CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4440/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo ARni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1410/2020 pubblicata in data 29.9.2020, vertente
TRA
, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 [...]
, cod. fisc. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, cod. fisc. , tutti rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'avv. Alberico Villani,
- APPELLANTI
E
p. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenia Croce,
TA EX IA e AN AR US,
Pagina 1 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26/01/2018, e Pt_1
e convenivano in giudizio innanzi Parte_3 Parte_2
al Tribunale di Avellino la per ivi sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di apertura di conto corrente e di ogni operazione posta in essere dal promotore sig. ed in particolare degli ordini di Parte_4
bonifico del 14.11.2006 e del 09.01.2007; 2. Ritenuta l'illiceità della condotta del promotore, che ha artificiosamente posto in essere atti dispositivi della somma appartenente ai clienti, cagionando la perdita economica pari all'intero capitale conferito, dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 31 secondo comma TUF e, di Controparte_1
conseguenza, condannare la convenuta alla restituzione CP_1
dell'importo complessivamente versato sul c/c, ed in via subordinata al risarcimento del danno da mancato guadagno o da perdita di chance, pari al rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi;
3.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“In via Principale: 1) rigettare tutte le domande (anche istruttorie) formulate
Pagina 2 dai sig.ri e e nei Pt_1 Parte_3 Parte_2
confronti di perché prescritte, inammissibili, Controparte_1
infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alla CP_1
domanda di nullità dei due bonifici contestati e conseguentemente rigettare la relativa domanda di restituzione per le ragioni esposte in narrativa;
3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, determinare gli effetti risarcitori e/o restitutori in favore dei sig.ri e Pt_1
e , tenendo conto di tutti i rilievi Parte_3 Parte_2
e le eccezioni sollevate nelle difese della convenuta Controparte_1
e in particolare del loro concorso di colpa, con ogni conseguente statuizione in merito al quantum debeatur. In via ulteriormente subordinata 4) disporre il mutamento di rito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter, comma 3°, c.p.c., fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c.”.
Con provvedimento del 26 ottobre 2018 il G.I. respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Disposto il mutamento del rito (da sommario a ordinario), con le memorie istruttorie i ricorrenti chiedevano l'ammissione della perizia grafologica al fine di accertare l'eterografia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente e sulle disposizioni di bonifico del 14 novembre 2006 e del 9 gennaio 2007; chiedevano, altresì, l'ammissione della prova testimoniale.
Il Giudice ammetteva la CTU e si riservava all'esito sull'ammissione della prova testimoniale.
Pagina 3 Espletata la consulenza d'ufficio, con sentenza n. 1410/2020 il Tribunale di
Avellino così decideva: “rigetta la domanda proposta da Pt_1
, e , con ricorso in data
[...] Parte_2 Parte_3
26.1.2018; 2. condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, in Parte_3
favore di che liquida in € 5.534,00 per onorario, Controparte_1
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15% ed oltre compensi per il
CTU, già liquidati in corso di causa”.
Con atto di citazione in appello notificato via PEC in data 30 novembre
2020, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
hanno impugnato la sentenza suddetta svolgendo due motivi di appello, come di seguito illustrati, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In integrale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto: riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Avellino n. 1410/2020 per i motivi sopra indicati;
condannare il convenuto alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio (con attribuzione al sottoscritto che dichiara di averne fatto anticipazione) oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria si chiede
l'acquisizione dei documenti di cui in premessa”.
Si è costituita in giudizio la contestando tutte le Controparte_1
difese degli appellanti e formulando le seguenti conclusioni:
<
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 e/o 348 bis e ter
c.p.c. dell'appello proposto dai sig.ri , e Parte_1 Parte_3
avverso la Sentenza n. 1410/2020 pronunciata dal Parte_2
Pagina 4 Tribunale di Avellino in data 29 settembre 2020 e depositata in pari data per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguenza di legge.
IN VIA PRINCIPALE
2. Rigettare l'appello e tutte le domande anche istruttorie proposte dai sig.ri , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
perché inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1410/2020 pronunciata dal Tribunale di
Avellino in data 29 settembre 2020 e depositata in pari data.
IN VIA SUBORDINATA
3. Nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande di cui sopra, dichiarare rinunciate ex art. 346 c.p.c. tutte le domande formulate dai sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
siccome non espressamente riproposte nell'atto di citazione in appello;
4. Sempre nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande di cui sopra, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
con riferimento alla domanda di nullità dei due bonifici contestati e conseguentemente rigettare la relativa domanda di restituzione per le ragioni esposte in narrativa e comunque in accoglimento delle domande svolte da anche in primo grado (da intendersi qui CP_1
ritrascritte), rigettare le domande dei sig.ri , Parte_1 Parte_3
e siccome infondate in fatto e in diritto e Pt_3 Parte_2
comunque indimostrate;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
5. Nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle
Pagina 5 avverse domande, determinare gli effetti restitutori e/o risarcitori in favore dei sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
tenendo conto di tutti i rilievi e le eccezioni sollevati negli scritti difensivi
e, in particolare, l'identità e approvandolo.
4) Vero che nel 2006 e nel 2007 così come negli anni successivi e ancora oggi, gli estratti dei conti dei clienti di così come gli altri CP_1
documenti informativi a conferma delle operazioni bancarie disposte dai clienti medesimi, vengono: (i) generati dall'Ufficio Ragioneria e dall'Ufficio Prodotti Bancari di Banca Generali e trasmessi per via informatica, entro quindici giorni dalla data di produzione, alla società
(ii) stampati, imbustati e consegnati da alle Parte_5 Parte_5 [...]
entro sette giorni dalla ricezione degli stessi e (iii) spediti dalle CP_2
, entro cinque giorni dalla ricezione, ai clienti di CP_2 [...]
all'indirizzo dagli stessi indicato, in busta chiusa e per posta CP_1
ordinaria?
Si indicano a testi sui capitoli da nn. 1 a 3 il sig. Parte_4
domiciliato c/o l'agenzia Banca Generali Private, Via Dei Mille n. 40,
80121, Napoli e sul capitolo n. 4 il dott. c/o Testimone_1 [...]
Corso Cavour, 5/A – 34132 Trieste. Controparte_1
6.2) ammettere l'interrogatorio formale dei sig.ri , Parte_2
e sui seguenti capitoli: Parte_1 Parte_3
a. Vero che dal 2006 al 2014 l'indirizzo di residenza dei sig.ri Pt_1
, e era in Contrada
[...] Parte_3 Parte_2
Pincera n. 6, Altavilla Irpina (AV) e vero che a tale indirizzo ricevevano la posta loro indirizzata?
b. Vero che nel maggio 2006 il sig. ha ordinato il Parte_1
disinvestimento delle quote del fondo Anima disponendo che il relativo
Pagina 6 controvalore (pari a Euro 14.826,71) venisse versato sul conto corrente n.
8500207786 dallo stesso intrattenuto presso e vero che a CP_1
seguito di tale disposizione la somma di cui sopra è stata accreditata in data 4 maggio 2006 come da ns. doc. 12 che si mostra all'interrogato?
c. Vero che nell'aprile 2006 i sig.ri , Parte_1 Parte_3
e hanno chiesto la chiusura del conto
[...] Parte_2
corrente da loro intrattenuto presso altro istituto bancario disponendo che il saldo residuo (pari a Euro 13.196,34) venisse versato sul conto corrente
n. 8500207786 acceso presso e vero che a seguito di tale CP_1
disposizione la somma di cui sopra è stata accreditata in data 5 maggio
2006 come da ns. doc. 12 che si mostra all'interrogato?
d. Vero che a fine aprile 2006 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la chiusura del conto corrente da loro intrattenuto
[...]
presso altro istituto bancario disponendo che il saldo residuo (pari ad
Euro 24.294,70) venisse versato sul conto corrente n. 8500207786 acceso presso e vero che a seguito di tale disposizione la somma CP_1
di cui sopra è stata accreditata in data 16 maggio 2006 come da ns. doc.
12 che si mostra all'interrogato?
e. Vero che in data 29 maggio 2006 la sig.ra ha Parte_2
disposto un bonifico di Euro 1.000 a favore del conto corrente dalla stessa intrattenuto presso Banca Posta e vero detto bonifico veniva poi stornato il successivo 8 giugno 2006 come da ns. doc. 12 che si mostra all'interrogato?
f. Vero che in data 3 luglio 2006 la sig.ra ha disposto, Parte_2
sottoscrivendo il modulo di cui al ns. doc. 13 che viene mostrato all'interrogando, un bonifico di Euro 1.000 con addebito sul conto
Pagina 7 corrente n. 8500207786 presso e a favore di un altro conto CP_1
corrente dalla stessa intrattenuto presso Banca Posta?
6.3) ammettere alla prova contraria sul capitolo di prova CP_1
per testi n. 1 dedotto da controparte nella memoria istruttoria, indicando a teste il sig. ”>. Parte_4
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
1. L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante
Pagina 8 intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto della domanda che il giudice di primo grado ha accolto.
3. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice
Pagina 9 non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della “non … corretta valutazione delle risultanze processuali” e ritengono che, a fronte dei pareri discordanti sull'autenticità delle firme resi dalla CTU dr.ssa e dalla CTP di parte appellante, nonché delle ulteriori Persona_1
risultanze di causa, il Giudice non avrebbe dovuto fare “esclusivo riferimento ai dati provenienti dalla consulenza grafica”, ma avrebbe dovuto “espletare anche altri mezzi istruttori” e, quindi, rinnovare la CTU affidando l'incarico ad un collegio di grafologi ammettendo la prova per testi articolata nelle memorie istruttorie depositate in primo grado.
4.1. Occorre, quindi, prendere in considerazione anzitutto i rilievi critici alla CTU avanzati nell'atto di appello.
Con la prima doglianza si assume che non sarebbe stato correttamente applicato il metodo scientifico e non sarebbe stata presa in considerazione l'eventualità che le scritture in verifica potessero essere state oggetto di dissimulazione o imitazione.
Al riguardo, va segnalato che il c.t.u. ha indicato, in premessa, che la relazione tecnica viene redatta con applicazione del metodo grafotecnico, su base grafologica, di scuola Francese integrato dai metodi forensi europei che studiano il gesto grafico come processo correlato alla matrice psicofisica vitale da cui proviene, di guisa che le sottoscrizioni in verifica ed in comparazione vengono analizzate nel loro aspetto dinamico e non
Pagina 10 meramente formale. L'analisi della scrittura di tutte le sue forme, manoscritta o meccanica, conduce all'individuazione di fenomeni e comportamenti che sono tipici e personali dell'autore della scrittura e che attengono ad aspetti di carattere generale e particolare.
In particolare, il consulente d'ufficio, al contrario di quanto assunto dagli appellanti, ha espressamente puntualizzato che, dopo aver evidenziato gli aspetti connotativi delle sottoscrizioni in verifica e delle sottoscrizioni in comparazione, ha proceduto ad un confronto diretto fra le caratteristiche individualizzanti emerse da entrambe le manoscritture “valutandone
l'autografia o le possibili ipotesi sia imitative che dissimulative” (pag. 5 della consulenza).
Quanto all'ipotesi dell'imitazione specifica delle firme V4 e V6, gli appellanti sostengono che esse sono “innaturalmente identiche” e che vi sarebbe divergenza “nei legamenti tra le firme di verifica e le comparative”, agevolmente rilevabili da un microscopio ottico, strumento non utilizzato dal c.t.u.
Ora, detta osservazione era già stata avanzata dal consulente di parte degli attori il quale aveva rappresentato che le scritture in questione non sono sovrapponibili e quindi non possono essere assolutamente considerate identiche.
Il c.t.u. ha preso in considerazione tale obiezione e, sulla premessa generale che le firme definite “IDENTICHE” presentano in realtà alcune visibili divergenze in quanto nessuna firma naturale può essere identica ad un'altra, ha rilevato che “Il confronto grafico consente di rilevare che le divergenze tra le firme in verifica V4 e V6 rientrano nella normale variabilità grafica della scrivente, in quanto riguardano prevalentemente la forma e
Pagina 11 l'inclinazione, ma permane invariata la gestualità personale della sig.ra
e gli automatismi scrittori. Parte_2
Tale aspetto è sufficiente ad escludere un'ipotesi imitativa in quanto, in caso contrario, l'imitatore avrebbe sì riprodotto fedelmente le forme ma senza poter riprodurre le particolarità dinamico gestuali che entrambe le sottoscrizioni presentano”.
E' stata evidenziata, quindi, la sussistenza di caratteristiche grafiche costanti, altamente probanti e connotative, che permangono sia nelle firme in verifica che nelle comparative, pur tenendo conto della variabilità grafica individuale. Fra esse, particolare valore connotativo assumono i “gesti fuggitivi”, dettagliatamente elencati dal consulente (pag. 79 ss), in quanto automatizzati e personali, la cui persistenza sia nelle firme in verifica che nelle comparative consente di ricondurre il gesto grafico ad un'unica mano grafo-operante.
In sostanza, le differenze riscontrate attengono ad elementi di tipo formale, come le diverse modalità nel tracciare la “G” e la vocale “a”, ed in quanto tali non rivestono importanza ai fini identificatori dato che le variazioni di forma, insieme all'inclinazione ed alla dimensione, rientrano nelle differenze esteriori prodotte dall'ambito di variabilità del grafismo individuale e non cambiano le modalità esecutive. Le analisi di confronto tra due grafie presentano comunque e sempre similarità e diversità.
Anche per quanto riguarda il mancato uso del microscopio, la dr.ssa ha affermato l'assoluta erroneità della censura, così motivando: “la Per_1
conoscenza degli elementi di identificazione segnalati dalla CTP, quali i particolari legati al movimento, come da lei stessa precisato, non può provenire dalle immagini rimandate da un microscopio bensì dalla conoscenza delle materie che studiano i processi di formazione della
Pagina 12 scrittura essendo questi il prodotto di complesse attività neurofisiologiche
e psichiche che si collocano nei processi conoscitivi di natura epistemologica.
Oltre a tale osservazione, nulla in concreto veniva posto all'attenzione di questo C.T.U né in termini di rilevazioni teoriche né di dati oggettivabili e quindi esposti in sequenze visivo-descrittive” (pagg. 82,83).
Queste precise confutazioni del c.t.u. delle contestazioni mosse dal consulente di parte attrice non sono state in alcun modo considerate né tantomeno sottoposte a vaglio critico dalle difese degli appellanti.
In definitiva, il c.t.u. ha proceduto ad un approfondito confronto tra le firme in verifica di e Parte_2 Parte_1 Parte_3
, e le firme autografe degli stessi, desunte da numerose altre
[...]
firme di comparazione pacificamente riconosciute come autentiche
(utilizzate come “tertium comparationis”), e ricorrendo anche ai c.d. saggi grafologici in occasione delle operazioni di consulenza tecnica di ufficio.
Da tale verifica il consulente ha desunto “emerse numerose e probanti corrispondenze che riguardano sia aspetti generali e particolari sia aspetti connotativi del grafismo e della morfologia e dinamica letterale, le numerose convergenze come ampiamente documentato sono tali da poter affermare con certezza tecnica che le sottoscrizioni vergate sui documenti
3, 14, 16, sono autografe dei soggetti firmatari” (pag. 88).
Ritiene, dunque, questa Corte che il perito di ufficio abbia operato in maniera assolutamente corretta e condivisibile sia sul piano metodologico che della coerenza logico-giuridica delle valutazioni e conclusioni espresse, tenendo conto di tutte le risultanze documentali versate in atti ed esponendo in modo chiaro, specifico e dettagliato tutti i corretti ed adeguati criteri tecnici seguiti e gli elementi e tratti grafici considerati, per pervenire
Pagina 13 all'accertamento della sicura autenticità delle sottoscrizioni apposte da ciascuno degli istanti.
Ne deriva l'assoluta superfluità di una rinnovazione della consulenza grafologica d'ufficio, su cui ha insistito parte appellante.
4.2 Per quanto riguarda la richiesta di prova testimoniale, da esaminare in questa sede perché specificamente reiterata all'udienza del 29/01/2020 di precisazione delle conclusioni in primo grado, va rilevato che essa si articola in due capi.
Nel primo, gli odierni appellanti chiedevano di essere ammessi alla prova testimoniale sulla seguente circostanza:
“Vero che i sig.ri si sono recati solo ed unicamente il 4 aprile Pt_3
2012 presso lo sportello di ed in quella occasione CP_1
venivano ricevuti dal sig. che non avevano mai visto né Parte_4
conosciuto prima di quella data”.
Nel secondo, essi chiedevano di essere ammessi a provare con il teste citato da controparte, la seguente circostanza: “Vero che è Parte_4
stato socio unitamente al sig. della società finanziaria IBS Persona_2
Forex, società con sede in Como coinvolta in una bancarotta fraudolenta pari a circa € 60.000,00”.
Le circostanze oggetto di entrambi i capi non assumono alcun rilievo ai fini della decisione.
Il fatto che i si fossero recati soltanto in data 4.4.2012 presso la Pt_3
e che in quell'occasione avessero conosciuto il è CP_1 Pt_4
sostanzialmente pacifico e non è certo sufficiente a dimostrare che essi non avevano avuto in precedenza conoscenza dell'esistenza del conto corrente e dei due bonifici. Ad avviso del giudice di prime cure detta conoscenza era
Pagina 14 desumibile da altri precedenti bonifici eseguiti pacificamente dalla stessa e tale deduzione non è stata specificamente smentita. Pt_2
Come pure la circostanza che il ed il erano stati soci di una Pt_4 CP_3
società che sarebbe stata genericamente “coinvolta in una bancarotta fraudolenta pari a circa € 60.000,00”, non ha un'attinenza diretta con la vicenda oggetto di causa e nulla dimostra relativamente all'attività truffaldina che sarebbe stata compiuta dai predetti nell'esecuzione dei bonifici in questione.
Per concludere sul punto, deve allora ritenersi che correttamente il
Tribunale ha disatteso la richiesta di prova testimoniale avanzata dagli istanti in quanto relativa a circostanze del tutto inidonee a dimostrare, neppure sul piano meramente indiziario, gli addebiti mossi alla CP_1
convenuta.
5. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti, invece, chiedono l'acquisizione di documenti contenuti nel procedimento penale tenutosi a carico di e dei suoi familiari innanzi al Tribunale di Avellino, Persona_2
nel corso del quale erano stati escussi (innanzi alla P.G. Parte_4
il 13/4/2010 e in dibattimento all'udienza del 18.12.2019), CP_4
(innanzi alla P.G. il 15.1.2010 ed il 2.2.2010), (innanzi Controparte_5
alla P.G. il 18.3.2010 e in dibattimento all'udienza del 18.12.2019), nonché
che avrebbe reso la dichiarazione confessoria stragiudiziale il Persona_2
9.12.2020.
Assumono gli appellanti di aver avuto conoscenza di tutte le dichiarazioni raccolte nel processo penale solo dopo quella resa dal e, quindi, che Per_2
sussiste l'impossibilità di poter produrre prima tali documenti per causa a loro non imputabile, oltre che l'indispensabilità degli stessi.
Pagina 15 Orbene, va premesso, in linea di diritto, che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 29/09/2020 per cui, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modifiche, dalla l. n.
134 del 2012, applicabile ai giudizi d'appello iniziati dopo il trentesimo giorno successivo a quello - 11 settembre 2012 - di entrata in vigore della suddetta legge n. 134 del 2012. Di conseguenza, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello "può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere" (da ultimo,
Cass. 23/07/2025, n.20786; 30/06/2025, n.17591).
A nulla rilevano quindi, le argomentazioni espresse dagli appellanti sulla indispensabilità delle suddette prove documentali. Il superamento del divieto presuppone, difatti, la prova che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile sia un impedimento dovuto a una causa di forza maggiore o caso fortuito, con il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa né tantomeno una mera difficoltà, superabili con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.
Nella fattispecie, parte attrice ha dedotto di aver compulsato il per Per_2
avere chiarezza delle operazioni oggetto di contestazione e di aver ottenuto ampia confessione del medesimo, dopodiché ha chiesto copie degli Per_2
atti del processo penale da cui emergevano quelle dichiarazioni di cui ha chiesto l'acquisizione in questa sede.
Pagina 16 Ad avviso della Corte, risulta, allora, evidente che la condotta tenuta dagli appellanti non consente di ravvisare la sussistenza di un impedimento assoluto nei termini sopra descritti.
Anzitutto, gli attuali appellanti avrebbero potuto chiedere di sentire come testimone , così da far acquisire direttamente nel presente Persona_2
giudizio la sua dichiarazione, peraltro anche in contraddittorio delle parti, anziché limitarsi a compulsare il predetto per ottenere chiarimenti in merito;
e ciò pur a voler prescindere dal fatto che di tali richieste rivolte al non vi è alcuna prova. Per_2
Le stesse considerazioni valgono per gli altri autori delle dichiarazioni de quibus, ossia per e , beneficiari dei CP_4 Controparte_5
bonifici, che pure parte attrice avrebbe potuto citare in giudizio in primo grado, ed anche per , che è stato indicato come testimone Parte_4
ma non sul suo coinvolgimento diretto nella redazione del bonifico.
Inoltre, va evidenziato che, come puntualmente osservato dalla difesa della
Banca, gli appellanti molti anni prima della produzione in giudizio di dette dichiarazioni avevano avuto conoscenza sia della presunta responsabilità del (v. esposto alla Banca d'Italia nel 2014), sia del processo penale Per_2
iniziato a carico dello stesso nel 2009 (v. lettera dell'avv. Villani del 2014).
Il che imponeva loro di attivarsi immediatamente per far valere il diritto all'acquisizione delle relative dichiarazioni ex art. 210 c.p.c., dichiarazioni che, tranne quella del erano tutte antecedenti alla pubblicazione della Per_2
sentenza gravata.
In definitiva, non vi è prova dell'assoluta necessità da parte degli appellanti di acquisire i documenti in questione, così da poter invocare l'applicazione a proprio favore dell'eccezione di cui al terzo comma del citato art. 345, dal momento che le relative dichiarazioni potevano essere introdotte
Pagina 17 diligentemente citando in giudizio i suoi autori come testimoni ed afferivano a circostanze pregresse, comunque dimostrabili aliunde.
5.1 Sotto altro aspetto, deve ancora rilevarsi che dalle dichiarazioni rese dal e dal non si evince chiaramente che la falsificazione dei due CP_4 CP_5
bonifici in contestazione sarebbe stata eseguita dal bensì solo che le Per_2
operazioni in questione provenivano da persone a loro sconosciute ed erano state realizzate tramite l'intervento del medesimo il quale, come Per_2
precisato dal , “disse che si trattava di assegni di altri suoi clienti che CP_4
avevano investito con lui”.
Il in particolare, ha riferito soltanto che il gli aveva Pt_4 Per_2
presentato alcuni clienti che avevano necessità di aprire un conto presso la e che tra di essi c'erano anche i coniugi CP_1 [...]
e , con il figlio , senza nulla Parte_2 Parte_1 Parte_3
precisare in ordine ai bonifici a firma della Pt_2
Si vuole dire, cioè, che comunque le dichiarazioni di cui parte appellante chiede l'acquisizione non sarebbero neppure idonee a sovvertire l'esito preciso emerso dalla consulenza grafologica vuoi perché emesse fuori dal contraddittorio vuoi perché poco precise sulle circostanze della falsificazione dei bonifici. L'unica dichiarazione astrattamente rilevante sul punto potrebbe essere quella sottoscritta dal in via stragiudiziale, Per_2
recante in calce anche le firme degli attuali appellanti, che di per sé non riveste un apprezzabile valore probatorio, e comunque nulla dice circa i rapporti del predetto con la quest'ultima, infatti, ha sempre CP_1
contestato di aver avuto un qualche rapporto con il di talché sarebbe Per_2
comunque indimostrata la sussistenza della riferibilità dell'operato del predetto all'istituto bancario, né, del resto, dai bonifici si evince alcun riferimento al o ad altro consulente della Pt_4 CP_1
Pagina 18 6. In senso contrario all'assunto attoreo ci sono anche le ulteriori considerazioni espresse dal primo giudice che assumono un forte valore indiziario negativo e che non sono state in alcun modo censurate dagli appellanti, ossia il fatto che, al contrario di quanto asserito dagli istanti, gli stessi erano pienamente a conoscenza dell'esistenza del conto corrente e lo avevano anche utilizzato concretamente, dal momento che sin dal
30.5.2006 la aveva ordinato un bonifico su detto conto, poi Pt_2
ripetuto il 3.7.2006. Come pure inficia ulteriormente la verosimiglianza della tesi degli attori il fatto che essi, dopo aver ricevuto gli estratti conto periodici e le comunicazioni della si sarebbero recati CP_1
presso la Banca per la prima volta solo il 4.4.2012 e, pur avendo appreso dei bonifici presuntivamente falsificati, avrebbero atteso altri sei anni per proporre il presente giudizio (il ricorso introduttivo è del gennaio 2018).
Restano, in tal modo, assorbite le altre obiezioni sollevate dalla
[...]
rispetto alla fondatezza della pretesa attorea. Controparte_1
6. Conclusivamente, tutti i motivi di gravame non risultano meritevoli di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è sicuramente una piena soccombenza degli appellanti che giustifica la condanna di questi ultimi al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) dei parametri del
D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni dibattute, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
Pagina 19 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1410/2020 pubblicata in data 29.9.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della che liquida in € 9.991,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25/09//2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo ARni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1410/2020 pubblicata in data 29.9.2020, vertente
TRA
, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 [...]
, cod. fisc. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, cod. fisc. , tutti rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'avv. Alberico Villani,
- APPELLANTI
E
p. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenia Croce,
TA EX IA e AN AR US,
Pagina 1 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26/01/2018, e Pt_1
e convenivano in giudizio innanzi Parte_3 Parte_2
al Tribunale di Avellino la per ivi sentire accogliere Controparte_1
le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di apertura di conto corrente e di ogni operazione posta in essere dal promotore sig. ed in particolare degli ordini di Parte_4
bonifico del 14.11.2006 e del 09.01.2007; 2. Ritenuta l'illiceità della condotta del promotore, che ha artificiosamente posto in essere atti dispositivi della somma appartenente ai clienti, cagionando la perdita economica pari all'intero capitale conferito, dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 31 secondo comma TUF e, di Controparte_1
conseguenza, condannare la convenuta alla restituzione CP_1
dell'importo complessivamente versato sul c/c, ed in via subordinata al risarcimento del danno da mancato guadagno o da perdita di chance, pari al rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi;
3.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“In via Principale: 1) rigettare tutte le domande (anche istruttorie) formulate
Pagina 2 dai sig.ri e e nei Pt_1 Parte_3 Parte_2
confronti di perché prescritte, inammissibili, Controparte_1
infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate. nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alla CP_1
domanda di nullità dei due bonifici contestati e conseguentemente rigettare la relativa domanda di restituzione per le ragioni esposte in narrativa;
3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, determinare gli effetti risarcitori e/o restitutori in favore dei sig.ri e Pt_1
e , tenendo conto di tutti i rilievi Parte_3 Parte_2
e le eccezioni sollevate nelle difese della convenuta Controparte_1
e in particolare del loro concorso di colpa, con ogni conseguente statuizione in merito al quantum debeatur. In via ulteriormente subordinata 4) disporre il mutamento di rito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter, comma 3°, c.p.c., fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c.”.
Con provvedimento del 26 ottobre 2018 il G.I. respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Disposto il mutamento del rito (da sommario a ordinario), con le memorie istruttorie i ricorrenti chiedevano l'ammissione della perizia grafologica al fine di accertare l'eterografia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente e sulle disposizioni di bonifico del 14 novembre 2006 e del 9 gennaio 2007; chiedevano, altresì, l'ammissione della prova testimoniale.
Il Giudice ammetteva la CTU e si riservava all'esito sull'ammissione della prova testimoniale.
Pagina 3 Espletata la consulenza d'ufficio, con sentenza n. 1410/2020 il Tribunale di
Avellino così decideva: “rigetta la domanda proposta da Pt_1
, e , con ricorso in data
[...] Parte_2 Parte_3
26.1.2018; 2. condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, in Parte_3
favore di che liquida in € 5.534,00 per onorario, Controparte_1
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15% ed oltre compensi per il
CTU, già liquidati in corso di causa”.
Con atto di citazione in appello notificato via PEC in data 30 novembre
2020, , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
hanno impugnato la sentenza suddetta svolgendo due motivi di appello, come di seguito illustrati, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In integrale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto: riformare la sentenza emessa dal Tribunale di
Avellino n. 1410/2020 per i motivi sopra indicati;
condannare il convenuto alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio (con attribuzione al sottoscritto che dichiara di averne fatto anticipazione) oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria si chiede
l'acquisizione dei documenti di cui in premessa”.
Si è costituita in giudizio la contestando tutte le Controparte_1
difese degli appellanti e formulando le seguenti conclusioni:
<
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità ex artt. 342 e/o 348 bis e ter
c.p.c. dell'appello proposto dai sig.ri , e Parte_1 Parte_3
avverso la Sentenza n. 1410/2020 pronunciata dal Parte_2
Pagina 4 Tribunale di Avellino in data 29 settembre 2020 e depositata in pari data per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguenza di legge.
IN VIA PRINCIPALE
2. Rigettare l'appello e tutte le domande anche istruttorie proposte dai sig.ri , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
perché inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1410/2020 pronunciata dal Tribunale di
Avellino in data 29 settembre 2020 e depositata in pari data.
IN VIA SUBORDINATA
3. Nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande di cui sopra, dichiarare rinunciate ex art. 346 c.p.c. tutte le domande formulate dai sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
siccome non espressamente riproposte nell'atto di citazione in appello;
4. Sempre nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande di cui sopra, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
con riferimento alla domanda di nullità dei due bonifici contestati e conseguentemente rigettare la relativa domanda di restituzione per le ragioni esposte in narrativa e comunque in accoglimento delle domande svolte da anche in primo grado (da intendersi qui CP_1
ritrascritte), rigettare le domande dei sig.ri , Parte_1 Parte_3
e siccome infondate in fatto e in diritto e Pt_3 Parte_2
comunque indimostrate;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
5. Nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle
Pagina 5 avverse domande, determinare gli effetti restitutori e/o risarcitori in favore dei sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
tenendo conto di tutti i rilievi e le eccezioni sollevati negli scritti difensivi
e, in particolare, l'identità e approvandolo.
4) Vero che nel 2006 e nel 2007 così come negli anni successivi e ancora oggi, gli estratti dei conti dei clienti di così come gli altri CP_1
documenti informativi a conferma delle operazioni bancarie disposte dai clienti medesimi, vengono: (i) generati dall'Ufficio Ragioneria e dall'Ufficio Prodotti Bancari di Banca Generali e trasmessi per via informatica, entro quindici giorni dalla data di produzione, alla società
(ii) stampati, imbustati e consegnati da alle Parte_5 Parte_5 [...]
entro sette giorni dalla ricezione degli stessi e (iii) spediti dalle CP_2
, entro cinque giorni dalla ricezione, ai clienti di CP_2 [...]
all'indirizzo dagli stessi indicato, in busta chiusa e per posta CP_1
ordinaria?
Si indicano a testi sui capitoli da nn. 1 a 3 il sig. Parte_4
domiciliato c/o l'agenzia Banca Generali Private, Via Dei Mille n. 40,
80121, Napoli e sul capitolo n. 4 il dott. c/o Testimone_1 [...]
Corso Cavour, 5/A – 34132 Trieste. Controparte_1
6.2) ammettere l'interrogatorio formale dei sig.ri , Parte_2
e sui seguenti capitoli: Parte_1 Parte_3
a. Vero che dal 2006 al 2014 l'indirizzo di residenza dei sig.ri Pt_1
, e era in Contrada
[...] Parte_3 Parte_2
Pincera n. 6, Altavilla Irpina (AV) e vero che a tale indirizzo ricevevano la posta loro indirizzata?
b. Vero che nel maggio 2006 il sig. ha ordinato il Parte_1
disinvestimento delle quote del fondo Anima disponendo che il relativo
Pagina 6 controvalore (pari a Euro 14.826,71) venisse versato sul conto corrente n.
8500207786 dallo stesso intrattenuto presso e vero che a CP_1
seguito di tale disposizione la somma di cui sopra è stata accreditata in data 4 maggio 2006 come da ns. doc. 12 che si mostra all'interrogato?
c. Vero che nell'aprile 2006 i sig.ri , Parte_1 Parte_3
e hanno chiesto la chiusura del conto
[...] Parte_2
corrente da loro intrattenuto presso altro istituto bancario disponendo che il saldo residuo (pari a Euro 13.196,34) venisse versato sul conto corrente
n. 8500207786 acceso presso e vero che a seguito di tale CP_1
disposizione la somma di cui sopra è stata accreditata in data 5 maggio
2006 come da ns. doc. 12 che si mostra all'interrogato?
d. Vero che a fine aprile 2006 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la chiusura del conto corrente da loro intrattenuto
[...]
presso altro istituto bancario disponendo che il saldo residuo (pari ad
Euro 24.294,70) venisse versato sul conto corrente n. 8500207786 acceso presso e vero che a seguito di tale disposizione la somma CP_1
di cui sopra è stata accreditata in data 16 maggio 2006 come da ns. doc.
12 che si mostra all'interrogato?
e. Vero che in data 29 maggio 2006 la sig.ra ha Parte_2
disposto un bonifico di Euro 1.000 a favore del conto corrente dalla stessa intrattenuto presso Banca Posta e vero detto bonifico veniva poi stornato il successivo 8 giugno 2006 come da ns. doc. 12 che si mostra all'interrogato?
f. Vero che in data 3 luglio 2006 la sig.ra ha disposto, Parte_2
sottoscrivendo il modulo di cui al ns. doc. 13 che viene mostrato all'interrogando, un bonifico di Euro 1.000 con addebito sul conto
Pagina 7 corrente n. 8500207786 presso e a favore di un altro conto CP_1
corrente dalla stessa intrattenuto presso Banca Posta?
6.3) ammettere alla prova contraria sul capitolo di prova CP_1
per testi n. 1 dedotto da controparte nella memoria istruttoria, indicando a teste il sig. ”>. Parte_4
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************************
1. L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante
Pagina 8 intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto della domanda che il giudice di primo grado ha accolto.
3. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice
Pagina 9 non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
4. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono della “non … corretta valutazione delle risultanze processuali” e ritengono che, a fronte dei pareri discordanti sull'autenticità delle firme resi dalla CTU dr.ssa e dalla CTP di parte appellante, nonché delle ulteriori Persona_1
risultanze di causa, il Giudice non avrebbe dovuto fare “esclusivo riferimento ai dati provenienti dalla consulenza grafica”, ma avrebbe dovuto “espletare anche altri mezzi istruttori” e, quindi, rinnovare la CTU affidando l'incarico ad un collegio di grafologi ammettendo la prova per testi articolata nelle memorie istruttorie depositate in primo grado.
4.1. Occorre, quindi, prendere in considerazione anzitutto i rilievi critici alla CTU avanzati nell'atto di appello.
Con la prima doglianza si assume che non sarebbe stato correttamente applicato il metodo scientifico e non sarebbe stata presa in considerazione l'eventualità che le scritture in verifica potessero essere state oggetto di dissimulazione o imitazione.
Al riguardo, va segnalato che il c.t.u. ha indicato, in premessa, che la relazione tecnica viene redatta con applicazione del metodo grafotecnico, su base grafologica, di scuola Francese integrato dai metodi forensi europei che studiano il gesto grafico come processo correlato alla matrice psicofisica vitale da cui proviene, di guisa che le sottoscrizioni in verifica ed in comparazione vengono analizzate nel loro aspetto dinamico e non
Pagina 10 meramente formale. L'analisi della scrittura di tutte le sue forme, manoscritta o meccanica, conduce all'individuazione di fenomeni e comportamenti che sono tipici e personali dell'autore della scrittura e che attengono ad aspetti di carattere generale e particolare.
In particolare, il consulente d'ufficio, al contrario di quanto assunto dagli appellanti, ha espressamente puntualizzato che, dopo aver evidenziato gli aspetti connotativi delle sottoscrizioni in verifica e delle sottoscrizioni in comparazione, ha proceduto ad un confronto diretto fra le caratteristiche individualizzanti emerse da entrambe le manoscritture “valutandone
l'autografia o le possibili ipotesi sia imitative che dissimulative” (pag. 5 della consulenza).
Quanto all'ipotesi dell'imitazione specifica delle firme V4 e V6, gli appellanti sostengono che esse sono “innaturalmente identiche” e che vi sarebbe divergenza “nei legamenti tra le firme di verifica e le comparative”, agevolmente rilevabili da un microscopio ottico, strumento non utilizzato dal c.t.u.
Ora, detta osservazione era già stata avanzata dal consulente di parte degli attori il quale aveva rappresentato che le scritture in questione non sono sovrapponibili e quindi non possono essere assolutamente considerate identiche.
Il c.t.u. ha preso in considerazione tale obiezione e, sulla premessa generale che le firme definite “IDENTICHE” presentano in realtà alcune visibili divergenze in quanto nessuna firma naturale può essere identica ad un'altra, ha rilevato che “Il confronto grafico consente di rilevare che le divergenze tra le firme in verifica V4 e V6 rientrano nella normale variabilità grafica della scrivente, in quanto riguardano prevalentemente la forma e
Pagina 11 l'inclinazione, ma permane invariata la gestualità personale della sig.ra
e gli automatismi scrittori. Parte_2
Tale aspetto è sufficiente ad escludere un'ipotesi imitativa in quanto, in caso contrario, l'imitatore avrebbe sì riprodotto fedelmente le forme ma senza poter riprodurre le particolarità dinamico gestuali che entrambe le sottoscrizioni presentano”.
E' stata evidenziata, quindi, la sussistenza di caratteristiche grafiche costanti, altamente probanti e connotative, che permangono sia nelle firme in verifica che nelle comparative, pur tenendo conto della variabilità grafica individuale. Fra esse, particolare valore connotativo assumono i “gesti fuggitivi”, dettagliatamente elencati dal consulente (pag. 79 ss), in quanto automatizzati e personali, la cui persistenza sia nelle firme in verifica che nelle comparative consente di ricondurre il gesto grafico ad un'unica mano grafo-operante.
In sostanza, le differenze riscontrate attengono ad elementi di tipo formale, come le diverse modalità nel tracciare la “G” e la vocale “a”, ed in quanto tali non rivestono importanza ai fini identificatori dato che le variazioni di forma, insieme all'inclinazione ed alla dimensione, rientrano nelle differenze esteriori prodotte dall'ambito di variabilità del grafismo individuale e non cambiano le modalità esecutive. Le analisi di confronto tra due grafie presentano comunque e sempre similarità e diversità.
Anche per quanto riguarda il mancato uso del microscopio, la dr.ssa ha affermato l'assoluta erroneità della censura, così motivando: “la Per_1
conoscenza degli elementi di identificazione segnalati dalla CTP, quali i particolari legati al movimento, come da lei stessa precisato, non può provenire dalle immagini rimandate da un microscopio bensì dalla conoscenza delle materie che studiano i processi di formazione della
Pagina 12 scrittura essendo questi il prodotto di complesse attività neurofisiologiche
e psichiche che si collocano nei processi conoscitivi di natura epistemologica.
Oltre a tale osservazione, nulla in concreto veniva posto all'attenzione di questo C.T.U né in termini di rilevazioni teoriche né di dati oggettivabili e quindi esposti in sequenze visivo-descrittive” (pagg. 82,83).
Queste precise confutazioni del c.t.u. delle contestazioni mosse dal consulente di parte attrice non sono state in alcun modo considerate né tantomeno sottoposte a vaglio critico dalle difese degli appellanti.
In definitiva, il c.t.u. ha proceduto ad un approfondito confronto tra le firme in verifica di e Parte_2 Parte_1 Parte_3
, e le firme autografe degli stessi, desunte da numerose altre
[...]
firme di comparazione pacificamente riconosciute come autentiche
(utilizzate come “tertium comparationis”), e ricorrendo anche ai c.d. saggi grafologici in occasione delle operazioni di consulenza tecnica di ufficio.
Da tale verifica il consulente ha desunto “emerse numerose e probanti corrispondenze che riguardano sia aspetti generali e particolari sia aspetti connotativi del grafismo e della morfologia e dinamica letterale, le numerose convergenze come ampiamente documentato sono tali da poter affermare con certezza tecnica che le sottoscrizioni vergate sui documenti
3, 14, 16, sono autografe dei soggetti firmatari” (pag. 88).
Ritiene, dunque, questa Corte che il perito di ufficio abbia operato in maniera assolutamente corretta e condivisibile sia sul piano metodologico che della coerenza logico-giuridica delle valutazioni e conclusioni espresse, tenendo conto di tutte le risultanze documentali versate in atti ed esponendo in modo chiaro, specifico e dettagliato tutti i corretti ed adeguati criteri tecnici seguiti e gli elementi e tratti grafici considerati, per pervenire
Pagina 13 all'accertamento della sicura autenticità delle sottoscrizioni apposte da ciascuno degli istanti.
Ne deriva l'assoluta superfluità di una rinnovazione della consulenza grafologica d'ufficio, su cui ha insistito parte appellante.
4.2 Per quanto riguarda la richiesta di prova testimoniale, da esaminare in questa sede perché specificamente reiterata all'udienza del 29/01/2020 di precisazione delle conclusioni in primo grado, va rilevato che essa si articola in due capi.
Nel primo, gli odierni appellanti chiedevano di essere ammessi alla prova testimoniale sulla seguente circostanza:
“Vero che i sig.ri si sono recati solo ed unicamente il 4 aprile Pt_3
2012 presso lo sportello di ed in quella occasione CP_1
venivano ricevuti dal sig. che non avevano mai visto né Parte_4
conosciuto prima di quella data”.
Nel secondo, essi chiedevano di essere ammessi a provare con il teste citato da controparte, la seguente circostanza: “Vero che è Parte_4
stato socio unitamente al sig. della società finanziaria IBS Persona_2
Forex, società con sede in Como coinvolta in una bancarotta fraudolenta pari a circa € 60.000,00”.
Le circostanze oggetto di entrambi i capi non assumono alcun rilievo ai fini della decisione.
Il fatto che i si fossero recati soltanto in data 4.4.2012 presso la Pt_3
e che in quell'occasione avessero conosciuto il è CP_1 Pt_4
sostanzialmente pacifico e non è certo sufficiente a dimostrare che essi non avevano avuto in precedenza conoscenza dell'esistenza del conto corrente e dei due bonifici. Ad avviso del giudice di prime cure detta conoscenza era
Pagina 14 desumibile da altri precedenti bonifici eseguiti pacificamente dalla stessa e tale deduzione non è stata specificamente smentita. Pt_2
Come pure la circostanza che il ed il erano stati soci di una Pt_4 CP_3
società che sarebbe stata genericamente “coinvolta in una bancarotta fraudolenta pari a circa € 60.000,00”, non ha un'attinenza diretta con la vicenda oggetto di causa e nulla dimostra relativamente all'attività truffaldina che sarebbe stata compiuta dai predetti nell'esecuzione dei bonifici in questione.
Per concludere sul punto, deve allora ritenersi che correttamente il
Tribunale ha disatteso la richiesta di prova testimoniale avanzata dagli istanti in quanto relativa a circostanze del tutto inidonee a dimostrare, neppure sul piano meramente indiziario, gli addebiti mossi alla CP_1
convenuta.
5. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti, invece, chiedono l'acquisizione di documenti contenuti nel procedimento penale tenutosi a carico di e dei suoi familiari innanzi al Tribunale di Avellino, Persona_2
nel corso del quale erano stati escussi (innanzi alla P.G. Parte_4
il 13/4/2010 e in dibattimento all'udienza del 18.12.2019), CP_4
(innanzi alla P.G. il 15.1.2010 ed il 2.2.2010), (innanzi Controparte_5
alla P.G. il 18.3.2010 e in dibattimento all'udienza del 18.12.2019), nonché
che avrebbe reso la dichiarazione confessoria stragiudiziale il Persona_2
9.12.2020.
Assumono gli appellanti di aver avuto conoscenza di tutte le dichiarazioni raccolte nel processo penale solo dopo quella resa dal e, quindi, che Per_2
sussiste l'impossibilità di poter produrre prima tali documenti per causa a loro non imputabile, oltre che l'indispensabilità degli stessi.
Pagina 15 Orbene, va premesso, in linea di diritto, che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 29/09/2020 per cui, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modifiche, dalla l. n.
134 del 2012, applicabile ai giudizi d'appello iniziati dopo il trentesimo giorno successivo a quello - 11 settembre 2012 - di entrata in vigore della suddetta legge n. 134 del 2012. Di conseguenza, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello "può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere" (da ultimo,
Cass. 23/07/2025, n.20786; 30/06/2025, n.17591).
A nulla rilevano quindi, le argomentazioni espresse dagli appellanti sulla indispensabilità delle suddette prove documentali. Il superamento del divieto presuppone, difatti, la prova che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile sia un impedimento dovuto a una causa di forza maggiore o caso fortuito, con il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa né tantomeno una mera difficoltà, superabili con l'esercizio dell'ordinaria diligenza.
Nella fattispecie, parte attrice ha dedotto di aver compulsato il per Per_2
avere chiarezza delle operazioni oggetto di contestazione e di aver ottenuto ampia confessione del medesimo, dopodiché ha chiesto copie degli Per_2
atti del processo penale da cui emergevano quelle dichiarazioni di cui ha chiesto l'acquisizione in questa sede.
Pagina 16 Ad avviso della Corte, risulta, allora, evidente che la condotta tenuta dagli appellanti non consente di ravvisare la sussistenza di un impedimento assoluto nei termini sopra descritti.
Anzitutto, gli attuali appellanti avrebbero potuto chiedere di sentire come testimone , così da far acquisire direttamente nel presente Persona_2
giudizio la sua dichiarazione, peraltro anche in contraddittorio delle parti, anziché limitarsi a compulsare il predetto per ottenere chiarimenti in merito;
e ciò pur a voler prescindere dal fatto che di tali richieste rivolte al non vi è alcuna prova. Per_2
Le stesse considerazioni valgono per gli altri autori delle dichiarazioni de quibus, ossia per e , beneficiari dei CP_4 Controparte_5
bonifici, che pure parte attrice avrebbe potuto citare in giudizio in primo grado, ed anche per , che è stato indicato come testimone Parte_4
ma non sul suo coinvolgimento diretto nella redazione del bonifico.
Inoltre, va evidenziato che, come puntualmente osservato dalla difesa della
Banca, gli appellanti molti anni prima della produzione in giudizio di dette dichiarazioni avevano avuto conoscenza sia della presunta responsabilità del (v. esposto alla Banca d'Italia nel 2014), sia del processo penale Per_2
iniziato a carico dello stesso nel 2009 (v. lettera dell'avv. Villani del 2014).
Il che imponeva loro di attivarsi immediatamente per far valere il diritto all'acquisizione delle relative dichiarazioni ex art. 210 c.p.c., dichiarazioni che, tranne quella del erano tutte antecedenti alla pubblicazione della Per_2
sentenza gravata.
In definitiva, non vi è prova dell'assoluta necessità da parte degli appellanti di acquisire i documenti in questione, così da poter invocare l'applicazione a proprio favore dell'eccezione di cui al terzo comma del citato art. 345, dal momento che le relative dichiarazioni potevano essere introdotte
Pagina 17 diligentemente citando in giudizio i suoi autori come testimoni ed afferivano a circostanze pregresse, comunque dimostrabili aliunde.
5.1 Sotto altro aspetto, deve ancora rilevarsi che dalle dichiarazioni rese dal e dal non si evince chiaramente che la falsificazione dei due CP_4 CP_5
bonifici in contestazione sarebbe stata eseguita dal bensì solo che le Per_2
operazioni in questione provenivano da persone a loro sconosciute ed erano state realizzate tramite l'intervento del medesimo il quale, come Per_2
precisato dal , “disse che si trattava di assegni di altri suoi clienti che CP_4
avevano investito con lui”.
Il in particolare, ha riferito soltanto che il gli aveva Pt_4 Per_2
presentato alcuni clienti che avevano necessità di aprire un conto presso la e che tra di essi c'erano anche i coniugi CP_1 [...]
e , con il figlio , senza nulla Parte_2 Parte_1 Parte_3
precisare in ordine ai bonifici a firma della Pt_2
Si vuole dire, cioè, che comunque le dichiarazioni di cui parte appellante chiede l'acquisizione non sarebbero neppure idonee a sovvertire l'esito preciso emerso dalla consulenza grafologica vuoi perché emesse fuori dal contraddittorio vuoi perché poco precise sulle circostanze della falsificazione dei bonifici. L'unica dichiarazione astrattamente rilevante sul punto potrebbe essere quella sottoscritta dal in via stragiudiziale, Per_2
recante in calce anche le firme degli attuali appellanti, che di per sé non riveste un apprezzabile valore probatorio, e comunque nulla dice circa i rapporti del predetto con la quest'ultima, infatti, ha sempre CP_1
contestato di aver avuto un qualche rapporto con il di talché sarebbe Per_2
comunque indimostrata la sussistenza della riferibilità dell'operato del predetto all'istituto bancario, né, del resto, dai bonifici si evince alcun riferimento al o ad altro consulente della Pt_4 CP_1
Pagina 18 6. In senso contrario all'assunto attoreo ci sono anche le ulteriori considerazioni espresse dal primo giudice che assumono un forte valore indiziario negativo e che non sono state in alcun modo censurate dagli appellanti, ossia il fatto che, al contrario di quanto asserito dagli istanti, gli stessi erano pienamente a conoscenza dell'esistenza del conto corrente e lo avevano anche utilizzato concretamente, dal momento che sin dal
30.5.2006 la aveva ordinato un bonifico su detto conto, poi Pt_2
ripetuto il 3.7.2006. Come pure inficia ulteriormente la verosimiglianza della tesi degli attori il fatto che essi, dopo aver ricevuto gli estratti conto periodici e le comunicazioni della si sarebbero recati CP_1
presso la Banca per la prima volta solo il 4.4.2012 e, pur avendo appreso dei bonifici presuntivamente falsificati, avrebbero atteso altri sei anni per proporre il presente giudizio (il ricorso introduttivo è del gennaio 2018).
Restano, in tal modo, assorbite le altre obiezioni sollevate dalla
[...]
rispetto alla fondatezza della pretesa attorea. Controparte_1
6. Conclusivamente, tutti i motivi di gravame non risultano meritevoli di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza appellata.
Vi è sicuramente una piena soccombenza degli appellanti che giustifica la condanna di questi ultimi al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) dei parametri del
D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni dibattute, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
Pagina 19 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1410/2020 pubblicata in data 29.9.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della che liquida in € 9.991,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25/09//2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 20