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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2024, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2194 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato PASINI CHIARA
contro
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MANERA FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti:
1- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- Affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
residenza prevalente presso l'abitazione della madre e con indicazione delle seguenti modalità di visita per il padre, che potranno essere sempre modificate previo accordo tra i genitori:
fine settimana alternati dal venerdì ad ore 18,00 al lunedì mattina, quando il padre si occuperà di portare e a scuola, con l'impegno del padre di accompagnare e seguire Per_1 Per_2 Per_3
presso il distretto di Bassano per la logopedia e presso il centro di San Martino di Lupari Per_3
per la terapia di potenziamento cognitivo nel caso in cui detti impegni rimangano fissati per il lunedì
mattina. Il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina quando il padre si occuperà di riportarli direttamente a scuola. Le parti concordano fin d'ora che nel caso in cui il padre, nei giorni a lui assegnati non possa occuparsi dei figli per questioni lavorative e ne dia avviso alla madre nelle sole
48 ore antecedenti, egli si assumerà i costi di una baby-sitter, e nel caso non sia possibile reperire un aiuto nel poco preavviso, lo stesso corrisponderà ogni eventuale somma anticipata dalla madre per le personali attività dalla stessa organizzate, che dovranno essere disdettate.
Natale: le vacanze natalizie saranno equamente divise tra i genitori ed alternate annualmente nel periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 di gennaio, salvo diverso accordo tra le parti. Pasqua: la festività verrà divisa in maniera paritaria alternando un anno con la madre nel giorno di Pasqua e con il padre nel giorno del Lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo. I ponti infrasettimanali e le festività saranno equamente suddivisi tra i genitori secondo le regole dell'alternanza. Nei giorni del compleanno proprio o dei figli i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con loro, previo accordo tra i genitori, mantenendo tuttavia l'organizzazione del calendario. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere fino a due settimane con i figli, di cui una anche non consecutiva da stabilirsi concordemente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno considerato che entro tale data dovranno essere decisi e stabiliti anche gli impegni per i centri estivi. proprietà al 50% ciascuno fra i coniugi, alla moglie e ai figli con i relativi arredi, dandosi atto che il padre ha già trasferito la propria residenza, con onere a carico di entrambi del pagamento della rata del mutuo nella quota del 50% ciascuno, oltre che del finanziamento ecobonus, importi che verranno versati sul conto corrente cointestato già noto alle parti. I coniugi si attiveranno, inoltre, per effettuare il cambio di intestazione delle utenze con la minor spesa possibile per la volturazione. Inoltre il sig.
si attiverà per trasferire a favore della moglie il rimborso del GSE, che pertanto verrà CP_1
usufruito in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
4 - Stabilire che il padre corrisponda alla madre in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...]
(BIC/SWIFT:BACRIT21116) a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli la somma mensile pari ad euro 1.050,00 (350,00 euro a figlio), somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo in uso avanti l'intestato tribunale. I coniugi, inoltre, stabiliscono concordemente che la madre percepirà per intero e in via esclusiva le somme erogate a titolo di assegno unico e/o ogni eventuale forma di sostentamento per la prole.
Rispetto alla pensione di invalidità percepita da i coniugi concordano che la somma di € Per_3
536,00 continuerà ad essere suddivisa nel seguente modo: € 400,00 verranno accantonati in un conto corrente cointestato ad entrambi i genitori con firma congiunta e/o verranno comunque messi da parte trovando un prodotto finanziario che garantisca ai coniugi di potervi operare solo in via congiunta;
i rimanenti € 136,00 saranno invece a disposizione esclusiva della madre.
I coniugi inoltre concordano che tutti gli altri aiuti di tipo economico erogati dal comune, dalla provincia, dalla regione e/o dallo Stato a favore di e della sua disabilità saranno percepiti Per_3
per intero dalla madre, che si occupa in via prevalente del minore, con l'intesa che dette somme verranno utilizzate a copertura delle spese di , con onere di suddivisione al 50% tra i genitori Per_3
dell'eventuale spesa eccedente.
Inoltre i coniugi concordano che i benefici relativi alla Legge 104 ed in particolare i permessi
3 lavorativi conseguenti continuino ad essere utilizzati in via esclusiva dalla madre. Ancora i genitori concordano che sia il padre a beneficiare dell'esenzione dal pagamento del bollo sulla vettura Volvo
tg. FJ021MK, con l'intesa che lo stesso corrisponderà per intero il bollo dell'auto di proprietà della sig.ra Parte_1
Decorrenza: i coniugi concordano che il contributo al concorso nel mantenimento dei figli minori come sopra stabilito sia dovuto a decorrere dal mese di giugno 2024 compreso e quindi con calcolo dell'aumento istat a decorrere da giugno 2025.
4 - I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 premesso di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in Bassano del PP (VI) in data 31/05/2009, che l'unione era
[...]
entrata in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi chiedendo in particolare l'affido in via condivisa dei figli minori con residenza prevalente presso sé stessa e diritto di vista per il padre, l'assegnazione della casa, un assegno mensile di Euro
1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie nonché, da ultimo, un assegno mensile di mantenimento a suo favore per l'importo di Euro 500,00.
Con memoria depositata in data 10/09/2024 si costituiva il resistente aderendo alla CP_1
domanda di separazione ma a condizioni diverse e chiedendo, in particolare, l'affido in via condivisa dei figli minori con residenza prevalente presso la madre, diritto di vista per il padre, l'assegnazione della casa alla moglie, un assegno mensile a suo carico per contributo al mantenimento dei figli per l'importo di Euro 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza del 17/09/2024 dinanzi al Giudice Relatore, le parti davano atto di aver
4 raggiunto un accordo e chiedevano termine per il relativo perfezionamento.
Il Giudice rinviava all'udienza del 10/10/2024 disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti depositavano pertanto conclusioni conformi chiedendo l'accoglimento delle condizioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bassano del PP
(VI), Via Pirandello n. 18 in favore di quale genitore convivente con i figli minori Parte_1
e ; Per_1 Per_2 Per_3
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno di mantenimento ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a
5 dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante l'intervenuto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Bassano del PP (VI) in data 31/05/2009 con atto trascritto al n. 27, Parte II, Serie
A, Anno 2009 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del PP (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 5.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - Assegnare la casa di abitazione coniugale sita in Bassano del PP, Via Pirandello n. 18, di
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