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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 26081/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26081/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MANZO NADIA presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
rappresentata e difesa dall'avv. FIORILLO ISABELLA presso il Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4642/2021 del 11/10/2021 pubblicata il 19/10/2021, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/11/2024, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la residenza del padre in Bricherasio (TO), Via Molarosso n. 26.
DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia quando è con loro. Il sig. si farà integralmente carico di ogni onere ordinario (abbigliamento, ricarica Parte_1 telefonica ecc) e/o straordinario attinente alla figlia mentre la sig.ra nulla Per_1 Controparte_1 potrà chiedere in merito al figlio che vive ancora con lei. Per_2
DISPONE che il diritto di visita della figlia minore alla madre avvenga liberamente tra madre e figlia, in ragione della prossima maggiore età di Per_1
DÀ ATTO che il sig. potrà richiedere e trattenere in via esclusiva l'assegno unico per Parte_1 la figlia Per_1
DISPONE che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile la somma di € 550,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che le parti hanno definito qualsiasi questione economica e patrimoniale ivi inclusa ogni precedente pendenza economica in punto mantenimento figli e moglie che sono ad oggi definiti e Pt_ saldati. Il sig. rinuncia alla ripetizione nei confronti della sig.ra della somma a lei CP_1 versata, in conseguenza della domanda formulata con atto di precetto del 20/03/2024 notificato in data 29.03.2024. Gli effetti delle condizioni ivi concordate decorrono dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso.
DÀ ATTO che le spese di procedura sono compensate tra le parti.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.11.2024 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26081/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MANZO NADIA presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
rappresentata e difesa dall'avv. FIORILLO ISABELLA presso il Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4642/2021 del 11/10/2021 pubblicata il 19/10/2021, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/11/2024, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la residenza del padre in Bricherasio (TO), Via Molarosso n. 26.
DISPONE che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia quando è con loro. Il sig. si farà integralmente carico di ogni onere ordinario (abbigliamento, ricarica Parte_1 telefonica ecc) e/o straordinario attinente alla figlia mentre la sig.ra nulla Per_1 Controparte_1 potrà chiedere in merito al figlio che vive ancora con lei. Per_2
DISPONE che il diritto di visita della figlia minore alla madre avvenga liberamente tra madre e figlia, in ragione della prossima maggiore età di Per_1
DÀ ATTO che il sig. potrà richiedere e trattenere in via esclusiva l'assegno unico per Parte_1 la figlia Per_1
DISPONE che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile la somma di € 550,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DÀ ATTO che le parti hanno definito qualsiasi questione economica e patrimoniale ivi inclusa ogni precedente pendenza economica in punto mantenimento figli e moglie che sono ad oggi definiti e Pt_ saldati. Il sig. rinuncia alla ripetizione nei confronti della sig.ra della somma a lei CP_1 versata, in conseguenza della domanda formulata con atto di precetto del 20/03/2024 notificato in data 29.03.2024. Gli effetti delle condizioni ivi concordate decorrono dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso.
DÀ ATTO che le spese di procedura sono compensate tra le parti.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.11.2024 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.