Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario, Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Varese, Questura di Varese, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Varese n. -OMISSIS-, emesso in data 1° ottobre 2023 e notificato a mani al Sig. -OMISSIS- in data 5 ottobre 2023, con il quale veniva revocata la licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo; del silenzio del Prefetto della Provincia di Varese sul ricorso gerarchico proposto in data 3 novembre 2023 dal Sig. -OMISSIS- per l'annullamento del provvedimento di cui al punto precedente; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, ancorché non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TO Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Varese n. -OMISSIS-, emesso in data 1° ottobre 2023 e notificato a mani in data 5 ottobre 2023, con il quale veniva revocata la licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 20/10/2025 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, debitamente notificata chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il giudizio è estinto per rinuncia.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara istinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT ER, Presidente
TO Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di MA | NT ER |
IL SEGRETARIO
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