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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2771/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2771/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Leandra Ferrini
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Leandra Ferrini
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/1/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 02/07/2024, i sig.ri Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
San Vincenzo (LI) il 13/10/2012 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 5.1.2011, la figlia minore e, in data 15.1.2013, la Per_1 figlia minore . Per_2
Con provvedimento in data 6/7/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29/10/2024, poi rinviata al 16.1.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16/1/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale
2 domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Pt_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San
[...] CP_1
Vincenzo di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San Vincenzo (LI) il 13/10/2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n.12 – Parte 1 – Anno 2012)
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E
DISPONE CHE
1. I figli minori verranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso l'attuale abitazione sita in San Vincenzo Via del
Leccio, 9 con collocamento prevalente presso tale abitazione;
3 2. e trascorreranno i giorni seguenti con la madre: da mercoledì Per_1 Per_2 sera a domenica pomeriggio;
con il padre: da domenica sera a mercoledì pomeriggio. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi stessi, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi delle ragazze;
3. Le figlie e vivranno in modo paritario con entrambi i genitori Per_2 Per_1 che provvederanno al mantenimento diretto tenuto conto dei tempi paritari di permanenza presso di loro;
4. Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate) saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del protocollo CNF al quale il Tribunale di
Livorno aderisce;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
6. Le vacanze estive ed invernali, così come i giorni di festa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Natale, Santo Stefano, Capodanno ecc..) saranno trascorsi con i genitori alternandosi tra loro e di comune accordo;
7. Il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile (ex casa familiare) sito in CP_1
Via Abruzzo, 2, San Vincenzo. La Signora abiterà insieme alle figlie in Pt_1
San Vincenzo, Via del Leccio, 9, ove paga un canone di locazione di € 603.
8. Il sig. si obbliga al parziale rimborso delle somme versate dalla Signora CP_1
a titolo di canone di locazione, versando alla la somma di € Pt_1 Pt_1
400,00. Gli assegni familiari (oggi assegno unico) saranno percepiti integralmente dalla Signora Pt_1
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/1/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2771/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Leandra Ferrini
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Leandra Ferrini
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/1/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 02/07/2024, i sig.ri Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
San Vincenzo (LI) il 13/10/2012 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 5.1.2011, la figlia minore e, in data 15.1.2013, la Per_1 figlia minore . Per_2
Con provvedimento in data 6/7/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 29/10/2024, poi rinviata al 16.1.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16/1/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale
2 domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Pt_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San
[...] CP_1
Vincenzo di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San Vincenzo (LI) il 13/10/2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n.12 – Parte 1 – Anno 2012)
AUTORIZZA I CONIUGI A VIVERE SEPARATI E
DISPONE CHE
1. I figli minori verranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso l'attuale abitazione sita in San Vincenzo Via del
Leccio, 9 con collocamento prevalente presso tale abitazione;
3 2. e trascorreranno i giorni seguenti con la madre: da mercoledì Per_1 Per_2 sera a domenica pomeriggio;
con il padre: da domenica sera a mercoledì pomeriggio. Il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi stessi, tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi delle ragazze;
3. Le figlie e vivranno in modo paritario con entrambi i genitori Per_2 Per_1 che provvederanno al mantenimento diretto tenuto conto dei tempi paritari di permanenza presso di loro;
4. Le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate) saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del protocollo CNF al quale il Tribunale di
Livorno aderisce;
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
6. Le vacanze estive ed invernali, così come i giorni di festa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Natale, Santo Stefano, Capodanno ecc..) saranno trascorsi con i genitori alternandosi tra loro e di comune accordo;
7. Il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile (ex casa familiare) sito in CP_1
Via Abruzzo, 2, San Vincenzo. La Signora abiterà insieme alle figlie in Pt_1
San Vincenzo, Via del Leccio, 9, ove paga un canone di locazione di € 603.
8. Il sig. si obbliga al parziale rimborso delle somme versate dalla Signora CP_1
a titolo di canone di locazione, versando alla la somma di € Pt_1 Pt_1
400,00. Gli assegni familiari (oggi assegno unico) saranno percepiti integralmente dalla Signora Pt_1
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/1/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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