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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/09/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1714/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
Controparte_1 con sede in Ivrea (TO), C.so Vercelli n. 124 (codice fiscale e Partita IVA
), in persona dei suoi soci, amministratori e legali P.IVA_1 rappresentanti pro tempore Sig.ri , nato a [...] Controparte_2
(PA) il 16.06.1956 e , nato a [...] il [...], CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dotta del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via XX Settembre
n.17; ricorrente contro
in persona del suo Vice Presidente del Consiglio Controparte_4 di Amministrazione e legale rappresentante anche processuale, signor
(nato a [...] in data [...] – codice fiscale CP_5 [...]
, con sede legale in Azeglio (To), via Piverone n. 2 C.F._1
(codice fiscale e partita I.V.A. ), nonché titolare dell'indirizzo P.IVA_2
e-mail P.E.C. “ (già Email_1 Controparte_6
rappresentata, assistita e difesa dall'avv.
[...]
Giuseppe LA MASA del Foro di EL (codice fiscale C.F._2
), nonché elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in
[...]
EL – Palazzo Rivetti – via della Repubblica n. 4; resistente
Pag. 1 a 13 con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Controparte_7
Via Pasubio n.36 (codice fiscale ), in persona del suo P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
oggetto: Preliminare di compravendita;
polizza fideiussoria e garanzia autonoma.
conclusioni
Parte ricorrente:
“- Condannare la società ad adempiere alle Controparte_7 obbligazioni assunte nel contratto di garanzia in atti e per conseguenza condannarla a corrispondere alla società attrice la somma garantita di €
150.000,00 (centocinquatamila/00) oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
-Condannare la società già Controparte_4 Controparte_6
a seguito di trasformazione societaria avvenuta in Controparte_6 corso di causa, solidalmente con i soci illimitatamente responsabili di quest'ultima, a corrispondere alla società ricorrente, in via solidale con la società garante stante quanto dispone l'art. 1944 1° comma c.c., la stessa somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), a titolo di risarcimento del danno contrattualmente predeterminato, evincendosi il suo perdurante inadempimento al pagamento del prezzo stabilito nella scrittura privata del
20.07.2023 in atti.
-Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del sopra menzionato contratto preliminare di vendita, come vergato nella predetta scrittura
-Condannare la società ad adempiere alle Controparte_7 obbligazioni assunte nel contratto di garanzia in atti e per conseguenza condannarla a corrispondere alla società attrice la somma garantita di €
150.000,00 (centocinquatamila/00) oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
-Condannare la società già Controparte_4 Controparte_6
a seguito di trasformazione societaria avvenuta in Controparte_6 corso di causa, solidalmente con i soci illimitatamente responsabili di quest'ultima, a corrispondere alla società ricorrente, in via solidale con la società garante stante quanto dispone l'art. 1944 1° comma c.c., la stessa somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), a titolo di risarcimento del danno contrattualmente predeterminato, evincendosi il suo perdurante
Pag. 2 a 13 inadempimento al pagamento del prezzo stabilito nella scrittura privata del
20.07.2023 in atti.
-Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del sopra menzionato contratto preliminare di vendita, come vergato nella predetta scrittura.
Parte resistente: “in via pregiudiziale con salvezza per un eventuale diverso ordine di presentazione:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società nel presente Controparte_4 giudizio per i motivi esposti negli scritti difensivi: il tutto con ogni conseguente ed inerente provvedimento di Legge e di rito anche in punto ristoro delle spese processuali.
2. Se ritenuta sussistere la legittimazione passiva della società nel presente giudizio, per i motivi esposti negli Controparte_4 scritti difensivi ed ove ritenuto ex officio dall'adito Tribunale dichiarare la carenza di interesse ad agire da parte della società
[...] ei confronti della società Controparte_1 il tutto con ogni conseguente ed inerente Controparte_4 provvedimento di Legge e di rito anche in punto ristoro delle spese processuali.
NEL MERITO ma in subordine alle eccezioni di cui retro
Respingersi le domande ex adverso presentate nei confronti della società mandandola così assolta da ogni eventuale Controparte_4 possibile avversaria richiesta e pretesa.
IN VIA DI SUBORDINE ma ferme le eccezioni di cui retro
Accertarsi, confermarsi e disporsi il diritto di rivalsa della società nei confronti della Controparte_4 [...]
n ordine ai fatti per cui è causa. Controparte_8
SEMPRE ED IN OGNI CASO:
Col favore delle spese e competenze del presente procedimento, oltre oneri accessori come per Legge, e di ogni eventuale costo e spesa anche peritale.
Motivi della decisione
§ Con ricorso depositato in data 14.06.2024, lo Controparte_1
in qualità di promittente venditrice di un
[...] fabbricato sito nel Comune di Burolo (TO), ha convenuto in giudizio la società promissaria acquirente, Controparte_6
Pag. 3 a 13 C. nonché la società , in qualità di garante, al fine di Controparte_7 sentirli condannare in via solidale al risarcimento del danno, forfettariamente predeterminato nell'importo di € 150.000,00 (oltre interessi), sofferto a causa della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita per colpa imputabile alla promissaria acquirente.
La società costituitasi in giudizio in 07.10.2024, ha Controparte_6 eccepito la propria carenza di legittimazione passiva o comunque la carenza di interesse ad agire del ricorrente, sul duplice rilievo che la domanda del ricorrente è diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di garanzia assunta dalla società Controparte_7
e che in contratto le parti avevano espressamente escluso la sussistenza di una forma responsabilità contrattuale (residuale o sussidiaria) della società in caso di mancata stipula del definitivo di Controparte_6 compravendita. Nel merito, la società ha chiesto il rigetto delle domande
In data 20.01.2025 la società si è costituita in Controparte_4 sostituzione della società Controparte_6
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti della società la resistente non si è costituita nel Controparte_7 giudizio.
Concessi i termini ex art. 101 comma 2° c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 04.06.2025, celebratasi in forma scritta.
§ Sul preliminare di compravendita. Sulla risoluzione del contratto.
Risultano pacifiche in causa e documentalmente provate le seguenti circostanze di fatto:
- con scrittura privata datata 20.07.2023, la società
[...] ha promesso di vendere alla Controparte_1 società (ora Controparte_6
- che si è impegnata ad acquistare per il Controparte_4 corrispettivo di € 300.000,00, oltre IVA - un fabbricato destinato ad attività artigianale, sito nel Comune di Burolo (TO) via Candossino
s.n.c. e identificato a Catasto Fabbricati al Foglio 18, particella 102, categoria D/7;
- contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, la società p.a. ha consegnato alla p.v., a conferma della serietà della proposta, una
Pag. 4 a 13 polizza fideiussoria rilasciata dalla società Controparte_7 per l'importo di € 150.000,00 a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal preliminare;
- ricevuta la polizza fideiussoria, la società
[...] ha provveduto, in conformità Controparte_1 all'accordo preso con la controparte, a riscattare la proprietà del capannone artigianale nei confronti della società Unicredit Leasing;
- il contratto definitivo di compravendita del capannone non è stato stipulato nel termine concordato poiché la società promissaria acquirente non è riuscita ad ottenere il finanziamento.
Premesse tali circostanze di fatto, la società Controparte_1 ha proposto in giudizio, in via cumulativa, tre
[...] domande autonome:
a) l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita;
b) la condanna della società al pagamento della Controparte_7 somma di € 150.000,00 in adempimento della convenzione di garanzia;
c) la condanna solidale della società Controparte_6
(ora al pagamento della somma di €
[...] Controparte_4
150.000,00 a titolo di risarcimento del danno contrattualmente predeterminato.
Rispetto alla domanda di risoluzione del contratto, parte attrice ha prospettato che la risoluzione si sarebbe verificata, di diritto e in via automatica, per effetto della mancata stipula del contratto per fatto imputabile alla società alla Controparte_6 data del 31.01.2024, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 6 del contratto.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
L'art. 6 prevede testualmente che “ove alla data del 31.12.2024 non si dovesse perfezionare la compravendita con atto pubblico per fatto e colpa della società DP (ovvero di altro eventuale soggetto giuridico da essa designato nei modi è termini di cui infra), la società SPE potrà azionare a semplice richiesta titolo risarcitorio e, comunque, totalmente satisfattivo la polizza fideiussoria di cui alla clausola 1) per l'intero importo, senza alcuna ulteriore pretesa a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa nei confronti della
Pag. 5 a 13 società DP (ovvero di altro eventuale soggetto giuridico da essa designato nei modi è termini di cui infra)”.
Pertanto, in base alle indicazioni date dalle parti in contratto, in caso di mancata stipula del contratto alla scadenza del termine concordato il promittente venditore avrebbe potuto escutere la garanzia fideiussoria a prima richiesta.
Da un'interpretazione del tenore e del contenuto della clausola deve desumersi la volontà comune delle parti di assegnare carattere essenziale al termine di stipula del contratto definitivo (31.01.2024) dal momento che l'attribuzione del potere di escutere la garanzia alla scadenza del termine, in caso di mancata stipula del contratto, non può che denotare l'intendimento delle parti di considerare perduta l'utilità economica avuta di mira nel caso di conclusione del negozio oltre la data considerata.
Dalla natura essenziale del termine discende che la sua inosservanza può costituire causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1457 c.c.
Ebbene, secondo la prospettazione del promittente venditore, la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita è dipesa dalla società promissaria acquirente, che non è riuscita ad ottenere un finanziamento per l'operazione tramite leasing.
Il fatto allegato, non specificamente contestato dalla controparte, appare idoneo a integrare un inadempimento colpevole della società.
La giurisprudenza ha chiarito che la causa non imputabile dell'inadempimento, quale causa di esonero del debitore dalle conseguenze negative dell'inadempimento, non è costituita da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente “da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e dall'altro, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo” (Cass. Sez. 3 sentenza 15712 del 08.11.2002).
Nella specie, la mancata erogazione di un finanziamento non integra una causa, per la società, una causa non imputabile di esonero dall'obbligo di addivenire alla stipulazione del definitivo.
Pag. 6 a 13 La società non anzitutto ha Controparte_6 CP_6 allegato (né tantomeno dimostrato come da suo onere) di aver valutato in modo ponderato, prima di concludere il contratto preliminare, la possibilità concreta di poter beneficiare di un finanziamento tramite leasing nonché di essersi attivata tempestivamente per ottenerlo subito dopo il 21.09.2023
(ossia dopo la comunicazione dell'avvenuto riscatto dell'immobile da parte della società ricorrente;
cfr. doc. 5), così da poter dimostrare che l'inadempimento è un fatto a sè non imputabile ex art. 1218 c.c.
Lo sforzo di diligenza a cui è tenuto il debitore non può ritenersi neppure provato dalla comunicazione e-mail datata 09.01.2024, prodotta dalla ricorrente come doc. 7, poiché il documento riporta soltanto la risposta negativa di alcune banche interpellate alla richiesta di leasing inoltrata dalla società ma non offre altri elementi, di apprezzabile valore indiziario, comprovanti le iniziative diligentemente assunte dalla società p.a.
Per questi motivi
e tenuto conto del contenuto dei rispettivi oneri di allegazione e prova, deve ritenersi provato in giudizio che la mancata stipula del definitivo di compravendita è stata causata da colpa della società resistente, Controparte_6
L'inadempimento contrattuale è di non scarsa importanza ex art. 1455
c.c., in quanto riguarda la prestazione principale a cui si era obbligata la promissaria acquirente, ossia la prestazione del consenso all'acquisto dell'unità immobiliare, per cui legittima la pronuncia di risoluzione del contratto.
Per questi motivi
, deve concludersi che la mancata stipula del contratto alla data del 31/01/2024 per fatto imputabile della promissaria acquirente abbia determinato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
La domanda di risoluzione, pertanto, è accolta.
§ Sulla domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 150.000,00. Sull'escussione della polizza fideiussoria e sul carattere autonomo della garanzia.
Prima di esaminare la fondatezza delle altre domande proposte, è necessario illustrare brevemente i caratteri tipici dell'istituto della polizza fideiussoria, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Pag. 7 a 13 La polizza fideiussoria, denominata anche “assicurazione cauzionale”,
“cauzione fideiussoria o assicurativa”, è un negozio, strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario.
Il negozio ha carattere necessariamente oneroso in quanto la garanzia è assunta dall'assicuratore in corrispettivo del pagamento di un premio.
Diversamente dalla cauzione, la prestazione viene assunta da un terzo
(garante) e non dallo stesso debitore obbligato, mentre manca il versamento anticipato di una somma di denaro.
Rispetto alla causa del negozio, la polizza non mira a garantire l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (come accade nella fideiussione), ma ad assicurare al creditore la presenza di un soggetto solvibile in grado di tenerlo indenne dall'eventuale inadempimento del medesimo.
In questi casi, le parti di regola introducono, nelle condizioni generali di contratto, clausole di pagamento con diciture “a semplice” о “a prima richiesta (o domanda)”, “senza eccezioni” o analoghe (“incondizionatamente”, “a insindacabile giudizio del beneficiario” e così via), che si sostanziano nell'attribuzione, al creditore beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato al verificarsi di una determinata condizione, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un danno concreto oppure di un inadempimento colpevole.
L'interesse perseguito dalla convenzione di garanzia atipica è ritenuto
"meritevole di tutela" ex art. 1322 c.c. ed è identificabile nell'esigenza condivisa di assicurare l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario vulnerato dall'inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggiore certezza allo scorrere dei rapporti economici (ovvero ancora in quella di sottrarre il creditore al rischio dell'inadempimento, trasferito nei fatti su di un altro soggetto,
"istituzionalmente" solvibile).
Pag. 8 a 13 Sul piano strutturale, è assente in tale fattispecie uno degli elementi strutturali tipici della fideiussione, ossia l'accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale che postula necessariamente l'identità della prestazione di garanzia con quella del debitore principale.
Si richiama un significativo passaggio motivazionale della sentenza della
Cass. Civ. Sezioni Unite n. 3947 del 18.02.2010: “la funzione del
Garantievertrag è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che non sempre consiste in un dare ma può anche riguardare un fare infungibile, contrariamente a quanto accade per il fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). In altri termini, mentre con la fideiussione a tutelato
l'interesse all'esatto adempimento dell'(unica) prestazione principale - per cui il fideiussore è un "vicario" del debitore -, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella dell'ordinante – sia perché non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perché non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. La differenza di struttura e di effetti della fideiussione rispetto alle garanzie indennitarie “si riflette sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. 10490/06) del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare 1'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze fideiussorie)” (cfr. Cass. S.U. cit).
Nei casi in cui la polizza fideiussoria è prestata a garanzia di un facere infungibile (come, ad esempio, la prestazione dell'appaltatore), la polizza si configura come garanzia atipica di tipo indennitario (cd. fideiussio indemnitatis), in quanto l'infungibilità della prestazione fa venir meno la solidarietà dell'obbligazione del garante e comporta che il creditore può
Pag. 9 a 13 pretendere da lui solo un indennizzo o un risarcimento, che è una prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto (così, tra le altre,
Cass. n. 7712/2002; Cass. n. 2377/2008).
In tali fattispecie, la funzione di garanzia si pone in via succedanea e secondaria ma del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, poiché, non potendo il garante sostituire il debitore principale nell'esecuzione della prestazione di facere infungibile, costui non può (e non deve) adempiere un debito identico a quello gravante sul debitore (in rapporto di solidarietà con il medesimo) ma una prestazione del tutto autonoma, essenzialmente diversa da questa, il cui obbligo sorge al verificarsi dell'inadempimento del debito principale.
Ciò comporta che la prestazione indennitaria autonomamente assunta dal garante dovrà essere richiesta dal creditore esclusivamente al garante, il quale, dopo aver pagato nelle mani del beneficiario, potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore.
Cfr. Cass. S.U. 3947 cit: “viene irredimibilmente vulnerato, in tal guisa, proprio quel meccanismo della solidarietà che attribuisce al creditore la libera electio, cioè la possibilità di chiedere l'adempimento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile”.
Cfr. anche 27619/2020: “Questa differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica della fideiussione accessoria” (Cass. sez. un. 3947/2010).
Compiute tali premesse di ordine teorico e tornando al caso di specie, si ritiene che la polizza fideiussoria rilasciata dalla società Parte_1 integri una forma di garanzia atipica di tipo indennitario,
[...] funzionalmente destinata a garantire il promittente venditore dal rischio dell'inadempimento della prestazione principale (di facere infungibile, rectius il consenso alla stipula del definitivo di compravendita nel termine contrattuale) da parte del promissario acquirente.
Il carattere autonomo della garanzia è posto in evidenza, anzitutto, dall'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, della clausola di pagamento “a prima richiesta” e dalla clausola di rinuncia al beneficio della
Pag. 10 a 13 preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. (cfr. in polizza sub. doc. 2 f. ricorrente),
Ulteriore elemento a sostegno dell'autonomia dell'obbligazione del garante può trarsi dal tenore letterale, inequivoco, della clausola contenuto nell'art. 6 del contratto: “ove alla data del 31.12.2024 non si dovesse perfezionare la compravendita con atto pubblico per fatto e colpa della società DP
(ovvero di altro eventuale soggetto giuridico da essa designato nei modi è termini di cui infra), la società SPE potrà azionare a semplice richiesta a titolo risarcitorio e, comunque, totalmente satisfattivo la polizza fideiussoria di cui alla clausola 1) per l'intero importo, senza alcuna ulteriore pretesa a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa nei confronti della società DP (ovvero di altro eventuale soggetto giuridico da essa designato nei modi è termini di cui infra)”.
In tale clausola è anzitutto ricavabile il comune intendimento delle parti di assegnare alla polizza una funzione reintegratoria e sostitutiva della prestazione principale originaria rimasta inadempiuta e non quindi una funzione di garanzia contro il rischio di inadempimento secondo lo schema tipico della fideiussione. Inoltre, in base al tenore letterale della clausola, il diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante è ricollegato al verificarsi di un presupposto obiettivo (il cui accertamento è demandato al giudizio del beneficiario).
La polizza, pertanto, ricalca il modello (atipico) della garanzia autonoma di tipo indennitario che è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità ed
è diretta a tutelare un interesse meritevole di protezione ex art. 1322 c.c., ossia quello di assicurare l'integrale soddisfacimento dell'interesse patrimoniale del beneficiario vulnerato dall'inadempimento del debitore originario, a fronte dello impegno economico sostenuto nel compiere il riscatto della proprietà dell'immobile promesso in vendita.
Da tale inquadramento discende anzitutto il riconoscimento del diritto della società di escutere Controparte_1 la garanzia fideiussoria stante l'accertato inadempimento della promissaria acquirente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita nel termine contrattuale.
La società non si è costituita nel giudizio, in tal Parte_1 CP_7 modo sottraendosi a ogni difesa, con la conseguenza che essa deve
Pag. 11 a 13 essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di €
150.000,00 a favore della società Controparte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1° c.c. a decorrere
[...] dalla diffida stragiudiziale (15.01.2024) sino al soddisfo.
Non è invece accolta la domanda di condanna solidale al pagamento della somma di danaro, rivolta alla promissaria acquirente in Controparte_4 quanto, in conformità al modello delle garanzie autonome, la prestazione di garanzia fideiussoria è stata assunta soltanto da Controparte_7 ei confronti del beneficiario, quale obbligazione secondaria (di tipo
[...] indennitario) sorta per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione primaria e in sostituzione della medesima, con la conseguenza che non può trovare applicazione la regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1944 comma 1° c.c., compatibile soltanto con lo schema delle fideiussioni tipiche (in cui vi è identità tra la prestazione di garanzia e quella del debitore principale).
L'argomento difensivo valorizzato dal ricorrente secondo cui la sussistenza del vincolo di solidarietà sarebbe riscontrata dall'esistenza del diritto di regresso del garante verso il debitore deve essere disatteso: si richiama a tale proposito il passaggio motivazionale contenuto nella sentenza della Cass. 27619 del 03.12.2020 secondo cui “anche questo è argomento privo di rilievo, non si può dedurre la natura accessoria del contratto di garanzia dalla previsione del diritto di surroga dell'assicuratore, posto che è connaturale ad ogni garanzia, sia essa autonoma o accessoria, la possibilità che il garante che abbia pagato si surroghi nei diritti del creditore verso il debitore”.
In conclusione, deve essere accolta la domanda di pagamento della polizza fideiussoria per l'intero importo garantito, avanzata da parte ricorrente nei confronti della società mentre non Parte_1 CP_7 può essere accolta la domanda di condanna solidale che è stata avanzata nei confronti della promissaria acquirente, la società
[...]
(ora . Controparte_6 Controparte_4
§ Le spese di lite.
Nel rapporto tra parte ricorrente e la le Controparte_8 spese di lite sono poste a carico di parte convenuta in applicazione del principio della soccombenza mentre nel rapporto tra la ricorrente e la
Pag. 12 a 13 società le spese sono poste a carico del ricorrente in Controparte_4 applicazione del principio della soccombenza.
Per entrambi i rapporti, le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 52.000,00 – 260.000,00 (in ragione del decisum), liquidato il compenso in base ai valori compresi tra i minimi e i medi per le fasi di studio introduttiva e decisoria tenuto conto della attività difensiva concretamente svolta, dell'ampiezza della forbice di valori monetari dello scaglione applicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 1714/2024 così provvede:
1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 20.07.2023 tra le parti in causa;
2) condanna la società al pagamento della Controparte_7 somma di € 150.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1°
c.c. a decorrere dal 15.01.2024 sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento proposta nei confronti della società Controparte_4
4) condanna la società al rimborso delle Controparte_7 spese di lite a favore della ricorrente che liquida in € 5.500,00 per onorari, € 796,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
5) condanna la società Controparte_1 al rimborso delle spese di lite a favore della società
[...] che liquida in € 5.500,00 per onorari, oltre Controparte_4 rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
Ivrea lì, 10.09.2025.
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 13 a 13