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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice - dott. Luigi Aprea
- ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1602/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Donatella Sorrentino, presso il cui studio, sito in Melito in Napoli (NA), alla via
San Vito n. 25, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giuseppe Moriello, presso il cui studio, sito in Capodrise (CE), alla via Potenza n. 14, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 26/02/2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
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Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
25.11.2017, alle ore 02.30 circa, aveva subito gravi lesioni personali a causa del sinistro stradale verificatosi in località Frattamaggiore allorché si trovava ad attraversare l'incrocio tra via Lupoli e via Mazzini, in qualità di terzo trasportato sul veicolo Fiat 500 tg.
ED241NJ; che l'auto sulla quale viaggiava, dopo aver impegnato l'incrocio con via
Mazzini, veniva violentemente investita nella parte sinistra dal veicolo Volkswagen Golf tg. DD484KT proveniente, a forte velocità, dalla via Mazzini;
che, a causa e per l'effetto dell'urto subito, la Fiat 500 si scontrava, dapprima, con il lato anteriore sinistro dell'auto
Citroen C3 tg. FK179NA che percorreva l'opposta corsia di marcia di via Mazzini e, successivamente, contro il muro di cinta di una scuola situata all'angolo del predetto incrocio;
che, in conseguenza dei violenti urti subiti dal veicolo su cui viaggiava, veniva sbalzato ripetutamente contro la struttura interna del proprio veicolo riportando gravi lesioni al volto, oltre che contusioni multiple;
che sul luogo dell'incidente era intervenuto il Comando dei Vigili urbani di Frattamaggiore;
che, in seguito al sinistro, era stato trasportato, a mezzo ambulanza 118, presso il pronto soccorso dell' Ospedale S. Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove gli era stata diagnosticata una “contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio”; che, successivamente, data la gravità delle lesioni subite e la difficoltà di sutura, era stato trasportato d'urgenza all'Ospedale “A. Cardarelli” di
Napoli e ricoverato per “trauma facciale con frattura scomposta ossa nasali”; che, a causa delle lesioni riportate, seguivano visite specialistiche, accertamenti e terapie riabilitative;
che, a seguito dell'infortunio, aveva riportato un'invalidità temporanea totale di 10 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 40 giorni al 50%, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura del 12% di danno biologico (cfr. relazione medico legale di parte del dott. ); che era dovuto il risarcimento di tutti i danni derivati Persona_1 dall'incidente; che era stata avanzata richiesta di risarcimento danni ex art. 145 e 148 cod. ass. alla con raccomandate del 25.06.2018 e del 7.11.2029, ma senza Controparte_3 sortire alcun effetto.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la e Controparte_3 Controparte_2 concludeva affinché la compagnia assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti: danno non patrimoniale, danno biologico, danno morale, con personalizzazione, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite.
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Si costituiva tempestivamente in giudizio la che, contestando la fondatezza Controparte_1 in fatto e diritto della domanda, deduceva: la nullità dell'atto di citazione per la non chiara e lacunosa indicazione degli elementi posti a fondamento della pretesa azionata, con particolare riguardo alla direzione di percorrenza del veicolo a bordo del quale si trovava l'istante al momento del sinistro;
l'improcedibilità ed improponibilità dell'azione; il difetto di legittimazione delle parti processuali in giudizio;
che la documentazione prodotta era priva di valore probatorio;
la mancanza di nesso di causa tra le lesioni personali lamentate ed il sinistro stradale;
che dei danno quantificati dovevano essere fornite specifiche indicazioni degli importi pretesi ed i criteri oggettivi a fondamento delle richieste risarcitorie avanzate.
Ciò posto, concludeva affinché si dichiarasse: la nullità della domanda, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea con vittoria di spese di lite.
Il responsabile civile, sebbene regolarmente evocata in giudizio Controparte_2 ometteva di costituirsi. Pertanto, ne viene dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.02.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Ancora in via preliminare, non sussistono poi dubbi in ordine alla proponibilità della domanda nei confronti della compagnia assicurativa convenuta risultando allegata agli atti regolare e tempestiva richiesta di risarcimento dei danni, redatta da parte attrice in piena
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osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, ed essendo inutilmente decorso il termine dilatorio previsto quale spatium deliberandi dal legislatore (cfr. richiesta risarcimento danni sinistro stradale e messa in mora, allegato n.2 del fascicolo di parte attrice e verbale di mediazione con esito negativo del 16.10.2018 allegato n. 5 fascicolo di parte attrice).
Le legittimazioni, sia attiva che passiva, possono considerarsi provate documentalmente, atteso che dalla comunicazione della notizia di reato ad opera del Comando dei vigili urbani di Frattamaggiore, emerge che l'autovettura Fiat 500 di colore grigio, targata
ED241NJ, di proprietà di risultava assicurata con la compagnia Controparte_2 assicurativa giusta polizza nr. E817036/0100V01, avente scadenza Controparte_3
31.12.2017 (cfr. verbale dei vigili urbani di Frattamaggiore, allegato alla memoria ex. 183
c.6, 2° termine, di parte attrice).
Passando al merito, in punto di diritto, giova premettere che il terzo danneggiato a causa di una collisione tra il veicolo su cui era trasportato ed un altro veicolo può agire, per ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza patiti ed indipendentemente dal titolo del trasporto, nei confronti di più soggetti: egli, infatti, può certamente convenire in giudizio il proprietario e/o il conducente del veicolo sul quale viaggiava, sulla scorta dell'art. 141 cod. ass. che dispone che il danno subito dal trasportato - salvo se causato da caso fortuito - deve essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era
“a bordo” a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti e entro il limite del massimale di legge. Quella delineata dall'art. 141 cod. ass. costituisce un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro il terzo trasportato, il quale deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cod. ass. (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. III, 30.7.2015, n. 16181).
Parimenti il terzo può agire per l'intero nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo su cui non era trasportato ex artt. 2043 e 2054 c.c., avvalendosi dell'azione prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dalla L. n. 990 del 1969, art. 18) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, salvo eventuale regresso di quest'ultimo nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo sul quale il
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terzo era trasportato.
Il soggetto terzo danneggiato può, infine, convenire in giudizio tutti i predetti soggetti
(proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro), in virtù del vincolo di solidarietà nei confronti del terzo danneggiato e della presunzione di pari responsabilità che lega gli uni agli altri, ex artt. 2055 e 2054, commi 2 e 3, cod. civ.
Nel caso di specie, la parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti ex art.141 cod. ass. con un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro.
Pertanto, l'unico onere che incombe sull'attore è dimostrare la propria qualità di soggetto trasportato sull'autoveicolo ed il pregiudizio riportato in conseguenza dell'incidente.
Ebbene, quanto all'onere probatorio, l'attore ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità narrate nell'atto di citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato, e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite all'incidente stradale coinvolgente il veicolo Fiat 500 tg. ED241NJ, assicurato con la Controparte_3
Orbene, la ricostruzione dei fatti fornita da , con riguardo alle modalità di Parte_1 verificazione dell'accadimento dannoso, quale causa delle lesioni riportate, trova piena corrispondenza nelle risultanze istruttorie acquisite al processo e, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso, nell'escussione testimoniale, e nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n.
150057 del 25.11.20178 in cui viene indicato come motivo del ricovero una “incidente in strada”, diagnosticandosi già in quella sede una “contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo, escluso l'occhio” (cfr. certificato P.S. allegato al fascicolo di parte attrice).
Oltretutto, dallo stesso certificato si evince che, a causa di una gravità delle lesioni riscontrate al momento delle suture, era stato predisposto il trasferimento presso il pronto soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli”, dalla cui cartella clinica versata in atti risulta essere stato diagnosticato un “trauma facciale con frattura scomposta delle ossa nasali” (cfr. cartella clinica cardarelli allegata al fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella
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domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali hanno descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale che ha coinvolto in qualità di terzo trasportato Parte_1 nell'autovettura Fiat 500.
In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, i testi escussi - e Testimone_1
- da ritenersi attendibili, per avere reso dichiarazioni sufficientemente Testimone_2 circostanziate e coerenti e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, hanno confermato il verificarsi del sinistro secondo le modalità allegate nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che Testimone_1 verso la fine del mese di novembre dell'anno 2017, l'auto Fiat 500 tg. ED241NJ sulla quale viaggiava - in qualità di terzo trasportato - l'attore , era stata Parte_1 tamponata, improvvisamente e violentemente, dal veicolo Volkswagen, modello Golf, di colore scuro;
che, a causa dell'urto, andava ad impattare, prima, sul veicolo Citroen C3 tg.
FK179NA che percorreva nel senso opposto di marcia via Mazzini, e poi contro un muro di cinta di una scuola situata all'angolo dell'incrocio interessato (“era fine novembre 2017, era notte, circa le 2:30/3:00 del mattino. Io ero alla guida della mia auto, una Fiat 500, assieme al mio amico Nell'altra auto, sempre una Fiat 500, vi era alla guida , a fianco Testimone_2 Controparte_2
a lui c'era e, seduto dietro, mio cugino Eravamo in Frattamaggiore Persona_2 Parte_1 alla via Lupoli, avevamo cenato in una paninoteca nei dintorni e stavamo tornando a casa. La mia auto viaggiava dietro a quella guidata dal , eravamo ad una distanza di 5-6 metri. Ad un certo punto CP_2 abbiamo incontrato un incrocio con via Mazzini. L'auto del aveva appena superato l'incrocio CP_2 quando è stata investita dal lato sinistro da un'altra auto di colore scuro, una Golf. Mi pare che la Fiat sia stata colpita nella parte centrale ed è stata sbalzata a destra ed ha a sua volta investito un'altra auto che, nell'incrocio, proveniva invece dal lato destro;
si trattava di una Citroen C3, di colore scuro. Dopo aver urtato la C3, la Fiat 500 è poi andata a finire contro un muro che si trovava lì, mi pare fosse una recinzione di una scuola, e lì ha arrestato la marcia. Ci siamo subito avvicinati alla Fiat 500. CP_2
subito è uscito dall'auto. Poi abbiamo cercato di tirare fuori mio cugino Gli abbiamo
[...] Pt_1 tolto la cintura di sicurezza ma lui non reagiva, era privo di conoscenza” cfr. dichiarazione testimoniale ). Testimone_1
La ricostruzione della vicenda così come descritta dal trova piena Testimone_1 corrispondenza nella dichiarazione resa dal secondo teste escusso, Testimone_2
I testi escussi, dunque, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno
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confermato con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma stradale subito dal . Parte_1
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da parte attrice risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_3
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Si rileva in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la concentrazione della causa lesiva risulta pienamente compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate.
In particolare, i postumi invalidanti permanenti derivanti dalla compromissione anatomica e funzionale accertata sono in rapporto causale con la natura e la tipologia dell'evento dannoso dedotto in giudizio, in quanto “il nesso causale è plausibile data la concordanza tra la riferita dinamica del sinistro, il trauma subito, e la lesione riportata, considerando che risultano rispettati i comuni criteri utilizzati per il riconoscimento del nesso di causalità materiale, e tenuto conto che – sulla base della riferita dinamica si ritiene possa essersi procurato le suddette lesioni con meccanismo diretto”
(cfr. pag. 13 CTU).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
[...]
, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di Per_3 ritenere dimostrata, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra il sinistro stradale de
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quo e le lesioni iniziali riportate dall'attore (“trauma facciale con frattura scomposta delle ossa nasali”), nonché del nesso di causalità giuridica intercorrente tra l'evento lesivo ed i postumi stabilizzati del processo patologico.
Sul punto, la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcuna prova contraria o dimostrato circostanze idonee a provare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter individuare una colpa in capo allo stesso.
A tal riguardo, da una recente pronuncia delle Corte di cassazione, si rileva che nell'azione del trasporto assume rilievo la responsabilità (in senso non oggettivo) dell'assicuratore del vettore, che, contrariamente, non sussisterebbe se la causa (o concausa) del sinistro non si potesse ricondurre alla condotta dell'assicurato, cioè del vettore stesso.
Inoltre, avendo il legislatore fatto riferimento al paradigma del caso fortuito quale esimente di responsabilità, grava sul vettore convenuto e/o sulla società assicurativa l'onere di fornire la prova di tale fattore di esclusione della responsabilità, essendo l'attore gravato, unicamente, dell'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento lesivo nonché del danno conseguente allo stesso (“in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione concessa dall'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;
la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, d.lgs. n. 209 del
2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto - Cassazione civile sez. III, 13/02/2019, n.4147).
Orbene, nel caso in esame, non risulta dimostrata la presenza del caso fortuito, incidente sull'operatività della norma in esame.
Dagli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio non è emerso né che la causazione del sinistro sia stata determinata da un fattore eccezionale o imprevedibile, né, tanto meno, elementi tali da ritenere sussistente un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al
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sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1 consulente tecnico dott. . Persona_3
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
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Circa il danno risarcibile, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “postumi di frattura scomposta della ossa nasali;
esiti cicatriziali al naso e al labbro superiore realizzanti un puro danno estetico di interesse medico legale;
postumi di frattura dell'incisivo laterale superiore di sinistra”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in una Persona_3 percentuale del 10 % di danno biologico.
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Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 6 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50% e in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
“dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola
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generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
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Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 21 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 6 di ITT al 100% → € 690,00
- gg. 20 di ITP al 70% → € 1.725,00
- gg. 20 di ITP al 50% → € 1.150,00
- gg. 20 di ITP al 25% → € 575,00
- danno biologico permanente al 10% → € 29.625,00
Pertanto, va stimato in € 4.140,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
29.625,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 33.765,00.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ.
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23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e
Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi che non siano quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
Non risultano poi prodotte in giudizio ricevute o fatture per spese mediche, sicché in assenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti, la relativa voce di danno patrimoniale non può essere risarcita.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, e la Controparte_2 CP_1
devono essere condannati in solido a corrispondere a , a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento danni non patrimoniali, l'importo di € 33.765,00.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia,
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che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (10.8.2008), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a € 52.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese relative alla
C.T.U..
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1 della somma di € 33.765,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre agli
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importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido la in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese processuali Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in € 518,00 per esborsi, € 7.616,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Sorrentino
Donatella dichiaratosi antistatario.
• pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto
Così deciso in Aversa in data 26/03/2025
Il Giudice
dott. Luigi Aprea
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