Sentenza 17 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2002, n. 13626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13626 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE R. G. 8949/00 LAVORO1 36 2 6/02 Cron. N. 31238 composta dai seguen Mag Rep. N.
1. Dott. Stefano Ciciretti 2. " -Consigliere- 66 Ettore Mercurio 3. 66 Mario Putaturo ID NA -Consigliere- Ud.
7.06.2002 Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 4.tr De Renzis -Rel. Consigliere- Alessandro 5. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA DE FA AT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cavour 221, presso lo studio dell'Avv. Fabio Fabbrini, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Leopoldo Spedaliere del foro di Napoli come da procura a margine del ricorso Ricorrente • 2702
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del legale rap- presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Santa Maria Mediatrice 1, presso lo studio dell'Avv. Federico Bucci, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ri- 2 corso rilasciato dal dirigente Avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio Castellini di Roma 23.2.1999 rep. n. 56911 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 2000/99 del Tribunale del La- voro di Napoli del 7.4.1999/21.5.1999 nella causa iscritta al n. 40091 del R.G. anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.06.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Enno Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, EN De CO, già dipen- dente delle Ferrovie dello Stato, premesso che l'indennità di buonuscita, in violazione degli artt. 37 e 96 del CCNL 1990/1992, gli era stata corrisposta, sulla base dello stipendio in godimento alla data del suo collocamento in quiescenza, avve- nuto il 28.12.1990, senza tenersi conto dei miglioramenti eco- nomici previsti dal contratto per l'intero triennio di vigenza, convenivano in giudizio la S.p.A. Ferrovie dello Stato per sen- tirla condannare alla relativa riliquidazione con il computo nella base di calcolo dei miglioramenti di stipendio. La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda. All'esito l'adito Pretore del Lavoro di Napoli con sentenza del 3 17.11.191.1995 accoglieva la domanda. A seguito di gravame proposto dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 25.5.1999 acco- glieva l'appello e, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda proposta dal De CO. Il Tribunale in particolare osservava che: -la clausola contrattuale di cui all'art. 96 CCNL citato ai commi 1° e 3° richiamava la disciplina legislativa già vigente per il trattamento di quiescenza (comma 1°) e per il trattamento di pre- e videnza (comma 3°), a carico rispettivamente del Fondo Pensioni e dell'Opera di Previdenza e di Assistenza per i Ferrovieri dello Stato, per ribadirne l'applicabilità; -l'art. 96- 4° comma- anzidetto disponeva che “i benefici econo- mici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del CCNL sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pen- sione a carico del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale"; -che i benefici economici richiamati venivano disciplinati dall'art. 37 dello stesso CCNL con previsione di aumenti periodici alle date dell'1.1.1991, 1.1.1992 e 1.11.1992; -le clausole contrattuali anzidette limitavano quindi il diritto ai miglioramenti economici al solo trattamento di quiescenza, men- tre per l'indennità di buonuscita - come espressamente previsto dall'art. 96- 3° comma- del CCNL continuavano ad applicarsi le 4 disposizioni della legge n. 829 del 1973, la quale, all'art. 14, im- poneva di adottare, come base di calcolo, l'ultimo stipendio men- sile;
-irrilevante ai fini della questione in esame appariva la legge n. 141 del 1990, la quale aveva previsto benefici per prepensiona- mento dei ferrovieri, mentre per la buonuscita continuava a tro- vare applicazione la richiamata disciplina di cui alla legge n. 829 del 1973. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il De CO con uni- co articolato motivo. La S.p.A. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 37 e 38 del CCNL del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 1990/1992, nonché dell'art. 14 della legge 14.12.1973 n. 829. Al riguardo osserva che sulla base del tenore letterale e dell'effettivo contenuto delle richiamate disposizioni (art. 96-4° comma- e art. 38- 5° comma-) del contratto collettivo il perso- nale dipendente delle Ferrovie dello Stato aveva diritto all'integrale applicazione dei miglioramenti economici previsti dalle tabelle degli stipendi (contenute nell'art. 37 stesso con- tratto collettivo), miglioramenti incidenti sulla misura della in- dennità di buonuscita. Rileva altresì che non contrastava con la descritta previsione 5 contrattuale l'espressione “ultimo stipendio", contenuta nell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, in quanto l'ultimo stipendio men- sile non avrebbe potuto escludere tutti i miglioramenti di cui ai richiamati artt. 37 e 38 CCNL, entrati a far parte del trattamento economico del lavoratore all'atto della sottoscrizione del con- tratto collettivo del 1990. La censura così articolata non è fondata. Sulla questione posta dai ricorrenti questa Corte si è già ripetu- tamente pronunciata. èIn particolare, con la sentenza n. 10400 del 20 ottobre 1998, stato enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 e ai fini dell'applicazione della clausola, che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni le- gali di ermeneutica ed adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzio- ne alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne ri- fiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto perso- nale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle con- 6 notazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specifi- camente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico, che esclu- dono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolu- menti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Con la sentenza n. 12363 del 5 dicembre 1998 è stato enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano la mede- sima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrat- tuali, ma non ne alterano la struttura giuridica, donde la conse- guenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre conno- tata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente perce- pita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto di- sposto dall'art. 2120 Cod. Civ., senza che sia consentito ingloba- re in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rap- porto stesso. A questo orientamento (confermato anche dalla giurisprudenza successiva: Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Cass. 18 aprile 2000, n. 5042; Cass. 23 giugno 2000, n. 8558; Cass. 18 giugno 2001, n. 8253; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16152), che conduce all'infondatezza degli esposti rilievi, questo Collegio ritiene di 7 conformarsi, non contenendo gli argomenti addotti dai ricorrenti profili nuovi o comunque tali dall'esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda l'assolvimento della funzione Nomofilattica, assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 7 giugno 2002 Il Presidente Lic enti Il Consigliere relatore estensore Alessandro be reusis farsella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 17 SEI 2002 Those devel IL CANCELLIERE the