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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 456/2022
Alla udienza tenuta il 11/07/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 456/2022 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attore compare l'Avv. NICOLO' BIAGIONI in sostituzione MEI PAOLO;
per la convenuta compare l'Avv. MASOTTI ANGIOLO.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA
- 1 - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 456 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. PAOLO MEI
[...]
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: AVV. ANGIOLO MASOTTI
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Servitù
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: previa remissione della causa sul ruolo, ammettere le istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 comma 4 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, nonché ammettersi prova contraria con i testi già indicati in caso di ammissione delle prove richieste da controparte;
- nel merito: previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, costituire coattivamente, per le causali di cui in narrativa, un diritto di servitù di passaggio posto sul fondo servente, di proprietà della signora (mappale 7764), ed in favore del fondo dominante, di proprietà dell'odierno CP_1 attore (mappale 7681), con determinazione delle modalità di passaggio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge e con condanna della convenuta al pagamento dei compensi e delle spese sostenute per l'attivazione della procedura di mediazione. Si richiede inoltre la condanna della convenuta al rimborso delle spese di CTU nonché al pagamento delle spese per consulenza tecnica di parte, effettuata in favore di parte attrice dal C.T.P. Geom.
di cui all'avviso di notula del 15.10.2024”. Per_1
- 2 -
➢ Parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo nel merito:
- In tesi: respingere tutte le domande formulate dal signor perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, non essendo il suo fondo intercluso:
- in ipotesi dichiarare che l'attore può accedere al terreno di sua proprietà mappale n. 7681 avente destinazione agricola (o meglio a verde privato) della superficie di mq 576 senza necessità di attraversare il cancello il giardino o comunque la proprietà della convenuta (mappale n. 7764) per il CP_1 tramite della c.d. “Via del Cannone”, (attualmente chiusa da sbarra apposta dopo l'inizio del procedimento in oggetto, previa apertura della stessa) che si diparte dalla via Provinciale, ed attraversamento per pochi metri di un ristretto appezzamento di terreno di proprietà della Provincia di Lucca (Mapp. 7680)- (soluzione n.2 prospettata dal C.T.U.). – In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova testimoniale con i testi ivi indicati già richiesti con la seconda e terza memoria di parte convenuta da aversi di seguito come integralmente trascritti, richiamando il C.T.U. a fornire i chiarimenti richiesti dalla convenuta nel preverbale di udienza del 05.04.2024. - In ogni caso con vittoria spese, funzioni ed onorari di causa ivi compresi quelli della fase di mediazione, della C.T.U. e del C.T.P. di parte convenuta”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
– premettendo: di aver acquistato una porzione di terreno sito in Pt_1
AS AG (LU), via Provinciale, censito al Catasto Terreni al fg. 2, map. 7681; che tale terreno si trova all'interno della recinzione che delimita il più ampio terreno di cui al mappale 7764, sul quale insiste una casa di abitazione che costituiva residenza della famiglia ed in origine di proprietà del padre Pt_1
dell'attore, che, dunque, l'accesso alla via Provinciale era consentito Persona_2
tramite il transito su tale più ampia porzione di terreno e, segnatamente, tramite l'attraversamento di un vialetto carrabile e di un varco delimitato da cancello;
che in data 31/10/2013 acquistava, tramite vendita forzata, nell'ambito della CP_1
procedura esecutiva r.g.e. n. 121/2009, il fabbricato abitativo con annessa resede di cui al più ampio mappale 7764, di tal che, da tale momento, il fondo attoreo era
- 3 - rimasto del tutto intercluso e privo di accessi alla via Provinciale;
che gli accessi erano di volta in volta avvenuti previo espresso consenso della proprietaria del fondo finitimo che l'attore non dispone di accessi alternativi alla via CP_1
pubblica, in quanto interamente circondato da fondi di soggetti terzi;
che, infatti sul lato ovest, il mappale 7681 confinava con un terreno posto su notevole pendenza
(mappale 7680, oggetto nel passato di espropriazione e terminante con il muro di confine di arteria viaria regionale), che impediva la creazione di accessi;
che sul lato sud confinava con fondi di soggetti terzi privi di accesso alla via pubblica, sicché
l'apertura del varco sulla la pubblica viabilità avrebbe comportato il transito attraverso più fondi, mentre il confine sui lati est e nord era con l'attuale proprietà che, CP_1
pertanto, l'accesso alla via pubblica tramite il vialetto carrabile ed il cancello sulla proprietà rappresentava il più comodo accesso con minor danno per il fondo CP_1
servente; che la mediazione era stata inutilmente esperita – ha convenuto in giudizio onde sentir costituire sul fondo di quest'ultima, come sopra CP_1
identificato, una servitù coattiva di passaggio per l'accesso alla via pubblica, con contestuale determinazione delle modalità del passaggio.
§1.1 – Per resistere alle domande attoree e chiederne il rigetto si è costituita deducendo che l'accesso alla via pubblica, segnatamente alla via CP_1
vicinale del Cannone, poteva essere ottenuto attraverso il transito sui mappali confinanti 7677 e 7680 di proprietà della Provincia di Lucca e, dall'anzidetta strada vicinale alla via Provinciale;
che la richiesta di costituzione della servitù non era affatto giustificata da esigenze lavorative o da un più conveniente uso del proprio fondo, mai coltivato dal che l'accesso alternativo sui terreni di proprietà della Provincia Pt_1
di Lucca ben poteva avvenire con una modesta spesa per l'esecuzione delle necessarie opere di adeguamento;
che per espressa disposizione di legge erano esentati dalla servitù coattive le case, i cortili, i giardini e le aie attinenti;
che, tale essendo la destinazione della resede pertinenziale della la servitù non poteva essere CP_1
- 4 - costituita;
che sul mappale 7680 di proprietà della Provincia di Lucca insisteva un cancello di accesso alla proprietà del di cui al mappale 7681. Pt_1
§1.2 – Espletata C.T.U., richiesti i necessari chiarimenti all'ausiliario e disposto un supplemento di indagine, la causa è stata spedita in decisione e, precisate le conclusioni, all'udienza del 11 luglio 2025 si è svolta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande attoree sono destituite di fondamento e devono essere respinte.
§3. – Preliminarmente, occorre porre in rilievo che a norma dell'art. 1051, comma
1°, c.c., «il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo». Soggiunge il secondo comma che «il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito... [...]», mentre, al terzo comma, si sancisce l'applicabilità di queste stesse disposizioni allorché «… taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica». Al quarto comma, infine, si dicono esenti dalla costituzione della servitù coattiva «le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti».
§3.1 – L'interclusione assoluta – che, per quanto si dirà di qui ad un momento, è quella che qui viene in considerazione – ricorre quando un fondo è interamente circondato da fondi altrui ed il proprietario non ha sulla via pubblica un'uscita diretta o indiretta, per quest'ultima dovendosi intendere quella derivante dal passaggio su un fondo terzo in forza di un titolo preesistente legittimante il passaggio sul fondo in questione, laddove l'interclusione relativa ha riguardo all'eccessivo dispendio o disagio che il proprietario del fondo dovrebbe sopportare per procurarsi l'accesso diretto alla via pubblica.
§3.2 – Il “conveniente uso” del fondo, in relazione al quale l'art. 1051, 1° comma, c.c., consente la costituzione della servitù coattiva di passaggio, va sì inteso come esigenza
- 5 - concreta ed attuale del fondo intercluso, ma comprende qualunque forma di utilizzazione razionale di questo, in rapporto, cioè, non solo alla sua destinazione naturale, bensì pure alla sua struttura o destinazione (Cass. sent. n. 4349 del 1983; n.
6162 del 1979).
§3.3 – I criteri della maggiore brevità e del minor danno dettati dal secondo comma dell'art. 1051 c.c. non valgono ad integrare soltanto i criteri selettivi del tracciato da percorrere su quello che, tra i fondi serventi, formi oggetto di opzione per la costituzione della servitù coattiva, veicolando per contro i parametri, operanti unitariamente, attraverso i quali, all'esito di un equo bilanciamento, individuare il fondo destinato ad essere gravato dalla servitù nell'ipotesi in cui il fondo intercluso sia circondato da una pluralità di fondi tutti astrattamente suscettibili di essere assoggettati al passaggio (Cass. sent. n. 10045 del 2008; n. 1447 del 1985), fermo restando l'accentuato rigore con cui il criterio del minimo mezzo deve essere interpretato in tema di servitù coattive (Cass. sent. n. 21255 del 2009) e che la distonia della soluzione suggerita dall'uno, piuttosto che dall'altro criterio, deve essere composta optando per la soluzione suggerita dal criterio del minor danno per il fondo servente (Cass. sent. n. 6928 del 1982).
§4. – Ciò posto, dalla C.T.U. espletata in corso di causa è emerso che il fondo del
è raggiunto da un'interclusione assoluta rispetto alla via pubblica. Pt_1
Ed è innegabile che l'impossibilità di accedere al fondo tramite la via pubblica ne preclude non soltanto lo sfruttamento connaturato alla vocazione agricola, bensì qualsiasi razionale utilizzazione.
Sulla scorta di tali premesse, l'ausiliario ha individuato i seguenti accessi alla via pubblica.
§4.1 – Tracciato 1 (di colore rosso nelle rappresentazioni grafiche): “il percorso indicato da parte attrice nell'atto di citazione e percorso dal CTU assieme alle parti presenti alle operazioni peritali, è accessibile per mezzo di un vialetto carrabile e di un cancello che consentono lo sbocco in Via Provinciale. Il tracciato in proprietà privata ( , a fondo in battuto di CP_1
- 6 - cemento, ha una lunghezza stimata di ml 25,50 (circa) a partire dall'accesso protetto da cancello su via Provinciale e larghezza costante di circa tre metri”.
§4.2 – Tracciato 2 (di colore giallo nelle rappresentazioni grafiche): “il percorso indicato da parte convenuta come potenziale via d'accesso al fondo attore, percorso dal CTU assieme alle parti presenti alle operazioni peritali, liberamente transitabile in quanto priva di impedimenti
e/o barriere al passaggio (esiste un sbarra a metà percorso che però risultava aperta), diparte dalla nuova variante per la zona industriale di AS di AG e dopo ca. ml 450,00 arriva al terreno oggetto della presente, ha fondo naturale con larghezza quasi costante di ca. due metri per il primo tratto lungo ca. ml 100, per poi restringersi a una larghezza di ca. un metro per altri 150 metri per poi essere completamente inesistente. Il percorso riflette, per circa la metà della sua lunghezza totale, la viabilità presente sulle cartografie ufficiali e denominata via del “Cannone” ma dopo aver attraversato il sottopasso stradale questa non è più presente e si procede camminando in un area boscata fino al raggiungimento, dopo il superamento di un dislivello (scarpata) di circa 3 ml, al terreno pianeggiante posto in confine con la proprietà In sede di sopralluogo si è potuto Pt_1
accertare che il tracciato è risultato per circa la metà della sua lunghezza di difficile percorrenza dovuta all'inesistenza del tracciato stradale nonché alla presenza di vegetazione invadente e quindi, attualmente, non agevolmente percorribile da persone o mezzi ordinari”.
§4.3 – Tracciato 3 (di colore verde nelle rappresentazioni grafiche): “questo percorso
è quello individuato dal CTU e a suo giudizio quello meno gravoso per i fondi e per i soggetti coinvolti nel presente giudizio. Parte dalla via Provinciale e costeggiando i confini di proprietà raggiunge CP_1
il fondo di proprietà I lavori che si devono eseguire per la sua realizzazione consistono Pt_1
nell'abbattimento di una porzione di muro posto sulla via Provinciale, necessario a creare l'accesso, la sistemazione del nuovo tracciato (attualmente a prato) in modo da renderlo facilmente percorribile e
l'istallazione di recinzione in rete metallica che separa la proprietà dalla nuova viabilità. La CP_1
sua lunghezza è di circa ml. 28,00 e di larghezza ml. 2,00, la spesa per le opere edili necessarie alla sua realizzazione è stimata in circa € 8.000,00 oltre oneri necessari alla costituzione della servitù”.
- 7 - §4.4 – Il C.T.U. ha in conclusione suggerito il tracciato n. 1, costituendo l'accesso più breve e meno oneroso alla via pubblica, laddove il tracciato n. 2, oltre ad essere più lungo, necessiterebbe di ingenti lavori di ripristino della viabilità.
§4.5 – In replica ad un'osservazione del c.t.p. di parte convenuta, il C.T.U. ha classificato il terreno di parte convenuta come “agricolo”, il che, tuttavia, è attributo neutro rispetto alle esenzioni di cui all'art. 1051, 4° comma, c.c. (relazione C.T.U.
13.1.2023).
§5. – Tanto premesso, per la riconduzione del fondo sul quale costituire la servitù ad una delle categorie elencate dalla disposizione da ultimo richiamata aversi riguardo all'effettiva destinazione, attuale o anche soltanto potenziale, dei luoghi (Cass. n. 9116 del 2012; n. 2706 del 1996).
A tale riguardo, nel contesto dell'esenzione sopra menzionata, che contempla ipotesi tassative, per “cortile” deve intendersi un'area scoperta normalmente recintata a disimpegno esclusivo di una o più case, in relazione alla destinazione impressa risultante dallo stato dei luoghi (Cass. n. 18662 del 2004; n. 2706 del 1996).
§5.1 – Ebbene, non v'è chi non veda che, analizzando i percorsi della servitù coattiva di cui al tracciato 1 e, mutato quel che vi è da mutare, del tracciato 3 (v. relazione, pagg. 8, 11, 14 relazione 13.1.2023) – in riferimento al quale il ragionamento
è lo stesso – la servitù coattiva andrebbe ad insistere, in parte su area destinata a giardino ed in parte su area destinata a cortile per il tracciato 1, atteso che l'area del vialetto carrabile sostanzia un disimpegno per la via pubblica della casa di abitazione, con strettissimo nesso funzionale di natura pertinenziale rispetto all'edificio residenziale, e, per il tracciato 3, invece, il peso andrebbe imposto su area interamente destinata a giardino.
Che tale sia la naturale ed attuale vocazione dell'anzidetta area è stato espressamente ammesso anche dal C.T.U., in rettifica delle conclusioni rassegnate nel primitivo elaborato peritale, con i chiarimenti del 14.4.2023 (cfr. pag. 6, primo capoverso, in risposta alla quinta osservazione) ed è del resto conforme all'effettiva
- 8 - destinazione del prato, cui è palesemente intrinseca, anche in dipendenza della presenza di piante e manto erboso oggetto di accurata manutenzione, una funzione eminentemente ornamentale.
In dipendenza di tali considerazioni, è fondata l'eccezione della convenuta in ordine alla ricorrenza dell'esenzione di cui all'art. 1051, 4° comma c.c.
§5.2 – Tale esenzione, infatti, è inapplicabile soltanto laddove tutti i fondi che circondano quello intercluso, idonei a dargli accesso alla via pubblica, siano tutti allo stesso modo assoggettabili all'esenzione e l'interclusione assoluta non sia pertanto emendabile in altro modo se non ponendo a carico di uno di tali fondi la servitù coattiva (Cass. n. 8660 del 2024; n. 17156 del 2019; n. 12340 del 2008; n. 8303 del
2003; n. 8426 del 1995), situazione, quest'ultima, che non è dato riscontrare con riguardo ai fondi in proprietà della Provincia di Lucca.
Il fatto che la costituzione della servitù coattiva sui fondi dell'ente territoriale importi costi ingenti per il ripristino della viabilità non osta alla preferenza di tali fondi, poiché la scelta tra i fondi contigui a quello intercluso presuppone che tutti siano astrattamente idonei – il che, si è visto, non è per il fondo della convenuta stante l'esenzione prevista per legge – mentre l'eccessivo dispendio o disagio CP_1
per il titolare del fondo intercluso è parametro di giudizio soltanto per la delibazione sulla sussistenza della interclusione relativa.
L'idoneità dei fondi della Provincia si apprezza inoltre in relazione all'immediato accesso su strada vicinale, equiparabile, per essere soggetta a servitù di pubblico transito, alla via pubblica.
In conclusione, per tali motivi, la domanda attorea è rigettata.
§6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla nota spese, come da dispositivo, applicando i conferenti valori medi dei parametri in base al valore di causa. Spettano pertanto euro 5.077,00 per compenso professionale per il giudizio di merito ed euro 380,44 per la fase di mediazione. Non compete invece il rimborso delle spese di C.T.U. e di C.t.p. in quanto non documentato.
- 9 -
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea.
- Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.457,44 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge
Lucca, 11 luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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