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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1421/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
alla C.da Fonte Maggio n. 18 (C.F. , elettivamente domiciliato in Penne C.F._1
alla Piazza Luca da Penne n. 3, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Cantagallo
-Attore -
e
nato ad [...] il [...] ivi residente in [...]
n. 54, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Campitelli Nunzio c.f. C.F._2
, del foro di Pescara, domiciliato nel suo studio sito in Penne (PE) alla Via N. C.F._3
Fonticoli n. 26/c;
-convenuto-
Nonché
Il (P.iva/C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
corrente in TA (Te), al Viale San Francesco n. 35, elettivamente domiciliato in Castiglione M.R.
(Te), alla Via Piane n. 43/B, presso e nello studio dell'Avv. Lucio Capanna;
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertare e dichiarare la libertà del fondo del Sig. – identificato al Parte_1
fg. 2 part. 56 - e la conseguente inesistenza della servitù di scolo in favore del terreno
1 intestato al Sig. – identificato al fg. 2 part. 553 e Catasto dei Fabbricati Controparte_1
di Teramo al sub 2 cat C/7 e al sub 3 cat. C/2 – e in ogni caso, a causa dei lavori e degli interventi meglio descritti nella narrativa che precede, la inesistenza dell'aggravamento della servitù di scolo proveniente dal tombino comunale (posto sulla strada Masseria De
Vittoris Corda) in favore del , contestualmente ordinando la eliminazione Controparte_2
della situazione antigiuridica posta in essere mediante la cessazione di qualsivoglia molestia
e turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore;
2) per l'effetto, disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi esistente prima dell'intervento strutturale eseguito sul terreno di proprietà del Sig. - Controparte_1
identificato al fg. 2 part. 553 e Catasto dei Fabbricati di Teramo al sub 2 cat C/7 e al sub 3 cat. C/2 - ed assentito dal Comune di TA con permesso a costruire n. 1 del 02/05/2013 prot. 1559;
3) per l'effetto, condannare sulla base dei titoli tutti allegati ed esposti in narrativa, i convenuti, in via o meno solidale tra loro e ciascuno di essi per quanto di ragione, tenutosi conto dei lavori eseguiti sul terreno di proprietà del Sig. - identificatoal fg. 2 part. Controparte_1
553 e Catasto dei Fabbricati di Teramo al sub 2 cat C/7 e al sub 3 cat. C/2 - ed assentiti dal
Comune di TA, al risarcimento dei danni tutti subiti e subenti dal Sig. Parte_1
il tutto come meglio precisato in narrativa, e dunque, al pagamento in suo favore
[...]
di tutte le somme che verranno quantificate in corso di causa e da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa, incluse quelle dipendenti dal mancato raccolto a decorrere dall'anno
2015 sino alla cessazione della condotta antigiuridica denunciata, pari ad €. 200,00 scarsi annuali;
4) ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo la trascrizione dell'emananda sentenza”; per il convenuto Controparte_1
“– In via preliminare e pregiudiziale posticipare la data della prima udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire al convenuto di chiamare in garanzia i propri danti causa nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.;
– Pregiudizialmente dichiarare la propria incompetenza e decaduta o prescritta l'azione tendente a far annullare il provvedimento amministrativo o gli effetti dello stesso, pratica n.
3/2013 permesso a costruire n. 1 del 02/05/2013 del Comune di TA, con la quale è stato autorizzato il cambio di destinazione funzionale dei fabbricati;
– Nel merito accertare e dichiarare che a seguito dei lavori svolti con la predetta pratica edilizia alcun aggravio di acque è pervenuto al tombino in oggetto.
2 – Accertare le condizioni della strada pubblica e gli ostacoli che impediscono il naturale scolo delle acque della strada, se queste sono opere dell'uomo o se dovuta alla mancata manutenzione da parte del convenuto a confine del fondo di parte attrice e se queste hanno comportato CP_2
l'aggravamento lamentato delle acque al tombino comunale, di conseguenza condannare
l'attore o il , anche in solido tra loro, a ripristinare i naturali scoli lungo tutta Controparte_2
la strada.
– Rigettare la domanda di ripristino del fondo, la richiesta di indennità e/o di risarcimento danni per le causali esposte e per gli accertamenti che verranno eseguiti nel corso del giudizio.
– In subordine e nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere, anche solo parzialmente, qualcuna delle responsabilità ex adverso contestate al convenuto e quindi accolte CP_1
le richieste avanzate da parte attrice, condannare per le riferite garanzie dovute all'acquirente,
i venditori, chiamandi in causa, in solido, a tenere indenne il Sig. da ogni richiesta CP_1
e condanna;
– Sempre in subordine e nella denegata ipotesi in cui in accoglimento delle conclusioni di parte attrice il convenuto fosse condannato al ripristino dello stato dei luoghi, condannare in solido i venditori , , , e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
alle relative spese oltre ad indennizzare l'acquirente per la limitata fruibilità dell'immobile.
– Nella denegata ipotesi in cui venisse imposto un qualsiasi vincolo sull'area come il divieto di allaccio dei pluviali al tombino o il divieto di impermeabilizzare l'ingresso o la corte dei fabbricati ai sensi dell'art. 1497 c.c nonché ridurre l'area di ingresso alla proprietà si chiede di voler pronunciare la risoluzione contrattuale in quanto i beni compravenduti non hanno le proprietà promesse con condanna dei venditori in solido al rimborso del prezzo oltre interessi e rivalutazione ed oltre alle spese sostenute per le migliorie”; per il Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
a) Accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto in capo al
[...]
e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio;
CP_2
b) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o tardività della domanda attorea quantomeno in relazione alla richiesta di ripristino e di risarcimento danni;
c) Accertare e dichiarare l'infondatezza in punto di fatto e di diritto della domanda spiegata da parte attrice e, per l'effetto, rigettarla;
d) vinte, in ogni caso, le spese di lite”.
OGGETTO: servitù prediali
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1
ed il deducendo: a) di essere proprietario di un terreno sito in Controparte_1 Controparte_2
TA alla C. da Fonte Maggio n. 18, identificato in Catasto Terreni al fg. 2 part. 56 virtù di atto pubblico di acquisto di immobili, unitamente alla coniuge , a rogito Notaio Dott. Persona_1
in data 26.03.1981, Rep. N. 1792/643 registrato a Teramo il 15.04.1981 Persona_2
al n. 1032 Volume 5 assieme alle proprie figlie e Parte_2 Controparte_8
titolari del bene in virtù di successione ereditaria dalla defunta madre;
b) che il suindicato cespite confina a nord con la strada comunale del Comune di TA (definita sulle carte catastali Strada
Masseria De Vittoris Corda), su cui si trova posizionato un tombino comunale di scarico delle acque bianche, che confluisce e scarica naturalmente le acque meteoriche sul terreno attoreo;
c) che, nel corso di un lungo lasso di tempo, il fisiologico convoglio delle acque piovane nel terreno di parte attrice si è mantenuto entro limiti accettabili e che, invece, la situazione sarebbe radicalmente mutata in peius a seguito della modifica dello stato dei luoghi ad opera del convenuto, Controparte_1
il quale, a seguito di apposita ristrutturazione e cambio destinazione d'uso del cespite presente sul proprio terreno, posto a monte della strada comunale e quindi ubicato al di sopra del fondo del
[...]
avrebbe modificato la pendenza e l'andamento naturale del tratto collinare circostante, Pt_1
realizzando un notevole sbancamento della scarpata stradale, finalizzato a munire di ampio accesso l'edificio ivi esistente ed alterando visibilmente lo stato dei luoghi;
d) che tali interventi avrebbero provocato un aggravamento della situazione di fatto e della mole di acque piovane che, non vedendo più attutito e filtrato il proprio flusso, scivolerebbero copiosamente sul suolo del Parte_1
determinando un importante detrimento del campo e del raccolto ivi collocato.
Parte attrice ha, quindi, chiesto, sulla scorta del disposto di cui all'art. 913 c.c., l'accertamento della inesistenza e/o dell'aggravamento della servitù di scolo e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi esistente prima dell'intervento strutturale eseguito dal ha poi CP_1 Parte_1
domandato la condanna del convenuto proprietario del fondo e del al risarcimento Controparte_2
dei danni patiti derivanti dal mancato raccolto a decorrere dall'anno 2015 e sino alla cessazione della condotta antigiuridica, consistita, per quanto concerne l'Ente territoriale, nello specifico, nell'aver rilasciato il titolo abilitativo, con la pratica edilizia n. 3/2013, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione che hanno cagionato i danni lamentati in capo all'odierno attore.
Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto, preliminarmente, che il terreno di proprietà CP_1
di parte attrice è ubicato alle pendici della collina e posta al di sotto di circa 100 metri rispetto al piano strada, raccogliendo, per assetto geologico, tutte le acque piovane provenienti delle strade e dalle zone sovrastanti;
ha poi argomentato come il nell'effettuare le pratiche agronomiche Parte_1
4 relative al proprio fondo, avesse eliminato un canale di scolo prima esistente e che consentiva un più corretto e temperato defluire delle acque, adesso interamente disperse su una superficie più vasta del suo terreno. Ancora, detto convenuto ha sottolineato come la mole più copiosa delle piogge sversate sul terreno di parte attrice sia atresì legata all'aumento dei fenomeni temporaleschi avvenuti nel corso degli ultimi anni nonché che la situazione di fatto attualmente esistente, e quindi l'aggravamento del processo di scolo non sarebbe frutto di attività di recente ristrutturazione ma dell'assetto dello stato dei luoghi, mai modificato, sussistente fin dal momento dell'acquisto del proprio fondo, avvenuto nel
2014 e immutato da oltre 40 anni.
In ordine alla pratica edilizia che ha dato luogo ai lavori eseguiti dal convenuto, poi, il medesimo ha evidenziato come, nel 2013, fosse stato demolito un fabbricato il quale scaricava le proprie acque bianche proprio nel tombino posto sul tratto di strada comunale e dal quale i flussi confluiscono sul terreno di parte attrice, pertanto la superficie occupata dall'immobile del convenuto è rimasta terreno privo di alcun canale di scolo, assorbendo tutta l'acqua che ivi vi precipita a causa delle piogge;
pertanto il tombino comunale riceve certamente un quantitativo minore di acqua proveniente dalla proprietà del convenuto, a sua volta sversato sulla superficie di determinando una Parte_1
riduzione della mole di liquidi di scolo.
Si è costituito in giudizio il il quale, in sintesi: a) ha dedotto il proprio difetto di Controparte_2
titolarità passiva, in quanto l'ente territoriale, nel ponderare i presupposti per il rilascio dei titoli abilitativi, e, quindi, anche quando ha assentito la ristrutturazione del fondo del convenuto, ha l'onere di constatare la rispondenza del progetto alle norme pubblicistiche di stampo edilizio ed urbanistico e non anche alle esigenze di natura privatistica;
b) ha dedotto che la domanda attorea sarebbe tardiva in quanto articolata oltre il termine di un anno stabilito per l'azione di manutenzione ex art. 117 c.c.;
c) ha precisato come la richiesta giudiziale si palesi, comunque, infondata nel merito, dal momento che le opere di ristrutturazione effettuate dal convenuto, ed assentite dall'amministrazione, non avrebbero in alcun modo determinato una modifica della pendenza del suolo, come asserito da parte attrice.
La causa è stata istruita mediante il conferimento di incarico peritale;
è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Preliminarmente occorre qualificare giuridicamente la domanda attorea.
L'art. 913 c.c. dispone: “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
5 Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”.
Giova al riguardo precisare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con riguardo alla disciplina di cui all'art. 913 c.c. – che prevede, da un lato, un obbligo gravante sul fondo superiore, che non può rendere più gravoso lo scolo naturale verso il fondo inferiore e, dall'altro lato, un obbligo di quest'ultimo di non impedirlo, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo – ha affermato che “la disciplina dello scolo delle acque dà luogo, tanto rispetto al proprietario del fondo inferiore che rispetto a quello del fondo superiore, ad un limite legale del rispettivo diritto di utilizzazione, vietando, sia all'uno che all'altro, le alterazioni non connesse ad opere di sistemazione agraria, che abbiano per effetto di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, donde la sussistenza, a carico di entrambi, di un obbligo di non facere strumentale a detto scopo” (Cass. 15 giugno 2011, n. 13097; Cass. 14 novembre 2001 n. 14179). Pertanto, l'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, vietando peraltro non tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo (Cass. 20 novembre 2019, n. 30239;
Cass. 11 aprile 2016, n. 7046; Cass. 28 settembre 1994, n. 7895; Cass. 26 novembre 1986, n. 6976).
Trattasi, pertanto, a differenza di quanto delineato da parte attrice, ed in attuazione del principio per cui iura novit curia, a fronte del quale il Giudicante è libero di qualificare la domanda sulla scorta dei paradigmi giuridici sussumibili alla fattispecie concreta, di disciplina non inquadrabile nel margine applicativo delle servitù prediali, bensì entro il perimetro dei limiti legali all'esercizio del diritto di proprietà.
Nello specifico: “l'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle” (Cass. civ., Sez.
II, 15 giugno 2011, n° 13097); ed ancora: “l'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore che superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. Sicché si tratta di accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità”(Cass. civ., Sez. II, 28 settembre 1994, n° 7895).
Tanto premesso occorre, dunque, verificare se, nel caso di specie, a) la ricezione delle acque dal fondo superiore (del convenuto) a quello inferitore (dell'attore) sia frutto della conformazione naturalistica
6 dello stato dei luoghi e non sia derivato, già di per sé, dall'intervento forzoso dell'uomo (presupposto fondamentale per dare luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 913 c.c.); b) il convenuto abbia posto in essere una condotta (essa sì) artificiosa volta ad aggravare quel naturale deflusso delle acque come morfologicamente e naturalmente delineato dallo stato di fatto, determinando un aggravio nel fenomeno di stillicidio delle acque piovane.
Preliminarmente, in punto di vaglio circa la corretta formazione del contraddittorio, preme evidenziare come lo stesso sia stato adeguatamente instaurato.
Nel caso di specie, parte attrice ha esercitato un'azione di natura reale (volta ad accertare la violazione di limiti legali all'esercizio del diritto di proprietà nei rapporti tra fondi limitrofi) latamente accostabile, quanto alla natura ed agli effetti, all'actio confessoria ed alla negatoria servitutis.
Da questo punto di vista, pur essendo emerso, come pacificamente dichiarato dal che Parte_1
il fondo di parte attrice, fg. 2 part. 56, versa in regime di comproprietà con altri soggetti (figli dello stesso attore) è pacifica l'esperibilità dell'azione da parte del singolo comunista, dal momento che
“l'actio negatoria servitutis", sia nel caso in cui sia diretta alla sola dichiarazione di inesistenza di diritti reali sulla cosa di proprietà dell'attore, sia nell'ipotesi in cui tende ad ottenere la cessazione dell'attività antigiuridica della controparte, può essere esercitata da un solo dei comunisti in quanto la legittimazione attiva appartiene a ciascuno di essi essendo la quota ideale di interessi di ognuno compenetrata nell'intera consistenza del bene che forma oggetto della comunione” (Trib. Salerno, sent. n. 48/2009).
Altresì perfettamente integrato è il contraddittorio dal lato passivo essendo il per come, CP_1
peraltro, non contestato dalle parti di causa, unico titolare della res da cui – secondo la tesi attorea – tramite lo scolo delle acque, è derivato un pregiudizio in capo al fondo posto a valle.
Nel merito la domanda volta ad accertare la violazione dei limiti posti dall'art. 913 c.c. con conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi preesistente deve essere accolta.
Occorre prima di tutto evidenziare come ricorrano, nella fattispecie concreta, i presupposti legittimanti l'azione esercitata, e, in primo luogo, la presenza di una “servitù naturale” di scolo delle acque, che, ai fini dell'attivazione del rimedio in esame, non deve essere originata da un'opera artificiale ma dall'assetto morfologico dei luoghi.
Dunque, l'art. 913 c.c. postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, quanto al deflusso delle acque.
Ne deriva che, ove vi sia una canalizzazione, e cioè ove tale deflusso sia stato determinato – ab origine
– dall'opera artificiale dell'uomo - e non anche dallo stato delle cose, l'art. 913 c.c. non può trovare applicazione, non trattandosi più di acque di colatura, nel senso presupposto dalla norma. Ciò in quanto l'art. 913 c.c. trova applicazione proprio in considerazione della configurazione naturale dei
7 luoghi, appunto imponendo che le opere di manutenzione della proprietà, in ipotesi di fondi posti a dislivello, abbiano la finalità di assecondare il normale flusso delle acque. La norma, in definitiva, si riferisce esclusivamente allo scolo naturale delle acque e non a quello provocato dall'uomo con la realizzazione di una rete irrigua apposita. (Cass. SS. UU. del 13.12.2022, n. 37307).
Ebbene, nella fattispecie concreta appare evidente e, del resto, non è contestato dalle parti del giudizio, come lo scolo delle acque dalla proprietà sul terreno di sia CP_1 Parte_1
sempre derivato dalla conformazione geologica del territorio, dal momento che il terreno dell'attore
è posto a valle di un contesto collinare ed al di sotto della strada di pertinenza comunale, sulla quale
è collocato il tombino dal quale defluiscono le acque piovane provenienti, a monte, dal terreno del convenuto.
Come evidenziato dalla stessa CTU versata in atti, le cui risultanze appaiono pertinenti ed idonee ad essere recepite: “Il fondo del sig. si sviluppa su di un versante collinare che dopo un Parte_1
tratto iniziale sub pianeggiante, prossimo alla scarpata stradale, aumenta di pendenza degradando verso nord nord-ovest, ovvero verso l'impluvio di un tributario del fosso Fino. Dall'osservazione delle immagini di Google Earth (figg. 1 e 2) e dal sopralluogo effettuato è evidente come il fondo agricolo sia suscettibile allo smottamento;
sono, infatti, evidenti sul terreno forme geomorfologiche riconducibili a deformazioni lente e, talvolta, a piccoli movimenti gravitativi (frane) che coinvolgono la coltre superficiale”.
Ne deriva, dunque, che lo stato dei luoghi mostrava, fin dall'origine, il naturale deflusso delle acque da un fondo all'altro e l'azione dell'uomo, nello specifico del convenuto evocato in giudizio, è intervenuta solo dopo, aggravando, secondo la tesi attorea, l'assetto naturale dello scolo e ledendo il disposto di cui all'art. 913 c.c.
In sostanza, è vero che lo stato dei luoghi è mutato in seguito all'opera dell'uomo (vale a dire la ricostruzione dei fabbricati ubicati sul terreno del convenuto) e che il disposto dell'art. 913 c.c. non è applicabile qualora il deflusso delle acque sia stato provocato volontariamente dalla immissione in un fondo delle acque provenienti da un altro fondo ma, nel caso di specie, l'esclusione dell'art. 913
c.c. non è applicabile, perché il deflusso delle acque dal fondo attualmente di proprietà del convenuto in quello di proprietà attorea non è stato provocato artificialmente mediante i lavori posti in essere su tali fondi, bensì esisteva già da prima di essi in base a quanto accertato dal C.T.U.
Con riferimento al secondo dei presupposti della fattispecie invocata, deve effettivamente ritenersi che l'agire del abbia reso più gravoso lo scolo dei liquidi sul fondo del CP_1 Parte_1
travalicando i limiti legali stabiliti dall'art. 913 c.c.
Come accertato dal CTU nella propria relazione peritale, le cui risultanze sono parse complete e condivisibili: “lavori di costruzione della strada di accesso all'edificio di proprietà del sig.
8 (foto 3 e 4) e del piazzale antistante, realizzati con una pavimentazione composta da un CP_1
misto cementato ben compattato, dalla documentazione prodotta si evince una modifica dello stato originario dei luoghi riguardante:
- l'eliminazione della scarpata a monte della strada comunale, di cui alle figg. 5 e 6;
- una variazione dell'originaria pendenza del terreno a monte della scarpata eliminata, che attualmente ha una pendenza certamente più marcata verso la strada comunale (foto
4);
- la sostituzione della canaletta in terra a lato della strada comunale con una cunetta in cls, per il tratto che va dall'ingresso (lato ovest) fino al tombino posto a lato della carreggiata di monte della strada comunale. Questa consente l'ingresso alla proprietà e la raccolta delle acque di CP_1
deflusso meteoriche provenienti da monte convogliandole nel predetto tombino (foto 3 e 5)”.
Tale modifica dello stato dei luoghi, quindi, ha generato un aumento della velocità di afflusso delle acque nel pozzetto stradale e, di conseguenza, nel terreno dell'attore. A dire dell'ausiliare, infatti
“nell'area a monte della scarpata stradale, prima dei lavori, la copertura vegetale certamente concorreva all'intercettare di una frazione del volume di pioggia determinando un rallentamento del suo deflusso verso la scarpata stradale e, quindi, verso il tombino. Nell'attuale situazione, invece, il misto compattato utilizzato per la realizzazione della strada di accesso, che ha sostituito la copertura vegetale, non è in grado di trattenere una buona parte delle acque di precipitazione meteorica determinando, in relazione all'intensità della pioggia, un aumento della velocità di afflusso dell'acqua verso la cunetta. Anche questa, essendo allo stato attuale in cls nel tratto che va dall'ingresso al pozzetto stradale (foto 3), determina un aumento della velocità di ruscellamento e, quindi, una maggiore portata d'acqua che in un minor intervallo di tempo raggiunge il terreno dell'attore, aumentando così la velocità di deflusso e la capacità erosiva dell'acqua”.
D'altro canto, nel proprio elaborato, il CTU ha evidenziato come la rimozione del tratto di scarpata posto a monte della strada comunale, corredato da ampia vegetazione arbustiva, abbia determinato un netto aumento del flusso dell'acqua, anche a fronte dell'eliminazione della cunetta di terreno che contribuiva alla regimentazione delle acque meteoriche.
Il CTU ha, altresì, suggerito di intervenire attraverso la riduzione del volume idrico mediante “la posa in opera di una caditoia a monte del cancello di ingresso alla proprietà atta a CP_1
raccogliere le acque meteoriche provenienti dal piazzale.
Le acque così intercettate potranno poi essere scaricate più a monte, sui terreni di proprietà
(particelle nn. 552-553), praticando un opportuno scavo in contropendenza (fig. 7)”. CP_1
9 Ad ogni buon conto non colgono nel segno le eccezioni articolate dal a dire del quale CP_1
lo stato dei luoghi sarebbe rimasto immutato e l'aumento dell'afflusso delle acque meteoriche sarebbe dipeso, in via esclusiva, dall'acuirsi dei fenomeni metereologici avversi, avendo, peraltro, il CTU adeguatamente fornito controdeduzioni satisfattive a fronte delle osservazioni presentate da quest'ultimo, il quale ha anche sostenuto che le lavorazioni eseguite avrebbero contribuito a migliorare i processi di scolo e non anche a rendere gravoso il deflusso, dal momento che, come ribadito dall'Ausiliare in sede di osservazioni “La cunetta di scolo in calcestruzzo, come rilevato in perizia, determina un aumento della velocità di deflusso delle acque raccolte verso il tombino con conseguente aumento della capacità erosiva delle stesse. L'eventuale infiltrazione delle acque di deflusso che si raccolgono all'interno della massicciata stradale, come ipotizzato dal CTP, in relazione alla permeabilità della stessa, confluirebbe nel terreno sottostante della parte ricorrente con un certo “ritardo”, non riversandosi, quindi, sullo stesso nel momento di maggiore intensità del deflusso”.
Va respinta, peraltro, l'eccezione di tardività articolata dai convenuti, secondo cui parte attrice avrebbe dovuto articolare la domanda entro un anno dalla turbativa in quanto, come è evidente, quella proposta è un'azione petitoria, volta ad accertare il rispetto dei limiti reciproci nell'esercizio delle facoltà che permeano il diritto dominicale e, quindi, in quanto tale, imprescrittibile;
non viene in rilievo – invece – una pretesa volta alla tutela della situazione possessoria e, quindi, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1168 ss c.c., le cui domande sono sottoposte al limite annuale dal sofferto spoglio o dalla turbativa commessa.
Con riferimento, invece, alla domanda articolata nei confronti del le doglianze Controparte_2 dell'attore appaiono poco cristalline e, ad ogni buon conto, vanno rigettate.
Da una parte, infatti, parte attrice ha domandato il risarcimento del danno derivante dall'aver il
Comune autorizzato lo svolgimento dell'attività edilizia sul fondo del L'impossibilità CP_1
di riconoscere qualsivoglia pretesa in tal senso è resa evidente dall'assoluta estraneità dell'Amministrazione comunale alle dinamiche privatistiche relative ai rapporti di vicinato ed alle regole che permeano la limitazione del diritto dominicale tra fondi, avendo, nell'emettere la pratica, constatato la sola rispondenza dell'operato alle regole pubblicistiche di natura urbanistica ed edilizia.
Parte attrice, inoltre, ha chiesto (seppur in termini equivoci) di accertare l'assenza di un aggravamento della servitù rispetto al tombino comunale. A ben guardare, però, nulla di tutto ciò è emerso, dal momento che, come accertato dal Perito, non è stata accertata alcuna disfunzionalità o deficit strutturale rispetto al sistema di raccolta del pozzetto stradale, il quale, pur nell'ordinaria capacità di capienza, appare aggravato dalla provenienza di una copiosa mole di acqua meteorica dal fondo del
CP_1
10 La domanda risarcitoria, poi, deve essere rigettata, dal momento che nulla è stato dedotto in ordine sia all'an che al quantum della pretesa.
Come noto, l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano grava sul danneggiato che pretenda di essere risarcito, dal momento che la quantificazione in via equitativa del pregiudizio patito presuppone che emerga in via inequivoca l'impossibilità o la estrema difficoltà nella determinazione del danno-conseguenza.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun principio di prova in ordine all'utilizzo del terreno, alla sua concreta coltivazione, al tipo di attività su di esso svolta, al quantum delle perdite eventualmente subite ecc.
Visto l'esito del giudizio, le spese sostenute dall'attore devono essere poste in capo al convenuto mentre il deve rifondere quanto sostenuto, a titolo di spese di lite, dal CP_1 Parte_1
convenuto. Le stesse vanno parametrate secondo i criteri del D.M. 55/2014, prendendo in CP_2
considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile – complessità bassa) fatta eccezione per la fase istruttoria per la quale, essendo consistita nel solo espletamento della CTU, si ritiene opportuno applicare i parametri minimi.
Le spese della CTU devono essere poste in solido in capo all'attore ed al convenuto CP_1
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e , disattendendo ogni altra Controparte_1 Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda come proposta nei confronti di e, Controparte_1
accertata la violazione dei limiti naturali di scarico, ordina al medesimo l'immediata adozione di ogni opportuno e necessario accorgimento al fine di riportare il deflusso delle acque verso i fondi inferiori ai limiti preesistenti all'ampliamento del proprio fondo, e comunque non oltre quanto permesso ai sensi dell'art. 913 CC;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna a rifondere le spese di lite nei confronti di Controparte_1 [...]
da liquidare in euro 6.713,00 a titolo di compensi professionali ed euro Parte_1
264,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere le spese di lite nei confronti del Parte_1
da liquidarsi in euro 6.713,00 a titolo di compensi professionali, oltre Controparte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge;
11 - pone il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente in capo alle parti e in solido tra loro. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Teramo, 6.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1421/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
alla C.da Fonte Maggio n. 18 (C.F. , elettivamente domiciliato in Penne C.F._1
alla Piazza Luca da Penne n. 3, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Cantagallo
-Attore -
e
nato ad [...] il [...] ivi residente in [...]
n. 54, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Campitelli Nunzio c.f. C.F._2
, del foro di Pescara, domiciliato nel suo studio sito in Penne (PE) alla Via N. C.F._3
Fonticoli n. 26/c;
-convenuto-
Nonché
Il (P.iva/C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
corrente in TA (Te), al Viale San Francesco n. 35, elettivamente domiciliato in Castiglione M.R.
(Te), alla Via Piane n. 43/B, presso e nello studio dell'Avv. Lucio Capanna;
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertare e dichiarare la libertà del fondo del Sig. – identificato al Parte_1
fg. 2 part. 56 - e la conseguente inesistenza della servitù di scolo in favore del terreno
1 intestato al Sig. – identificato al fg. 2 part. 553 e Catasto dei Fabbricati Controparte_1
di Teramo al sub 2 cat C/7 e al sub 3 cat. C/2 – e in ogni caso, a causa dei lavori e degli interventi meglio descritti nella narrativa che precede, la inesistenza dell'aggravamento della servitù di scolo proveniente dal tombino comunale (posto sulla strada Masseria De
Vittoris Corda) in favore del , contestualmente ordinando la eliminazione Controparte_2
della situazione antigiuridica posta in essere mediante la cessazione di qualsivoglia molestia
e turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore;
2) per l'effetto, disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi esistente prima dell'intervento strutturale eseguito sul terreno di proprietà del Sig. - Controparte_1
identificato al fg. 2 part. 553 e Catasto dei Fabbricati di Teramo al sub 2 cat C/7 e al sub 3 cat. C/2 - ed assentito dal Comune di TA con permesso a costruire n. 1 del 02/05/2013 prot. 1559;
3) per l'effetto, condannare sulla base dei titoli tutti allegati ed esposti in narrativa, i convenuti, in via o meno solidale tra loro e ciascuno di essi per quanto di ragione, tenutosi conto dei lavori eseguiti sul terreno di proprietà del Sig. - identificatoal fg. 2 part. Controparte_1
553 e Catasto dei Fabbricati di Teramo al sub 2 cat C/7 e al sub 3 cat. C/2 - ed assentiti dal
Comune di TA, al risarcimento dei danni tutti subiti e subenti dal Sig. Parte_1
il tutto come meglio precisato in narrativa, e dunque, al pagamento in suo favore
[...]
di tutte le somme che verranno quantificate in corso di causa e da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa, incluse quelle dipendenti dal mancato raccolto a decorrere dall'anno
2015 sino alla cessazione della condotta antigiuridica denunciata, pari ad €. 200,00 scarsi annuali;
4) ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo la trascrizione dell'emananda sentenza”; per il convenuto Controparte_1
“– In via preliminare e pregiudiziale posticipare la data della prima udienza ex art. 269 c.p.c. per consentire al convenuto di chiamare in garanzia i propri danti causa nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.;
– Pregiudizialmente dichiarare la propria incompetenza e decaduta o prescritta l'azione tendente a far annullare il provvedimento amministrativo o gli effetti dello stesso, pratica n.
3/2013 permesso a costruire n. 1 del 02/05/2013 del Comune di TA, con la quale è stato autorizzato il cambio di destinazione funzionale dei fabbricati;
– Nel merito accertare e dichiarare che a seguito dei lavori svolti con la predetta pratica edilizia alcun aggravio di acque è pervenuto al tombino in oggetto.
2 – Accertare le condizioni della strada pubblica e gli ostacoli che impediscono il naturale scolo delle acque della strada, se queste sono opere dell'uomo o se dovuta alla mancata manutenzione da parte del convenuto a confine del fondo di parte attrice e se queste hanno comportato CP_2
l'aggravamento lamentato delle acque al tombino comunale, di conseguenza condannare
l'attore o il , anche in solido tra loro, a ripristinare i naturali scoli lungo tutta Controparte_2
la strada.
– Rigettare la domanda di ripristino del fondo, la richiesta di indennità e/o di risarcimento danni per le causali esposte e per gli accertamenti che verranno eseguiti nel corso del giudizio.
– In subordine e nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere, anche solo parzialmente, qualcuna delle responsabilità ex adverso contestate al convenuto e quindi accolte CP_1
le richieste avanzate da parte attrice, condannare per le riferite garanzie dovute all'acquirente,
i venditori, chiamandi in causa, in solido, a tenere indenne il Sig. da ogni richiesta CP_1
e condanna;
– Sempre in subordine e nella denegata ipotesi in cui in accoglimento delle conclusioni di parte attrice il convenuto fosse condannato al ripristino dello stato dei luoghi, condannare in solido i venditori , , , e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
alle relative spese oltre ad indennizzare l'acquirente per la limitata fruibilità dell'immobile.
– Nella denegata ipotesi in cui venisse imposto un qualsiasi vincolo sull'area come il divieto di allaccio dei pluviali al tombino o il divieto di impermeabilizzare l'ingresso o la corte dei fabbricati ai sensi dell'art. 1497 c.c nonché ridurre l'area di ingresso alla proprietà si chiede di voler pronunciare la risoluzione contrattuale in quanto i beni compravenduti non hanno le proprietà promesse con condanna dei venditori in solido al rimborso del prezzo oltre interessi e rivalutazione ed oltre alle spese sostenute per le migliorie”; per il Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
a) Accertare e dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto in capo al
[...]
e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio;
CP_2
b) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o tardività della domanda attorea quantomeno in relazione alla richiesta di ripristino e di risarcimento danni;
c) Accertare e dichiarare l'infondatezza in punto di fatto e di diritto della domanda spiegata da parte attrice e, per l'effetto, rigettarla;
d) vinte, in ogni caso, le spese di lite”.
OGGETTO: servitù prediali
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1
ed il deducendo: a) di essere proprietario di un terreno sito in Controparte_1 Controparte_2
TA alla C. da Fonte Maggio n. 18, identificato in Catasto Terreni al fg. 2 part. 56 virtù di atto pubblico di acquisto di immobili, unitamente alla coniuge , a rogito Notaio Dott. Persona_1
in data 26.03.1981, Rep. N. 1792/643 registrato a Teramo il 15.04.1981 Persona_2
al n. 1032 Volume 5 assieme alle proprie figlie e Parte_2 Controparte_8
titolari del bene in virtù di successione ereditaria dalla defunta madre;
b) che il suindicato cespite confina a nord con la strada comunale del Comune di TA (definita sulle carte catastali Strada
Masseria De Vittoris Corda), su cui si trova posizionato un tombino comunale di scarico delle acque bianche, che confluisce e scarica naturalmente le acque meteoriche sul terreno attoreo;
c) che, nel corso di un lungo lasso di tempo, il fisiologico convoglio delle acque piovane nel terreno di parte attrice si è mantenuto entro limiti accettabili e che, invece, la situazione sarebbe radicalmente mutata in peius a seguito della modifica dello stato dei luoghi ad opera del convenuto, Controparte_1
il quale, a seguito di apposita ristrutturazione e cambio destinazione d'uso del cespite presente sul proprio terreno, posto a monte della strada comunale e quindi ubicato al di sopra del fondo del
[...]
avrebbe modificato la pendenza e l'andamento naturale del tratto collinare circostante, Pt_1
realizzando un notevole sbancamento della scarpata stradale, finalizzato a munire di ampio accesso l'edificio ivi esistente ed alterando visibilmente lo stato dei luoghi;
d) che tali interventi avrebbero provocato un aggravamento della situazione di fatto e della mole di acque piovane che, non vedendo più attutito e filtrato il proprio flusso, scivolerebbero copiosamente sul suolo del Parte_1
determinando un importante detrimento del campo e del raccolto ivi collocato.
Parte attrice ha, quindi, chiesto, sulla scorta del disposto di cui all'art. 913 c.c., l'accertamento della inesistenza e/o dell'aggravamento della servitù di scolo e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi esistente prima dell'intervento strutturale eseguito dal ha poi CP_1 Parte_1
domandato la condanna del convenuto proprietario del fondo e del al risarcimento Controparte_2
dei danni patiti derivanti dal mancato raccolto a decorrere dall'anno 2015 e sino alla cessazione della condotta antigiuridica, consistita, per quanto concerne l'Ente territoriale, nello specifico, nell'aver rilasciato il titolo abilitativo, con la pratica edilizia n. 3/2013, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione che hanno cagionato i danni lamentati in capo all'odierno attore.
Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto, preliminarmente, che il terreno di proprietà CP_1
di parte attrice è ubicato alle pendici della collina e posta al di sotto di circa 100 metri rispetto al piano strada, raccogliendo, per assetto geologico, tutte le acque piovane provenienti delle strade e dalle zone sovrastanti;
ha poi argomentato come il nell'effettuare le pratiche agronomiche Parte_1
4 relative al proprio fondo, avesse eliminato un canale di scolo prima esistente e che consentiva un più corretto e temperato defluire delle acque, adesso interamente disperse su una superficie più vasta del suo terreno. Ancora, detto convenuto ha sottolineato come la mole più copiosa delle piogge sversate sul terreno di parte attrice sia atresì legata all'aumento dei fenomeni temporaleschi avvenuti nel corso degli ultimi anni nonché che la situazione di fatto attualmente esistente, e quindi l'aggravamento del processo di scolo non sarebbe frutto di attività di recente ristrutturazione ma dell'assetto dello stato dei luoghi, mai modificato, sussistente fin dal momento dell'acquisto del proprio fondo, avvenuto nel
2014 e immutato da oltre 40 anni.
In ordine alla pratica edilizia che ha dato luogo ai lavori eseguiti dal convenuto, poi, il medesimo ha evidenziato come, nel 2013, fosse stato demolito un fabbricato il quale scaricava le proprie acque bianche proprio nel tombino posto sul tratto di strada comunale e dal quale i flussi confluiscono sul terreno di parte attrice, pertanto la superficie occupata dall'immobile del convenuto è rimasta terreno privo di alcun canale di scolo, assorbendo tutta l'acqua che ivi vi precipita a causa delle piogge;
pertanto il tombino comunale riceve certamente un quantitativo minore di acqua proveniente dalla proprietà del convenuto, a sua volta sversato sulla superficie di determinando una Parte_1
riduzione della mole di liquidi di scolo.
Si è costituito in giudizio il il quale, in sintesi: a) ha dedotto il proprio difetto di Controparte_2
titolarità passiva, in quanto l'ente territoriale, nel ponderare i presupposti per il rilascio dei titoli abilitativi, e, quindi, anche quando ha assentito la ristrutturazione del fondo del convenuto, ha l'onere di constatare la rispondenza del progetto alle norme pubblicistiche di stampo edilizio ed urbanistico e non anche alle esigenze di natura privatistica;
b) ha dedotto che la domanda attorea sarebbe tardiva in quanto articolata oltre il termine di un anno stabilito per l'azione di manutenzione ex art. 117 c.c.;
c) ha precisato come la richiesta giudiziale si palesi, comunque, infondata nel merito, dal momento che le opere di ristrutturazione effettuate dal convenuto, ed assentite dall'amministrazione, non avrebbero in alcun modo determinato una modifica della pendenza del suolo, come asserito da parte attrice.
La causa è stata istruita mediante il conferimento di incarico peritale;
è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Preliminarmente occorre qualificare giuridicamente la domanda attorea.
L'art. 913 c.c. dispone: “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
5 Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”.
Giova al riguardo precisare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con riguardo alla disciplina di cui all'art. 913 c.c. – che prevede, da un lato, un obbligo gravante sul fondo superiore, che non può rendere più gravoso lo scolo naturale verso il fondo inferiore e, dall'altro lato, un obbligo di quest'ultimo di non impedirlo, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo – ha affermato che “la disciplina dello scolo delle acque dà luogo, tanto rispetto al proprietario del fondo inferiore che rispetto a quello del fondo superiore, ad un limite legale del rispettivo diritto di utilizzazione, vietando, sia all'uno che all'altro, le alterazioni non connesse ad opere di sistemazione agraria, che abbiano per effetto di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, donde la sussistenza, a carico di entrambi, di un obbligo di non facere strumentale a detto scopo” (Cass. 15 giugno 2011, n. 13097; Cass. 14 novembre 2001 n. 14179). Pertanto, l'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, vietando peraltro non tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo (Cass. 20 novembre 2019, n. 30239;
Cass. 11 aprile 2016, n. 7046; Cass. 28 settembre 1994, n. 7895; Cass. 26 novembre 1986, n. 6976).
Trattasi, pertanto, a differenza di quanto delineato da parte attrice, ed in attuazione del principio per cui iura novit curia, a fronte del quale il Giudicante è libero di qualificare la domanda sulla scorta dei paradigmi giuridici sussumibili alla fattispecie concreta, di disciplina non inquadrabile nel margine applicativo delle servitù prediali, bensì entro il perimetro dei limiti legali all'esercizio del diritto di proprietà.
Nello specifico: “l'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle” (Cass. civ., Sez.
II, 15 giugno 2011, n° 13097); ed ancora: “l'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore che superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. Sicché si tratta di accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità”(Cass. civ., Sez. II, 28 settembre 1994, n° 7895).
Tanto premesso occorre, dunque, verificare se, nel caso di specie, a) la ricezione delle acque dal fondo superiore (del convenuto) a quello inferitore (dell'attore) sia frutto della conformazione naturalistica
6 dello stato dei luoghi e non sia derivato, già di per sé, dall'intervento forzoso dell'uomo (presupposto fondamentale per dare luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 913 c.c.); b) il convenuto abbia posto in essere una condotta (essa sì) artificiosa volta ad aggravare quel naturale deflusso delle acque come morfologicamente e naturalmente delineato dallo stato di fatto, determinando un aggravio nel fenomeno di stillicidio delle acque piovane.
Preliminarmente, in punto di vaglio circa la corretta formazione del contraddittorio, preme evidenziare come lo stesso sia stato adeguatamente instaurato.
Nel caso di specie, parte attrice ha esercitato un'azione di natura reale (volta ad accertare la violazione di limiti legali all'esercizio del diritto di proprietà nei rapporti tra fondi limitrofi) latamente accostabile, quanto alla natura ed agli effetti, all'actio confessoria ed alla negatoria servitutis.
Da questo punto di vista, pur essendo emerso, come pacificamente dichiarato dal che Parte_1
il fondo di parte attrice, fg. 2 part. 56, versa in regime di comproprietà con altri soggetti (figli dello stesso attore) è pacifica l'esperibilità dell'azione da parte del singolo comunista, dal momento che
“l'actio negatoria servitutis", sia nel caso in cui sia diretta alla sola dichiarazione di inesistenza di diritti reali sulla cosa di proprietà dell'attore, sia nell'ipotesi in cui tende ad ottenere la cessazione dell'attività antigiuridica della controparte, può essere esercitata da un solo dei comunisti in quanto la legittimazione attiva appartiene a ciascuno di essi essendo la quota ideale di interessi di ognuno compenetrata nell'intera consistenza del bene che forma oggetto della comunione” (Trib. Salerno, sent. n. 48/2009).
Altresì perfettamente integrato è il contraddittorio dal lato passivo essendo il per come, CP_1
peraltro, non contestato dalle parti di causa, unico titolare della res da cui – secondo la tesi attorea – tramite lo scolo delle acque, è derivato un pregiudizio in capo al fondo posto a valle.
Nel merito la domanda volta ad accertare la violazione dei limiti posti dall'art. 913 c.c. con conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi preesistente deve essere accolta.
Occorre prima di tutto evidenziare come ricorrano, nella fattispecie concreta, i presupposti legittimanti l'azione esercitata, e, in primo luogo, la presenza di una “servitù naturale” di scolo delle acque, che, ai fini dell'attivazione del rimedio in esame, non deve essere originata da un'opera artificiale ma dall'assetto morfologico dei luoghi.
Dunque, l'art. 913 c.c. postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, quanto al deflusso delle acque.
Ne deriva che, ove vi sia una canalizzazione, e cioè ove tale deflusso sia stato determinato – ab origine
– dall'opera artificiale dell'uomo - e non anche dallo stato delle cose, l'art. 913 c.c. non può trovare applicazione, non trattandosi più di acque di colatura, nel senso presupposto dalla norma. Ciò in quanto l'art. 913 c.c. trova applicazione proprio in considerazione della configurazione naturale dei
7 luoghi, appunto imponendo che le opere di manutenzione della proprietà, in ipotesi di fondi posti a dislivello, abbiano la finalità di assecondare il normale flusso delle acque. La norma, in definitiva, si riferisce esclusivamente allo scolo naturale delle acque e non a quello provocato dall'uomo con la realizzazione di una rete irrigua apposita. (Cass. SS. UU. del 13.12.2022, n. 37307).
Ebbene, nella fattispecie concreta appare evidente e, del resto, non è contestato dalle parti del giudizio, come lo scolo delle acque dalla proprietà sul terreno di sia CP_1 Parte_1
sempre derivato dalla conformazione geologica del territorio, dal momento che il terreno dell'attore
è posto a valle di un contesto collinare ed al di sotto della strada di pertinenza comunale, sulla quale
è collocato il tombino dal quale defluiscono le acque piovane provenienti, a monte, dal terreno del convenuto.
Come evidenziato dalla stessa CTU versata in atti, le cui risultanze appaiono pertinenti ed idonee ad essere recepite: “Il fondo del sig. si sviluppa su di un versante collinare che dopo un Parte_1
tratto iniziale sub pianeggiante, prossimo alla scarpata stradale, aumenta di pendenza degradando verso nord nord-ovest, ovvero verso l'impluvio di un tributario del fosso Fino. Dall'osservazione delle immagini di Google Earth (figg. 1 e 2) e dal sopralluogo effettuato è evidente come il fondo agricolo sia suscettibile allo smottamento;
sono, infatti, evidenti sul terreno forme geomorfologiche riconducibili a deformazioni lente e, talvolta, a piccoli movimenti gravitativi (frane) che coinvolgono la coltre superficiale”.
Ne deriva, dunque, che lo stato dei luoghi mostrava, fin dall'origine, il naturale deflusso delle acque da un fondo all'altro e l'azione dell'uomo, nello specifico del convenuto evocato in giudizio, è intervenuta solo dopo, aggravando, secondo la tesi attorea, l'assetto naturale dello scolo e ledendo il disposto di cui all'art. 913 c.c.
In sostanza, è vero che lo stato dei luoghi è mutato in seguito all'opera dell'uomo (vale a dire la ricostruzione dei fabbricati ubicati sul terreno del convenuto) e che il disposto dell'art. 913 c.c. non è applicabile qualora il deflusso delle acque sia stato provocato volontariamente dalla immissione in un fondo delle acque provenienti da un altro fondo ma, nel caso di specie, l'esclusione dell'art. 913
c.c. non è applicabile, perché il deflusso delle acque dal fondo attualmente di proprietà del convenuto in quello di proprietà attorea non è stato provocato artificialmente mediante i lavori posti in essere su tali fondi, bensì esisteva già da prima di essi in base a quanto accertato dal C.T.U.
Con riferimento al secondo dei presupposti della fattispecie invocata, deve effettivamente ritenersi che l'agire del abbia reso più gravoso lo scolo dei liquidi sul fondo del CP_1 Parte_1
travalicando i limiti legali stabiliti dall'art. 913 c.c.
Come accertato dal CTU nella propria relazione peritale, le cui risultanze sono parse complete e condivisibili: “lavori di costruzione della strada di accesso all'edificio di proprietà del sig.
8 (foto 3 e 4) e del piazzale antistante, realizzati con una pavimentazione composta da un CP_1
misto cementato ben compattato, dalla documentazione prodotta si evince una modifica dello stato originario dei luoghi riguardante:
- l'eliminazione della scarpata a monte della strada comunale, di cui alle figg. 5 e 6;
- una variazione dell'originaria pendenza del terreno a monte della scarpata eliminata, che attualmente ha una pendenza certamente più marcata verso la strada comunale (foto
4);
- la sostituzione della canaletta in terra a lato della strada comunale con una cunetta in cls, per il tratto che va dall'ingresso (lato ovest) fino al tombino posto a lato della carreggiata di monte della strada comunale. Questa consente l'ingresso alla proprietà e la raccolta delle acque di CP_1
deflusso meteoriche provenienti da monte convogliandole nel predetto tombino (foto 3 e 5)”.
Tale modifica dello stato dei luoghi, quindi, ha generato un aumento della velocità di afflusso delle acque nel pozzetto stradale e, di conseguenza, nel terreno dell'attore. A dire dell'ausiliare, infatti
“nell'area a monte della scarpata stradale, prima dei lavori, la copertura vegetale certamente concorreva all'intercettare di una frazione del volume di pioggia determinando un rallentamento del suo deflusso verso la scarpata stradale e, quindi, verso il tombino. Nell'attuale situazione, invece, il misto compattato utilizzato per la realizzazione della strada di accesso, che ha sostituito la copertura vegetale, non è in grado di trattenere una buona parte delle acque di precipitazione meteorica determinando, in relazione all'intensità della pioggia, un aumento della velocità di afflusso dell'acqua verso la cunetta. Anche questa, essendo allo stato attuale in cls nel tratto che va dall'ingresso al pozzetto stradale (foto 3), determina un aumento della velocità di ruscellamento e, quindi, una maggiore portata d'acqua che in un minor intervallo di tempo raggiunge il terreno dell'attore, aumentando così la velocità di deflusso e la capacità erosiva dell'acqua”.
D'altro canto, nel proprio elaborato, il CTU ha evidenziato come la rimozione del tratto di scarpata posto a monte della strada comunale, corredato da ampia vegetazione arbustiva, abbia determinato un netto aumento del flusso dell'acqua, anche a fronte dell'eliminazione della cunetta di terreno che contribuiva alla regimentazione delle acque meteoriche.
Il CTU ha, altresì, suggerito di intervenire attraverso la riduzione del volume idrico mediante “la posa in opera di una caditoia a monte del cancello di ingresso alla proprietà atta a CP_1
raccogliere le acque meteoriche provenienti dal piazzale.
Le acque così intercettate potranno poi essere scaricate più a monte, sui terreni di proprietà
(particelle nn. 552-553), praticando un opportuno scavo in contropendenza (fig. 7)”. CP_1
9 Ad ogni buon conto non colgono nel segno le eccezioni articolate dal a dire del quale CP_1
lo stato dei luoghi sarebbe rimasto immutato e l'aumento dell'afflusso delle acque meteoriche sarebbe dipeso, in via esclusiva, dall'acuirsi dei fenomeni metereologici avversi, avendo, peraltro, il CTU adeguatamente fornito controdeduzioni satisfattive a fronte delle osservazioni presentate da quest'ultimo, il quale ha anche sostenuto che le lavorazioni eseguite avrebbero contribuito a migliorare i processi di scolo e non anche a rendere gravoso il deflusso, dal momento che, come ribadito dall'Ausiliare in sede di osservazioni “La cunetta di scolo in calcestruzzo, come rilevato in perizia, determina un aumento della velocità di deflusso delle acque raccolte verso il tombino con conseguente aumento della capacità erosiva delle stesse. L'eventuale infiltrazione delle acque di deflusso che si raccolgono all'interno della massicciata stradale, come ipotizzato dal CTP, in relazione alla permeabilità della stessa, confluirebbe nel terreno sottostante della parte ricorrente con un certo “ritardo”, non riversandosi, quindi, sullo stesso nel momento di maggiore intensità del deflusso”.
Va respinta, peraltro, l'eccezione di tardività articolata dai convenuti, secondo cui parte attrice avrebbe dovuto articolare la domanda entro un anno dalla turbativa in quanto, come è evidente, quella proposta è un'azione petitoria, volta ad accertare il rispetto dei limiti reciproci nell'esercizio delle facoltà che permeano il diritto dominicale e, quindi, in quanto tale, imprescrittibile;
non viene in rilievo – invece – una pretesa volta alla tutela della situazione possessoria e, quindi, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1168 ss c.c., le cui domande sono sottoposte al limite annuale dal sofferto spoglio o dalla turbativa commessa.
Con riferimento, invece, alla domanda articolata nei confronti del le doglianze Controparte_2 dell'attore appaiono poco cristalline e, ad ogni buon conto, vanno rigettate.
Da una parte, infatti, parte attrice ha domandato il risarcimento del danno derivante dall'aver il
Comune autorizzato lo svolgimento dell'attività edilizia sul fondo del L'impossibilità CP_1
di riconoscere qualsivoglia pretesa in tal senso è resa evidente dall'assoluta estraneità dell'Amministrazione comunale alle dinamiche privatistiche relative ai rapporti di vicinato ed alle regole che permeano la limitazione del diritto dominicale tra fondi, avendo, nell'emettere la pratica, constatato la sola rispondenza dell'operato alle regole pubblicistiche di natura urbanistica ed edilizia.
Parte attrice, inoltre, ha chiesto (seppur in termini equivoci) di accertare l'assenza di un aggravamento della servitù rispetto al tombino comunale. A ben guardare, però, nulla di tutto ciò è emerso, dal momento che, come accertato dal Perito, non è stata accertata alcuna disfunzionalità o deficit strutturale rispetto al sistema di raccolta del pozzetto stradale, il quale, pur nell'ordinaria capacità di capienza, appare aggravato dalla provenienza di una copiosa mole di acqua meteorica dal fondo del
CP_1
10 La domanda risarcitoria, poi, deve essere rigettata, dal momento che nulla è stato dedotto in ordine sia all'an che al quantum della pretesa.
Come noto, l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano grava sul danneggiato che pretenda di essere risarcito, dal momento che la quantificazione in via equitativa del pregiudizio patito presuppone che emerga in via inequivoca l'impossibilità o la estrema difficoltà nella determinazione del danno-conseguenza.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun principio di prova in ordine all'utilizzo del terreno, alla sua concreta coltivazione, al tipo di attività su di esso svolta, al quantum delle perdite eventualmente subite ecc.
Visto l'esito del giudizio, le spese sostenute dall'attore devono essere poste in capo al convenuto mentre il deve rifondere quanto sostenuto, a titolo di spese di lite, dal CP_1 Parte_1
convenuto. Le stesse vanno parametrate secondo i criteri del D.M. 55/2014, prendendo in CP_2
considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile – complessità bassa) fatta eccezione per la fase istruttoria per la quale, essendo consistita nel solo espletamento della CTU, si ritiene opportuno applicare i parametri minimi.
Le spese della CTU devono essere poste in solido in capo all'attore ed al convenuto CP_1
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e , disattendendo ogni altra Controparte_1 Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda come proposta nei confronti di e, Controparte_1
accertata la violazione dei limiti naturali di scarico, ordina al medesimo l'immediata adozione di ogni opportuno e necessario accorgimento al fine di riportare il deflusso delle acque verso i fondi inferiori ai limiti preesistenti all'ampliamento del proprio fondo, e comunque non oltre quanto permesso ai sensi dell'art. 913 CC;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna a rifondere le spese di lite nei confronti di Controparte_1 [...]
da liquidare in euro 6.713,00 a titolo di compensi professionali ed euro Parte_1
264,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere le spese di lite nei confronti del Parte_1
da liquidarsi in euro 6.713,00 a titolo di compensi professionali, oltre Controparte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge;
11 - pone il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente in capo alle parti e in solido tra loro. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Teramo, 6.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
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