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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57833 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 23 gennaio 2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pasubio n. Parte_1
15, presso lo studio dell'avv. Stefano Mungo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, dott.ssa Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Verona, al vicolo San Bernardino n. 5/A,
[...] presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Mestre, rep. 43812, Persona_1
racc. 16503, in atti in copia
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 13062/2021, emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 13.7.2021 (proc. n. 35304/2021 R.G.) e notificato il 25.8.2021
e, comunque, respingere tutte le domande spiegate dalla Controparte_4
[..
[...] e, per essa n.q. di mandataria, dalla nei
[...] Controparte_2
confronti della Sig.ra perché infondate in fatto e diritto. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre alla maggiorazione 15 %,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Per l'opposta: “… Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 22.321,34 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di
[...]
della suddetta somma;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di CP_1
accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della CP_1 somma di € 22.321,34, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 24 settembre 2021, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 13062/2021, emesso da questo Tribunale in data 13 luglio 2021 su istanza della con il quale le era stato ingiunto Controparte_1 il pagamento della somma di €22.321,34#, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso di un finanziamento al consumo;
2 • che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha in sintesi dedotto di non aver mai sottoscritto il contratto di credito al consumo fatto valere in giudizio dalla società ingiungente, di non aver mai ricevuto l'erogazione della somma finanziata, e di non aver neppure mai dato spontanea esecuzione al contratto, non avendo mai versato alcuna rata;
• che la costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1
procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che il consulente tecnico d'ufficio al quale è stato affidato il compito di accertare la genuinità del disconosciuto contratto di credito al consumo, con relazione chiara, precisa e priva di contraddizioni ha concluso affermando che le firme in verifica, apposte sul documento contrattuale di cui trattasi, presentano significative similarità di forma e di gestualità rispetto agli scritti autografi di utilizzati Parte_1
per la comparazione, così effettivamente confermando la riconducibilità dell'atto alla predetta opponente;
• che le conclusioni del consulente, dott.ssa possono Persona_2
essere assunte a base della decisione del Tribunale in quanto sono il frutto di un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessive dell'esame peritale;
• che invece le osservazioni critiche mosse dall'opponente alla relazione del CTU non convincono e vanno disattese giacché: i) il fatto che l'ausiliario del magistrato abbia dapprima concluso il suo giudizio tecnico discorrendo di firme “autentiche” e abbia poi replicato alle osservazioni del tecnico dell'opponente parlando di firme “autografe” non può certo assumersi quale indice dell'erroneità della relazione, essendo fin troppo evidente che con il concetto di autenticità il CTU abbia voluto riferirsi alla riferibilità delle firme in verifica alla mano della ii) talune delle critiche mosse dal tecnico di parte si Pt_1
fondano su variazioni della forma grafica che si riscontrerebbero tra le
3 firme in verifica e quelle usate in comparazione, ma tali critiche sono espressione dell'utilizzo del cd. metodo calligrafico che, come pure riconosciuto dalla Suprema Corte, è ormai superato da quello grafonomico che tiene conto della naturale variabilità della scrittura di un soggetto, anche nello stesso contesto temporale (cfr. Cass., 29.11.1990,
n. 15852); iii) alcuni rilievi svolti dal tecnico di parte al fine di dimostrare le peculiarità delle firme usate per la comparizione (ad esempio in tema di occupazione dello spazio, ondulamento di base, spaziature tra le lettere) sono privi di rilievo poiché in realtà quelle stesse peculiarità si ritrovano anche nelle firme in verifica;
iv) le critiche di carattere grafologico formulate dalla parte opponente sono state puntualmente disattese dal CTU alle pagg. da 75 a 82 del file contenente la relazione tecnica, con argomentazioni ampie ed estremamente convincenti, che in questa sede si richiamano integralmente;
• che le ulteriori obiezioni attoree circa l'incompletezza del documento contrattuale che ha formato oggetto di verifica calligrafica – un documento che si compone di due facciate in calce alle quali sono impresse le cifre “3” e “4”, e che dunque è la probabile prosecuzione di un documento più ampio composto anche da due pagine precedenti, tuttavia non versate in atti – sono irrilevanti, posto che il documento prodotto in giudizio contiene tutti gli elementi contenutistici necessari per la sua qualificazione in termini di contratto di credito al consumo;
• considerato che, come si evince dall'esame del testo contrattuale (e, in particolare, del terzo paragrafo posto in alto a destra della pag. 3 del documento), l'originaria finanziatrice ha concesso a Controparte_5
una linea di credito dell'importo massimo di Parte_1
€25.000,00, da utilizzare anche in più tempi tramite plurimi atti di utilizzo, e con la previsione di un rimborso strutturato in settantadue rate mensili dell'importo di €493,85 ciascuna (importo da ritenere applicabile, sulla base di un'interpretazione sistematica del contratto, in caso di utilizzo dell'intero capitale finanziato, e dunque necessitante di
4 essere riparametrato nel diverso caso di utilizzo della linea di credito in misura inferiore alla soglia massima);
• che, sempre dall'analisi del testo negoziale, si ricava che la somma finanziata avrebbe dovuto essere versata, anche tramite terzo delegato ai sensi dell'art. 1269 c.c., direttamente in favore di un “Convenzionato indicato in calce”, convenzionato che nel caso di specie è stato individuato nella persona di il quale ha apposto anche la CP_6 propria sottoscrizione nell'apposito riquadro in basso a destra;
• che, diversamente da quanto sostenuto dalla la somma, sia Pt_1
pure nella misura più limitata di €19.000,00, è stata effettivamente erogata al convenzionato dalla banca Société Générale su CP_6
ordine della finanziatrice (v. la lettera di conferma Controparte_5
dell'erogazione datata 14 maggio 2009 di cui al doc. 10 fascicolo opposta);
• che, dal momento che l'utilizzo della linea di credito si è attestato ad un importo inferiore rispetto a quello massimo concesso (solo €19.000,00 a fronte di un credito concesso per €25.000,00), l'importo di ciascuna rata, parametrato sulla somma effettivamente utilizzata, è risultato pari ad
433,13, cui si sono aggiunte le sole spese accessorie (v. l'estratto conto di cui al doc. 7 fascicolo monitorio);
• che è poi irrilevante che le prime rate siano state rimborsate da un soggetto diverso da e cioè dalla soc. Prit Game S.r.l. Parte_1
(tale è il soggetto cui risulta intestato il conto corrente dal quale sono avvenuti i versamenti) dal momento che tale fatto, lungi dall'elidere la pretesa creditoria dell'odierna opposta, va semplicemente configurato quale adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.;
• che è altresì irrilevante in questa sede che non abbia Parte_1
conseguito la proprietà dell'autovettura al cui acquisto era finalizzato il finanziamento – altro argomento valorizzato dall'opponente a sostegno della sua posizione – giacché nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dall'art. 125-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 385/1993
5 per ottenere lo scioglimento del contratto di credito in dipendenza dell'inadempimento del fornitore;
• ritenuto pertanto che l'opposizione sia infondata;
• che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato esecutivo;
• che infine le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
• e che le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, vadano poste definitivamente a carico della parte soccombente;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 13062/2021, così provvede: Parte_1
1. - rigetta l'opposizione;
2. - dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3. - condanna al pagamento, in favore della soc. Parte_1 [...]
quale procuratrice della soc. Controparte_2 Controparte_1
delle spese legali del giudizio che liquida in €2.800,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
4. - pone definitivamente a carico di le spese della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Roma, 3 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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