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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Del Vecchio e De rosis - Ricorrente - contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Sellitti
- Convenuto -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28.9.23 la ricorrente espose di aver lavorato dall'1.12.21 quale banconista liv VI ccnl settore turismo esercizi pubblici presso il Bar alle dipendenze Per_1 della convenuta. In particolare sosteneva di aver lavorato 9 ore al giorno con un giorno di riposo settimanale non ricadente nelle giornate del sabato e della domenica, pur essendo formalmente assunta con contratto part time di 30 ore settimanali.Tanto premesso la ricorrente chiedeva al
Tribunale di Taranto quale Giudice del lavoro di condannare la resistente al pagamento della somma di € 20.479,92, oltre accessori di legge per le causali di cui in ricorso.
Il convenuto si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Escussi i testi addotti dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
*******************************
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione..
In particolare i testimoni escussi, tra cui anche la teste dipendente del bar e Testimone_1 avente relazione sentimentale con il figlio del legale rappresentante della resistente, hanno pienamente confermato per averne avuto contezza diretta che la ricorrente ha effettivamente lavorato full time per il periodo dedotto in ricorso e con gli orari dall'attrice indicati.
In definitiva l'assunto attoreo ha trovato piena conferma nella istruttoria e non è stato smentito da alcun elemento di segno contrario addotto dal resistente.
Si è proceduto a disporre CTU ed il ctu ha concluso che la somma dovuta è pari ad € 17.724,62.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 17724,62, oltre accessori come per legge;
2. condanna il resistente altresì al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2695, 00 oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 20.11.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
Dott.ssa Maria LEONE
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Del Vecchio e De rosis - Ricorrente - contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Sellitti
- Convenuto -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28.9.23 la ricorrente espose di aver lavorato dall'1.12.21 quale banconista liv VI ccnl settore turismo esercizi pubblici presso il Bar alle dipendenze Per_1 della convenuta. In particolare sosteneva di aver lavorato 9 ore al giorno con un giorno di riposo settimanale non ricadente nelle giornate del sabato e della domenica, pur essendo formalmente assunta con contratto part time di 30 ore settimanali.Tanto premesso la ricorrente chiedeva al
Tribunale di Taranto quale Giudice del lavoro di condannare la resistente al pagamento della somma di € 20.479,92, oltre accessori di legge per le causali di cui in ricorso.
Il convenuto si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
Escussi i testi addotti dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
*******************************
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione..
In particolare i testimoni escussi, tra cui anche la teste dipendente del bar e Testimone_1 avente relazione sentimentale con il figlio del legale rappresentante della resistente, hanno pienamente confermato per averne avuto contezza diretta che la ricorrente ha effettivamente lavorato full time per il periodo dedotto in ricorso e con gli orari dall'attrice indicati.
In definitiva l'assunto attoreo ha trovato piena conferma nella istruttoria e non è stato smentito da alcun elemento di segno contrario addotto dal resistente.
Si è proceduto a disporre CTU ed il ctu ha concluso che la somma dovuta è pari ad € 17.724,62.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 17724,62, oltre accessori come per legge;
2. condanna il resistente altresì al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2695, 00 oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 20.11.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
Dott.ssa Maria LEONE