Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 944 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
25 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 944/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. P. Cananzi, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A.M. Laganà;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.03.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394 2022 00043365 58000, notificato in data 26/01/2023, emesso per l'importo complessivo di € 10.678,75, preteso per i contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione commercianti, relativamente al periodo dal 01/2015 al 09/2019.
In particolare ha eccepito la violazione dell'art. 30, d.l. 78/2010 e, con riguardo alla questione di merito afferente alla corretta compilazione della sezione II del quadro Lm della dichiarazione Irpef, ha rilevato come non fosse erroneo l'utilizzo della sezione I del predetto quadro Lm per coloro che, già ai sensi dell'art. 27, d.l. 98/2011, erano qualificati come soggetti rientranti nel regime dei minimi, divenuto forfetario a seguito dell'abrogazione della citata disposizione a seguito dell'introduzione della l. 190/2014.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito per i motivi sopra esposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, rilevando la tardività dell'opposizione quanto ai vizi formali sollevati, ha nel merito sostenuto che la ragione sottesa all'emissione dell'avviso di addebito è coincisa con la compilazione della sezione I del quadro Lm del Modello Unico, non destinato ai soggetti rientranti nel regime forfetario.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*****
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso, in ordine alla determinatezza o meno dell'avviso di addebito va dichiarata l'inammissibilità della doglianza attorea in ragione della relativa tardività ex art. 617 c.p.c. CP_ Quanto al merito della pretesa creditoria dell' giova in via preliminare osservare come, ricadendo l'onere della prova della sussistenza del credito contributivo in capo all' , sia CP_1 quest'ultimo a dover fornire le ragioni giustificative dell'esistenza del proprio diritto così da consentire anche al presunto debitore di assolvere, a sua volta, al proprio onere di dimostrazione dell'avvenuto pagamento del quantum contributivo richiesto. CP_ Ebbene, nella specie, l' si è limitato a riportare una nota interna rappresentativa dell'errore, commesso da controparte, circa la compilazione nella dichiarazione ai fini Irpef della sezione I del quadro LM in luogo della sezione II riservati ai soggetti rientranti nel regime forfetario.
Pur essendo pacifico tale dato fattuale, evincibile dai documenti allegati dallo stesso ricorrente, occorre osservare, da un lato, come l'attore – già inserito nel regime dei minimi ai sensi dell'art. 27, CP_ d.l. 98/2011 – abbia prodotto una richiesta, comunicata all' in data, ovvero nell'anno oggetto di controversia, di accesso al regime fiscale dei minimi ex art. 1, commi 77-84, l. 190/2014; nonché,
CP_ dall'altro, che l' al di là dei rilievi afferenti alla compilazione della sezione I in luogo della II nel quadro LM, non ha formulato alcuna eccezione in merito allo sforamento della somma costituente la soglia massima per il mantenimento del regime fiscale forfetario.
Ne discende, in forza della documentazione presente in atti, la mancata dimostrazione dell'assenza dei presupposti per la permanenza nel regime fiscale predetto, al più potendosi attribuire
– in presenza di un dato reddituale non smentito – ad un errore materiale la compilazione di una sezione della dichiarazione fiscale ai fini Iperf al posto di quella corretta.
Per tali ragioni la domanda va accolta.
In applicazione del principio della soccombenza si dispone il pagamento delle spese di lite, ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420230000961348000. CP_
Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.690,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario
(15%), iva e cpa.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 25/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo