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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1572/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1572/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
CLEMENTE ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA TROIANO 30 64033 BISENTI, presso il difensore avv. DI CLEMENTE ALESSANDRO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANESI DE LUCA ROBERTO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE G. D'ANNUNZIO 229 65127 , presso il difensore avv. CP_1
DANESI DE LUCA ROBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità della convenuta in Controparte_1
relazione alla vicenda dedotta in giudizio, condanni la convenuta al risarcimento dei danni cagionati, liquidati nell'importo di € 196.739,00 ovvero nell'importo maggiore o minore accertato all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice. In via subordinata ha chiesto che l'entità dei danni sia limitata a quelli realmente subìti dall'attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 23.4.2022 Parte_1
ha convenuto in giudizio la , chiedendo che il Tribunale,
[...] CP_1 accertata l'errata esecuzione degli esami del sangue effettuati dal padre del nascituro, durante la gravidanza dell'attrice, al fine di accertare la compatibilità del gruppo sanguigno della madre con Cont quello del padre e quindi con quello del feto, condanni la al risarcimento dei danni da lei subiti a pagina 1 di 14 seguito dell'isoimmunizzazione Rh materno-fetale, con conseguente pericolo di gravi patologie fatali in caso di future gravidanze dell'attrice.
2. La si è costituita in data 1.9.2022 contestando le avverse pretese ed assumendo CP_1
che il rischio di anemizzazione fetale/neonatale nella seconda gravidanza di una donna con immunizzazione anti D non è precisamente quantificabile e si associa sia al titolo dell'anti D che alla sottoclasse di immunoglobuline.
Pertanto, una futura gravidanza dell'attrice, non è evento impossibile, avendo la medicina più moderna introdotto pratiche che consentono di superare le difficoltà connesse alla isoimmunizzazione.
3. Considerata la natura tecnica della controversia è stata disposta CTU medico legale, per la soluzione delle questioni controverse.
L'incarico è stato conferito ad un collegio peritale, composto dal dott. specialista in Persona_1
medicina legale e dal dott. , Medico Chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia, Persona_2
che hanno depositato la relazione in data 16.9.2023.
4. Rigettata la prova per testi capitolata da parte attrice in quanto non rilevante per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
***
La domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla natura giuridica della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria e sul conseguente riparto degli oneri probatori.
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, pare opportuno delineare la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
L'evoluzione giurisprudenziale inerente la distribuzione degli oneri probatori tra creditore e debitore della prestazione obbligatoria muove dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 11.1.2008 n. 577, la quale, conformemente alla disciplina generale vigente in materia contrattuale, ha chiarito che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante nella causazione del danno evento.
Gli approdi interpretativi più recenti hanno registrato un contrasto tra quella parte di giurisprudenza che rimane fedele a tale impostazione (Cass. civ. sez. III del 12.9.2013; Cass. civ. sez. III del 30.9.2014 n.
20547; Cass. civ. sez. III del 13.10.2017 n. 24073) e una corrente, ad oggi maggioritaria, la quale ha pagina 2 di 14 precisato e ampliato contenuto e portata dell'impostazione più risalente, con specifico riferimento alla prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale intercorrente tra danno ed evento. Ad oggi, l'ultima delle impostazioni segnalate risulta essere maggioritaria.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III del 26.7.2017 n. 18392).
Secondo tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpratice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ. sez.
III del 29.1.2018 n. 2061).
Ne consegue che la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è posta a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti.
Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova a carico della struttura sanitaria convenuta, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sua sfera di controllo (Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
B. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale e sulla fondatezza della domanda formulata dall'attrice
b.1 Al collegio peritale, composto dal dott. specialista in medicina legale e dal dott. Persona_1
, specialista in Ostetricia e Ginecologia, sono stati formulati i Persona_3
seguenti quesiti:
“Effettuati gli accertamenti necessari, esaminati gli atti, i documenti di causa e visitata la perizianda:
pagina 3 di 14 1) previa indicazione della documentazione esaminata e descrizione della storia clinica della sig.ra
[...]
, dicano i periti se le cure prestate alla medesima, con particolare riguardo Parte_1
agli accertamenti diretti a verificare la compatibilità del gruppo sanguigno della madre con quello del feto, siano state corrette e tempestive e, in caso di errore, chiariscano se ciò era dovuto ad incompletezza di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà di interpretarli o di farli seguire tempestivamente;
2) se le terapie/interventi effettuate/i siano state/i o meno adeguate/i e tempestive/i e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
3) se i sanitari che hanno prestato la loro opera presso la struttura sanitaria convenuta, si siano uniformati alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali
e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
4) dicano se le condizioni fisiche attuali della perizianda siano o meno, ed in che misura, riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico- legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dai sanitari;
5) dicano quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora la perizianda fosse stata adeguatamente e tempestivamente trattata dai sanitari che l'avevano avuta in cura;
6) indichino la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità;
7) indichino (ove sussistano) quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria non adeguata precisando la loro incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito, precisando se lo stato di salute della perizianda sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
8) indichino Letteratura scientifica esaminata.”
Ai CTU è stato inoltre chiesto di accertare, sulla base della documentazione in atti, tenuto conto della storia clinica della sig.ra se, “le cure prestate alla medesima, con riguardo Parte_1
agli accertamenti diretti a verificare la compatibilità del gruppo sanguigno della madre e del padre con quello del feto, siano state corrette e tempestive e , in caso di errore, chiariscano se ciò era dovuto ad incompletezze di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà ad interpretarli o di farli eseguire tempestivamente”.
pagina 4 di 14 b.2 All'esito dell'esame della documentazione in atti, i CTU hanno evidenziato che
[...]
, nata il [...], alla prima gravidanza, su prescrizione del suo ginecologo di Parte_1 fiducia, in data 24/01/2018 (alla 10ᵃ settimana) si era sottoposta, presso il laboratorio di analisi dell'ospedale di Penne (PE), al prelievo per l'esecuzione degli esami ematochimici routinari previsti per una gravidanza iniziale, tra cui la determinazione del gruppo sanguigno, che risultò essere A1 Rh negativo.
A seguito di tale responso, in data 19/02/2018, alla 14ᵃ settimana circa, la RA si era sottoposta a nuovo prelievo ematico per la valutazione del suo stato anticorpale nei confronti del sistema Rh (test di
Coombs indiretto) che risultava negativo.
Nel contempo, come da protocollo, nello stesso laboratorio di Penne, era stato sottoposto a determinazione del suo emogruppo il coniuge della , sig. il Parte_1 ON
quale risultò essere portatore di gruppo A1 Rh negativo, del tutto analogo, quindi, a quello della consorte.
Il test di Coombs indiretto, ripetuto in data 18/06/2018, alla 31ᵃ sett. circa, risultò ancora negativo per Per_ cui in considerazione dell'esito di tale test e della negatività dell'Rh del sig. (consorte della RA), come previsto dalle linee guida, alla RA non venne praticata alcuna immunoprofilassi prenatale passiva anti-Rh D prevista per la 28ᵃ settimana.
La gravidanza proseguì in maniera del tutto fisiologica sino alla data del 25/08/2018, giorno in cui la RA, a motivo di Iniziale travaglio di parto in feto macorosomico. Sospetta sproporzione feto- pelvica, venne ricoverata e sottoposta a taglio cesareo presso l'ospedale di , dando alla luce un CP_1
feto di sesso maschile del peso di gr. 4300 con punteggio di Apgar di 8/9.
Nello stesso giorno del taglio cesareo la RA venne sottoposta a nuovo controllo del T. di Coombs indiretto il quale risultò positivo con titolo anticorpale di 1:8 che documentava l'avvenuta iniziale immunizzazione nell'ambito del sistema Rh.
A seguito di tale inaspettato risultato, per cercare di comprenderne il motivo, in data 27/08/2018 venne sottoposto a determinazione del gruppo sanguigno anche il neonato che risultò Persona_5
essere A Rh positivo con test di Coombs diretto polispecifico NEGATIVO.
Comprensibilmente interdetti da tale risultato, ci si sarebbe atteso un Rh neonatale negativo, il giorno successivo, in data 28/08/2018, veniva ripetuto sul sangue materno un nuovo T. di Coombs indiretto che rivelava una positività ulteriormente incrementata (valore di 1:16) a seguito della quale veniva richiesta una consulenza da parte del Centro di Medicina Trasfusionale che, puntualmente eseguita sulla neo-mamma, descriveva una “paziente di gruppo A NEG. con immunizzazione attiva verso
l'antigene D”, per la quale il consulente non riteneva indicata una profilassi post-partum e veniva pagina 5 di 14 concordato con la coppia un controllo a sei mesi del test di Coombs indiretto e l'esecuzione di ulteriori esami nel sangue paterno per valutazione della zigosità dell'antigene “D” e rischi connessi nelle successive gravidanze.
Per dirimere il legittimo e basilare dubbio, inevitabilmente insorto a seguito della palese ed incongruente discordanza rilevata tra l'emogruppo materno e quello del neonato, nello stesso giorno,
28/08/2018, veniva nuovamente sottoposto a rilevazione del suo gruppo sanguigno il padre di quest'ultimo, il sig. che risultò essere A1 Rh positivo (come quello del figlio ON
, anziché A1 Rh negativo come precedentemente certificato, palesando quindi un evidente Per_5
errore di attribuzione a suo tempo compiuta dal laboratorio di Penne.
Come consigliato dallo specialista trasfusionista nella consulenza effettuata durante il ricovero, dopo la dimissione la RA ripeteva per altre due volte, il 17/10/2018 e il 04/11/2020, il test di Coombs indiretto che rivelava un ulteriore notevole incremento della sua positività (1:128).
b.3 Evidenziavano i periti che l'esistenza dei gruppi sanguigni è determinata dalla presenza, sulla membrana dei globuli rossi, di un notevole numero di strutture antigeniche (glicoproteine, lipidi o proteine), comuni a parte della popolazione, che possono essere raggruppate in circa 30 sistemi antigenici, tra questi le due tipologie più note sono il sistema AB0 ed il sistema Rh;
ovvero ciascuno di noi si caratterizza sin dalla nascita per il fatto di avere ereditato dai suoi genitori una combinazione di tali caratteri eritrocitari (fenotipo) che ci vengono disvelati solo nel momento in cui, per qualsiasi motivo, in un laboratorio di analisi, richiediamo la cosiddetta “tipizzazione” del nostro gruppo sanguigno.
A tal proposito, in particolare, le l.g. ibadiscono che nel caso di una donna gravida la prima CP_2
indagine da eseguire è la tipizzazione eritrocitaria ABO/Rh (Gruppo sanguigno e fenotipo) da effettuarsi possibilmente sin dalla prima visita ostetrica o entro il primo trimestre. Si raccomanda
l'opportunità di effettuare almeno un controllo ABO/Rh su di un nuovo campione di sangue come conferma, per non incorrere nel possibile (e non infrequentissimo) errore dovuto a uno scambio di provette o a errata etichettatura. Una errata determinazione come D-positiva di una gravida in realtà
D-negativa si risolverebbe in un danno portatore di gravi conseguenze, sia per una mancata istituzione dell'immunoprofilassi anti-D sia per la mancata istituzione del sistematico monitoraggio di eventuali anticorpi anti-D.” (GYNECO AOGOI Numero 3 – 2018).
Fonti di errore nella tipizzazione del sangue includono anche il fenomeno del cosiddetto "D debole" (in cui una persona positiva per l'antigene RhD mostra reazioni deboli o negative quando testata per RhD)
e la presenza di IgG sui globuli rossi, che interferiscono con la tipizzazione di alcuni antigeni di gruppo. (Cfr Jacques Ruffié)
pagina 6 di 14 Chiarivano i periti che il sistema Rh è estremamente complesso per le sue implicazioni genetiche e rimane attuale la differenziazione tra presenza di struttura antigenica Rh (Rh positivo) o sua assenza
(Rh negativo), ma bisogna considerare che l'Rh non è una unica struttura antigenica ma un gruppo di circa 40 antigeni e pertanto la sua espressione fenotipica può essere più o meno evidente.
In pratica questo determina che mentre il sistema AB0 è molto chiaro e netto nella sua determinazione di laboratorio, il sistema Rh può essere più sfumato e quindi meritevole di una maggiore attenzione da parte del laboratorista.
Risultati falsi negativi con la tipizzazione Rh possono derivare dall'uso di sospensioni di globuli rossi diluite in modo errato, dal deterioramento dei reagenti, dal mancato rispetto delle indicazioni del produttore o da tecniche inappropriate.
Ciascun gene è formato da due parti che prendono il nome di alleli e che possono, a loro volta, essere dominanti o recessivi, ciascun bambino erediterà un allele dalla mamma e uno dal papà e questa combinazione determinerà il suo gruppo sanguigno.
Per quanto riguarda il fattore Rh, gli alleli sono due: “D” grande (dominante e responsabile della positività dell'Rh) e “d” piccolo (recessivo) col loro locus genico individuato nel cromosoma 1.
Il fattore RhD positivo è, quindi, un carattere geneticamente dominante e per questo motivo, un soggetto Rh - è sicuramente omozigote per quel carattere (un Rh - ricevuto dal padre ed un Rh- ricevuto dalla madre).
Al contrario, un individuo Rh + può essere sia omozigote (Rh + Rh +) sia eterozigote (Rh + Rh -). Nel caso dell'incrocio tra una donna con gruppo sanguigno Rh - ed un uomo portatore del gene Rh + potranno verificarsi i seguenti casi:
● caso A: padre omozigote Rh + Rh +, mamma omozigote Rh - Rh -
● caso B: padre eterozigote Rh + Rh -, mamma omozigote Rh - Rh –
Mentre nel caso A nasceranno sicuramente figli Rh positivi, nel caso B vi è una probabilità del 50% che la donna dia alla luce un figlio Rh negativo.
Come tutti gli antigeni, anche gli antigeni eritrocitari “A”, “B” e “0” (ovvero “zero”, oppure dall'iniziale della parola “Ohne”, che in tedesco significa “senza” gli antigeni del sistema AB0) e “Rh”
(specificatamente, il suo antigene più noto, denominato con la lettera “D” a carattere grande se presente, o “d” piccolo se assente) sono in grado di indurre una reazione anticorpale, qualora vengano in contatto con il sangue di soggetti privi di tali antigeni, per cui le persone con gruppo sanguigno A producono anticorpi (alloanticorpi) diretti contro l'antigene B e viceversa e quelle con Rh- li producono nei confronti dei soggetti Rh+.
Le situazioni in cui possono presentarsi tali incompatibilità (talora drammatiche) sono prevalentemente pagina 7 di 14 rappresentate dalle trasfusioni di sangue e, come nel caso di cui trattasi, dalla malattia emolitica feto- neonatale (MEFN).
Mentre, però, nel caso di incompatibilità nell'ambito del sistema AB0 gli anticorpi eritrocitari verso gli omologhi antigeni sono già presenti preformati nel sangue di quella persona, nel caso del sistema Rh tali anticorpi vengono elaborati dall'organismo ricevente Rh negativo (nel nostro caso, la mamma) solo al momento in cui quest'ultimo viene a contatto con eritrociti Rh positivi (nel nostro caso, del feto).
L'esito finale di tale “aggressione” anticorpale eritrocitaria da parte degli alloanticorpi anti-D (il più frequentemente responsabile) può condurre ad una loro anomala e massiva distruzione (soprattutto nella milza) che determina una anemia fetale di varia entità che, a sua volta, provoca un abnorme aumento della produzione di bilirubina non-coniugata che, causa l'incapacità da parte del fegato fetale immaturo di coniugare tale quantità di bilirubina, porta ad una iperbilirubinemia nonconiugata che può indurre un grave ittero (responsabile, talora, della “encefalopatia bilirubinemica” detta anche
“kernittero” (dal tedesco “ittero del nucleo”).
Il kernittero si rivela spesso fatale per i neonati affetti e la maggioranza dei neonati che ne sopravvivono sviluppa danni permanenti quali coreoatetosi, ritardo mentale, paralisi cerebrale, displasia dentale, perdita dell'udito.
Nel tentativo di correggere l'anemia emolitica dovuta alla massiva emolisi, inoltre, il midollo osseo fetale produce e rilascia globuli rossi immaturi (eritroblasti) nella circolazione periferica (da cui consegue la cosiddetta “eritroblastosi fetale”).
Tale evento può essere così grave da provocare la morte fetale intrauterina per uno scompenso cardiaco ad alta gittata.
Dopo la nascita, i neonati affetti da malattia emolitica sono estremamente pallidi e, causa il danno epatico cui segue una alterata sintesi proteica, presentano edemi generalizzati con versamenti pleurici, pericardici e ascite (la cosiddetta “idrope feto-neonatale”).
Semplificando, si può affermare che, prima della nascita le lesioni fetali sono soprattutto conseguenza dell'anemia; invece, dopo il parto, per il neonato al pericolo dell'anemia si aggiunge il pericolo, forse maggiore, dell'iperbilirubinemia.
A causa dell'anemia di tipo emolitico, inoltre, il feto e il neonato sono fortemente esposti al rischio della grave sindrome da distress respiratorio e ad asfissia perinatale.
In realtà la MEFN (morte edouterina fetale) si verifica molto raramente nella prima gravidanza a meno che, precedentemente, nella storia ostetrica della madre non si siano verificati specifici episodi sensibilizzanti quali trasfusioni di sangue incompatibile, aborti, diagnosi prenatale invasiva
(villocentesi, amniocentesi), traumi addominali violenti.
pagina 8 di 14 In genere durante la prima gravidanza la gestante Rh- si immunizza solamente (“immunizzazione primaria”) nei confronti del sangue fetale a causa del fisiologico passaggio di un certo numero di globuli rossi fetali nel circolo materno che induce la formazione di una piccola quantità di anticorpi
(sinonimo del termine “immunoglobiline”) del tipo IgM le quali, non avendo la capacità di attraversare il filtro placentare, non costituiscono un pericolo reale per i globuli rossi fetali (le immunoglobuline
“M” o IgM, con alto peso molecolare di 900.000, sono le prime immunoglobuline che vengono prodotte dopo una infezione o dopo una immunizzazione).
Infatti è stato oramai ampiamente dimostrato che, indipendentemente dalla presenza anamnestica di eventuali fattori traumatici/iatrogeni come quelli summenzionati, le emorragie feto-materne (EFM) sensibilizzanti cosiddette “silenti” (che vengono consentite dalla formazione di minuscole soluzioni di continuo nei vasi fetali e nel tessuto coriale attraverso le quali avviene la fuoriuscita di sangue fetale nello spazio intervilloso e, quindi, determinano la commistione del sangue fetale con quello materno) possono avvenire spontaneamente durante la gravidanza (la scoperta di tale fenomeno ha portato alla successiva formulazione del test di diagnosi prenatale non invasivo su sangue materno NIPT Non
Invasive Prenatal Testing che, di fatto, ha marginalizzato l'impiego dei vecchi test, invasivi e non, per la diagnosi prenatale).
In realtà, sebbene il rischio di emorragia feto-materna sia alta, la quantità di volume di sangue fetale che si riversa nel circolo materno è veramente esigua (0.07 mL nel I trimestre, 0.08 mL nel II trimestre,
0.13 mL nel III trimestre) per cui nel periodo ante-natale è estremamente difficile che il volume di emorragia transplacentare sia >
0.1 mL nel I e nel II trimestre. Quindi raramente si potrà determinare una immunizzazione nelle gravide Rh negative con feto Rh positivo per le emorragie feto-materna
“silenti” prima di 28 settimane di età gestazionale.
Dati ormai consolidati della letteratura sostengono che l'immunizzazione, connessa a queste microemorragie spontanee occulte, può essere prevenuta attuando una immunoprofilassi prenatale sistemica a 28 settimane di età gestazionale.
L'immunoprofilassi anti-D ha reso, quindi, la malattia emolitica del feto e del neonato causata da immunizzazione verso l'antigene “D” una malattia prevenibile con una riduzione drastica della mortalità.
Infatti, è stato dimostrato che la profilassi anti-D prenatale di routine associata all'immunoprofilassi post partum (da eseguirsi possibilmente nel limite di 72 ore dal parto), riduce ulteriormente il rischio di isoimmunizzazione da 1.6-1.8% a 0.2% nelle donne Rh negative che partoriranno un neonato Rh positivo.
Numerosi studi hanno inoltre dimostrato che la immunoprofilassi antenatale non ha eventi avversi sul pagina 9 di 14 feto, sebbene una piccola quota di anticorpi anti-D attraversi la placenta legandosi ai globuli rossi fetali
D-positivi causando una debole positività del Test di Coombs diretto (motivo per cui si consiglia sempre l'esecuzione di tale esame prima della somministrazione della immunoprofilassi).
Qualora, però, malauguratamente, non si adottasse scrupolosamente tale iter profilattico, nelle eventuali gravidanze successive, purtroppo, a seguito della ripetuta esposizione dello stesso antigene D dell'Rh fetale (feto Rh+), si potrà verificare una risposta anticorpale materna ( o “immunizzazione secondaria”) con produzione degli anticorpi del tipo IgG (“immunoglobuline G”) che sono le uniche immunoglobuline in grado di attraversare la placenta in quanto con il loro peso molecolare più basso rispetto alle IgM (di 150.000) e per la presenza della loro cosiddetta “regione costante” (è una intrinseca proprietà delle immunoglobuline) che permette loro di legarsi a recettori specifici presenti sulle cellule placentari e, quindi, entrare nel circolo ematico fetale ove aggrediscono gli eritrociti causandone la distruzione.
In assenza di immunoprofilassi il rischio di immunizzazione cresce in modo più che proporzionale al numero delle gravidanze Rh- incompatibili: dopo due gravidanze la frequenza dell'immunizzazione si attesta intorno al 45% circa, mentre dopo tre gravidanze incompatibili è di circa il 75%.
b.4 L'errore nella refertazione della tipizzazione del fattore Rh del sig. padre del ON
nascituro, aveva quindi cagionato un danno ingiusto all'attrice.
Evidenziavano i periti che l'errore era stato commesso nell'esecuzione di esami di carattere rutinario, in relazione ai quali non era configurabile alcuna difficoltà nell'interpretazione del risultato.
Va poi evidenziato che, come emerge dal consenso clinico al trattamento sanitario presente nella cartella clinica del ricovero dell'agosto 2018, l'attrice ed il marito sono Testimoni di Geova, religione che non consente ai suoi adepti trasfusioni di sangue o altri emoderivati, né di accedere ad una interruzione volontaria di gravidanza.
È quindi molto verosimile che, per evitare problemi per la salute e la sopravvivenza del feto, l'attrice come dalla medesima edotto, si asterrà da nuove gravidanze.
Al riguardo va poi evidenziato che i periti hanno precisato che, una corretta condotta sanitaria, avrebbe consentito il trattamento con immunoglobuline durante la gravidanza, trattamento sanitario permesso dalla fede religiosa dell'attrice, che avrebbe con grandissima probabilità impedito la isoimmunizzazione Rh e quindi azzerato o quasi i rischi connessi alla MEFN in una seconda gravidanza causata dal fattore Rh, concedendo così la possibilità al nucleo famigliare di avere ulteriori gravidanze, senza un aumentato rischio rispetto alla popolazione generale.
Di fatto le conseguenze dell'errata condotta sanitaria possono essere quindi valutate come una
“impotenza generandi de facto” considerato che la paziente non è impossibilitata ad avere ulteriori pagina 10 di 14 gravidanze da un punto di vista anatomico, ma di fatto la grande probabilità di andare incontro a gravi complicanze per il feto e per sé stessa ha dissuaso lei ed il marito dall'intraprendere nuovamente questo percorso.
Tale decisione, confermata in sede di anamnesi, trova riscontro nel fatto che dal 2018 ad oggi non vi siano state ulteriori gravidanze, nonostante il dispiacere che questo ha comportato per il nucleo famigliare dell'attrice.
Per tale motivo, al fine di evitare una ulteriore futura gravidanza costellata di drammatiche incognite, la RA si è premunita in tal senso, adottando un efficace metodo contraccettivo Parte_1
(la pillola estro-progestinica) che, purtroppo, ha dovuto sospendere dopo alcuni mesi di assunzione per l'insorgenza di una severa intolleranza (continua cefalea, vomito, aumento di peso) che ha imposto la sospensione del farmaco.
Il fatto, quindi, di non poter usufruire di un sistema contraccettivo di pari efficacia e sicurezza, ha comportato una comprensibile tensione relazionale nel rapporto sessuale di coppia, anche se non sono state allegate certificazioni che attestino l'emersione di una patologia psichiatrica a carattere permanente a carico della SI.ra . Parte_1
Nella documentazione è presente solo una ricevuta per una visita Psichiatrica del 2021, il cui certificato medico non è stato depositato.
Considerato che, secondo le linee guida 2016 ed i 2023 CP_3 Controparte_4
i parametri tabellari di riferimento prevedono, per Impotenza generandi e menopausa iatrogena, una percentuale di invalidità del 10-30% e nell'ipotesi di impotenza gestandi, dopo la maturazione sessuale, una percentuale di invalidità del 5-25%, secondo i periti, la sig.ra , 29enne Parte_1 all'epoca del parto, con un figlio ora in salute e nessun correlato disfunzionale ormonale, può ritenersi affetta da un'impotenza generandi “de facto” valutata, tenuto conto anche delle aspirazioni famigliari, in un 15% di Danno Biologico permanente.
Considerato che la vicenda nel suo complesso ha determinato un disagio psicologico rilevante i periti, ricostruendo anamnesticamente gli eventi, hanno valutato il danno biologico temporaneo nella durata di
180 giorni di cui 60 al 50% e 120 giorni al 25%, dando atto dell'insussistenza di elementi che attestino, ad oggi, la presenza di una patologia permanente che affligga la sfera psichica della Paziente.
Pemane invece un forte disagio, ormai permanente, conseguente all'impossibilità ad avere ulteriori figli e quindi una ripercussione sulle dinamiche relazioni di coppia di grado moderato-severo, senza riflessi rilevanti sull'attività lavorativa svolta dall'attrice.
b.5 Rispondendo alle controdeduzioni della Struttura sanitaria convenuta, i CTU evidenziavano che, in considerazione della immunizzazione già instauratasi, una eventuale somministrazione di pagina 11 di 14 immunoglobuline anti-Rh post-partum sarebbe stata quantomeno superflua, come del resto affermato, nella sua consulenza, anche dal consulente trasfusionista.
Premesso che, l'eventuale immunizzazione materno fetale da incompatibilità Rh, riguardava il 50% di ogni futura prole, evidenziavano che, nel caso in cui un futuro figlio/a avesse presentato lo stesso gruppo paterno (Rh +) la RA si sarebbe dovuta porre il grave dilemma di cosa fare, Parte_1
in considerazione, soprattutto, della sua fede religiosa che le proibisce non solo l'aborto ma anche la possibilità si sottoporre il feto ad una eventuale pratica exsanguinotrasfusiva.
Confermavano che l'impotenza Generandi De Facto” non era correlata all'impossibilità, per l'attrice, di avere ulteriori gravidanze da un punto di vista anatomico, ma al pericolo di andare incontro a gravi complicanze per il feto e per sé stessa, circostanze senz'altro idonee a dissuadere l'attrice ed il marito dall'avere altri figli, nonostante il dispiacere che tale decisione ha per loro comportato.
b.6 Ritenuti gli accertamenti svolti dal collegio peritale pienamente condivisibili, in quanto espressi attraverso un attento e circostanziato esame della documentazione sanitaria in atti, ritenute esaustive le risposte fornite dai periti alle controdeduzioni di parte convenuta, può concludersi nel senso della intervenuta acquisizione della prova (da una prospettiva ex ante e sulla base del criterio più probabile che non) della riconducibilità delle conseguenze negative lamentate dall'attrice, alla responsabilità della convenuta, alla quale è riconducibile l'attività svolta dal Laboratorio Analisi del Presidio
Ospedaliero di Penne.
C. Sul danno non patrimoniale alla salute temporaneo e permanente subito dall'attrice
c.1 Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, costituente una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si ricorre all'applicazione delle Tabelle di Milano vigenti (anno
2024) a cui si presta piena adesione.
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenendo conto dell'età dell'attrice al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 180 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (30 anni circa), il danno biologico riportato dall'attrice, sussistente nella percentuale del 15% è pari all'attualità alla somma tabellare di €.
53.956,00 di cui € 41.188,00 per danno biologico ed € 12.768,00 per danno morale, spettante nel caso di specie considerate la difficoltà di gestire la sopravvenuta isoimmunizzazione Rh nel delicato momento del post-partum.
Considerata l'entità del danno non patrimoniale temporaneo riportato, all'attrice spetta alla medesima a pagina 12 di 14 tale titolo l'importo di € 6.900,00, calcolato considerato € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU (giorni
60 al 50% e 120 al 25%).
c.2 Quanto alla domanda di personalizzazione di tali importi, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Tale prova non è stata fornita dall'attrice per cui non sussistono i presupposti per un aumento del danno non patrimoniale, come sopra accertato.
L'allegazione della ricevuta di € 366,00 per la prestazione di visita psichiatrica, in essenza del relativo referto, non consente di procedere al rimborso richiesto.
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attrice in conseguenza della vicenda di malpractice dedotta in giudizio è quindi pari all'attualità alla somma di € 60.856,00, alla quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 25.2.2019 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo alla ricorrente gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutogli) sino alla data odierna (cfr. ex multis
Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del
09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
pagina 13 di 14 D. Sulle spese di lite.
Considerato che la domanda è stata integralmente accolta, le spese di lite, di CTP e di CTU vanno poste integralmente a carico della convenuta soccombente.
Non risultano allegate spese per la CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 1572/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA Cont la responsabilità della convenuta in relazione alle lesioni subite dall'attrice
Parte_2 che i danni complessivamente subiti dall'attrice sono pari ad € 60.856,00 già all'attualità, oltre accessori,
Per l'effetto
CONDANNA la convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice della somma di € 60.856,00€. già all'attualità, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, sulle somme di cui sopra, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal 25.2.2019 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno qui liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in € 1008,00 per la fase di mediazione, in € 1.288,00 (788,00 per esborsi e 500,00 per spese di CTP) per spese e in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
PONE le spese della CTU, a carico della convenuta, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1572/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
CLEMENTE ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA TROIANO 30 64033 BISENTI, presso il difensore avv. DI CLEMENTE ALESSANDRO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANESI DE LUCA ROBERTO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE G. D'ANNUNZIO 229 65127 , presso il difensore avv. CP_1
DANESI DE LUCA ROBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità della convenuta in Controparte_1
relazione alla vicenda dedotta in giudizio, condanni la convenuta al risarcimento dei danni cagionati, liquidati nell'importo di € 196.739,00 ovvero nell'importo maggiore o minore accertato all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice. In via subordinata ha chiesto che l'entità dei danni sia limitata a quelli realmente subìti dall'attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 23.4.2022 Parte_1
ha convenuto in giudizio la , chiedendo che il Tribunale,
[...] CP_1 accertata l'errata esecuzione degli esami del sangue effettuati dal padre del nascituro, durante la gravidanza dell'attrice, al fine di accertare la compatibilità del gruppo sanguigno della madre con Cont quello del padre e quindi con quello del feto, condanni la al risarcimento dei danni da lei subiti a pagina 1 di 14 seguito dell'isoimmunizzazione Rh materno-fetale, con conseguente pericolo di gravi patologie fatali in caso di future gravidanze dell'attrice.
2. La si è costituita in data 1.9.2022 contestando le avverse pretese ed assumendo CP_1
che il rischio di anemizzazione fetale/neonatale nella seconda gravidanza di una donna con immunizzazione anti D non è precisamente quantificabile e si associa sia al titolo dell'anti D che alla sottoclasse di immunoglobuline.
Pertanto, una futura gravidanza dell'attrice, non è evento impossibile, avendo la medicina più moderna introdotto pratiche che consentono di superare le difficoltà connesse alla isoimmunizzazione.
3. Considerata la natura tecnica della controversia è stata disposta CTU medico legale, per la soluzione delle questioni controverse.
L'incarico è stato conferito ad un collegio peritale, composto dal dott. specialista in Persona_1
medicina legale e dal dott. , Medico Chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia, Persona_2
che hanno depositato la relazione in data 16.9.2023.
4. Rigettata la prova per testi capitolata da parte attrice in quanto non rilevante per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
***
La domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulla natura giuridica della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria e sul conseguente riparto degli oneri probatori.
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, pare opportuno delineare la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
L'evoluzione giurisprudenziale inerente la distribuzione degli oneri probatori tra creditore e debitore della prestazione obbligatoria muove dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 11.1.2008 n. 577, la quale, conformemente alla disciplina generale vigente in materia contrattuale, ha chiarito che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante nella causazione del danno evento.
Gli approdi interpretativi più recenti hanno registrato un contrasto tra quella parte di giurisprudenza che rimane fedele a tale impostazione (Cass. civ. sez. III del 12.9.2013; Cass. civ. sez. III del 30.9.2014 n.
20547; Cass. civ. sez. III del 13.10.2017 n. 24073) e una corrente, ad oggi maggioritaria, la quale ha pagina 2 di 14 precisato e ampliato contenuto e portata dell'impostazione più risalente, con specifico riferimento alla prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale intercorrente tra danno ed evento. Ad oggi, l'ultima delle impostazioni segnalate risulta essere maggioritaria.
Più specificamente, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. sez. III del 26.7.2017 n. 18392).
Secondo tale approdo, nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpratice si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (Cass. civ. sez.
III del 29.1.2018 n. 2061).
Ne consegue che la prova del nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è posta a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l'accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l'assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti.
Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l'onere della prova a carico della struttura sanitaria convenuta, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all'esistenza di una causa determinante estranea alla sua sfera di controllo (Cass. civ. sez. III del 2.3.2018 n. 4928).
B. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale e sulla fondatezza della domanda formulata dall'attrice
b.1 Al collegio peritale, composto dal dott. specialista in medicina legale e dal dott. Persona_1
, specialista in Ostetricia e Ginecologia, sono stati formulati i Persona_3
seguenti quesiti:
“Effettuati gli accertamenti necessari, esaminati gli atti, i documenti di causa e visitata la perizianda:
pagina 3 di 14 1) previa indicazione della documentazione esaminata e descrizione della storia clinica della sig.ra
[...]
, dicano i periti se le cure prestate alla medesima, con particolare riguardo Parte_1
agli accertamenti diretti a verificare la compatibilità del gruppo sanguigno della madre con quello del feto, siano state corrette e tempestive e, in caso di errore, chiariscano se ciò era dovuto ad incompletezza di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà di interpretarli o di farli seguire tempestivamente;
2) se le terapie/interventi effettuate/i siano state/i o meno adeguate/i e tempestive/i e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
3) se i sanitari che hanno prestato la loro opera presso la struttura sanitaria convenuta, si siano uniformati alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali
e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
4) dicano se le condizioni fisiche attuali della perizianda siano o meno, ed in che misura, riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico- legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dai sanitari;
5) dicano quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora la perizianda fosse stata adeguatamente e tempestivamente trattata dai sanitari che l'avevano avuta in cura;
6) indichino la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità;
7) indichino (ove sussistano) quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria non adeguata precisando la loro incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della danneggiata indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito, precisando se lo stato di salute della perizianda sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
8) indichino Letteratura scientifica esaminata.”
Ai CTU è stato inoltre chiesto di accertare, sulla base della documentazione in atti, tenuto conto della storia clinica della sig.ra se, “le cure prestate alla medesima, con riguardo Parte_1
agli accertamenti diretti a verificare la compatibilità del gruppo sanguigno della madre e del padre con quello del feto, siano state corrette e tempestive e , in caso di errore, chiariscano se ciò era dovuto ad incompletezze di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà ad interpretarli o di farli eseguire tempestivamente”.
pagina 4 di 14 b.2 All'esito dell'esame della documentazione in atti, i CTU hanno evidenziato che
[...]
, nata il [...], alla prima gravidanza, su prescrizione del suo ginecologo di Parte_1 fiducia, in data 24/01/2018 (alla 10ᵃ settimana) si era sottoposta, presso il laboratorio di analisi dell'ospedale di Penne (PE), al prelievo per l'esecuzione degli esami ematochimici routinari previsti per una gravidanza iniziale, tra cui la determinazione del gruppo sanguigno, che risultò essere A1 Rh negativo.
A seguito di tale responso, in data 19/02/2018, alla 14ᵃ settimana circa, la RA si era sottoposta a nuovo prelievo ematico per la valutazione del suo stato anticorpale nei confronti del sistema Rh (test di
Coombs indiretto) che risultava negativo.
Nel contempo, come da protocollo, nello stesso laboratorio di Penne, era stato sottoposto a determinazione del suo emogruppo il coniuge della , sig. il Parte_1 ON
quale risultò essere portatore di gruppo A1 Rh negativo, del tutto analogo, quindi, a quello della consorte.
Il test di Coombs indiretto, ripetuto in data 18/06/2018, alla 31ᵃ sett. circa, risultò ancora negativo per Per_ cui in considerazione dell'esito di tale test e della negatività dell'Rh del sig. (consorte della RA), come previsto dalle linee guida, alla RA non venne praticata alcuna immunoprofilassi prenatale passiva anti-Rh D prevista per la 28ᵃ settimana.
La gravidanza proseguì in maniera del tutto fisiologica sino alla data del 25/08/2018, giorno in cui la RA, a motivo di Iniziale travaglio di parto in feto macorosomico. Sospetta sproporzione feto- pelvica, venne ricoverata e sottoposta a taglio cesareo presso l'ospedale di , dando alla luce un CP_1
feto di sesso maschile del peso di gr. 4300 con punteggio di Apgar di 8/9.
Nello stesso giorno del taglio cesareo la RA venne sottoposta a nuovo controllo del T. di Coombs indiretto il quale risultò positivo con titolo anticorpale di 1:8 che documentava l'avvenuta iniziale immunizzazione nell'ambito del sistema Rh.
A seguito di tale inaspettato risultato, per cercare di comprenderne il motivo, in data 27/08/2018 venne sottoposto a determinazione del gruppo sanguigno anche il neonato che risultò Persona_5
essere A Rh positivo con test di Coombs diretto polispecifico NEGATIVO.
Comprensibilmente interdetti da tale risultato, ci si sarebbe atteso un Rh neonatale negativo, il giorno successivo, in data 28/08/2018, veniva ripetuto sul sangue materno un nuovo T. di Coombs indiretto che rivelava una positività ulteriormente incrementata (valore di 1:16) a seguito della quale veniva richiesta una consulenza da parte del Centro di Medicina Trasfusionale che, puntualmente eseguita sulla neo-mamma, descriveva una “paziente di gruppo A NEG. con immunizzazione attiva verso
l'antigene D”, per la quale il consulente non riteneva indicata una profilassi post-partum e veniva pagina 5 di 14 concordato con la coppia un controllo a sei mesi del test di Coombs indiretto e l'esecuzione di ulteriori esami nel sangue paterno per valutazione della zigosità dell'antigene “D” e rischi connessi nelle successive gravidanze.
Per dirimere il legittimo e basilare dubbio, inevitabilmente insorto a seguito della palese ed incongruente discordanza rilevata tra l'emogruppo materno e quello del neonato, nello stesso giorno,
28/08/2018, veniva nuovamente sottoposto a rilevazione del suo gruppo sanguigno il padre di quest'ultimo, il sig. che risultò essere A1 Rh positivo (come quello del figlio ON
, anziché A1 Rh negativo come precedentemente certificato, palesando quindi un evidente Per_5
errore di attribuzione a suo tempo compiuta dal laboratorio di Penne.
Come consigliato dallo specialista trasfusionista nella consulenza effettuata durante il ricovero, dopo la dimissione la RA ripeteva per altre due volte, il 17/10/2018 e il 04/11/2020, il test di Coombs indiretto che rivelava un ulteriore notevole incremento della sua positività (1:128).
b.3 Evidenziavano i periti che l'esistenza dei gruppi sanguigni è determinata dalla presenza, sulla membrana dei globuli rossi, di un notevole numero di strutture antigeniche (glicoproteine, lipidi o proteine), comuni a parte della popolazione, che possono essere raggruppate in circa 30 sistemi antigenici, tra questi le due tipologie più note sono il sistema AB0 ed il sistema Rh;
ovvero ciascuno di noi si caratterizza sin dalla nascita per il fatto di avere ereditato dai suoi genitori una combinazione di tali caratteri eritrocitari (fenotipo) che ci vengono disvelati solo nel momento in cui, per qualsiasi motivo, in un laboratorio di analisi, richiediamo la cosiddetta “tipizzazione” del nostro gruppo sanguigno.
A tal proposito, in particolare, le l.g. ibadiscono che nel caso di una donna gravida la prima CP_2
indagine da eseguire è la tipizzazione eritrocitaria ABO/Rh (Gruppo sanguigno e fenotipo) da effettuarsi possibilmente sin dalla prima visita ostetrica o entro il primo trimestre. Si raccomanda
l'opportunità di effettuare almeno un controllo ABO/Rh su di un nuovo campione di sangue come conferma, per non incorrere nel possibile (e non infrequentissimo) errore dovuto a uno scambio di provette o a errata etichettatura. Una errata determinazione come D-positiva di una gravida in realtà
D-negativa si risolverebbe in un danno portatore di gravi conseguenze, sia per una mancata istituzione dell'immunoprofilassi anti-D sia per la mancata istituzione del sistematico monitoraggio di eventuali anticorpi anti-D.” (GYNECO AOGOI Numero 3 – 2018).
Fonti di errore nella tipizzazione del sangue includono anche il fenomeno del cosiddetto "D debole" (in cui una persona positiva per l'antigene RhD mostra reazioni deboli o negative quando testata per RhD)
e la presenza di IgG sui globuli rossi, che interferiscono con la tipizzazione di alcuni antigeni di gruppo. (Cfr Jacques Ruffié)
pagina 6 di 14 Chiarivano i periti che il sistema Rh è estremamente complesso per le sue implicazioni genetiche e rimane attuale la differenziazione tra presenza di struttura antigenica Rh (Rh positivo) o sua assenza
(Rh negativo), ma bisogna considerare che l'Rh non è una unica struttura antigenica ma un gruppo di circa 40 antigeni e pertanto la sua espressione fenotipica può essere più o meno evidente.
In pratica questo determina che mentre il sistema AB0 è molto chiaro e netto nella sua determinazione di laboratorio, il sistema Rh può essere più sfumato e quindi meritevole di una maggiore attenzione da parte del laboratorista.
Risultati falsi negativi con la tipizzazione Rh possono derivare dall'uso di sospensioni di globuli rossi diluite in modo errato, dal deterioramento dei reagenti, dal mancato rispetto delle indicazioni del produttore o da tecniche inappropriate.
Ciascun gene è formato da due parti che prendono il nome di alleli e che possono, a loro volta, essere dominanti o recessivi, ciascun bambino erediterà un allele dalla mamma e uno dal papà e questa combinazione determinerà il suo gruppo sanguigno.
Per quanto riguarda il fattore Rh, gli alleli sono due: “D” grande (dominante e responsabile della positività dell'Rh) e “d” piccolo (recessivo) col loro locus genico individuato nel cromosoma 1.
Il fattore RhD positivo è, quindi, un carattere geneticamente dominante e per questo motivo, un soggetto Rh - è sicuramente omozigote per quel carattere (un Rh - ricevuto dal padre ed un Rh- ricevuto dalla madre).
Al contrario, un individuo Rh + può essere sia omozigote (Rh + Rh +) sia eterozigote (Rh + Rh -). Nel caso dell'incrocio tra una donna con gruppo sanguigno Rh - ed un uomo portatore del gene Rh + potranno verificarsi i seguenti casi:
● caso A: padre omozigote Rh + Rh +, mamma omozigote Rh - Rh -
● caso B: padre eterozigote Rh + Rh -, mamma omozigote Rh - Rh –
Mentre nel caso A nasceranno sicuramente figli Rh positivi, nel caso B vi è una probabilità del 50% che la donna dia alla luce un figlio Rh negativo.
Come tutti gli antigeni, anche gli antigeni eritrocitari “A”, “B” e “0” (ovvero “zero”, oppure dall'iniziale della parola “Ohne”, che in tedesco significa “senza” gli antigeni del sistema AB0) e “Rh”
(specificatamente, il suo antigene più noto, denominato con la lettera “D” a carattere grande se presente, o “d” piccolo se assente) sono in grado di indurre una reazione anticorpale, qualora vengano in contatto con il sangue di soggetti privi di tali antigeni, per cui le persone con gruppo sanguigno A producono anticorpi (alloanticorpi) diretti contro l'antigene B e viceversa e quelle con Rh- li producono nei confronti dei soggetti Rh+.
Le situazioni in cui possono presentarsi tali incompatibilità (talora drammatiche) sono prevalentemente pagina 7 di 14 rappresentate dalle trasfusioni di sangue e, come nel caso di cui trattasi, dalla malattia emolitica feto- neonatale (MEFN).
Mentre, però, nel caso di incompatibilità nell'ambito del sistema AB0 gli anticorpi eritrocitari verso gli omologhi antigeni sono già presenti preformati nel sangue di quella persona, nel caso del sistema Rh tali anticorpi vengono elaborati dall'organismo ricevente Rh negativo (nel nostro caso, la mamma) solo al momento in cui quest'ultimo viene a contatto con eritrociti Rh positivi (nel nostro caso, del feto).
L'esito finale di tale “aggressione” anticorpale eritrocitaria da parte degli alloanticorpi anti-D (il più frequentemente responsabile) può condurre ad una loro anomala e massiva distruzione (soprattutto nella milza) che determina una anemia fetale di varia entità che, a sua volta, provoca un abnorme aumento della produzione di bilirubina non-coniugata che, causa l'incapacità da parte del fegato fetale immaturo di coniugare tale quantità di bilirubina, porta ad una iperbilirubinemia nonconiugata che può indurre un grave ittero (responsabile, talora, della “encefalopatia bilirubinemica” detta anche
“kernittero” (dal tedesco “ittero del nucleo”).
Il kernittero si rivela spesso fatale per i neonati affetti e la maggioranza dei neonati che ne sopravvivono sviluppa danni permanenti quali coreoatetosi, ritardo mentale, paralisi cerebrale, displasia dentale, perdita dell'udito.
Nel tentativo di correggere l'anemia emolitica dovuta alla massiva emolisi, inoltre, il midollo osseo fetale produce e rilascia globuli rossi immaturi (eritroblasti) nella circolazione periferica (da cui consegue la cosiddetta “eritroblastosi fetale”).
Tale evento può essere così grave da provocare la morte fetale intrauterina per uno scompenso cardiaco ad alta gittata.
Dopo la nascita, i neonati affetti da malattia emolitica sono estremamente pallidi e, causa il danno epatico cui segue una alterata sintesi proteica, presentano edemi generalizzati con versamenti pleurici, pericardici e ascite (la cosiddetta “idrope feto-neonatale”).
Semplificando, si può affermare che, prima della nascita le lesioni fetali sono soprattutto conseguenza dell'anemia; invece, dopo il parto, per il neonato al pericolo dell'anemia si aggiunge il pericolo, forse maggiore, dell'iperbilirubinemia.
A causa dell'anemia di tipo emolitico, inoltre, il feto e il neonato sono fortemente esposti al rischio della grave sindrome da distress respiratorio e ad asfissia perinatale.
In realtà la MEFN (morte edouterina fetale) si verifica molto raramente nella prima gravidanza a meno che, precedentemente, nella storia ostetrica della madre non si siano verificati specifici episodi sensibilizzanti quali trasfusioni di sangue incompatibile, aborti, diagnosi prenatale invasiva
(villocentesi, amniocentesi), traumi addominali violenti.
pagina 8 di 14 In genere durante la prima gravidanza la gestante Rh- si immunizza solamente (“immunizzazione primaria”) nei confronti del sangue fetale a causa del fisiologico passaggio di un certo numero di globuli rossi fetali nel circolo materno che induce la formazione di una piccola quantità di anticorpi
(sinonimo del termine “immunoglobiline”) del tipo IgM le quali, non avendo la capacità di attraversare il filtro placentare, non costituiscono un pericolo reale per i globuli rossi fetali (le immunoglobuline
“M” o IgM, con alto peso molecolare di 900.000, sono le prime immunoglobuline che vengono prodotte dopo una infezione o dopo una immunizzazione).
Infatti è stato oramai ampiamente dimostrato che, indipendentemente dalla presenza anamnestica di eventuali fattori traumatici/iatrogeni come quelli summenzionati, le emorragie feto-materne (EFM) sensibilizzanti cosiddette “silenti” (che vengono consentite dalla formazione di minuscole soluzioni di continuo nei vasi fetali e nel tessuto coriale attraverso le quali avviene la fuoriuscita di sangue fetale nello spazio intervilloso e, quindi, determinano la commistione del sangue fetale con quello materno) possono avvenire spontaneamente durante la gravidanza (la scoperta di tale fenomeno ha portato alla successiva formulazione del test di diagnosi prenatale non invasivo su sangue materno NIPT Non
Invasive Prenatal Testing che, di fatto, ha marginalizzato l'impiego dei vecchi test, invasivi e non, per la diagnosi prenatale).
In realtà, sebbene il rischio di emorragia feto-materna sia alta, la quantità di volume di sangue fetale che si riversa nel circolo materno è veramente esigua (0.07 mL nel I trimestre, 0.08 mL nel II trimestre,
0.13 mL nel III trimestre) per cui nel periodo ante-natale è estremamente difficile che il volume di emorragia transplacentare sia >
0.1 mL nel I e nel II trimestre. Quindi raramente si potrà determinare una immunizzazione nelle gravide Rh negative con feto Rh positivo per le emorragie feto-materna
“silenti” prima di 28 settimane di età gestazionale.
Dati ormai consolidati della letteratura sostengono che l'immunizzazione, connessa a queste microemorragie spontanee occulte, può essere prevenuta attuando una immunoprofilassi prenatale sistemica a 28 settimane di età gestazionale.
L'immunoprofilassi anti-D ha reso, quindi, la malattia emolitica del feto e del neonato causata da immunizzazione verso l'antigene “D” una malattia prevenibile con una riduzione drastica della mortalità.
Infatti, è stato dimostrato che la profilassi anti-D prenatale di routine associata all'immunoprofilassi post partum (da eseguirsi possibilmente nel limite di 72 ore dal parto), riduce ulteriormente il rischio di isoimmunizzazione da 1.6-1.8% a 0.2% nelle donne Rh negative che partoriranno un neonato Rh positivo.
Numerosi studi hanno inoltre dimostrato che la immunoprofilassi antenatale non ha eventi avversi sul pagina 9 di 14 feto, sebbene una piccola quota di anticorpi anti-D attraversi la placenta legandosi ai globuli rossi fetali
D-positivi causando una debole positività del Test di Coombs diretto (motivo per cui si consiglia sempre l'esecuzione di tale esame prima della somministrazione della immunoprofilassi).
Qualora, però, malauguratamente, non si adottasse scrupolosamente tale iter profilattico, nelle eventuali gravidanze successive, purtroppo, a seguito della ripetuta esposizione dello stesso antigene D dell'Rh fetale (feto Rh+), si potrà verificare una risposta anticorpale materna ( o “immunizzazione secondaria”) con produzione degli anticorpi del tipo IgG (“immunoglobuline G”) che sono le uniche immunoglobuline in grado di attraversare la placenta in quanto con il loro peso molecolare più basso rispetto alle IgM (di 150.000) e per la presenza della loro cosiddetta “regione costante” (è una intrinseca proprietà delle immunoglobuline) che permette loro di legarsi a recettori specifici presenti sulle cellule placentari e, quindi, entrare nel circolo ematico fetale ove aggrediscono gli eritrociti causandone la distruzione.
In assenza di immunoprofilassi il rischio di immunizzazione cresce in modo più che proporzionale al numero delle gravidanze Rh- incompatibili: dopo due gravidanze la frequenza dell'immunizzazione si attesta intorno al 45% circa, mentre dopo tre gravidanze incompatibili è di circa il 75%.
b.4 L'errore nella refertazione della tipizzazione del fattore Rh del sig. padre del ON
nascituro, aveva quindi cagionato un danno ingiusto all'attrice.
Evidenziavano i periti che l'errore era stato commesso nell'esecuzione di esami di carattere rutinario, in relazione ai quali non era configurabile alcuna difficoltà nell'interpretazione del risultato.
Va poi evidenziato che, come emerge dal consenso clinico al trattamento sanitario presente nella cartella clinica del ricovero dell'agosto 2018, l'attrice ed il marito sono Testimoni di Geova, religione che non consente ai suoi adepti trasfusioni di sangue o altri emoderivati, né di accedere ad una interruzione volontaria di gravidanza.
È quindi molto verosimile che, per evitare problemi per la salute e la sopravvivenza del feto, l'attrice come dalla medesima edotto, si asterrà da nuove gravidanze.
Al riguardo va poi evidenziato che i periti hanno precisato che, una corretta condotta sanitaria, avrebbe consentito il trattamento con immunoglobuline durante la gravidanza, trattamento sanitario permesso dalla fede religiosa dell'attrice, che avrebbe con grandissima probabilità impedito la isoimmunizzazione Rh e quindi azzerato o quasi i rischi connessi alla MEFN in una seconda gravidanza causata dal fattore Rh, concedendo così la possibilità al nucleo famigliare di avere ulteriori gravidanze, senza un aumentato rischio rispetto alla popolazione generale.
Di fatto le conseguenze dell'errata condotta sanitaria possono essere quindi valutate come una
“impotenza generandi de facto” considerato che la paziente non è impossibilitata ad avere ulteriori pagina 10 di 14 gravidanze da un punto di vista anatomico, ma di fatto la grande probabilità di andare incontro a gravi complicanze per il feto e per sé stessa ha dissuaso lei ed il marito dall'intraprendere nuovamente questo percorso.
Tale decisione, confermata in sede di anamnesi, trova riscontro nel fatto che dal 2018 ad oggi non vi siano state ulteriori gravidanze, nonostante il dispiacere che questo ha comportato per il nucleo famigliare dell'attrice.
Per tale motivo, al fine di evitare una ulteriore futura gravidanza costellata di drammatiche incognite, la RA si è premunita in tal senso, adottando un efficace metodo contraccettivo Parte_1
(la pillola estro-progestinica) che, purtroppo, ha dovuto sospendere dopo alcuni mesi di assunzione per l'insorgenza di una severa intolleranza (continua cefalea, vomito, aumento di peso) che ha imposto la sospensione del farmaco.
Il fatto, quindi, di non poter usufruire di un sistema contraccettivo di pari efficacia e sicurezza, ha comportato una comprensibile tensione relazionale nel rapporto sessuale di coppia, anche se non sono state allegate certificazioni che attestino l'emersione di una patologia psichiatrica a carattere permanente a carico della SI.ra . Parte_1
Nella documentazione è presente solo una ricevuta per una visita Psichiatrica del 2021, il cui certificato medico non è stato depositato.
Considerato che, secondo le linee guida 2016 ed i 2023 CP_3 Controparte_4
i parametri tabellari di riferimento prevedono, per Impotenza generandi e menopausa iatrogena, una percentuale di invalidità del 10-30% e nell'ipotesi di impotenza gestandi, dopo la maturazione sessuale, una percentuale di invalidità del 5-25%, secondo i periti, la sig.ra , 29enne Parte_1 all'epoca del parto, con un figlio ora in salute e nessun correlato disfunzionale ormonale, può ritenersi affetta da un'impotenza generandi “de facto” valutata, tenuto conto anche delle aspirazioni famigliari, in un 15% di Danno Biologico permanente.
Considerato che la vicenda nel suo complesso ha determinato un disagio psicologico rilevante i periti, ricostruendo anamnesticamente gli eventi, hanno valutato il danno biologico temporaneo nella durata di
180 giorni di cui 60 al 50% e 120 giorni al 25%, dando atto dell'insussistenza di elementi che attestino, ad oggi, la presenza di una patologia permanente che affligga la sfera psichica della Paziente.
Pemane invece un forte disagio, ormai permanente, conseguente all'impossibilità ad avere ulteriori figli e quindi una ripercussione sulle dinamiche relazioni di coppia di grado moderato-severo, senza riflessi rilevanti sull'attività lavorativa svolta dall'attrice.
b.5 Rispondendo alle controdeduzioni della Struttura sanitaria convenuta, i CTU evidenziavano che, in considerazione della immunizzazione già instauratasi, una eventuale somministrazione di pagina 11 di 14 immunoglobuline anti-Rh post-partum sarebbe stata quantomeno superflua, come del resto affermato, nella sua consulenza, anche dal consulente trasfusionista.
Premesso che, l'eventuale immunizzazione materno fetale da incompatibilità Rh, riguardava il 50% di ogni futura prole, evidenziavano che, nel caso in cui un futuro figlio/a avesse presentato lo stesso gruppo paterno (Rh +) la RA si sarebbe dovuta porre il grave dilemma di cosa fare, Parte_1
in considerazione, soprattutto, della sua fede religiosa che le proibisce non solo l'aborto ma anche la possibilità si sottoporre il feto ad una eventuale pratica exsanguinotrasfusiva.
Confermavano che l'impotenza Generandi De Facto” non era correlata all'impossibilità, per l'attrice, di avere ulteriori gravidanze da un punto di vista anatomico, ma al pericolo di andare incontro a gravi complicanze per il feto e per sé stessa, circostanze senz'altro idonee a dissuadere l'attrice ed il marito dall'avere altri figli, nonostante il dispiacere che tale decisione ha per loro comportato.
b.6 Ritenuti gli accertamenti svolti dal collegio peritale pienamente condivisibili, in quanto espressi attraverso un attento e circostanziato esame della documentazione sanitaria in atti, ritenute esaustive le risposte fornite dai periti alle controdeduzioni di parte convenuta, può concludersi nel senso della intervenuta acquisizione della prova (da una prospettiva ex ante e sulla base del criterio più probabile che non) della riconducibilità delle conseguenze negative lamentate dall'attrice, alla responsabilità della convenuta, alla quale è riconducibile l'attività svolta dal Laboratorio Analisi del Presidio
Ospedaliero di Penne.
C. Sul danno non patrimoniale alla salute temporaneo e permanente subito dall'attrice
c.1 Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, costituente una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si ricorre all'applicazione delle Tabelle di Milano vigenti (anno
2024) a cui si presta piena adesione.
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Tenendo conto dell'età dell'attrice al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 180 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (30 anni circa), il danno biologico riportato dall'attrice, sussistente nella percentuale del 15% è pari all'attualità alla somma tabellare di €.
53.956,00 di cui € 41.188,00 per danno biologico ed € 12.768,00 per danno morale, spettante nel caso di specie considerate la difficoltà di gestire la sopravvenuta isoimmunizzazione Rh nel delicato momento del post-partum.
Considerata l'entità del danno non patrimoniale temporaneo riportato, all'attrice spetta alla medesima a pagina 12 di 14 tale titolo l'importo di € 6.900,00, calcolato considerato € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU (giorni
60 al 50% e 120 al 25%).
c.2 Quanto alla domanda di personalizzazione di tali importi, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Tale prova non è stata fornita dall'attrice per cui non sussistono i presupposti per un aumento del danno non patrimoniale, come sopra accertato.
L'allegazione della ricevuta di € 366,00 per la prestazione di visita psichiatrica, in essenza del relativo referto, non consente di procedere al rimborso richiesto.
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attrice in conseguenza della vicenda di malpractice dedotta in giudizio è quindi pari all'attualità alla somma di € 60.856,00, alla quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 25.2.2019 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo alla ricorrente gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutogli) sino alla data odierna (cfr. ex multis
Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del
09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
pagina 13 di 14 D. Sulle spese di lite.
Considerato che la domanda è stata integralmente accolta, le spese di lite, di CTP e di CTU vanno poste integralmente a carico della convenuta soccombente.
Non risultano allegate spese per la CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 1572/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA Cont la responsabilità della convenuta in relazione alle lesioni subite dall'attrice
Parte_2 che i danni complessivamente subiti dall'attrice sono pari ad € 60.856,00 già all'attualità, oltre accessori,
Per l'effetto
CONDANNA la convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice della somma di € 60.856,00€. già all'attualità, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, sulle somme di cui sopra, come via via devalutate e rivalutate anno per anno, dal 25.2.2019 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno qui liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in € 1008,00 per la fase di mediazione, in € 1.288,00 (788,00 per esborsi e 500,00 per spese di CTP) per spese e in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
PONE le spese della CTU, a carico della convenuta, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
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