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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4627 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 35331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35331/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VELLA Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE e , elettivamente domiciliato in VIA GABRIO SERBELLONI N.8 20122 MILANO presso il difensore avv. VELLA GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. in Parte_1 Parte_2 confronto di per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
In via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra i ricorrenti e la convenuta resistente – e in Parte_1 Controparte_2 relazione ai beni descritti nel ricorso introduttivo del giudizio;
2) accertare e dichiarare la non comoda divisibilità dell'immobile sito in Milano, Catastalmente - ex Via Bernardino Verro n. 28 (Via dei Bognetti Giovanni e Giampiero n. 9) – Piano 6-S1 scala 2 – zona censuaria 3 – Catasto NCEU - foglio 548, mappale n. 328, sub. 42, zona censuaria 3, cat. A/3, classe 5, vani 7; dell'immobile sito in Milano, Catastalmente – ex Via Bernardino Verro n. 28 (Via dei Bognetti Giovanni e Giampiero n. 9) Piano 6-S1 - Catasto NCEU - foglio 548, mappale n. 329, sub. 29, zona pagina 1 di 9 censuaria 3, cat. C/6, classe 8, mq. 21, e per l'effetto attribuire detti beni immobili in proprietà esclusiva ai ricorrenti ex art. 720 c.c. con addebito dell'eventuale eccedenza;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i beni immobili sopra indicati fossero ritenuti comodamente divisibili così giudicare: 3) disporre la vendita all'incanto di tutto il compendio ereditario, con successiva formazione delle rispettive quote e liquidazione in denaro;
4) in caso di opposizione alla domanda, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori, incluso il rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per la procedura di mediazione, pari a euro 1.375,00), da porre, altrimenti, a gravare la massa.
Non si è costituita di CP_1
Il g.i. ha:
− ritenuto la regolarità e la tempestività della notificazione e dichiarato la contumacia della convenuta;
- sottoposto al contradditorio delle parti (anche solo in via potenziale) duplice questione mista di fatto e diritto rilevabile d'ufficio attinente alla possibilità giuridica di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei cepsiti in assenza de:
• l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria oppure della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre
1967 prevista dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001,
• la dichiarazione di conformità (o l'attestazione sostitutiva rilasciata da un tecnico abilitato) di cui all'art. 29, commi 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
− disposto l'espletamento di un accertamento peritale di carattere edilizio ed estimativo nominando quale ausiliario del Tribunale l'Arch. Persona_1
Il C.T.U. ha accettato l'incarico e le è stato somministrato il seguente quesito ex artt. 127-ter e 193 c.p.c.:”
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitati gli immobili siti in Milano, e AZ
(doc. E) e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione,
1. descriva gli immobili in oggetto indicando i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3. fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967;
pagina 2 di 9 4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
5. determini in ogni caso il valore di mercato della quota della metà dei beni in oggetto esponendo i criteri della stima;
6. determini il valore del diritto di abitazione ex art. 540 comma secondo c.c. sulla metà del compendio sito in Milano (parametrato ai coefficienti di determinazione dell'usufrutto) in relazione all'età della ricorrente Parte_1
7. dica se le singole quote di immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
8. in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche.
Esperite le oo.pp., l'ausiliario del Tribunale ha depositato l'elaborato peritale l'11 ottobre 2024. Il g.i. ha ritenuto l'esaustività dell'elaborato peritale e ha rinviato la causa all'udienza del 2 aprile 2025 ore 9.50 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c. In detta sede i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
La domanda di scioglimento della comunione e divisione è fondata nei limiti e con le precisazioni di cui appresso. Com'è noto, a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura "universale", nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
A tal fine si individuano delle fasi che connotano il procedimento divisionale in via volontaria e come tale, nei limiti dei principi processuali, che scandiscono anche quella giudiziale.
Solitamente la dottrina individua le seguenti fasi: a) formazione dello stato attivo e passivo.
b) alienazione dei beni (eventuale)
c) resa dei conti;
(eventuale)
d) collazione delle donazioni, imputazione dei debiti e prelevamenti;
e) stima e formazione delle porzioni;
f) assegnazione delle porzioni.
Imprescindibile e consustanziale alla divisione non può che essere la ricostruzione dell'asse ereditario tanto nelle poste attive quanto in quelle passive. Le prime sono rappresentate dai diritti su beni immobili, mobili e diritti di credito che la de cuius era titolare al momento della morte. Le seconde le poste debitorie già esistenti a quella data (per distinguerle strutturalmente dalle c.d. passività dell'eredità quali spese generante post mortem e manente communione).
pagina 3 di 9 In questo caso le parti attici hanno allegato la sussistenza di un solo relictum immobiliare per quota caduto in successione. Affermazione supportata dalla prova offerta in giudizio (doc. E), quanto corroborata dalle verifiche espletate a conferma dall'ausiliario del Tribunale (all. 7 relazione), da cui emerge che acquistò in comunione ordinaria con la coniuge, oggi attrice, Controparte_3 Parte_1 il diritto di proprietà de:
[...]
- gli immobili siti in Milano, in Via dei Bognetti 9 (già Via Bernardino Verro n. 28) giusto atto di assegnazione in piena proprietà della Notaio Controparte_4
Rep.57100 del 09/06/1975 così meglio identificati: Persona_2
a) appartamento Foglio 548 mappale 328 subalterno 42 zona censuaria 3 piano S1 – 6, scala 2, cat.A/3, classe 5 vani 7 sup. mq.132 rendita € 1.102,64;
b) box al Foglio 548 mappale 329 sub.29, zona censuaria 3, Piano S1 cat.C6, classe 8 mq.21 sup. mq.21, rendita € 143,16;
− gli immobili siti in AZ, Via Giovane Italia 38 giusto con atto di Rogito Notaio
[...]
Rep.1879/782 del 21/09/1979, così meglio identificati: Per_3
c) appartamento al Foglio 45 mappale 562 subalterno 29 piano 4, interno 6, cat.A/2, classe
1 vani 5,5, RCL 1386;
d) box al Foglio 45 mappale 562 sub.18, Piano S1 cat.C6, classe 1 mq.14, sup.cat.16, rendita € 74,47.
Appare evidente – come indicato nel ricorso- che sia caduta in successione la metà del diritto di proprietà dei citati cespiti sicchè la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione non potrà che riguardare tale quota astratta e non la totalità del diritto reale la cui ulteriore metà è nella titolarità dell'attrice Ai fini dell'attribuzione o meno del bene in natura Parte_1 occorrerà sciogliere, in thesi, ciascuna delle due comunioni ordinarie insorte con i citati atti di acquisto.
Le odierne parti del giudizio, quindi, concorrono in via stratta su tali quote dei beni secondo le disposizioni della successione legittima ex art. 581 c.c. ovvero un terzo ciascuno.
A questo proposito trova adeguato riscontro processuale la mera allegazione offerta dagli attori circa l'acquisita qualità di erede universale del de cuius da parte della convenuta contumace CP_1
L'ausiliario del Tribunale ha dato atto, nei propri verbali di sopralluogo e nella relazione peritale, della presenza della convenuta in entrambi gli immobili in intervalli temporali differenti oltre che della residenza anagrafica fissata dalla stessa nel cespite milanese. Da qui può affermarsi l'intervenuta accettazione presunta dell'eredità attesa l'assenza di alcun inventario eretto da parte della posseditrice dei beni ereditari entro tre mesi dal primo contatto materiale con essi.
Chiarito ciò occorre dichiarare la possibilità giuridica dello scioglimento della comunione ereditaria (ed ordinaria) vista la presenza in atti tanto delle menzioni urbanistiche ex artt. 40 l. 47/85 e 46 D.P.R. 380/2001 nonché dell'attestazione di conformità catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 (rilasciata dal C.T.U.).
Ai fini divisionali va determinato il valore nominale del compendio ereditario all'attualità al fine di individuare il quantum di beni in rerum natura spettanti a ciascun coerede rispetto alla quota astratta di cui sono titolari.
Il Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il proprio ausiliario alla luce dei criteri illustrati e del procedimento applicato (pp. 16 – 20 relazione). pagina 4 di 9 Il compendio milanese è stato valutato per l'intero in € 435.600,00 (appartamento) + € 27.300,00 (box)
- € 462.900,00.
Il compendio sito in AZ per l'intero in € 431.800,00 (appartamento) + € 37.920,00 box) = € 469.720,00.
Il valore nominale complessivo si attesta sugli € 932.620,00 e, quindi, quello caduto in successione nella somma di € 466.310,00.
In linea teorica ciascun condividente avrebbe diritto a quote dei beni immobili pari ad € 155.436,66.
Purtuttavia l'attrice vanta sulla quota del compendio milanese il diritto di Parte_1 abitazione (ed uso dei beni mobili) ex art. 540 comma secondo c.c. in quanto affermata residenza familiare. I diritti sull'abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall'art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona (Cass. II, 5 febbraio
2018, n. 2754).
Va rammentato, poi, che nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore (Cass. VI-II, Ord. 5 giugno 2018, n. 14406). A tal uopo occorre “stralciare” (in senso gergale) dalla quota il valore di tali diritti (per come capitalizzato in sede peritale – quesito n. 6) e dimidiare la corrispettiva somma in ragione della sua incidenza sulla sola quota caduta in successione (e non su quella vantata iure proprio dall'attrice). Recependo i valori liquidati dal C.T.U. (pp. 19-20) può affermarsi ragionevolmente un valore di € 46.290,00 che sottratto alla metà del valore del compendio milanese (€ 231.450,00) determina un valore parametrato della nuda proprietà (oggetto di caduta in successione) di € 185.160,00.
Il relictum rilevante ai fini della divisione ereditaria ammonta ad € 401.060,00 (€ 215.900,00 per AZ ed € 185.160,00 per Milano). Ogni condividente ha diritto a beni per il valore di € 133.686,66.
La divisione. Gli attori hanno chiesto expressis verbis:”accertare e dichiarare la non comoda divisibilità dell'immobile sito in Milano, Catastalmente - ex Via Bernardino Verro n. 28 (Via dei Bognetti Giovanni e Giampiero n. 9) – Piano 6-S1 scala 2 – zona censuaria 3 – Catasto NCEU - foglio 548, mappale n. 328, sub. 42, zona censuaria 3, cat. A/3, classe 5, vani 7; dell'immobile sito in Milano, Catastalmente – ex Via Bernardino Verro n. 28 (Via dei Bognetti Giovanni e Giampiero n. 9) Piano 6-S1 - Catasto
NCEU - foglio 548, mappale n. 329, sub. 29, zona censuaria 3, cat. C/6, classe 8, mq. 21, e per l'effetto attribuire detti beni immobili in proprietà esclusiva ai ricorrenti ex art. 720 c.c. con addebito
pagina 5 di 9 dell'eventuale eccedenza”. Questo tipo di conclusione pone due ordini di difficoltà sostanziale e processuale. In primo luogo, la difesa attorea giustappone de iure in modo “improprio” il diritto alla quota ereditaria con la quota degli indicati singoli cespiti la c.d. “quotina”. Orbene la comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è
- quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass., II 10 gennaio 2011, n. 355; Cass., II, n. 1085 del
30/01/1995).
Ciò che più rileva è rappresentato dal fatto che con l'apertura della successione e con l'accettazione, gli eredi subentrano in universum ius defuncti in modo indistinto e promiscuo, divenendo (con)titolari dell'intero patrimonio del de cuius e di tutte le attività che lo compongono (infra Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). Ne segue che su nessuno degli specifici cespiti o crediti le parti possono vantare un concreto diritto di comproprietà o contitolarità poiché la quota successoria è meramente ideale ed indistinta.
Pertanto attraverso la divisione (contrattuale o giudiziale che sia), alla contitolarità del diritto sopra i beni comuni, si sostituisce il diritto esclusivo di ciascuno degli originari partecipanti su una parte di tali beni;
la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una "porzione concreta" (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. "apporzionamento").
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni. La legge prevede un'eccezione qualora i beni ereditari non possano essere divisi in natura, si possa procedere all'attribuzione congiunta (se più coeredi la chiedano) o alla vendita all'incanto con successiva divisione del ricavato (artt. 720 e 722 cod. civ.). Gli odierni ricorrenti non succeduti (così come la convenuta) nella quota di un terzo dell'asse ereditario e non nella quota di un terzo della metà del diritto di proprietà del compendio milanese. Ne segue che le operazioni aritmetiche proposte (peraltro anche con il supporto tecnico della C.T.U.) non hanno valore giuridico divisorio in quanto occorre prima sciogliere la comunione sull'intero asse e poi attribuire le quote ai diversi condividenti secondo i valori cui hanno diritto.
Di poi, appare evidente che la contumacia della convenuta impedisca qualsivoglia ipotesi di divisione ereditaria parziale o di divisione unificata delle cc.dd. masse plurime.
Il titolo successorio si innesta su due diversi titoli derivativi riguardanti distintamente i due compendi. E' noto, in linea di principio, che il processo relativo alla divisione ereditaria, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipi alla comunione e comprendere - salvo l'ipotesi di omissione per errore (art. 762 cod. civ.), o per accordo - tutto il compendio ereditario (Cass. II, 22 aprile 1964,2, Sentenza n. 967; Cass. II, 1770-62; Cass. II,
2378/56).
Purtuttavia il citato principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (infra Cass. II, 12 gennaio 2011 n. 573; Cass. II, 29 novembre 1994, n. 10220). I pagina 6 di 9 In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (Cass. II, 8 aprile 2016, n. 6931; Cass. II, 19 maggio 1967, n. 1086).
La convenuta non ha espresso tale consenso essendo rimasta contumace cosicchè il Tribunale non può addivenire a quella che pare essere la richiesta di divisione parziale dell'eredità. La quota del compendio di AZ, quindi, non può essere esclusa da tale universalità non essendovi alcun accordo sul punto.
Quanto al secondo aspetto costituisce principio tradizionalmente ribadito quello secondo cui (cfr. Cass.
n. 2331/1985) quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (Cass., II, sentenza n. 15764/20; depositata il 23 luglio) Cass. n. 3014/1981; Cass. n. 339/1967) E' possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ. (Cass. II, 6 febbraio 2019, n. 3512; Cass. n. 25756/2018; Cass. n. 3029/2009; Cass. n.
314/2009; Cass. n. 5798/1992).
La difesa attorea ha pretermesso del tutto tale questione svolgendo le citate conclusioni. Come ricostruito, la comunione ereditaria si è formata sulla quota di diritto degli immobili indicate (tra cui il compendio Milanese) e non sull'intero essendo la residua metà in comunione ordinaria con l'attrice in base a due distinti titoli di provenienza Da qui l'impossibilità astratta di poter configurare una divisione unificata del compendio milanese sulla base della sommatoria delle quote vantate dagli attori a vario titolo.
La riconduzione a sistema della causa comporta la declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria in morte e la necessità di attribuire le quote di tali beni ai coeredi anche Controparte_3 sulla base delle richieste formulate.
In questo caso la fase divisionale è condizionata dalla non comoda divisibilità degli immobili per il semplice fatto che in successione ne è caduta soltanto una quota ideale e che l'effettivo apporzionamento in natura non potrà che avvenire attraverso lo scioglimento delle due comunioni ordinarie sorte a vario titolo sui due compendi.
Va ricordato che in caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt. 718 e
720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta pagina 7 di 9 congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione (Cass. II, 25 ottobre 2024, n. 27733).
In questo caso, quindi, la quota di un mezzo del compendio milanese va attribuita in via congiunta a e avendone fatta richiesta cumulativa con quel che ne Parte_1 Parte_2 segue circa la maggior quota complessiva ereditaria conseguita (due terzi i ricorrenti ed un terzo la convenuta). Richiesta formulata pro-indiviso.
Il Tribunale attribuisce a e la quota di un mezzo del Parte_1 Parte_2 compendio sito in Milano, in Via dei Bognetti 9 (già Via Bernardino Verro n. 28) meglio identificato sopra.
Il compendio sito in AZ non è stato oggetto di istanze attributive. Purtuttavia la quota della sua metà è caduta in successione e deve essere oggetto dell'odierna divisione visto il principio di universalità. La divisione in natura non è possibile giuridicamente vista l'insistenza sul suo intero della comunione ordinaria con l'attrice per diverso titolo e l'impossibilità di unificare la divisione delle due masse.
Il Tribunale deve procedere ad assegnare la quota di un sesto ciascuno del diritto di proprietà su tale compendio quale unica modalità divisoria della quota della metà indivisa iure successionis. A seguito dello scioglimento della comunione ereditaria si può attribuire il diritto di comproprietà per quote ordinarie a singoli condividenti.
In termini monetari, quindi, gli attori hanno ricevuto beni per € 329.093,33 (€ 185.160,00 pari a 3/6 del compendio milanese, depurato ex art. 540 comma secondo c.c. + € 143.933,33 pari a 2/6 del compendio di AZ). Vi è un'eccedenza rispetto al valore nominale delle quote ereditarie ad essi spettanti pari ad € 61.720,00; somma che costituisce il conguaglio dovuto in via complessiva dai ricorrenti in favore della convenuta.
Le spese di lite defensionali vengono dichiarate irripetibili vista la contumacia della parte convenuta e la natura potestativa del diritto di scioglimento della comunione dalla quale non può derivarne alcuna soccombenza, I comportamenti stragiudiziali che avrebbe tenuto la parte sono irrilevanti rispetto all'applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di C.T.U., di contro, vanno poste definitivamente a carico delle parti per un terzo ciascuno visto l'interesse al loro sostenimento nell'interesse della comunione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara il diritto di e allo scioglimento della Parte_1 Parte_2 comunione ereditaria in morte di nonché in favore di per la Controparte_3 CP_1 quota di un terzo ciascuno;
• attribuisce in via indivisa ad e la quota di un Parte_1 Parte_2 mezzo (3/6) del compendio immobiliare sito in Milano, Via dei Bognetti 9 (già Via Bernardino
Verro n. 28) così composto ( e meglio individuato nella C.T.U.):
o appartamento Foglio 548 mappale 328 subalterno 42 zona censuaria 3 piano S1 – 6, scala 2, cat.A/3, classe 5 vani 7 sup. mq.132 rendita € 1.102,64;
pagina 8 di 9 o box al Foglio 548 mappale 329 sub.29, zona censuaria 3, Piano S1 cat.C6, classe 8 mq.21 sup. mq.21, rendita € 143,16;
• attribuisce ad e la quota di un sesto Parte_1 Parte_2 CP_1 ciascuno del diritto di proprietà del compendio immobiliare sito in AZ, Via Giovane Italia
38 così identificato ( e meglio individuato nella C.T.U.):
➢ appartamento al Foglio 45 mappale 562 subalterno 29 piano 4, interno 6, cat.A/2, classe
1 vani 5,5, RCL 1386;
➢ box al Foglio 45 mappale 562 sub.18, Piano S1 cat.C6, classe 1 mq.14, sup.cat.16, rendita € 74,47;
• pone a carico di e la somma di € 61.720,00 in Parte_1 Parte_2 favore di a titolo di conguaglio;
CP_1
• dichiara irripetibili le spese defensionali di lite sostenute dai ricorrenti;
• pone definitivamente a carico delle parti per un terzo ciascuno le spese di C.T.U..
Milano, 6 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35331/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VELLA Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE e , elettivamente domiciliato in VIA GABRIO SERBELLONI N.8 20122 MILANO presso il difensore avv. VELLA GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. in Parte_1 Parte_2 confronto di per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
In via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra i ricorrenti e la convenuta resistente – e in Parte_1 Controparte_2 relazione ai beni descritti nel ricorso introduttivo del giudizio;
2) accertare e dichiarare la non comoda divisibilità dell'immobile sito in Milano, Catastalmente - ex Via Bernardino Verro n. 28 (Via dei Bognetti Giovanni e Giampiero n. 9) – Piano 6-S1 scala 2 – zona censuaria 3 – Catasto NCEU - foglio 548, mappale n. 328, sub. 42, zona censuaria 3, cat. A/3, classe 5, vani 7; dell'immobile sito in Milano, Catastalmente – ex Via Bernardino Verro n. 28 (Via dei Bognetti Giovanni e Giampiero n. 9) Piano 6-S1 - Catasto NCEU - foglio 548, mappale n. 329, sub. 29, zona pagina 1 di 9 censuaria 3, cat. C/6, classe 8, mq. 21, e per l'effetto attribuire detti beni immobili in proprietà esclusiva ai ricorrenti ex art. 720 c.c. con addebito dell'eventuale eccedenza;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui i beni immobili sopra indicati fossero ritenuti comodamente divisibili così giudicare: 3) disporre la vendita all'incanto di tutto il compendio ereditario, con successiva formazione delle rispettive quote e liquidazione in denaro;
4) in caso di opposizione alla domanda, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori, incluso il rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per la procedura di mediazione, pari a euro 1.375,00), da porre, altrimenti, a gravare la massa.
Non si è costituita di CP_1
Il g.i. ha:
− ritenuto la regolarità e la tempestività della notificazione e dichiarato la contumacia della convenuta;
- sottoposto al contradditorio delle parti (anche solo in via potenziale) duplice questione mista di fatto e diritto rilevabile d'ufficio attinente alla possibilità giuridica di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei cepsiti in assenza de:
• l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria oppure della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre
1967 prevista dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001,
• la dichiarazione di conformità (o l'attestazione sostitutiva rilasciata da un tecnico abilitato) di cui all'art. 29, commi 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
− disposto l'espletamento di un accertamento peritale di carattere edilizio ed estimativo nominando quale ausiliario del Tribunale l'Arch. Persona_1
Il C.T.U. ha accettato l'incarico e le è stato somministrato il seguente quesito ex artt. 127-ter e 193 c.p.c.:”
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitati gli immobili siti in Milano, e AZ
(doc. E) e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione,
1. descriva gli immobili in oggetto indicando i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3. fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967;
pagina 2 di 9 4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
5. determini in ogni caso il valore di mercato della quota della metà dei beni in oggetto esponendo i criteri della stima;
6. determini il valore del diritto di abitazione ex art. 540 comma secondo c.c. sulla metà del compendio sito in Milano (parametrato ai coefficienti di determinazione dell'usufrutto) in relazione all'età della ricorrente Parte_1
7. dica se le singole quote di immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
8. in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche.
Esperite le oo.pp., l'ausiliario del Tribunale ha depositato l'elaborato peritale l'11 ottobre 2024. Il g.i. ha ritenuto l'esaustività dell'elaborato peritale e ha rinviato la causa all'udienza del 2 aprile 2025 ore 9.50 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c. In detta sede i ricorrenti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
La domanda di scioglimento della comunione e divisione è fondata nei limiti e con le precisazioni di cui appresso. Com'è noto, a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura "universale", nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
A tal fine si individuano delle fasi che connotano il procedimento divisionale in via volontaria e come tale, nei limiti dei principi processuali, che scandiscono anche quella giudiziale.
Solitamente la dottrina individua le seguenti fasi: a) formazione dello stato attivo e passivo.
b) alienazione dei beni (eventuale)
c) resa dei conti;
(eventuale)
d) collazione delle donazioni, imputazione dei debiti e prelevamenti;
e) stima e formazione delle porzioni;
f) assegnazione delle porzioni.
Imprescindibile e consustanziale alla divisione non può che essere la ricostruzione dell'asse ereditario tanto nelle poste attive quanto in quelle passive. Le prime sono rappresentate dai diritti su beni immobili, mobili e diritti di credito che la de cuius era titolare al momento della morte. Le seconde le poste debitorie già esistenti a quella data (per distinguerle strutturalmente dalle c.d. passività dell'eredità quali spese generante post mortem e manente communione).
pagina 3 di 9 In questo caso le parti attici hanno allegato la sussistenza di un solo relictum immobiliare per quota caduto in successione. Affermazione supportata dalla prova offerta in giudizio (doc. E), quanto corroborata dalle verifiche espletate a conferma dall'ausiliario del Tribunale (all. 7 relazione), da cui emerge che acquistò in comunione ordinaria con la coniuge, oggi attrice, Controparte_3 Parte_1 il diritto di proprietà de:
[...]
- gli immobili siti in Milano, in Via dei Bognetti 9 (già Via Bernardino Verro n. 28) giusto atto di assegnazione in piena proprietà della Notaio Controparte_4
Rep.57100 del 09/06/1975 così meglio identificati: Persona_2
a) appartamento Foglio 548 mappale 328 subalterno 42 zona censuaria 3 piano S1 – 6, scala 2, cat.A/3, classe 5 vani 7 sup. mq.132 rendita € 1.102,64;
b) box al Foglio 548 mappale 329 sub.29, zona censuaria 3, Piano S1 cat.C6, classe 8 mq.21 sup. mq.21, rendita € 143,16;
− gli immobili siti in AZ, Via Giovane Italia 38 giusto con atto di Rogito Notaio
[...]
Rep.1879/782 del 21/09/1979, così meglio identificati: Per_3
c) appartamento al Foglio 45 mappale 562 subalterno 29 piano 4, interno 6, cat.A/2, classe
1 vani 5,5, RCL 1386;
d) box al Foglio 45 mappale 562 sub.18, Piano S1 cat.C6, classe 1 mq.14, sup.cat.16, rendita € 74,47.
Appare evidente – come indicato nel ricorso- che sia caduta in successione la metà del diritto di proprietà dei citati cespiti sicchè la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione non potrà che riguardare tale quota astratta e non la totalità del diritto reale la cui ulteriore metà è nella titolarità dell'attrice Ai fini dell'attribuzione o meno del bene in natura Parte_1 occorrerà sciogliere, in thesi, ciascuna delle due comunioni ordinarie insorte con i citati atti di acquisto.
Le odierne parti del giudizio, quindi, concorrono in via stratta su tali quote dei beni secondo le disposizioni della successione legittima ex art. 581 c.c. ovvero un terzo ciascuno.
A questo proposito trova adeguato riscontro processuale la mera allegazione offerta dagli attori circa l'acquisita qualità di erede universale del de cuius da parte della convenuta contumace CP_1
L'ausiliario del Tribunale ha dato atto, nei propri verbali di sopralluogo e nella relazione peritale, della presenza della convenuta in entrambi gli immobili in intervalli temporali differenti oltre che della residenza anagrafica fissata dalla stessa nel cespite milanese. Da qui può affermarsi l'intervenuta accettazione presunta dell'eredità attesa l'assenza di alcun inventario eretto da parte della posseditrice dei beni ereditari entro tre mesi dal primo contatto materiale con essi.
Chiarito ciò occorre dichiarare la possibilità giuridica dello scioglimento della comunione ereditaria (ed ordinaria) vista la presenza in atti tanto delle menzioni urbanistiche ex artt. 40 l. 47/85 e 46 D.P.R. 380/2001 nonché dell'attestazione di conformità catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 (rilasciata dal C.T.U.).
Ai fini divisionali va determinato il valore nominale del compendio ereditario all'attualità al fine di individuare il quantum di beni in rerum natura spettanti a ciascun coerede rispetto alla quota astratta di cui sono titolari.
Il Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il proprio ausiliario alla luce dei criteri illustrati e del procedimento applicato (pp. 16 – 20 relazione). pagina 4 di 9 Il compendio milanese è stato valutato per l'intero in € 435.600,00 (appartamento) + € 27.300,00 (box)
- € 462.900,00.
Il compendio sito in AZ per l'intero in € 431.800,00 (appartamento) + € 37.920,00 box) = € 469.720,00.
Il valore nominale complessivo si attesta sugli € 932.620,00 e, quindi, quello caduto in successione nella somma di € 466.310,00.
In linea teorica ciascun condividente avrebbe diritto a quote dei beni immobili pari ad € 155.436,66.
Purtuttavia l'attrice vanta sulla quota del compendio milanese il diritto di Parte_1 abitazione (ed uso dei beni mobili) ex art. 540 comma secondo c.c. in quanto affermata residenza familiare. I diritti sull'abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall'art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona (Cass. II, 5 febbraio
2018, n. 2754).
Va rammentato, poi, che nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore (Cass. VI-II, Ord. 5 giugno 2018, n. 14406). A tal uopo occorre “stralciare” (in senso gergale) dalla quota il valore di tali diritti (per come capitalizzato in sede peritale – quesito n. 6) e dimidiare la corrispettiva somma in ragione della sua incidenza sulla sola quota caduta in successione (e non su quella vantata iure proprio dall'attrice). Recependo i valori liquidati dal C.T.U. (pp. 19-20) può affermarsi ragionevolmente un valore di € 46.290,00 che sottratto alla metà del valore del compendio milanese (€ 231.450,00) determina un valore parametrato della nuda proprietà (oggetto di caduta in successione) di € 185.160,00.
Il relictum rilevante ai fini della divisione ereditaria ammonta ad € 401.060,00 (€ 215.900,00 per AZ ed € 185.160,00 per Milano). Ogni condividente ha diritto a beni per il valore di € 133.686,66.
La divisione. Gli attori hanno chiesto expressis verbis:”accertare e dichiarare la non comoda divisibilità dell'immobile sito in Milano, Catastalmente - ex Via Bernardino Verro n. 28 (Via dei Bognetti Giovanni e Giampiero n. 9) – Piano 6-S1 scala 2 – zona censuaria 3 – Catasto NCEU - foglio 548, mappale n. 328, sub. 42, zona censuaria 3, cat. A/3, classe 5, vani 7; dell'immobile sito in Milano, Catastalmente – ex Via Bernardino Verro n. 28 (Via dei Bognetti Giovanni e Giampiero n. 9) Piano 6-S1 - Catasto
NCEU - foglio 548, mappale n. 329, sub. 29, zona censuaria 3, cat. C/6, classe 8, mq. 21, e per l'effetto attribuire detti beni immobili in proprietà esclusiva ai ricorrenti ex art. 720 c.c. con addebito
pagina 5 di 9 dell'eventuale eccedenza”. Questo tipo di conclusione pone due ordini di difficoltà sostanziale e processuale. In primo luogo, la difesa attorea giustappone de iure in modo “improprio” il diritto alla quota ereditaria con la quota degli indicati singoli cespiti la c.d. “quotina”. Orbene la comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è
- quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass., II 10 gennaio 2011, n. 355; Cass., II, n. 1085 del
30/01/1995).
Ciò che più rileva è rappresentato dal fatto che con l'apertura della successione e con l'accettazione, gli eredi subentrano in universum ius defuncti in modo indistinto e promiscuo, divenendo (con)titolari dell'intero patrimonio del de cuius e di tutte le attività che lo compongono (infra Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). Ne segue che su nessuno degli specifici cespiti o crediti le parti possono vantare un concreto diritto di comproprietà o contitolarità poiché la quota successoria è meramente ideale ed indistinta.
Pertanto attraverso la divisione (contrattuale o giudiziale che sia), alla contitolarità del diritto sopra i beni comuni, si sostituisce il diritto esclusivo di ciascuno degli originari partecipanti su una parte di tali beni;
la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una "porzione concreta" (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. "apporzionamento").
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni. La legge prevede un'eccezione qualora i beni ereditari non possano essere divisi in natura, si possa procedere all'attribuzione congiunta (se più coeredi la chiedano) o alla vendita all'incanto con successiva divisione del ricavato (artt. 720 e 722 cod. civ.). Gli odierni ricorrenti non succeduti (così come la convenuta) nella quota di un terzo dell'asse ereditario e non nella quota di un terzo della metà del diritto di proprietà del compendio milanese. Ne segue che le operazioni aritmetiche proposte (peraltro anche con il supporto tecnico della C.T.U.) non hanno valore giuridico divisorio in quanto occorre prima sciogliere la comunione sull'intero asse e poi attribuire le quote ai diversi condividenti secondo i valori cui hanno diritto.
Di poi, appare evidente che la contumacia della convenuta impedisca qualsivoglia ipotesi di divisione ereditaria parziale o di divisione unificata delle cc.dd. masse plurime.
Il titolo successorio si innesta su due diversi titoli derivativi riguardanti distintamente i due compendi. E' noto, in linea di principio, che il processo relativo alla divisione ereditaria, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipi alla comunione e comprendere - salvo l'ipotesi di omissione per errore (art. 762 cod. civ.), o per accordo - tutto il compendio ereditario (Cass. II, 22 aprile 1964,2, Sentenza n. 967; Cass. II, 1770-62; Cass. II,
2378/56).
Purtuttavia il citato principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (infra Cass. II, 12 gennaio 2011 n. 573; Cass. II, 29 novembre 1994, n. 10220). I pagina 6 di 9 In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (Cass. II, 8 aprile 2016, n. 6931; Cass. II, 19 maggio 1967, n. 1086).
La convenuta non ha espresso tale consenso essendo rimasta contumace cosicchè il Tribunale non può addivenire a quella che pare essere la richiesta di divisione parziale dell'eredità. La quota del compendio di AZ, quindi, non può essere esclusa da tale universalità non essendovi alcun accordo sul punto.
Quanto al secondo aspetto costituisce principio tradizionalmente ribadito quello secondo cui (cfr. Cass.
n. 2331/1985) quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (Cass., II, sentenza n. 15764/20; depositata il 23 luglio) Cass. n. 3014/1981; Cass. n. 339/1967) E' possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ. (Cass. II, 6 febbraio 2019, n. 3512; Cass. n. 25756/2018; Cass. n. 3029/2009; Cass. n.
314/2009; Cass. n. 5798/1992).
La difesa attorea ha pretermesso del tutto tale questione svolgendo le citate conclusioni. Come ricostruito, la comunione ereditaria si è formata sulla quota di diritto degli immobili indicate (tra cui il compendio Milanese) e non sull'intero essendo la residua metà in comunione ordinaria con l'attrice in base a due distinti titoli di provenienza Da qui l'impossibilità astratta di poter configurare una divisione unificata del compendio milanese sulla base della sommatoria delle quote vantate dagli attori a vario titolo.
La riconduzione a sistema della causa comporta la declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria in morte e la necessità di attribuire le quote di tali beni ai coeredi anche Controparte_3 sulla base delle richieste formulate.
In questo caso la fase divisionale è condizionata dalla non comoda divisibilità degli immobili per il semplice fatto che in successione ne è caduta soltanto una quota ideale e che l'effettivo apporzionamento in natura non potrà che avvenire attraverso lo scioglimento delle due comunioni ordinarie sorte a vario titolo sui due compendi.
Va ricordato che in caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt. 718 e
720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta pagina 7 di 9 congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione (Cass. II, 25 ottobre 2024, n. 27733).
In questo caso, quindi, la quota di un mezzo del compendio milanese va attribuita in via congiunta a e avendone fatta richiesta cumulativa con quel che ne Parte_1 Parte_2 segue circa la maggior quota complessiva ereditaria conseguita (due terzi i ricorrenti ed un terzo la convenuta). Richiesta formulata pro-indiviso.
Il Tribunale attribuisce a e la quota di un mezzo del Parte_1 Parte_2 compendio sito in Milano, in Via dei Bognetti 9 (già Via Bernardino Verro n. 28) meglio identificato sopra.
Il compendio sito in AZ non è stato oggetto di istanze attributive. Purtuttavia la quota della sua metà è caduta in successione e deve essere oggetto dell'odierna divisione visto il principio di universalità. La divisione in natura non è possibile giuridicamente vista l'insistenza sul suo intero della comunione ordinaria con l'attrice per diverso titolo e l'impossibilità di unificare la divisione delle due masse.
Il Tribunale deve procedere ad assegnare la quota di un sesto ciascuno del diritto di proprietà su tale compendio quale unica modalità divisoria della quota della metà indivisa iure successionis. A seguito dello scioglimento della comunione ereditaria si può attribuire il diritto di comproprietà per quote ordinarie a singoli condividenti.
In termini monetari, quindi, gli attori hanno ricevuto beni per € 329.093,33 (€ 185.160,00 pari a 3/6 del compendio milanese, depurato ex art. 540 comma secondo c.c. + € 143.933,33 pari a 2/6 del compendio di AZ). Vi è un'eccedenza rispetto al valore nominale delle quote ereditarie ad essi spettanti pari ad € 61.720,00; somma che costituisce il conguaglio dovuto in via complessiva dai ricorrenti in favore della convenuta.
Le spese di lite defensionali vengono dichiarate irripetibili vista la contumacia della parte convenuta e la natura potestativa del diritto di scioglimento della comunione dalla quale non può derivarne alcuna soccombenza, I comportamenti stragiudiziali che avrebbe tenuto la parte sono irrilevanti rispetto all'applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di C.T.U., di contro, vanno poste definitivamente a carico delle parti per un terzo ciascuno visto l'interesse al loro sostenimento nell'interesse della comunione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara il diritto di e allo scioglimento della Parte_1 Parte_2 comunione ereditaria in morte di nonché in favore di per la Controparte_3 CP_1 quota di un terzo ciascuno;
• attribuisce in via indivisa ad e la quota di un Parte_1 Parte_2 mezzo (3/6) del compendio immobiliare sito in Milano, Via dei Bognetti 9 (già Via Bernardino
Verro n. 28) così composto ( e meglio individuato nella C.T.U.):
o appartamento Foglio 548 mappale 328 subalterno 42 zona censuaria 3 piano S1 – 6, scala 2, cat.A/3, classe 5 vani 7 sup. mq.132 rendita € 1.102,64;
pagina 8 di 9 o box al Foglio 548 mappale 329 sub.29, zona censuaria 3, Piano S1 cat.C6, classe 8 mq.21 sup. mq.21, rendita € 143,16;
• attribuisce ad e la quota di un sesto Parte_1 Parte_2 CP_1 ciascuno del diritto di proprietà del compendio immobiliare sito in AZ, Via Giovane Italia
38 così identificato ( e meglio individuato nella C.T.U.):
➢ appartamento al Foglio 45 mappale 562 subalterno 29 piano 4, interno 6, cat.A/2, classe
1 vani 5,5, RCL 1386;
➢ box al Foglio 45 mappale 562 sub.18, Piano S1 cat.C6, classe 1 mq.14, sup.cat.16, rendita € 74,47;
• pone a carico di e la somma di € 61.720,00 in Parte_1 Parte_2 favore di a titolo di conguaglio;
CP_1
• dichiara irripetibili le spese defensionali di lite sostenute dai ricorrenti;
• pone definitivamente a carico delle parti per un terzo ciascuno le spese di C.T.U..
Milano, 6 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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