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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3715/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3715/2024 tra
ATTRICE CP_1
e
Controparte_2
CONVENUTO
I difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
Il Giudice in seguito a trattazione scritta deposita alle ore 16.30 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3715/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SBERNINI CP_1 C.F._1
MASSIMILIANO
ATTRICE
e in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente - premesso che il giorno 11 agosto 2024, CP_1 alle 05.30 mentre percorreva il Lungomare di in compagnia di CP_2 Parte_1 all'altezza di “Bagni Bruno” in direzione , per recarsi al concerto lirico del CP_2 CP_3
organizzato dalla amministrazione comunale presso la c.d. area
[...] Controparte_4
Jovanotti, cadeva rovinosamente in terra urtando il gomito sinistro e schiacciando la caviglia destra con il peso del corpo, cosicchè la predetta le forniva i primi soccorsi consigliandole di recarsi Parte_1 al Pronto Soccorso;
nell'imminenza del fatto chinandosi verso la si rendeva conto della CP_1 presenza di un avvallamento profondo nel marciapiede che aveva distanziato in maniera abnorme ed innaturale le mattonelle del marciapiede stesso. La quindi, si recava al Pronto Soccorso CP_1 dell'Ospedale di Chieti ove, però, le riferivano verbalmente che non avrebbero potuto prestarle alcuna cura a causa dell'attesa importante che si prospettava e veniva, pertanto, dolorante riaccompagnata a casa dal proprio figlio . La il giorno successivo si recava presso il Pronto Persona_1 CP_1
Soccorso dell'Ospedale di Atri (TE) ove le veniva diagnosticata infrazione del capitello radiale gomito sinistro ed apice malleolo peroneale caviglia destra e, successivamente in data 4.9.2024 si sottoponeva ad una visita fisiatrica presso la Regione Abruzzo Controparte_5
che effettuava la seguente ulteriore diagnosi funzionale: “Ridotta
[...] mobilità caviglia dx con algia alla mobilizzazione ed ipostenia distale arto inferiore dx. Edema locoregionale. Algia esacerbata dal carico. Ridotta mobilità gomito sn (flessione circa,105°, estensione
- 10° circa. Lieve deficit in pronosupinazione avambraccio. Deambula con doppio appoggio per pochi passi con zoppia a dx. omissis, “ per sottoporsi successivamente a visita dal dott. al Persona_2 fine di ottenere una perizia medico che stabiliva la sussistenza di postumi da valutarsi in ambito RC nella misura del quattro-cinque per cento (4-5%), inabilità temporanea totale da valutarsi in venti giorni, quella parziale al 50% in altri venti giorni, parziale al 25% in ulteriori trenta giorni – qui conveniva il di ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 CP_2
“accogliere la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità del ex art. Controparte_2
2051 c.c. nella cassazione dell'evento de quo, condannare il medesimo a Controparte_2 risarcire l'attrice corrispondendo la somma di € 10.500,00 oltre spese subende legate all'evento secondo le determinazioni della espletanda CTU che fin da ora si richiede o a quella maggiore o
pagina 2 di 5 minore ritenuta di giustizia. Condannare il medesimo alle spese e competenze Controparte_2 di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe vigenti e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario tenendo conto nella liquidazione della mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto deducendo l'infondatezza della domanda attorea ed invocandone pertanto, il rigetto.
Istruita la causa per tabulas e per testi giungeva a decisione sull'an previa concessione dei termini per il deposito di note illustrative.
La domanda è infondata e va rigettata.
1)Con riferimento alle riproduzioni fotografiche in atti:
Nella fattispecie parte attorea ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa a caratteristiche deficitarie presenti sulla pavimentazione sulla quale si sarebbe imbattuta la stessa in assenza di qualsivoglia ulteriore dettaglio.
La scarna ricostruzione operata predetta risulta assolutamente inidonea a determinare il punto esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro cosicchè la domanda risulta generica con conseguente impossibilità di accertare la reale dinamica del sinistro in parola.
Dalle riproduzioni fotografiche in atti si può vedere chiaramente che il luogo teatro del sinistro è caratterizzato da un lungo tratto del piano di calpestio del marciapiedi di diversi metri interessato dalla presenza di un avvallamento che poteva facilmente essere avvistato in considerazione della sua estensione e della sua profondità, circostanza quest'ultima, citata anche dall'attrice.
In particolare le fotografie in atti non raffigurano una buca per mancanza di betonelle ma ritraggono per un verso, un dislivello delle mattonelle e, per altro verso, una sconnessione come risulta rispettivamente dalle foto n. 4 e 5 e n. 1 allegate al servizio fotografico di cui all'atto di citazione ( cfr. doc. 2).
Ne consegue che il dissesto presente sulla pavimentazione era ben visibile considerando che non erano presenti elementi atti a celare le difformità indicate.
2)Con riferimento alla dinamica del sinistro:
La ricostruzione operata nelle premesse dell'atto citazione stridono con le due versioni rese dall'unico teste che avrebbe assistito al sinistro.
Ed infatti secondo la versione descritta nell'atto di citazione si illustra quanto segue: La CP_1 quindi, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chieti ove, però, le riferivano verbalmente che pagina 3 di 5 non avrebbero potuto prestarle alcuna cura a causa dell'attesa importante che si prospettava e veniva, pertanto, dolorante riaccompagnata a casa dal proprio figlio . La il giorno Persona_1 CP_1 successivo si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Atri (TE).
La teste ha reso due versioni contrastanti e precisamente nel corso delle Parte_1 dichiarazioni spontanee rese all'accertatore ha dichiarato testualmente: “Non intervenivano Autorità né servizio del 118. Durante il concerto la sig.ra iniziava a patire dolori, quindi CP_1 successivamente la riaccompagnavo a casa” (cfr. relazione CIA allegata alla comparsa di costituzione e risposta pag. 2), nel corso dell'udienza dell'08.10.2025 la teste dinanzi indicata ha dichiarato: “è vero che la Sig.ra improvvisamente cadeva in terra chiedendo aiuto e lamentando un dolore CP_1 alla caviglia e al gomito, non ancora raggiungevamo il luogo dove si verificava la manifestazione.
E'vero che ho cercato di aiutarla, non ho chiamato subito il Pronto Soccorso perché personalmente ho provveduto ad accompagnarla a casa. La sig.ra si è rialzata grazie al mio aiuto, era CP_1 dolorante e poi so che il figlio ha provveduto ad accompagnarla all'ospedale. Sulla espressa domanda della difesa la teste ha risposto: no non abbiamo visto il concerto.”
Appare evidente che la teste non sia attendibile e, peraltro, anche sulla circostanza del figlio dell'attrice da un lato sostiene che il predetto abbia provveduto a riaccompagnare la madre dall'ospedale a casa e, dall'altro la teste dichiara che il figlio avrebbe provveduto ad accompagnarla in ospedale.
Inoltre anche rispetto alla visibilità del luogo si evidenziano delle dicotomie, per un verso il marciapiede risulta dotato da lampioni ( cfr. relazione cia allegata da parte convenuta) e, dall'altra la teste sulla domanda di come avesse notato il dislivello se vi era la presenza del buio la stessa ha dichiarato: “stavamo procedendo verso , avvicinandomi al marciapiede in quanto mi sono CP_2 chinata ho visto il dislivello delle mattonelle, cominciava qualche bagliore di luce. Si vedeva un po' ma non era buio pesto.”
Ne deriva che non solo la dichiarazione resa dalla teste si presenta contraddittoria, ma non riesce neanche a mostrare le condizioni di visibilità del luogo del sinistro.
Acclarate le predette circostanze di tempo e di luogo, non vi è ragione di ritenere che CP_1 ben avrebbe potuto evitare il danno percorrendo la parte totalmente integra.
Conseguentemente la caduta non si è verificata a causa del dissesto presente sul marciapiede ma soltanto perché l'attrice non ha adottato quelle cautele elementari e necessarie ad evitare l'ostacolo.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che qualora l'insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il pagina 4 di 5 caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( cfr. Cass. Civile n.
22242 del 01.08.2025; Cass. 1404/2025).
In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, a causa di un'insidia stradale facilmente percepibile come nel caso di specie.
Alla luce di tali affermazioni e delle predette circostanze, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attorea sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente della predetta la quale, non si è avveduta della presenza di uno scalino che era sicuramente visibile.
La domanda proposta da va quindi rigettata non ricorrendo gli estremi dell'insidia, CP_1 configurabile solo nel caso in cui l'utente non sia stato in grado di poter prevedere il pericolo, facendo uso della normale diligenza, il regime delle spese segue la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del CP_1 Controparte_2
Sindaco pro- tempore, respinge la domanda e condanna alla refusione delle spese legali, CP_1 in favore dell'Ente convenuto, nella misura di € 4.227,00 oltre rimborso forfettario del 15% , iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 22.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Lorella Scelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3715/2024 tra
ATTRICE CP_1
e
Controparte_2
CONVENUTO
I difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.
Il Giudice in seguito a trattazione scritta deposita alle ore 16.30 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3715/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SBERNINI CP_1 C.F._1
MASSIMILIANO
ATTRICE
e in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente - premesso che il giorno 11 agosto 2024, CP_1 alle 05.30 mentre percorreva il Lungomare di in compagnia di CP_2 Parte_1 all'altezza di “Bagni Bruno” in direzione , per recarsi al concerto lirico del CP_2 CP_3
organizzato dalla amministrazione comunale presso la c.d. area
[...] Controparte_4
Jovanotti, cadeva rovinosamente in terra urtando il gomito sinistro e schiacciando la caviglia destra con il peso del corpo, cosicchè la predetta le forniva i primi soccorsi consigliandole di recarsi Parte_1 al Pronto Soccorso;
nell'imminenza del fatto chinandosi verso la si rendeva conto della CP_1 presenza di un avvallamento profondo nel marciapiede che aveva distanziato in maniera abnorme ed innaturale le mattonelle del marciapiede stesso. La quindi, si recava al Pronto Soccorso CP_1 dell'Ospedale di Chieti ove, però, le riferivano verbalmente che non avrebbero potuto prestarle alcuna cura a causa dell'attesa importante che si prospettava e veniva, pertanto, dolorante riaccompagnata a casa dal proprio figlio . La il giorno successivo si recava presso il Pronto Persona_1 CP_1
Soccorso dell'Ospedale di Atri (TE) ove le veniva diagnosticata infrazione del capitello radiale gomito sinistro ed apice malleolo peroneale caviglia destra e, successivamente in data 4.9.2024 si sottoponeva ad una visita fisiatrica presso la Regione Abruzzo Controparte_5
che effettuava la seguente ulteriore diagnosi funzionale: “Ridotta
[...] mobilità caviglia dx con algia alla mobilizzazione ed ipostenia distale arto inferiore dx. Edema locoregionale. Algia esacerbata dal carico. Ridotta mobilità gomito sn (flessione circa,105°, estensione
- 10° circa. Lieve deficit in pronosupinazione avambraccio. Deambula con doppio appoggio per pochi passi con zoppia a dx. omissis, “ per sottoporsi successivamente a visita dal dott. al Persona_2 fine di ottenere una perizia medico che stabiliva la sussistenza di postumi da valutarsi in ambito RC nella misura del quattro-cinque per cento (4-5%), inabilità temporanea totale da valutarsi in venti giorni, quella parziale al 50% in altri venti giorni, parziale al 25% in ulteriori trenta giorni – qui conveniva il di ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2 CP_2
“accogliere la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità del ex art. Controparte_2
2051 c.c. nella cassazione dell'evento de quo, condannare il medesimo a Controparte_2 risarcire l'attrice corrispondendo la somma di € 10.500,00 oltre spese subende legate all'evento secondo le determinazioni della espletanda CTU che fin da ora si richiede o a quella maggiore o
pagina 2 di 5 minore ritenuta di giustizia. Condannare il medesimo alle spese e competenze Controparte_2 di giudizio da liquidarsi secondo le tariffe vigenti e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario tenendo conto nella liquidazione della mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto deducendo l'infondatezza della domanda attorea ed invocandone pertanto, il rigetto.
Istruita la causa per tabulas e per testi giungeva a decisione sull'an previa concessione dei termini per il deposito di note illustrative.
La domanda è infondata e va rigettata.
1)Con riferimento alle riproduzioni fotografiche in atti:
Nella fattispecie parte attorea ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa a caratteristiche deficitarie presenti sulla pavimentazione sulla quale si sarebbe imbattuta la stessa in assenza di qualsivoglia ulteriore dettaglio.
La scarna ricostruzione operata predetta risulta assolutamente inidonea a determinare il punto esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro cosicchè la domanda risulta generica con conseguente impossibilità di accertare la reale dinamica del sinistro in parola.
Dalle riproduzioni fotografiche in atti si può vedere chiaramente che il luogo teatro del sinistro è caratterizzato da un lungo tratto del piano di calpestio del marciapiedi di diversi metri interessato dalla presenza di un avvallamento che poteva facilmente essere avvistato in considerazione della sua estensione e della sua profondità, circostanza quest'ultima, citata anche dall'attrice.
In particolare le fotografie in atti non raffigurano una buca per mancanza di betonelle ma ritraggono per un verso, un dislivello delle mattonelle e, per altro verso, una sconnessione come risulta rispettivamente dalle foto n. 4 e 5 e n. 1 allegate al servizio fotografico di cui all'atto di citazione ( cfr. doc. 2).
Ne consegue che il dissesto presente sulla pavimentazione era ben visibile considerando che non erano presenti elementi atti a celare le difformità indicate.
2)Con riferimento alla dinamica del sinistro:
La ricostruzione operata nelle premesse dell'atto citazione stridono con le due versioni rese dall'unico teste che avrebbe assistito al sinistro.
Ed infatti secondo la versione descritta nell'atto di citazione si illustra quanto segue: La CP_1 quindi, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chieti ove, però, le riferivano verbalmente che pagina 3 di 5 non avrebbero potuto prestarle alcuna cura a causa dell'attesa importante che si prospettava e veniva, pertanto, dolorante riaccompagnata a casa dal proprio figlio . La il giorno Persona_1 CP_1 successivo si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Atri (TE).
La teste ha reso due versioni contrastanti e precisamente nel corso delle Parte_1 dichiarazioni spontanee rese all'accertatore ha dichiarato testualmente: “Non intervenivano Autorità né servizio del 118. Durante il concerto la sig.ra iniziava a patire dolori, quindi CP_1 successivamente la riaccompagnavo a casa” (cfr. relazione CIA allegata alla comparsa di costituzione e risposta pag. 2), nel corso dell'udienza dell'08.10.2025 la teste dinanzi indicata ha dichiarato: “è vero che la Sig.ra improvvisamente cadeva in terra chiedendo aiuto e lamentando un dolore CP_1 alla caviglia e al gomito, non ancora raggiungevamo il luogo dove si verificava la manifestazione.
E'vero che ho cercato di aiutarla, non ho chiamato subito il Pronto Soccorso perché personalmente ho provveduto ad accompagnarla a casa. La sig.ra si è rialzata grazie al mio aiuto, era CP_1 dolorante e poi so che il figlio ha provveduto ad accompagnarla all'ospedale. Sulla espressa domanda della difesa la teste ha risposto: no non abbiamo visto il concerto.”
Appare evidente che la teste non sia attendibile e, peraltro, anche sulla circostanza del figlio dell'attrice da un lato sostiene che il predetto abbia provveduto a riaccompagnare la madre dall'ospedale a casa e, dall'altro la teste dichiara che il figlio avrebbe provveduto ad accompagnarla in ospedale.
Inoltre anche rispetto alla visibilità del luogo si evidenziano delle dicotomie, per un verso il marciapiede risulta dotato da lampioni ( cfr. relazione cia allegata da parte convenuta) e, dall'altra la teste sulla domanda di come avesse notato il dislivello se vi era la presenza del buio la stessa ha dichiarato: “stavamo procedendo verso , avvicinandomi al marciapiede in quanto mi sono CP_2 chinata ho visto il dislivello delle mattonelle, cominciava qualche bagliore di luce. Si vedeva un po' ma non era buio pesto.”
Ne deriva che non solo la dichiarazione resa dalla teste si presenta contraddittoria, ma non riesce neanche a mostrare le condizioni di visibilità del luogo del sinistro.
Acclarate le predette circostanze di tempo e di luogo, non vi è ragione di ritenere che CP_1 ben avrebbe potuto evitare il danno percorrendo la parte totalmente integra.
Conseguentemente la caduta non si è verificata a causa del dissesto presente sul marciapiede ma soltanto perché l'attrice non ha adottato quelle cautele elementari e necessarie ad evitare l'ostacolo.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che qualora l'insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il pagina 4 di 5 caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( cfr. Cass. Civile n.
22242 del 01.08.2025; Cass. 1404/2025).
In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, a causa di un'insidia stradale facilmente percepibile come nel caso di specie.
Alla luce di tali affermazioni e delle predette circostanze, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attorea sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente della predetta la quale, non si è avveduta della presenza di uno scalino che era sicuramente visibile.
La domanda proposta da va quindi rigettata non ricorrendo gli estremi dell'insidia, CP_1 configurabile solo nel caso in cui l'utente non sia stato in grado di poter prevedere il pericolo, facendo uso della normale diligenza, il regime delle spese segue la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del CP_1 Controparte_2
Sindaco pro- tempore, respinge la domanda e condanna alla refusione delle spese legali, CP_1 in favore dell'Ente convenuto, nella misura di € 4.227,00 oltre rimborso forfettario del 15% , iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 22.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Lorella Scelli
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