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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 16515/2024, avente come oggetto “separazione personale”,
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TAZZOLI MARCO ETTORE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 18/12/2024: “A) pronunciare, ai sensi dell'art.
151 primo comma c.c., la separazione personale tra i coniugi e Giovanni Parte_1
1 , disponendone altresì l'annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Berlingo CP_1
(BS); B) condannare il sig. al rimborso delle spese legali in favore della sig.ra Controparte_1
a fronte di quanto esposto nel punto 3 del presente ricorso”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024 parte ricorrente, sig.ra , ha dedotto Parte_1
di avere contratto matrimonio civile con il resistente, sig. in data 5/8/2009 a Controparte_1
Berlingo (BS), iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 1, parte I, anno
2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione.
All'udienza del 4/6/2025, ancorché regolarmente intimato, nessuno è comparso per il resistente e parte ricorrente, riportandosi ai propri atti difensivi, ha chiesto che la causa fosse rimessa in decisione ex art. 473-bis.22, u.c., c.p.c. rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del convenuto non comparso, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono separate di fatto dal 2010, epoca in cui la ricorrente ha lasciato la casa coniugale trasferendosi a Milano (cfr. ricorso introduttivo). Il venir meno dell'affectio coniugalis
è emerso, inoltre, dal fatto che la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, dipoi, confermata in sede di prima udienza, alla quale il resistente non è comparso.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2 2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza ex art. 473-bis.47 c.p.c., ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pronuncia la separazione personale di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e C.F. ); Controparte_1 C.F._2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 16515/2024, avente come oggetto “separazione personale”,
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TAZZOLI MARCO ETTORE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 18/12/2024: “A) pronunciare, ai sensi dell'art.
151 primo comma c.c., la separazione personale tra i coniugi e Giovanni Parte_1
1 , disponendone altresì l'annotazione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Berlingo CP_1
(BS); B) condannare il sig. al rimborso delle spese legali in favore della sig.ra Controparte_1
a fronte di quanto esposto nel punto 3 del presente ricorso”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2024 parte ricorrente, sig.ra , ha dedotto Parte_1
di avere contratto matrimonio civile con il resistente, sig. in data 5/8/2009 a Controparte_1
Berlingo (BS), iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 1, parte I, anno
2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione non sono nati figli.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione.
All'udienza del 4/6/2025, ancorché regolarmente intimato, nessuno è comparso per il resistente e parte ricorrente, riportandosi ai propri atti difensivi, ha chiesto che la causa fosse rimessa in decisione ex art. 473-bis.22, u.c., c.p.c. rinunciando ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice delegato, dichiarata la contumacia del convenuto non comparso, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono separate di fatto dal 2010, epoca in cui la ricorrente ha lasciato la casa coniugale trasferendosi a Milano (cfr. ricorso introduttivo). Il venir meno dell'affectio coniugalis
è emerso, inoltre, dal fatto che la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, dipoi, confermata in sede di prima udienza, alla quale il resistente non è comparso.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2 2) Sulle spese processuali
La natura della presente causa, inerente all'adozione di una pronuncia sullo status delle persone, rispetto alla quale non può configurarsi alcuna soccombenza in senso tecnico, impone di pronunciare l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza ex art. 473-bis.47 c.p.c., ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Pronuncia la separazione personale di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e C.F. ); Controparte_1 C.F._2
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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