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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6946/2024 promossa da:
con avv.TURRIANI PAOLA Parte_1
RICORRENTE
contro
con avv. NANNUCCI LAURA Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
1) I coniugi (cod. fisc. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.04.1954, residente in [...], di cittadinanza italiana, e la sig.ra
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Firenze, via Carnesecchi, n. 22, di cittadinanza italiana, chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i medesimi celebrato a
Firenze in data 15.9.1984 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Firenze, atto n. 836 – parte II – serie A – 1984), ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di annotare e trascrivere l'emananda sentenza;
2) Le parti concordano sul venir meno dei presupposti dell'assegnazione della ex casa coniugale di Firenze, via Carnesecchi, n. 22, alla sig.ra e chiedono, quindi, Controparte_1 la revoca del relativo provvedimento. L'ing. dichiara di rinunciare Parte_1 all'eventuale richiesta alla sig.ra di indennità di occupazione del suddetto Controparte_1 immobile.
3) L'ing. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento di cui agli Pt_1 CP_1 accordi di separazione fino al corrente mese di dicembre 2024 incluso.
pagina 1 di 4 4) I coniugi concordano di definire in questa sede ogni reciproco rapporto patrimoniale nonché dichiarano di voler sciogliere la comunione avente ad oggetto gli immobili di cui sopra secondo le seguenti modalità:
4a) l'Ing. si obbliga a trasferire alla sig.ra che Parte_1 Controparte_1 accetta, la quota del 50% di sua spettanza dell'immobile di cui al punto a) della premessa e precisamente: immobile ad uso civile abitazione posto in Firenze, via Carnesecchi, n. 22, al piano terreno rialzato di vani 5, oltre cucina, due bagni, disimpegni, ingresso, terrazza che costituisce copertura di porzione del resede sottostante di altra proprietà. A detto appartamento è annesso un vano ad uso cantina al piano seminterrato nonché giardino sul retro con accesso dal vano ad uso cucina mediante scala esterna di collegamento. Al bene sopradescritto compete diritto di passo pedonale e carraio su porzione di resede di terreno avente accesso dal numero civico n. 20 di via Carnesecchi. Il tutto come meglio rappresentato al NCEU del Comune di Firenze, foglio 82, particella 183, sub 500, zc 2, cat.
A/3, cl. 4, vani 7,5, rendita catastale 1.316,97. Con la cessione della quota come sopra detto, la sig.ra diventerà piena proprietaria dell'immobile di Firenze, via Controparte_1
Carnesecchi, n. 22.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede viene effettuata anche a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. n. 898/1970
e ss. modifiche e, quindi, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria. si dichiara soddisfatta e consapevole che non potrà più proporre in Controparte_1 conformità al disposto di cui al predetto art. 5 L. n. 898/1970 alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del marito.
4b) la sig.ra si obbliga a trasferire all'Ing. che Controparte_1 Parte_1 accetta, contestualmente al trasferimento di cui al punto 4a), la quota del 50% di sua spettanza dell'immobile di cui al punto b) della premessa e più precisamente: immobile ad uso civile abitazione posto in Piombino, Frazione Riotorto, (LI), via Valle Fiorita, n. 6, interno 24, composto di due vani, angolo cottura ed accessori al piano primo, con sottotetto e vano uso box a piano terra il tutto come meglio rappresentato al NCEU del Comune di
Piombino:
- quanto all'appartamento: via Valle Fiorita, n. 6, piano 1, foglio 41, particella 476 sub 617 cat A/2 cl. 2, 3 vani, rendita catastale 395,09
- quanto al box: via della Bottaccina, piano T foglio 41, particella 471, sub 709, cat C/6, cl.
8, rendita catastale 94,82. Con la cessione della quota come sopra detto, il sig. Parte_1 diventerà pieno proprietario dell'immobile di Riotorto.
[...]
pagina 2 di 4 4c) la sig.ra a conguaglio dei suddetti trasferimenti, si obbliga a versare Controparte_1 all'Ing. l'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) mediante assegno Parte_1 circolare intestato ad o bonifico istantaneo sul conto corrente al Parte_1 medesimo intestato alla sottoscrizione del rogito notarile.
5) Ai fini fiscali gli impegni tutti sopra assunti rientrando nel quadro di un più ampio accordo di regolamentazione dei rapporti fra i coniugi ed essendo specificatamente funzionali ed indispensabili alle intese da essi raggiunte sugli aspetti patrimoniali conseguenti al divorzio, godono dei benefici di esenzione da qualunque imposta e tassa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. n. 74/1987, così come previsto dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e n. 176 del 15 aprile 1992, di cui i signori e chiedono l'applicazione quanto ai trasferimenti che Parte_1 Controparte_1 verranno stipulati in attuazione ed esecuzione del presente accordo.
6) Le parti si obbligano a sottoscrivere entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il rogito notarile volto a formalizzare nonché a dare esecuzione e compimento a quanto sopra pattuito.
7) Faranno carico in egual misura fra le parti tutte le spese necessarie e conseguenti all'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui sopra, ivi comprese le tasse, le imposte ed i compensi del notaio, la relazione tecnica e la documentazione e attestato di prestazione energetica nonché gli eventuali costi di regolarizzazione urbanistica/edilizia/catastale necessari al trasferimento;
8) Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia domanda e/o richiesta di rimborso, l'una nei confronti dell'altra e, quindi, di aver definito tutte le rispettive pendenze e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo, ivi compreso quanto fino ad oggi sostenuto per spese condominiali, utenze, tari ed imposte relative agli immobili di cui sopra. Le parti dichiarano, altresì, che fin dalla firma del presente verbale, la sig.ra sosterrà in via esclusiva ed integrale tutte le spese, le utenze e gli oneri Controparte_1 condominiali e di manutenzione afferenti all'immobile posto in Firenze, via Carnesecchi, n.
22 e, al contempo, l'Ing. sosterrà in via esclusiva ed integrale tutte le Parte_1 spese, le utenze e gli oneri condominiali e di manutenzione afferenti all'immobile posto in
Piombino (LI), località Riotorto, via Valle Fiorita, n. 6, ivi comprese eventuali richieste da parte del super condominio di Riotorto in ordine ad un contenzioso in essere con la società
Con reciproco impegno di tenersi indenni da eventuali richieste di pagamento CP_2 avanzate dagli amministratori di condominio dei suddetti immobili. Il saldo Imu relativo all'immobile di Riotorto anno 2024, con scadenza 16.12.2024, verrà sostenuto nella misura del 50% ciascuno dalle parti.
pagina 3 di 4 9) Le spese e competenze legali maturate dai rispettivi difensori si intendono integralmente tra le parti compensate.
OGGETTO: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n.
2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in epigrafe in quanto non contrarie a norme imperative e va dichiara equa la previsione di trasferimento immobiliare a titolo di una tantum, considerate le circostanze esposte dalle parti nei rispettivi atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FIRENZE da e e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1984 al n. 836 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti.
Dichiara equa l'attribuzione una tantum.
Così deciso in Firenze, 6/12/2024
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6946/2024 promossa da:
con avv.TURRIANI PAOLA Parte_1
RICORRENTE
contro
con avv. NANNUCCI LAURA Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
1) I coniugi (cod. fisc. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.04.1954, residente in [...], di cittadinanza italiana, e la sig.ra
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Firenze, via Carnesecchi, n. 22, di cittadinanza italiana, chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i medesimi celebrato a
Firenze in data 15.9.1984 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Firenze, atto n. 836 – parte II – serie A – 1984), ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di annotare e trascrivere l'emananda sentenza;
2) Le parti concordano sul venir meno dei presupposti dell'assegnazione della ex casa coniugale di Firenze, via Carnesecchi, n. 22, alla sig.ra e chiedono, quindi, Controparte_1 la revoca del relativo provvedimento. L'ing. dichiara di rinunciare Parte_1 all'eventuale richiesta alla sig.ra di indennità di occupazione del suddetto Controparte_1 immobile.
3) L'ing. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento di cui agli Pt_1 CP_1 accordi di separazione fino al corrente mese di dicembre 2024 incluso.
pagina 1 di 4 4) I coniugi concordano di definire in questa sede ogni reciproco rapporto patrimoniale nonché dichiarano di voler sciogliere la comunione avente ad oggetto gli immobili di cui sopra secondo le seguenti modalità:
4a) l'Ing. si obbliga a trasferire alla sig.ra che Parte_1 Controparte_1 accetta, la quota del 50% di sua spettanza dell'immobile di cui al punto a) della premessa e precisamente: immobile ad uso civile abitazione posto in Firenze, via Carnesecchi, n. 22, al piano terreno rialzato di vani 5, oltre cucina, due bagni, disimpegni, ingresso, terrazza che costituisce copertura di porzione del resede sottostante di altra proprietà. A detto appartamento è annesso un vano ad uso cantina al piano seminterrato nonché giardino sul retro con accesso dal vano ad uso cucina mediante scala esterna di collegamento. Al bene sopradescritto compete diritto di passo pedonale e carraio su porzione di resede di terreno avente accesso dal numero civico n. 20 di via Carnesecchi. Il tutto come meglio rappresentato al NCEU del Comune di Firenze, foglio 82, particella 183, sub 500, zc 2, cat.
A/3, cl. 4, vani 7,5, rendita catastale 1.316,97. Con la cessione della quota come sopra detto, la sig.ra diventerà piena proprietaria dell'immobile di Firenze, via Controparte_1
Carnesecchi, n. 22.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede viene effettuata anche a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8, L. n. 898/1970
e ss. modifiche e, quindi, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria. si dichiara soddisfatta e consapevole che non potrà più proporre in Controparte_1 conformità al disposto di cui al predetto art. 5 L. n. 898/1970 alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del marito.
4b) la sig.ra si obbliga a trasferire all'Ing. che Controparte_1 Parte_1 accetta, contestualmente al trasferimento di cui al punto 4a), la quota del 50% di sua spettanza dell'immobile di cui al punto b) della premessa e più precisamente: immobile ad uso civile abitazione posto in Piombino, Frazione Riotorto, (LI), via Valle Fiorita, n. 6, interno 24, composto di due vani, angolo cottura ed accessori al piano primo, con sottotetto e vano uso box a piano terra il tutto come meglio rappresentato al NCEU del Comune di
Piombino:
- quanto all'appartamento: via Valle Fiorita, n. 6, piano 1, foglio 41, particella 476 sub 617 cat A/2 cl. 2, 3 vani, rendita catastale 395,09
- quanto al box: via della Bottaccina, piano T foglio 41, particella 471, sub 709, cat C/6, cl.
8, rendita catastale 94,82. Con la cessione della quota come sopra detto, il sig. Parte_1 diventerà pieno proprietario dell'immobile di Riotorto.
[...]
pagina 2 di 4 4c) la sig.ra a conguaglio dei suddetti trasferimenti, si obbliga a versare Controparte_1 all'Ing. l'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) mediante assegno Parte_1 circolare intestato ad o bonifico istantaneo sul conto corrente al Parte_1 medesimo intestato alla sottoscrizione del rogito notarile.
5) Ai fini fiscali gli impegni tutti sopra assunti rientrando nel quadro di un più ampio accordo di regolamentazione dei rapporti fra i coniugi ed essendo specificatamente funzionali ed indispensabili alle intese da essi raggiunte sugli aspetti patrimoniali conseguenti al divorzio, godono dei benefici di esenzione da qualunque imposta e tassa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. n. 74/1987, così come previsto dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e n. 176 del 15 aprile 1992, di cui i signori e chiedono l'applicazione quanto ai trasferimenti che Parte_1 Controparte_1 verranno stipulati in attuazione ed esecuzione del presente accordo.
6) Le parti si obbligano a sottoscrivere entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il rogito notarile volto a formalizzare nonché a dare esecuzione e compimento a quanto sopra pattuito.
7) Faranno carico in egual misura fra le parti tutte le spese necessarie e conseguenti all'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui sopra, ivi comprese le tasse, le imposte ed i compensi del notaio, la relazione tecnica e la documentazione e attestato di prestazione energetica nonché gli eventuali costi di regolarizzazione urbanistica/edilizia/catastale necessari al trasferimento;
8) Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia domanda e/o richiesta di rimborso, l'una nei confronti dell'altra e, quindi, di aver definito tutte le rispettive pendenze e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo, ivi compreso quanto fino ad oggi sostenuto per spese condominiali, utenze, tari ed imposte relative agli immobili di cui sopra. Le parti dichiarano, altresì, che fin dalla firma del presente verbale, la sig.ra sosterrà in via esclusiva ed integrale tutte le spese, le utenze e gli oneri Controparte_1 condominiali e di manutenzione afferenti all'immobile posto in Firenze, via Carnesecchi, n.
22 e, al contempo, l'Ing. sosterrà in via esclusiva ed integrale tutte le Parte_1 spese, le utenze e gli oneri condominiali e di manutenzione afferenti all'immobile posto in
Piombino (LI), località Riotorto, via Valle Fiorita, n. 6, ivi comprese eventuali richieste da parte del super condominio di Riotorto in ordine ad un contenzioso in essere con la società
Con reciproco impegno di tenersi indenni da eventuali richieste di pagamento CP_2 avanzate dagli amministratori di condominio dei suddetti immobili. Il saldo Imu relativo all'immobile di Riotorto anno 2024, con scadenza 16.12.2024, verrà sostenuto nella misura del 50% ciascuno dalle parti.
pagina 3 di 4 9) Le spese e competenze legali maturate dai rispettivi difensori si intendono integralmente tra le parti compensate.
OGGETTO: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n.
2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in epigrafe in quanto non contrarie a norme imperative e va dichiara equa la previsione di trasferimento immobiliare a titolo di una tantum, considerate le circostanze esposte dalle parti nei rispettivi atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FIRENZE da e e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1984 al n. 836 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti.
Dichiara equa l'attribuzione una tantum.
Così deciso in Firenze, 6/12/2024
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 4 di 4