, intorno al 2019. Prima non era così geloso, c'è stato un crescendo, per me è come se lui avesse qualcosa da gestire e sul cap. 8 Cap. 8): si è vero, è accaduto in occasione di un pranzo che è andato finire sempre in malo modo e il ha detto CP_2 alla moglie “io qui non ci vengo e ti proibisco di frequentare sia i parenti sia gli amici che vengono a casa”).
Inoltre ha affermato che il 22.02.2020 il aveva aggredito la Testimone_1 CP_2
afferrandola per il collo, specificando di essere a conoscenza di tale Parte_1
circostanza perché riferitagli non solo dalla sorella ma anche dallo stesso , il CP_2
quale, dopo avergli confermato di aver avuto tale comportamento aggressivo per “rabbia” e, pur scusandosi dell'accaduto, gli aveva chiesto di mediare per ricucire il rapporto con la moglie, la quale a causa di ciò si era allontanata da casa (v. testimonianza Tes_1
, ove sul cap. 9) ha dichiarato: posso dire che mia sorella, dopo che si è lasciata
[...] con il marito, è ritornata ad abitare in campagna a nella casa di sua Controparte_1
proprietà; dopo un paio di giorni il mi ha chiamato perché pensava che CP_2 questo litigio si potesse risolvere bonariamente, io gli ho detto “come vuoi che si risolva bonariamente dopo che la hai afferrata per il collo prima che andasse via?” e lui mi ha risposto “è stato un momento di rabbia, anzi falle le scuse da parte mia”; quindi del fatto che le ha messo le mani al collo lui mi ha confermato quello che mi aveva detto mia sorella).
D'altro canto, l'ossessione del marito verso le relazioni esterne intrattenute dalla Pt_1
emerge implicitamente anche dalla stessa comparsa di risposta del , laddove CP_2
afferma che la relazione si era incrinata perché la moglie aveva intrattenuto via internet delle amicizie che l'avevano, a suo avviso, allontanata da lui (così si legge nella memoria di pagina 5 di 10 costituzione:“ nell'ultimo periodo di convivenza è poi accaduto che la sig.ra ha Pt_1
riallacciato, tramite contatti via internet, rapporti di amicizia con delle vecchie amiche che
l'hanno via via fatta allontanare sempre più dal marito che la vedeva sempre con il cellulare in mano alle prese con conversazioni chat”; mentre, a pag. 5 della comparsa di costituzione del 3.03.21, , afferma ancora che: “prova e dimostrazione ne è CP_2
infatti che dal momento che la ricorrente ha iniziato a riavvicinarsi alle vecchie amicizie il rapporto si è incrinato”).
Per cui appaiono non credibili, in quanto contrastanti con le risultanze istruttorie, le affermazioni rese dal , sia sede di interrogatorio formale, ove ha negato le CP_2
circostanze sopra pacificamente emerse, senza, peraltro, fornire alcuna specificazione o chiarimento;
sia, in comparsa, ove per sostenere la falsità delle dichiarazioni della moglie sulla sua gelosia estrema ha rimarcato che la donna, d'altro canto, è rimasta con lui per 30 anni.
Sotto questo profilo, occorre tuttavia evidenziare che, se è pur vero che il matrimonio è durato trenta anni, ciò non toglie che la condotta del di possessività e gelosia, CP_2
abbia causato la definitiva disgregazione del vincolo coniugale. Né può ritenersi che l'eventuale tollerabilità, durante il matrimonio, da parte della moglie, di atti di violazione della propria dignità e dell'uguaglianza delle relazioni familiari possa escludere l'addebitabilità della separazione (Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 8094 del 21/04/2015)
Ed invero, sebbene la gelosia in una relazione di coppia possa ritenersi una componente anche fisiologica, tuttavia, dal momento in cui, come nel caso di specie, diventa ossessiva e patologica, in quanto limitante la vita di relazione altrui e la libertà del coniuge di esprimere la propria personalità, travalicando i limiti di una normale attaccamento affettivo e compromettendo, così, la relazione di coppia, è idonea a fondare l'addebito della separazione nei confronti del coniuge che ha assunto tali comportamenti in violazione dei doveri coniugali di reciproco rispetto, di assistenza morale e collaborazione nell'interesse della famiglia.
pagina 6 di 10 D'altro canto, il ha anche assunto atteggiamenti, da ultimo, fisicamente CP_2 aggressivi verso la “prendendola per il collo” , così come confermato dal teste Pt_1 [...]
. Testimone_1
Le violenze fisiche, costituendo violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondano, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Dunque, dalla descrizione delle dinamiche familiari fornita dalla ricorrente e confermate dai testi risulta evidente come la condotta assunta dal marito, in particolare, negli ultimi mesi della vita matrimoniale, abbia determinato la disgregazione dell'affectio coniugalis, che dunque è a lui addebitabile.
Così, il definitivo (ed incontestato) allontanamento della domicilio domestico, Pt_1
avvenuto il 22.02.2020, appare giustificato e risulta essere la conseguenza dei comportamenti del marito che hanno condotto alla fine del matrimonio.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal , per abbandono del tetto coniugale, non merita accoglimento. CP_2
Sul punto, pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, pur costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale;
cosicché non ha invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali (Cass.
Sez. 1, ordinanza n.11032 del 24/04/2024).
4. Passando alle statuizioni economiche, l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere pagina 7 di 10 dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Ebbene, nella specie, è pacifico che attualmente disoccupata, Parte_1
durante la vita matrimoniale non abbia mai lavorato, si sia dedicata alla cura della famiglia
(la ha sostenuto che è stato il marito ad imporle ciò e il ha riferito di Pt_1 CP_2
averlo concordato insieme).
L'economica familiare si basava quindi sui guadagni del , che ha sempre lavorato CP_2
e che percepisce un reddito annuo di circa 29.000- 30.000 euro (cfr. 730/2018-2019- 2020 e
2021), con una pensione di circa € 1.900,00 mensili.
pagina 8 di 10 Dunque, in considerazione dell'età della ricorrente, all'epoca del ricorso di anni 66, ad oggi di anni 70, dell'insussistenza di altri redditi personali (come dimostrato dalle certificazioni reddituali prodotte il 06.05.2022 ed il 15.12.2023- cfr. dichiarazione dei redditi 2023), del cospicuo reddito del coniuge, si ritiene che debba essere confermato l'assegno di mantenimento di € 700,00 così come disposto nell'ordinanza presidenziale.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di . Controparte_2
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi con riferimento a tutte le fasi di giudizio, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1602/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a CP_2
;
[...] pone in capo a l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_2
ricorrente la somma complessiva di euro 700,00, il tutto con decorrenza dalla data della domanda e con esclusione delle somme già corrisposte;
condanna a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, da versarsi Controparte_2 direttamente a favore dell'Erario, liquidate in complessivi €. 3.800,00 per compensi oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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