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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1450 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Truglio del Foro di Marsala
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NI ZO
resistente
OGGETTO: pagamento pensione
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 26.11.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il ricorrente lamentava il mancato pagamento della mensilità di novembre 2021 a titolo di assegno ordinario di invalidità - IO- e ottobre e novembre 2022 a titolo di pensione di vecchia -VO- per un importo complessivo pari ad euro 3.317,02.
Affermava infatti che dai prospetti del cassetto previdenziale, che allegava, non emergevano i pagamenti dei ratei sopra specificati. Si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso avendo corrisposto al CP_1 Pt_1 quanto dovuto, specificando che alcune rate erano state trattenute essendo il ricorrente stato fruitore in quell'arco temporale, sia dell'indennità di disoccupazione – NASPI – che di invalidità – IO e infine di vecchiaia – VO- e pertanto alcune somme erano state tra loro compensate;
pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso
Ed invero nel merito della vicenda prospettata, che non presuppone la risoluzione di questioni di diritto ma solo in fatto, si osserva dall'esame della documentazione versata dalle parti che il ricorrente, in data 6 novembre 2021, presentava la richiesta di indennità di disoccupazione -NASPI- che gli veniva riconosciuta il successivo 17 novembre con decorrenza dal 8 dicembre 2021; antecedentemente in data 31 ottobre 2021, aveva già presentato la domanda di assegno di invalidità -IO- che gli veniva riconosciuto in data 23 febbraio 2022 con decorrenza dal 1 novembre 2021.
L'ente resistente comunicava nella medesima missiva in atti versata, che gli sarebbero stati riconosciuti gli arretrati decorrenti dal 1.11.2021 sino al 28.02.2022 pari a €.4.782,55.
Quest'ultimo ha evidenziato in memoria che in quel periodo di tempo il ricorrente godeva già della NASPI, incompatibile con la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 7 comma 6 del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, provvedendo quindi a trattenere a conguaglio gli arretrati riconosciuti, poiché già aveva percepito quelli corrisposti a titolo di NASPI.
In realtà l'ente resistente ha trattenuto tutti gli arretrati – novembre dicembre 2021 gennaio febbraio 2022 – senza considerare che la NASPI decorreva dal 8.12.2021 e pertanto a novembre 2021 il ricorrente non ha percepito alcun assegno né a titolo di indennità di disoccupazione né di invalidità.
Pertanto, sotto tale profilo il ricorso va accolto.
Per quanto attiene, al contrario, il mancato pagamento dei ratei ottobre e novembre 2022 corrisposti a titolo di pensione di vecchia -VO- va osservato che il ricorrente al raggiungimento dell'età pensionabile – 67- in data 18.11.22 riceve la missiva dell' con CP_1 la quale gli viene riconosciuta la pensione di vecchiaia VO con decorrenza dal 1.04.2022.
Nella medesima comunicazione parte resistente lo rende edotto sulla trasformazione della pensione di invalidità, già riconosciuta dal febbraio 2022, in pensione di vecchiaia.
I ratei relativi dei mesi di ottobre e novembre 2022 risultano correttamente versati a titolo di pensione IO – ottobre 2022 con valuta 03.10.2022 novembre 2022 con valuta 01.11.2022-; mentre quelli versati dopo il 18.11.2022 risultano versati a titolo di pensione VO;
tali dati emergono dall'allegato n.8 del ricorrente (lista pensione estratto dal cassetto previdenziale).
Il ricorso va parzialmente accolto nei termini di cui sopra. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
in parziale accoglimento del ricorso;
condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento del rateo CP_1 di pensione di invalidità corrispondente al mese di novembre 2021;
spese compensate.
Così deciso in Trapani 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1450 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Truglio del Foro di Marsala
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NI ZO
resistente
OGGETTO: pagamento pensione
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 26.11.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il ricorrente lamentava il mancato pagamento della mensilità di novembre 2021 a titolo di assegno ordinario di invalidità - IO- e ottobre e novembre 2022 a titolo di pensione di vecchia -VO- per un importo complessivo pari ad euro 3.317,02.
Affermava infatti che dai prospetti del cassetto previdenziale, che allegava, non emergevano i pagamenti dei ratei sopra specificati. Si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso avendo corrisposto al CP_1 Pt_1 quanto dovuto, specificando che alcune rate erano state trattenute essendo il ricorrente stato fruitore in quell'arco temporale, sia dell'indennità di disoccupazione – NASPI – che di invalidità – IO e infine di vecchiaia – VO- e pertanto alcune somme erano state tra loro compensate;
pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso
Ed invero nel merito della vicenda prospettata, che non presuppone la risoluzione di questioni di diritto ma solo in fatto, si osserva dall'esame della documentazione versata dalle parti che il ricorrente, in data 6 novembre 2021, presentava la richiesta di indennità di disoccupazione -NASPI- che gli veniva riconosciuta il successivo 17 novembre con decorrenza dal 8 dicembre 2021; antecedentemente in data 31 ottobre 2021, aveva già presentato la domanda di assegno di invalidità -IO- che gli veniva riconosciuto in data 23 febbraio 2022 con decorrenza dal 1 novembre 2021.
L'ente resistente comunicava nella medesima missiva in atti versata, che gli sarebbero stati riconosciuti gli arretrati decorrenti dal 1.11.2021 sino al 28.02.2022 pari a €.4.782,55.
Quest'ultimo ha evidenziato in memoria che in quel periodo di tempo il ricorrente godeva già della NASPI, incompatibile con la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 7 comma 6 del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, provvedendo quindi a trattenere a conguaglio gli arretrati riconosciuti, poiché già aveva percepito quelli corrisposti a titolo di NASPI.
In realtà l'ente resistente ha trattenuto tutti gli arretrati – novembre dicembre 2021 gennaio febbraio 2022 – senza considerare che la NASPI decorreva dal 8.12.2021 e pertanto a novembre 2021 il ricorrente non ha percepito alcun assegno né a titolo di indennità di disoccupazione né di invalidità.
Pertanto, sotto tale profilo il ricorso va accolto.
Per quanto attiene, al contrario, il mancato pagamento dei ratei ottobre e novembre 2022 corrisposti a titolo di pensione di vecchia -VO- va osservato che il ricorrente al raggiungimento dell'età pensionabile – 67- in data 18.11.22 riceve la missiva dell' con CP_1 la quale gli viene riconosciuta la pensione di vecchiaia VO con decorrenza dal 1.04.2022.
Nella medesima comunicazione parte resistente lo rende edotto sulla trasformazione della pensione di invalidità, già riconosciuta dal febbraio 2022, in pensione di vecchiaia.
I ratei relativi dei mesi di ottobre e novembre 2022 risultano correttamente versati a titolo di pensione IO – ottobre 2022 con valuta 03.10.2022 novembre 2022 con valuta 01.11.2022-; mentre quelli versati dopo il 18.11.2022 risultano versati a titolo di pensione VO;
tali dati emergono dall'allegato n.8 del ricorrente (lista pensione estratto dal cassetto previdenziale).
Il ricorso va parzialmente accolto nei termini di cui sopra. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
in parziale accoglimento del ricorso;
condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento del rateo CP_1 di pensione di invalidità corrispondente al mese di novembre 2021;
spese compensate.
Così deciso in Trapani 27.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa