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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 86 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9886/2021 pronunciata in data
6 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Francesco Giubileo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli (NA) alla Via F. Imparato n. 182 appellante
E
) − nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Umberto Corvino come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2020 conveniva in Parte_1
giudizio la quale Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_3
danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Controparte_2
(FGVS) – (d'ora in avanti solo innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di CP_1
sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata rimasto ignoto, al risarcimento del danno da lesioni personali subito a seguito dell'incidente verificatosi in data 24 dicembre 2012, alle ore 23:30 circa, in Napoli alla via della Bussola.
Nel richiedere la somma di € 123.405,00 o quella maggiore o minore ritenuta giusta e commisurata − in aggiunta di interessi legali e relativa rivalutazione monetaria − e con vittoria delle spese di lite, l'istante deduceva a fondamento della domanda di essere stata investita e scaraventata al suolo mentre attraversava la strada di via della
Bussola dallo spigolo anteriore destro di un'autovettura di piccole dimensioni, il cui conducente restava ignoto dal momento che immediatamente scappava immettendosi sulla via Rosa dei Venti senza prestare alcun soccorso. Precisando di aver attraversato la strada «servendosi delle apposite strisce pedonali» e di essere stata colpita al «fianco destro», si rivolgeva all'assicurazione ex art. Parte_1 CP_1
283 D.lgs. 209/2005 considerato che il conducente della vettura coinvolta era rimasto sconosciuto. Aggiungeva che a seguito dell'incidente era stata condotta presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli e le era stato diagnosticato un «trauma contusivo anca
e femore destro con sospetta SLO» con una prognosi di 5 giorni ma che poi, a seguito di ulteriori analisi, era emersa, invece, una più grave «frattura sottocapitata scomposta collofemore dx» tanto da rendersi necessari un intervento chirurgico di «artroprotesi non cementata di anca dx ceramica-ceramica», una massiccia dose di farmaci e delle cure riabilitative.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto per l'assoluta mancanza della prova, con vittoria delle spese di lite. In particolare, eccepiva preliminarmente la formazione del giudicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. avendo già proposto la medesima domanda dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Barra che con sentenza l'ha rigettata per “la mancanza del fascicolo attoreo”.
2 Si pronunciava quindi il Tribunale di Napoli in data 6 dicembre 2021 con la sentenza n. 9886/2021 con cui rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la proponibilità e la procedibilità della domanda, ne affermava l'infondatezza per non essere stata raggiunta la prova della
«verificazione del sinistro ad opera della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo non identificato». Premettendo che in capo all'attrice non sussistesse alcun obbligo di compiere indagini volte all'identificazione dell'investitore, poneva in rilievo l'importanza della condotta diligente della stessa e aggiungeva che fosse necessario dimostrare ulteriormente che «il veicolo investitore [fosse] rimasto sino al giudizio sconosciuto». Riteneva, quindi, sussistente il dovere di «dare quanto meno prova di essersi attivato con la dovuta diligenza per cercare di “conoscere” ed “identificare” il veicolo antagonista». A tal fine, riteneva sufficiente e necessaria la proposizione di una
«tempestiva denuncia alle competenti autorità» a seguito dell'incidente e che «le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria [avessero] avuto esito negativo», ma,
d'altro canto, rilevava la tardività della denuncia, considerato che la presentazione della stessa fosse avvenuta più di 70 giorni dopo il fatto e che dalle risultanze istruttorie non fossero affatto emerse prove idonee a sostenere la tesi dell'attrice.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione notificato in data 4 gennaio Parte_1
2022, proponeva appello invocandone l'integrale riforma a causa dell'erronea valutazione sull'an debeatur per attribuzione di primaria importanza a un asserito difetto di diligenza della danneggiata in sede di identificazione del responsabile del sinistro e dell'insufficiente e manifestamente illogica motivazione riconducibile tanto all'omessa valutazione delle istanze istruttorie quanto a una conseguente «distorsione fra la rappresentazione del fatto esposto nella motivazione e la realtà fattuale».
L'appellante concludeva chiedendo tanto di accertare le violazioni rilevate quanto, nel merito, di «accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura rimasta sconosciuta poiché datosi alla fuga, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa, e per l'effetto condannare le in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., quale Impresa designata dal Fondo vittime della strada per la Regione Campania, al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti subiti per le causali di cui in premessa ed
3 il cui ammontare complessivo preciso è di € 123.405,00, ovvero per la somma minore o maggiore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta e commisurata al caso di specie, anche dalle risultanze della Consulenza d'ufficio che sin d'ora si chiede, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici TA ed interessi legali dall'evento e sino al soddisfo», con vittoria di spese di lite.
Chiedeva, inoltre, l'ammissione delle istanze istruttorie «non ammesse e/o rigettate in primo grado», e, nello specifico, di ammettere sia la prova testimoniale sui capitoli riportati che la consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e quantificare le lesioni subite.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto assunto, dedotto e CP_1 richiesto dall'appellante in quanto inammissibile e infondato, nello specifico:
- in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per non aver colto «la ratio decidendi della Sentenza impugnata» dal momento che l'appellante aveva erroneamente inteso che il giudice avesse rigettato la domanda ritenendo che
«la tempestiva denuncia fosse una condizione necessaria per il suo accoglimento» in luogo del rigetto «perché l'appellante non si [fosse] diligentemente attivat[o] per identificare il presunto veicolo investitore»;
- eccepiva l'infondatezza del gravame a causa del mancato assolvimento degli oneri probatori da parte dell'attore e riteneva inverosimile la narrazione del fatto storico, valutando come corretta e condivisibile la ratio decidendi del giudice;
- in subordine, eccepiva l'inammissibilità della richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dall'attore, considerata la mancata reiterazione espressa della richiesta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni;
- in conclusione, evidenziava nuovamente gli effetti della pronuncia resa in passato dal Giudice di Pace di Barra e i potenziali effetti pregiudizievoli della stessa per l'intero sistema giudiziario, a sostegno dell'inammissibilità della domanda giudiziale.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e ammessa ed espletata la prova testimoniale all'udienza del 4.4.2024, all'udienza del 12 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione
4 dei termini di cui all'art.190 c.p.c., previa riduzione a venti giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va, preliminarmente, affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c. in vigore ratione temporis: emergono, infatti, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica, tanto le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica. Ha tenuto, difatti, conto delle parti del provvedimento che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, senza tralasciare affatto la precisa identificazione delle situazioni da cui deriva la violazione di legge evidenziata.
Sempre in via preliminare va vagliata l'eccezione sollevata dalla CP_1
evidenziando nuovamente gli effetti della pronuncia resa, prima di quella impugnata, dal Giudice di Pace di Barra e i potenziali effetti pregiudizievoli della stessa per l'intero sistema giudiziario, a sostegno della eccepita nullità della domanda per abuso del diritto;
in particolare, trattasi della medesima domanda avanzata da dinanzi al Giudice di Pace di Barra e definita con la Parte_1
sentenza n.7275/2019 di rigetto per “la mancanza del fascicolo attoreo”, passata in giudicato. L'eccezione muove da un precedente del Tribunale di Napoli (sentenza n.7883/2020) che richiama “la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 23726/2007)
[che] ha riconosciuto la vigenza, nel nostro sistema, “di un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva” nel quale è ricompreso anche l'abuso del processo, “divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2007,
n. 23726)”. Tale premessa, unitamente al fondamentale principio di autoresponsabilità, e all'altrettanto fondamentale principio generale che permea
5 l'intero ordinamento giuridico, secondo cui nessuno può trarre effetti positivi da proprie omissioni, offre un ulteriore ragione per il rigetto della domanda formulata, secondo l'assunto difensivo dell'appellante.
Ritiene la Corte adita che nessuna preclusione può operare al di fuori del giudicato
(nel caso di specie non esistente perché la sentenza del Giudice di Pace di Barra, dichiarando improcedibile la domanda di e passando in giudicato in data 29 Pt_1
novembre 2020, ha provocato la definizione del giudicato in mero rito dal momento che non ha affrontato affatto il merito della questione), tanto meno può ritenersi in alcun modo preclusa la proposizione di una successiva domanda tale da superare la precedente decisione in rito.
Invero, il creditore deve avere un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative al medesimo rapporto ovvero fondate sul medesimo fatto costitutivo e, nella fattispecie in esame, l'interesse è determinato dalla precedente pronuncia in rito rispetto alla quale è configurabile solo il comportamento dell'istante di non aver depositato, all'atto della rimessione della causa in decisione, il proprio fascicolo onde sottoporre al giudice la verifica della preliminare condizione della proponibilità della domanda, recuperata successivamente con l'introduzione del presente giudizio.
Peraltro, va evidenziato che il rilievo, sostenuto dalla ai fini della CP_1 configurabilità dell'abuso del processo secondo cui “l'aver ritirato prima della decisione la produzione con le lettere raccomandate inviate alla compagnia, al fine di evitare una pronuncia nel merito che si prevedeva negativa, costituisce un abuso del processo, anche se il principio di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ.) consente in astratto tale ritiro”
(sentenza del Tribunale di Napoli n.7883/2020), rimane smentito dalla circostanza che detta decisione si esponeva al rischio dell'eventuale impugnativa che avrebbe ribaltato l'esito in senso definitivamente sfavorevole con una sentenza di rigetto nel merito, mediante il deposito documentale dell'adempimento di detta formalità rientrante nella disponibilità della costituita nel precedente giudizio. CP_1
Peraltro, l'abuso del processo ricorre quando strumenti processuali vengono utilizzati per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti, in violazione dei canoni generali di correttezza e
6 buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, e, nel caso in esame, la riproposizione della domanda rispetto a un precedente giudicato in rito non sembra configurarlo.
Non risulta, quindi, dimostrato nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, nei termini indicati dalla del “ritiro e CP_1 mancato rideposito del fascicolo, quando appare compromesso l'esito, con il malcelato intento di evitare una pronuncia nel merito, e di ottenere una pronuncia in rito, per sfruttare la possibilità di riproporre la domanda”.
In difetto di tale situazione, che non ricorre obiettivamente nella specie e che la ben avrebbe potuto evitare con l'impugnazione della precedente sentenza, CP_1
l'eccezione va disattesa anche in considerazione dell'incompletezza del fascicolo del giudizio dinanzi al Giudice di Barra di cui sono stati depositati nel presente solo l'atto introduttivo e la sentenza.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di nullità della domanda essendo “imprecisata relativamente al quantum” in quanto introdotta solo nel presente grado di giudizio (cfr. comparsa di costituzione del primo grado del giudizio e memoria ex art.183, sesto comma, primo termine, c.p.c.).
Tanto premesso, l'appello appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con una duplice articolazione dei motivi l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'obbligazione risarcitoria in capo alla stante, Controparte_1 in primo luogo, l'errata attribuzione di un valore decisivo a un asserito difetto di diligenza della danneggiata nell'identificazione del responsabile del sinistro, dal momento che è stata evidenziata più volte una «paventata tardività nella presentazione della denuncia da parte della danneggiata» e, soprattutto, una «negligenza» della stessa.
Congiuntamente, rileva la parzialità dell'indagine istruttoria effettuata dal giudice di prime cure che, disinteressandosi «delle istanze probatorie della danneggiata [prova testimoniale e C.T.U. medica] aventi ad oggetto circostanze […] pretermesse, le quali ove considerate avrebbero condotto […] ad un'opposta decisione», ha reso manifestamente illogica la motivazione e, al contempo, l'ha resa insufficiente considerando che «gli
7 elementi di fatto, sui quali il giudice ha ritenuto di fondare il proprio convincimento, [erano] privi di corrispondenza al dato reale e fattuale». Sulla scorta di tali rilievi evidenziava, infine, l'«arbitrarietà delle premesse della giustificazione della decisione» del giudicante, vista l'omissione di «valutazione di ogni altra circostanza posta al suo esame ed al suo giudizio».
Appare chiaro che, per statuire definitivamente sulla responsabilità del veicolo responsabile del sinistro che ha coinvolto e la conseguente obbligazione Parte_1
risarcitoria in capo alla sia necessario effettuare un discorso funzionalmente CP_1 collegato ai vari aspetti che assumono rilevanza nel caso di specie e, conseguentemente, analizzare congiuntamente i due motivi di gravame.
È bene premettere che, in materia di risarcimento danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, indiscutibilmente ricade sul danneggiato che agisce in giudizio l'onere di dimostrare tanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo quanto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass., 8 marzo
1990, n. 1860; Cass., 19 aprile 2023, n. 10540 ; Cass., 15 febbraio 2024, n. 4213) e che i pregiudizi riportati siano la diretta conseguenza di tale condotta. In particolare, nelle ipotesi che coinvolgono il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la prova deve essere ancor più rigorosa, dal momento che la Società convenuta non è “in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili” (cfr. Cass., 10 giugno 2005, n. 12304) essendo materialmente estranea ai fatti e priva degli strumenti per contestare un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità prospettate dall'attore. Da ciò si desume che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria presentata al
F.G.V.S., dunque, è necessario provare in maniera chiara e univoca le modalità del sinistro e soprattutto l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo e, solo in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto (Cfr. Cass., 26 gennaio 2016, n. 132).
In materia di querela contro ignoti bisogna in primo luogo evidenziare come il legislatore, con la disciplina sancita dall'art. 19, co. 1, lett. a, l. 24.12.1969, n. 1990 e poi
8 riprodotta dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, abbia fortemente «rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è permeata la materia» predisponendo tutti gli «strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza stradale» e imponendo al danneggiato «una condotta “diligente”» mediante «formale denuncia» o «esposizione esaustiva dei fatti a chi alla denunzia o referto è tenuto» (Cfr. Cass., 13 luglio 2011, n. 15367). Si precisa poi che la proposizione della stessa da parte del danneggiato non risulta essere un obbligo, né rappresenta una
«condizione di procedibilità» (Cfr. Cass., 4 novembre 2014, n. 23434).
Sulla scorta di detti principi, nella fattispecie in esame, si giunge a una decisione di segno contrario rispetto a quanto rilevato dal giudice di prime cure.
Il primo giudice che ha rigettato la domanda, ha, infatti, erroneamente ritenuto che la negligente condotta passiva della danneggiata (attivandosi in modo non diligente e presentando tardivamente la denuncia) abbia reso inapplicabile la norma relativa alla funzione di garanzia del Fondo dal momento che «il mancato espletamento delle indagini, di fatto, [ha] vanifica[to] ogni possibilità di identificazione del veicolo investitore e quindi anche una eventuale azione di regresso nei confronti del responsabile». Bisogna invece rilevare come la denuncia, considerato il compromesso stato di salute di Pt_1
a seguito dell'incidente, è stata pienamente tempestiva dal momento che,
[...] subito dopo l'incidente avvenuto il 24 dicembre 2012 e dopo essersi recata presso il
P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli alle prime luci dell'alba, l'odierna appellante
è stata ricoverata a partire dal 26 dicembre 2012 presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra nella quale, il giorno 7 gennaio 2013, è stata sottoposta all'intervento di sostituzione totale dell'anca (cfr. scheda di dimissione ospedaliera della Casa di cura
Villa dei fiori). Data la forte invasività dell'intervento, è stata dichiarata Parte_1
«guarita con postumi da valutare» solo in data 18 luglio 2013 (cfr. certificato di guarigione del Dott. ) a seguito di un lungo percorso terapeutico. Persona_1
In data 4 marzo 2012 ha iniziato, poi, il percorso di FKT prescrittole (cfr. terapia medica della Casa di cura Villa dei fiori del 10.1.2013) e, il giorno successivo, ha presentato la tanto discussa denuncia-querela alle ore 15:45 presso la Stazione dei
Carabinieri di Napoli – Poggioreale (cfr. verbale di ratifica di querela).
9 In tale contesto non si può sostenere la tardività della denuncia, ma, al contrario, risulta essere assolutamente tempestiva: essa è stata presentata non appena Pt_1
ha presumibilmente iniziato ad avere un minimo margine di deambulazione,
[...] considerando i postumi dell'incidente. A ciò si voglia aggiungere che la prima richiesta di risarcimento danno nei confronti della e della C.O.S.A.P. è stata CP_1
inviata solo in data 7 giugno 2013, a conferma che qualsiasi tipo di azione volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti è stata avviata solo a seguito del miglioramento delle condizioni fisiche di . Pt_1
In ultimo, quanto appena affermato si inserisce precisamente nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte che conferma che «l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato» (Cfr. Cass., 12 gennaio 2023, n. 644; Cass., 4 novembre 2014, n. 23434;
Cass., 15 aprile 2021, n. 9873 (Ord.); Cass. 30 dicembre 2016, n. 27541 (Ord.)).
Successivamente, affermata la tempestività della denuncia, a parere della Corte risulta perfettamente provato quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nello specifico:
- la prova che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo quanto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto è ampiamente offerta dal verbale di P.S. dell'Ospedale Cardarelli ove si legge che è «stata investita da un'auto in via della Bussola 89» Parte_1
e dal verbale d'ammissione della Casa di cura Villa dei Fiori in cui si legge chiaramente «[…] incidente stradale […] con omissione di soccorso». Quanto riportato è stato poi confermato ulteriormente dal testimone Testimone_1 che si trovava in compagnia di che, confermando la dinamica Parte_1
dell'incidente con le seguenti dichiarazioni « […] stava attraversando la Pt_1
strada per gettare l'immondizia nel cassonetto che si trovava sull'altro lato della carreggiata […], si è resa conto del sopraggiungere dell'autovettura e ha […]affrettato il passo, inutilmente, perché l'autovettura l'ha colpita con il lato anteriore destro contro l'anca destra» e approfondendola minuziosamente − dal momento che si
10 trovava a «tre-quattro metri» di distanza − dichiarando che «la RA aveva quasi superato la mezzeria, sulle strisce pedonali, ma non è riuscita a completare
l'attraversamento perché la macchina l'ha investita», ha ulteriormente precisato che il veicolo pirata «si è fermat[o] solo pochi istanti e subito dopo ha svoltato a destra verso via Rosa» e che non fosse stato in grado di «vedere chi la conducesse», né tantomeno di «memorizzare il numero di targa», limitandosi a ricordare il modello smart di colore scuro, visto l'esiguo tempo della sua ferma e la scarsa illuminazione del luogo del sinistro (cfr. verbale udienza del 4 aprile 2024, pag. 1);
- che i pregiudizi riportati siano la diretta conseguenza della condotta del veicolo appare chiarito anche dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio e dalla documentazione medica in atti. Il c.t.u.,
Dott. , nel rispondere linearmente al quesito posto dalla Corte Persona_2 con il quale chiedeva di verificare «la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa e le lesioni accertate» (cfr. ordinanza del 19/4/2024), ha affermato che «la lesione del femore è compatibile con la dinamica descritta dell'incidente»;
- considerando, altresì, l'assenza di «patologie pregresse traumatiche degne di nota», non può che ripercorrersi l'iter medico delle lesioni riportate da Parte_1
e così sintetizzato dal c.t.u.: « A seguito della caduta al suolo riportava un trauma contusivo all'anca destra e veniva trasportata con mezzi propri presso il P.S dell'Aorn
Cardarelli ove veniva medicata e dopo gli esami strumentali routinari veniva posta diagnosi di frattura transcervicale dell'anca destra e proposto il ricovero per intervento chirurgico. La paziente rifiutava il ricovero e in data 26/12/20212 si recava presso la in Acerra per sottoporsi all'intervento chirurgico già proposto Controparte_5 di sostituzione protesica dell'anca destra. L'intervento veniva eseguito il 07/01/2013.
La perizianda veniva dimessa dopo pochi giorni con decorso post operatorio regolare e si sottoponeva alle cure di riabilitazione fisiatrica previste per questo tipo di intervento per circa 30 giorni. Veniva giudicata guarita con postumi da valutare in sede medico legale in data 18/07/2013.».
11 Nel caso di specie, è possibile evidenziare come le risultanze istruttorie valutate in toto si collochino perfettamente in quel quadro giurisprudenziale che attribuisce particolare rilevanza al ruolo dei sanitari e al loro compito obbligatorio ex lege di riportare nel referto tanto l'omissione di soccorso quanto l'incidente cagionato da un veicolo non identificato (Cfr., ex multis, in motivazione, Cass., 12 gennaio 2023, n.
644).
La Corte ritiene, quindi, che dalla documentazione agli atti siano ravvisabili confortevoli prove sulla fondatezza dell'azione proposta.
Tali risultanze istruttorie si pongono senza dubbio in una soluzione di continuità e sono idonea a dimostrare sia l'avvenimento del fatto storico, sia la responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate da , sia l'impossibilità non colposa di identificare il Parte_1
veicolo e sia – seppur non rilevante − la diligenza della stessa.
Di conseguenza, ritenendo fondato l'appello ed evidenziando, di conseguenza,
l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto, si procede alla liquidazione del danno che il c.t.u. ha provveduto a quantificare. Secondo
l'accreditato parere del Dott. , invero, a dalle lesioni Persona_2 Parte_1
occorsele i postumi sono così valutabili: malattia della durata complessiva di 60 giorni, di cui 30 giorni di I.T.T. e 30 giorni di I.T.P. al 50% e danno biologico del 15% secondo i barèmes attuali e tenuto conto che “allo stato attuale l'anca presenta movimenti liberi e una funzionalità ottimale”.
Il risarcimento del danno va liquidato secondo i parametri (attuali: cfr. Cass.
19229/22) previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024, in forza delle quali, in base all'età della danneggiata al momento del sinistro (49 anni), dei postumi permanenti (15%) e del periodo d'invalidità temporanea (totale per 30 giorni e parziale al 50% per 30 giorni), è dovuto l'importo di € 53.136,00 (di cui € 47.961,00 per il danno biologico permanente ed € 5.175,00 per l'invalidità temporanea).
In esso, invero, vanno ricomprese sia la componente biologica/dinamico relazionale che la componente di sofferenza soggettiva interiore.
Al riguardo va osservato che il danno morale presenta carattere di autonomia e costituisce una sofferenza di natura interiore e non relazionale, dovuto a condizioni
12 di stress o al patema d'animo che deriva dalle conseguenze dell'altrui condotta illecita, la cui prova, trattandosi appunto di dimostrare sensazioni e sentimenti in interiore homine, si fonda essenzialmente sulle presunzioni (cfr., ex multis, Cass.
17144/06, nonché Cass. 19434/19, Cass. 23754/18 e Cass. 2886/14), il ricorso alle quali esige soltanto che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza
(Cass. 24643/21). La Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del
12/07/2023) ha, altresì, affermato che “ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.”.
Ebbene, nella specie, accertato il nesso causale tra il sinistro e i danni subiti, può legittimamente presumersi la sofferenza d'animo patita dall'appellante, a fronte della significativa entità della lesione subita che, inevitabilmente, ha inciso sulle abitudini di vita dell'appellante.
La predetta somma di € 53.136,00 dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (24.12.2012) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'TA (Cassazione civile, Sez. Un. 05.04.2007 n. 8521). A partire dal giorno successivo alla decisione gli interessi legali vanno calcolati sulla somma complessiva (capitale rivalutato + interessi) fino all'effettivo soddisfo.
La riforma della sentenza importa che la Corte debba rideterminare le spese dell'intero giudizio. Invero, si applica il principio per il quale la riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il
13 cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (da ultimo Cassazione civile, sez. III,
12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene all'appellata. La liquidazione eseguita applicando il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche è contenuta in dispositivo. Alla parte soccombente va anche interamente posto l'onorario liquidato al c.t.u. nominato nel primo grado del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 9886/2021 pronunciata in data 6 dicembre 2022 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di , di € Controparte_1 Parte_1
53.136,00, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 24.12.2012 e rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sul totale degli interessi sino a quella data calcolati, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che si liquidano, per il primo grado, in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in €
7.160,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado del giudizio a carico dell'appellata.
Così deciso in Napoli in data 30 gennaio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Assunta d'Amore
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 86 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9886/2021 pronunciata in data
6 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Francesco Giubileo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli (NA) alla Via F. Imparato n. 182 appellante
E
) − nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Umberto Corvino come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2020 conveniva in Parte_1
giudizio la quale Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_3
danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Controparte_2
(FGVS) – (d'ora in avanti solo innanzi al Tribunale di Napoli, al fine di CP_1
sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata rimasto ignoto, al risarcimento del danno da lesioni personali subito a seguito dell'incidente verificatosi in data 24 dicembre 2012, alle ore 23:30 circa, in Napoli alla via della Bussola.
Nel richiedere la somma di € 123.405,00 o quella maggiore o minore ritenuta giusta e commisurata − in aggiunta di interessi legali e relativa rivalutazione monetaria − e con vittoria delle spese di lite, l'istante deduceva a fondamento della domanda di essere stata investita e scaraventata al suolo mentre attraversava la strada di via della
Bussola dallo spigolo anteriore destro di un'autovettura di piccole dimensioni, il cui conducente restava ignoto dal momento che immediatamente scappava immettendosi sulla via Rosa dei Venti senza prestare alcun soccorso. Precisando di aver attraversato la strada «servendosi delle apposite strisce pedonali» e di essere stata colpita al «fianco destro», si rivolgeva all'assicurazione ex art. Parte_1 CP_1
283 D.lgs. 209/2005 considerato che il conducente della vettura coinvolta era rimasto sconosciuto. Aggiungeva che a seguito dell'incidente era stata condotta presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli e le era stato diagnosticato un «trauma contusivo anca
e femore destro con sospetta SLO» con una prognosi di 5 giorni ma che poi, a seguito di ulteriori analisi, era emersa, invece, una più grave «frattura sottocapitata scomposta collofemore dx» tanto da rendersi necessari un intervento chirurgico di «artroprotesi non cementata di anca dx ceramica-ceramica», una massiccia dose di farmaci e delle cure riabilitative.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto per l'assoluta mancanza della prova, con vittoria delle spese di lite. In particolare, eccepiva preliminarmente la formazione del giudicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. avendo già proposto la medesima domanda dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Barra che con sentenza l'ha rigettata per “la mancanza del fascicolo attoreo”.
2 Si pronunciava quindi il Tribunale di Napoli in data 6 dicembre 2021 con la sentenza n. 9886/2021 con cui rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la proponibilità e la procedibilità della domanda, ne affermava l'infondatezza per non essere stata raggiunta la prova della
«verificazione del sinistro ad opera della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo non identificato». Premettendo che in capo all'attrice non sussistesse alcun obbligo di compiere indagini volte all'identificazione dell'investitore, poneva in rilievo l'importanza della condotta diligente della stessa e aggiungeva che fosse necessario dimostrare ulteriormente che «il veicolo investitore [fosse] rimasto sino al giudizio sconosciuto». Riteneva, quindi, sussistente il dovere di «dare quanto meno prova di essersi attivato con la dovuta diligenza per cercare di “conoscere” ed “identificare” il veicolo antagonista». A tal fine, riteneva sufficiente e necessaria la proposizione di una
«tempestiva denuncia alle competenti autorità» a seguito dell'incidente e che «le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria [avessero] avuto esito negativo», ma,
d'altro canto, rilevava la tardività della denuncia, considerato che la presentazione della stessa fosse avvenuta più di 70 giorni dopo il fatto e che dalle risultanze istruttorie non fossero affatto emerse prove idonee a sostenere la tesi dell'attrice.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione notificato in data 4 gennaio Parte_1
2022, proponeva appello invocandone l'integrale riforma a causa dell'erronea valutazione sull'an debeatur per attribuzione di primaria importanza a un asserito difetto di diligenza della danneggiata in sede di identificazione del responsabile del sinistro e dell'insufficiente e manifestamente illogica motivazione riconducibile tanto all'omessa valutazione delle istanze istruttorie quanto a una conseguente «distorsione fra la rappresentazione del fatto esposto nella motivazione e la realtà fattuale».
L'appellante concludeva chiedendo tanto di accertare le violazioni rilevate quanto, nel merito, di «accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura rimasta sconosciuta poiché datosi alla fuga, in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa, e per l'effetto condannare le in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., quale Impresa designata dal Fondo vittime della strada per la Regione Campania, al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti subiti per le causali di cui in premessa ed
3 il cui ammontare complessivo preciso è di € 123.405,00, ovvero per la somma minore o maggiore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta e commisurata al caso di specie, anche dalle risultanze della Consulenza d'ufficio che sin d'ora si chiede, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici TA ed interessi legali dall'evento e sino al soddisfo», con vittoria di spese di lite.
Chiedeva, inoltre, l'ammissione delle istanze istruttorie «non ammesse e/o rigettate in primo grado», e, nello specifico, di ammettere sia la prova testimoniale sui capitoli riportati che la consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e quantificare le lesioni subite.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto assunto, dedotto e CP_1 richiesto dall'appellante in quanto inammissibile e infondato, nello specifico:
- in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per non aver colto «la ratio decidendi della Sentenza impugnata» dal momento che l'appellante aveva erroneamente inteso che il giudice avesse rigettato la domanda ritenendo che
«la tempestiva denuncia fosse una condizione necessaria per il suo accoglimento» in luogo del rigetto «perché l'appellante non si [fosse] diligentemente attivat[o] per identificare il presunto veicolo investitore»;
- eccepiva l'infondatezza del gravame a causa del mancato assolvimento degli oneri probatori da parte dell'attore e riteneva inverosimile la narrazione del fatto storico, valutando come corretta e condivisibile la ratio decidendi del giudice;
- in subordine, eccepiva l'inammissibilità della richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dall'attore, considerata la mancata reiterazione espressa della richiesta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni;
- in conclusione, evidenziava nuovamente gli effetti della pronuncia resa in passato dal Giudice di Pace di Barra e i potenziali effetti pregiudizievoli della stessa per l'intero sistema giudiziario, a sostegno dell'inammissibilità della domanda giudiziale.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e ammessa ed espletata la prova testimoniale all'udienza del 4.4.2024, all'udienza del 12 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione
4 dei termini di cui all'art.190 c.p.c., previa riduzione a venti giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va, preliminarmente, affermata l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c. in vigore ratione temporis: emergono, infatti, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica, tanto le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica. Ha tenuto, difatti, conto delle parti del provvedimento che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, senza tralasciare affatto la precisa identificazione delle situazioni da cui deriva la violazione di legge evidenziata.
Sempre in via preliminare va vagliata l'eccezione sollevata dalla CP_1
evidenziando nuovamente gli effetti della pronuncia resa, prima di quella impugnata, dal Giudice di Pace di Barra e i potenziali effetti pregiudizievoli della stessa per l'intero sistema giudiziario, a sostegno della eccepita nullità della domanda per abuso del diritto;
in particolare, trattasi della medesima domanda avanzata da dinanzi al Giudice di Pace di Barra e definita con la Parte_1
sentenza n.7275/2019 di rigetto per “la mancanza del fascicolo attoreo”, passata in giudicato. L'eccezione muove da un precedente del Tribunale di Napoli (sentenza n.7883/2020) che richiama “la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 23726/2007)
[che] ha riconosciuto la vigenza, nel nostro sistema, “di un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva” nel quale è ricompreso anche l'abuso del processo, “divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2007,
n. 23726)”. Tale premessa, unitamente al fondamentale principio di autoresponsabilità, e all'altrettanto fondamentale principio generale che permea
5 l'intero ordinamento giuridico, secondo cui nessuno può trarre effetti positivi da proprie omissioni, offre un ulteriore ragione per il rigetto della domanda formulata, secondo l'assunto difensivo dell'appellante.
Ritiene la Corte adita che nessuna preclusione può operare al di fuori del giudicato
(nel caso di specie non esistente perché la sentenza del Giudice di Pace di Barra, dichiarando improcedibile la domanda di e passando in giudicato in data 29 Pt_1
novembre 2020, ha provocato la definizione del giudicato in mero rito dal momento che non ha affrontato affatto il merito della questione), tanto meno può ritenersi in alcun modo preclusa la proposizione di una successiva domanda tale da superare la precedente decisione in rito.
Invero, il creditore deve avere un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative al medesimo rapporto ovvero fondate sul medesimo fatto costitutivo e, nella fattispecie in esame, l'interesse è determinato dalla precedente pronuncia in rito rispetto alla quale è configurabile solo il comportamento dell'istante di non aver depositato, all'atto della rimessione della causa in decisione, il proprio fascicolo onde sottoporre al giudice la verifica della preliminare condizione della proponibilità della domanda, recuperata successivamente con l'introduzione del presente giudizio.
Peraltro, va evidenziato che il rilievo, sostenuto dalla ai fini della CP_1 configurabilità dell'abuso del processo secondo cui “l'aver ritirato prima della decisione la produzione con le lettere raccomandate inviate alla compagnia, al fine di evitare una pronuncia nel merito che si prevedeva negativa, costituisce un abuso del processo, anche se il principio di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ.) consente in astratto tale ritiro”
(sentenza del Tribunale di Napoli n.7883/2020), rimane smentito dalla circostanza che detta decisione si esponeva al rischio dell'eventuale impugnativa che avrebbe ribaltato l'esito in senso definitivamente sfavorevole con una sentenza di rigetto nel merito, mediante il deposito documentale dell'adempimento di detta formalità rientrante nella disponibilità della costituita nel precedente giudizio. CP_1
Peraltro, l'abuso del processo ricorre quando strumenti processuali vengono utilizzati per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti, in violazione dei canoni generali di correttezza e
6 buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, e, nel caso in esame, la riproposizione della domanda rispetto a un precedente giudicato in rito non sembra configurarlo.
Non risulta, quindi, dimostrato nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, nei termini indicati dalla del “ritiro e CP_1 mancato rideposito del fascicolo, quando appare compromesso l'esito, con il malcelato intento di evitare una pronuncia nel merito, e di ottenere una pronuncia in rito, per sfruttare la possibilità di riproporre la domanda”.
In difetto di tale situazione, che non ricorre obiettivamente nella specie e che la ben avrebbe potuto evitare con l'impugnazione della precedente sentenza, CP_1
l'eccezione va disattesa anche in considerazione dell'incompletezza del fascicolo del giudizio dinanzi al Giudice di Barra di cui sono stati depositati nel presente solo l'atto introduttivo e la sentenza.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di nullità della domanda essendo “imprecisata relativamente al quantum” in quanto introdotta solo nel presente grado di giudizio (cfr. comparsa di costituzione del primo grado del giudizio e memoria ex art.183, sesto comma, primo termine, c.p.c.).
Tanto premesso, l'appello appare fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con una duplice articolazione dei motivi l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'obbligazione risarcitoria in capo alla stante, Controparte_1 in primo luogo, l'errata attribuzione di un valore decisivo a un asserito difetto di diligenza della danneggiata nell'identificazione del responsabile del sinistro, dal momento che è stata evidenziata più volte una «paventata tardività nella presentazione della denuncia da parte della danneggiata» e, soprattutto, una «negligenza» della stessa.
Congiuntamente, rileva la parzialità dell'indagine istruttoria effettuata dal giudice di prime cure che, disinteressandosi «delle istanze probatorie della danneggiata [prova testimoniale e C.T.U. medica] aventi ad oggetto circostanze […] pretermesse, le quali ove considerate avrebbero condotto […] ad un'opposta decisione», ha reso manifestamente illogica la motivazione e, al contempo, l'ha resa insufficiente considerando che «gli
7 elementi di fatto, sui quali il giudice ha ritenuto di fondare il proprio convincimento, [erano] privi di corrispondenza al dato reale e fattuale». Sulla scorta di tali rilievi evidenziava, infine, l'«arbitrarietà delle premesse della giustificazione della decisione» del giudicante, vista l'omissione di «valutazione di ogni altra circostanza posta al suo esame ed al suo giudizio».
Appare chiaro che, per statuire definitivamente sulla responsabilità del veicolo responsabile del sinistro che ha coinvolto e la conseguente obbligazione Parte_1
risarcitoria in capo alla sia necessario effettuare un discorso funzionalmente CP_1 collegato ai vari aspetti che assumono rilevanza nel caso di specie e, conseguentemente, analizzare congiuntamente i due motivi di gravame.
È bene premettere che, in materia di risarcimento danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, indiscutibilmente ricade sul danneggiato che agisce in giudizio l'onere di dimostrare tanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo quanto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass., 8 marzo
1990, n. 1860; Cass., 19 aprile 2023, n. 10540 ; Cass., 15 febbraio 2024, n. 4213) e che i pregiudizi riportati siano la diretta conseguenza di tale condotta. In particolare, nelle ipotesi che coinvolgono il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la prova deve essere ancor più rigorosa, dal momento che la Società convenuta non è “in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili” (cfr. Cass., 10 giugno 2005, n. 12304) essendo materialmente estranea ai fatti e priva degli strumenti per contestare un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità prospettate dall'attore. Da ciò si desume che ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria presentata al
F.G.V.S., dunque, è necessario provare in maniera chiara e univoca le modalità del sinistro e soprattutto l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo e, solo in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto (Cfr. Cass., 26 gennaio 2016, n. 132).
In materia di querela contro ignoti bisogna in primo luogo evidenziare come il legislatore, con la disciplina sancita dall'art. 19, co. 1, lett. a, l. 24.12.1969, n. 1990 e poi
8 riprodotta dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, abbia fortemente «rimarcato gli aspetti pubblicistici di cui è permeata la materia» predisponendo tutti gli «strumenti idonei ad identificare ed a perseguire penalmente colui che pone in essere condotte obiettivamente lesive della sicurezza stradale» e imponendo al danneggiato «una condotta “diligente”» mediante «formale denuncia» o «esposizione esaustiva dei fatti a chi alla denunzia o referto è tenuto» (Cfr. Cass., 13 luglio 2011, n. 15367). Si precisa poi che la proposizione della stessa da parte del danneggiato non risulta essere un obbligo, né rappresenta una
«condizione di procedibilità» (Cfr. Cass., 4 novembre 2014, n. 23434).
Sulla scorta di detti principi, nella fattispecie in esame, si giunge a una decisione di segno contrario rispetto a quanto rilevato dal giudice di prime cure.
Il primo giudice che ha rigettato la domanda, ha, infatti, erroneamente ritenuto che la negligente condotta passiva della danneggiata (attivandosi in modo non diligente e presentando tardivamente la denuncia) abbia reso inapplicabile la norma relativa alla funzione di garanzia del Fondo dal momento che «il mancato espletamento delle indagini, di fatto, [ha] vanifica[to] ogni possibilità di identificazione del veicolo investitore e quindi anche una eventuale azione di regresso nei confronti del responsabile». Bisogna invece rilevare come la denuncia, considerato il compromesso stato di salute di Pt_1
a seguito dell'incidente, è stata pienamente tempestiva dal momento che,
[...] subito dopo l'incidente avvenuto il 24 dicembre 2012 e dopo essersi recata presso il
P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli alle prime luci dell'alba, l'odierna appellante
è stata ricoverata a partire dal 26 dicembre 2012 presso la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra nella quale, il giorno 7 gennaio 2013, è stata sottoposta all'intervento di sostituzione totale dell'anca (cfr. scheda di dimissione ospedaliera della Casa di cura
Villa dei fiori). Data la forte invasività dell'intervento, è stata dichiarata Parte_1
«guarita con postumi da valutare» solo in data 18 luglio 2013 (cfr. certificato di guarigione del Dott. ) a seguito di un lungo percorso terapeutico. Persona_1
In data 4 marzo 2012 ha iniziato, poi, il percorso di FKT prescrittole (cfr. terapia medica della Casa di cura Villa dei fiori del 10.1.2013) e, il giorno successivo, ha presentato la tanto discussa denuncia-querela alle ore 15:45 presso la Stazione dei
Carabinieri di Napoli – Poggioreale (cfr. verbale di ratifica di querela).
9 In tale contesto non si può sostenere la tardività della denuncia, ma, al contrario, risulta essere assolutamente tempestiva: essa è stata presentata non appena Pt_1
ha presumibilmente iniziato ad avere un minimo margine di deambulazione,
[...] considerando i postumi dell'incidente. A ciò si voglia aggiungere che la prima richiesta di risarcimento danno nei confronti della e della C.O.S.A.P. è stata CP_1
inviata solo in data 7 giugno 2013, a conferma che qualsiasi tipo di azione volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti è stata avviata solo a seguito del miglioramento delle condizioni fisiche di . Pt_1
In ultimo, quanto appena affermato si inserisce precisamente nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte che conferma che «l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato» (Cfr. Cass., 12 gennaio 2023, n. 644; Cass., 4 novembre 2014, n. 23434;
Cass., 15 aprile 2021, n. 9873 (Ord.); Cass. 30 dicembre 2016, n. 27541 (Ord.)).
Successivamente, affermata la tempestività della denuncia, a parere della Corte risulta perfettamente provato quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nello specifico:
- la prova che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo quanto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto è ampiamente offerta dal verbale di P.S. dell'Ospedale Cardarelli ove si legge che è «stata investita da un'auto in via della Bussola 89» Parte_1
e dal verbale d'ammissione della Casa di cura Villa dei Fiori in cui si legge chiaramente «[…] incidente stradale […] con omissione di soccorso». Quanto riportato è stato poi confermato ulteriormente dal testimone Testimone_1 che si trovava in compagnia di che, confermando la dinamica Parte_1
dell'incidente con le seguenti dichiarazioni « […] stava attraversando la Pt_1
strada per gettare l'immondizia nel cassonetto che si trovava sull'altro lato della carreggiata […], si è resa conto del sopraggiungere dell'autovettura e ha […]affrettato il passo, inutilmente, perché l'autovettura l'ha colpita con il lato anteriore destro contro l'anca destra» e approfondendola minuziosamente − dal momento che si
10 trovava a «tre-quattro metri» di distanza − dichiarando che «la RA aveva quasi superato la mezzeria, sulle strisce pedonali, ma non è riuscita a completare
l'attraversamento perché la macchina l'ha investita», ha ulteriormente precisato che il veicolo pirata «si è fermat[o] solo pochi istanti e subito dopo ha svoltato a destra verso via Rosa» e che non fosse stato in grado di «vedere chi la conducesse», né tantomeno di «memorizzare il numero di targa», limitandosi a ricordare il modello smart di colore scuro, visto l'esiguo tempo della sua ferma e la scarsa illuminazione del luogo del sinistro (cfr. verbale udienza del 4 aprile 2024, pag. 1);
- che i pregiudizi riportati siano la diretta conseguenza della condotta del veicolo appare chiarito anche dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio e dalla documentazione medica in atti. Il c.t.u.,
Dott. , nel rispondere linearmente al quesito posto dalla Corte Persona_2 con il quale chiedeva di verificare «la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa e le lesioni accertate» (cfr. ordinanza del 19/4/2024), ha affermato che «la lesione del femore è compatibile con la dinamica descritta dell'incidente»;
- considerando, altresì, l'assenza di «patologie pregresse traumatiche degne di nota», non può che ripercorrersi l'iter medico delle lesioni riportate da Parte_1
e così sintetizzato dal c.t.u.: « A seguito della caduta al suolo riportava un trauma contusivo all'anca destra e veniva trasportata con mezzi propri presso il P.S dell'Aorn
Cardarelli ove veniva medicata e dopo gli esami strumentali routinari veniva posta diagnosi di frattura transcervicale dell'anca destra e proposto il ricovero per intervento chirurgico. La paziente rifiutava il ricovero e in data 26/12/20212 si recava presso la in Acerra per sottoporsi all'intervento chirurgico già proposto Controparte_5 di sostituzione protesica dell'anca destra. L'intervento veniva eseguito il 07/01/2013.
La perizianda veniva dimessa dopo pochi giorni con decorso post operatorio regolare e si sottoponeva alle cure di riabilitazione fisiatrica previste per questo tipo di intervento per circa 30 giorni. Veniva giudicata guarita con postumi da valutare in sede medico legale in data 18/07/2013.».
11 Nel caso di specie, è possibile evidenziare come le risultanze istruttorie valutate in toto si collochino perfettamente in quel quadro giurisprudenziale che attribuisce particolare rilevanza al ruolo dei sanitari e al loro compito obbligatorio ex lege di riportare nel referto tanto l'omissione di soccorso quanto l'incidente cagionato da un veicolo non identificato (Cfr., ex multis, in motivazione, Cass., 12 gennaio 2023, n.
644).
La Corte ritiene, quindi, che dalla documentazione agli atti siano ravvisabili confortevoli prove sulla fondatezza dell'azione proposta.
Tali risultanze istruttorie si pongono senza dubbio in una soluzione di continuità e sono idonea a dimostrare sia l'avvenimento del fatto storico, sia la responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate da , sia l'impossibilità non colposa di identificare il Parte_1
veicolo e sia – seppur non rilevante − la diligenza della stessa.
Di conseguenza, ritenendo fondato l'appello ed evidenziando, di conseguenza,
l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto, si procede alla liquidazione del danno che il c.t.u. ha provveduto a quantificare. Secondo
l'accreditato parere del Dott. , invero, a dalle lesioni Persona_2 Parte_1
occorsele i postumi sono così valutabili: malattia della durata complessiva di 60 giorni, di cui 30 giorni di I.T.T. e 30 giorni di I.T.P. al 50% e danno biologico del 15% secondo i barèmes attuali e tenuto conto che “allo stato attuale l'anca presenta movimenti liberi e una funzionalità ottimale”.
Il risarcimento del danno va liquidato secondo i parametri (attuali: cfr. Cass.
19229/22) previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024, in forza delle quali, in base all'età della danneggiata al momento del sinistro (49 anni), dei postumi permanenti (15%) e del periodo d'invalidità temporanea (totale per 30 giorni e parziale al 50% per 30 giorni), è dovuto l'importo di € 53.136,00 (di cui € 47.961,00 per il danno biologico permanente ed € 5.175,00 per l'invalidità temporanea).
In esso, invero, vanno ricomprese sia la componente biologica/dinamico relazionale che la componente di sofferenza soggettiva interiore.
Al riguardo va osservato che il danno morale presenta carattere di autonomia e costituisce una sofferenza di natura interiore e non relazionale, dovuto a condizioni
12 di stress o al patema d'animo che deriva dalle conseguenze dell'altrui condotta illecita, la cui prova, trattandosi appunto di dimostrare sensazioni e sentimenti in interiore homine, si fonda essenzialmente sulle presunzioni (cfr., ex multis, Cass.
17144/06, nonché Cass. 19434/19, Cass. 23754/18 e Cass. 2886/14), il ricorso alle quali esige soltanto che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza
(Cass. 24643/21). La Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del
12/07/2023) ha, altresì, affermato che “ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.”.
Ebbene, nella specie, accertato il nesso causale tra il sinistro e i danni subiti, può legittimamente presumersi la sofferenza d'animo patita dall'appellante, a fronte della significativa entità della lesione subita che, inevitabilmente, ha inciso sulle abitudini di vita dell'appellante.
La predetta somma di € 53.136,00 dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (24.12.2012) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'TA (Cassazione civile, Sez. Un. 05.04.2007 n. 8521). A partire dal giorno successivo alla decisione gli interessi legali vanno calcolati sulla somma complessiva (capitale rivalutato + interessi) fino all'effettivo soddisfo.
La riforma della sentenza importa che la Corte debba rideterminare le spese dell'intero giudizio. Invero, si applica il principio per il quale la riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il
13 cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (da ultimo Cassazione civile, sez. III,
12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene all'appellata. La liquidazione eseguita applicando il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche è contenuta in dispositivo. Alla parte soccombente va anche interamente posto l'onorario liquidato al c.t.u. nominato nel primo grado del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 9886/2021 pronunciata in data 6 dicembre 2022 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di , di € Controparte_1 Parte_1
53.136,00, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 24.12.2012 e rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sul totale degli interessi sino a quella data calcolati, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che si liquidano, per il primo grado, in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in €
7.160,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado del giudizio a carico dell'appellata.
Così deciso in Napoli in data 30 gennaio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Assunta d'Amore
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