TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1435/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Di Gregorio Luisa, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 9.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.6.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) il 2.12.1983 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2
1 Proc. R.V.G. n. 1435/2025
Del Greco (NA) il 20.9.1979 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 14.5.2011 in PI (MO), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di PI (MO) dell'anno 2011, al n.
17 Parte I, e che dall'unione erano nati due figli, (31.07.2008) e Per_1 Per_2
25.10.2010), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 1638/2021 del 2.12.2021, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 9.9.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
28.8.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
2 Proc. R.V.G. n. 1435/2025
“I figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell' affidamento condiviso, restando a vivere con la madre in Battipaglia (SA) alla via Pastore, 57 così come disposto dal Giudice del Tribunale di Modena;
Riconoscere, sempre, il diritto del padre di far visita ai figli in Battipaglia (SA) tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
Che in caso di disaccordo tra i ricorrenti sul diritto di visita del minore, il padre potrà stare con i figli e con le seguenti modalità , ovvero: Per_1 Per_2
Due volte al mese il sabato e la domenica.
Nel periodo natalizio ad anni alterni, dalle ore 09,00 del giorno della vigilia sino alle ore 22,00 del giorno di Natale, con decorrenza dal Natale 2025, analogamente per il Capodanno, e sempre in modo alternato. Parimenti relativamente alle feste di
Pasqua e Lunedì in Albis, di guisa che i figli trascorreranno il Giorno di Pasqua con il padre e quello di Lunedì in Albis con la madre, ad anni alterni.
Per i mesi di Luglio ed Agosto i coniugi saranno liberi di accordarsi secondo la disponibilità delle ferie godute da entrambi, con diritto del padre di trascorrere con
i figli quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo.
4) Il signor è d'accordo affinché l' assegno familiare corrisposto Parte_2 dall' INPS verrà trasmesso, per entrambi i figli, direttamente sul conto corrente della signora . Parte_1
5) Porre a carico del signor per intero le spese scolastiche, Parte_2 mediche, sportive e di viaggi necessarie per l'istruzione, la salute e lo svago dei minori;
6) La signora lavora pertanto rinuncia al mantenimento come in Parte_1 separazione;
7) La signora cede la sua quota dell'immobile in via Alessandro Parte_1
Manzoni acquistato in PI (MO ) con cod. H4AF Catasto U foglio 119 part. 33, al signor il cui trasferimento di proprietà verrà effettuato tramite Parte_2 atto notarile entro il mese di dicembre 2027, le spese saranno interamente sostenute dal signor . Parte_2
3 Proc. R.V.G. n. 1435/2025
Con le note del 28.8.2025 le parti, in maniera conforme al decreto del 10.7.2025, integravano le suddette condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“il sig. si obbliga a corrispondere per i due figli minori la somma Parte_2 di € 100,00 ciascuno il 5 di ogni mese;
tale somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici istat”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e Parte_1 C.F._1
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di PI (MO) dell'anno 2011, al n. 17 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso come integrate con le note di udienza del 28.8.2025 e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PI (MO), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
4 Proc. R.V.G. n. 1435/2025
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Di Gregorio Luisa, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 9.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.6.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) il 2.12.1983 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2
1 Proc. R.V.G. n. 1435/2025
Del Greco (NA) il 20.9.1979 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 14.5.2011 in PI (MO), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di PI (MO) dell'anno 2011, al n.
17 Parte I, e che dall'unione erano nati due figli, (31.07.2008) e Per_1 Per_2
25.10.2010), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 1638/2021 del 2.12.2021, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 9.9.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
28.8.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
2 Proc. R.V.G. n. 1435/2025
“I figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell' affidamento condiviso, restando a vivere con la madre in Battipaglia (SA) alla via Pastore, 57 così come disposto dal Giudice del Tribunale di Modena;
Riconoscere, sempre, il diritto del padre di far visita ai figli in Battipaglia (SA) tutte le volte che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori;
Che in caso di disaccordo tra i ricorrenti sul diritto di visita del minore, il padre potrà stare con i figli e con le seguenti modalità , ovvero: Per_1 Per_2
Due volte al mese il sabato e la domenica.
Nel periodo natalizio ad anni alterni, dalle ore 09,00 del giorno della vigilia sino alle ore 22,00 del giorno di Natale, con decorrenza dal Natale 2025, analogamente per il Capodanno, e sempre in modo alternato. Parimenti relativamente alle feste di
Pasqua e Lunedì in Albis, di guisa che i figli trascorreranno il Giorno di Pasqua con il padre e quello di Lunedì in Albis con la madre, ad anni alterni.
Per i mesi di Luglio ed Agosto i coniugi saranno liberi di accordarsi secondo la disponibilità delle ferie godute da entrambi, con diritto del padre di trascorrere con
i figli quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo.
4) Il signor è d'accordo affinché l' assegno familiare corrisposto Parte_2 dall' INPS verrà trasmesso, per entrambi i figli, direttamente sul conto corrente della signora . Parte_1
5) Porre a carico del signor per intero le spese scolastiche, Parte_2 mediche, sportive e di viaggi necessarie per l'istruzione, la salute e lo svago dei minori;
6) La signora lavora pertanto rinuncia al mantenimento come in Parte_1 separazione;
7) La signora cede la sua quota dell'immobile in via Alessandro Parte_1
Manzoni acquistato in PI (MO ) con cod. H4AF Catasto U foglio 119 part. 33, al signor il cui trasferimento di proprietà verrà effettuato tramite Parte_2 atto notarile entro il mese di dicembre 2027, le spese saranno interamente sostenute dal signor . Parte_2
3 Proc. R.V.G. n. 1435/2025
Con le note del 28.8.2025 le parti, in maniera conforme al decreto del 10.7.2025, integravano le suddette condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“il sig. si obbliga a corrispondere per i due figli minori la somma Parte_2 di € 100,00 ciascuno il 5 di ogni mese;
tale somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici istat”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e Parte_1 C.F._1
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di PI (MO) dell'anno 2011, al n. 17 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso come integrate con le note di udienza del 28.8.2025 e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PI (MO), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
4 Proc. R.V.G. n. 1435/2025
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5