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Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/08/2024, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente rel.
2) dott.ssa Concetta Bonasia Giudice
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3246/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. MORATTI ELISA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 C.F._2
dell'avv. MORATTI ELISA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonchè
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
Sulle seguenti
Conclusioni dei ricorrenti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati nel rispetto reciproco, liberi di fissare la Parte_2
propria residenza;
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia , ancora minorenne, ad Persona_1
entrambi i genitori, con sua residenza assieme alla madre presso la casa familiare, residenza che verrà mantenuta anche per la figlia maggiorenne studentessa Per_2
fuori sede;
3. Disporre l'assegnazione della casa familiare sita a Staranzano (GO) in via Burri n. 8 alla IG.ra , che ivi stabilmente vivrà con la figlia minorenne Parte_1
e con la figlia maggiorenne IS nei periodi di sua presenza sul territorio;
Per_1
4. Disporre che il padre IG. corrisponda mensilmente l'importo di € 550,00 Parte_2
(€ cinquecentocinquanto/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, somma da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, ferma restando la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale;
5. Disporre che, salvo diverso e migliore accordo tra la figlia e i genitori, Persona_1
ella trascorra i fine settimana, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, in modo alternato con i genitori, mentre la giornata del mercoledì ella la trascorrerà sempre con il padre. Resta ferma la possibilità per di concordare i periodi settimanali e le Per_1
vacanze liberamente con ciascun genitore attesa la sua età;
6. Dare atto che i coniugi hanno concordato di corrispondere, per il periodo di permanenza della IG.ra , sino alla vendita dell'immobile Parte_1
familiare, ovvero un periodo di 36 mesi dalla data dell'omologa della presente separazione, la rata mensile del mutuo relativo al predetto immobile in ragione del
50% ciascuno;
7. Dare atto che le parti hanno concordato di procedere al passaggio di proprietà dei veicoli in loro possesso e, nello specifico, l'autoveicolo Toyota Auris, targata
EV480LP attualmente intestata alla IG.ra verrà intestata al Parte_1
marito , mentre la Citroen C1 targata GB053VR attualmente intestata al Parte_2
IG. , verrà intestata alla moglie;
Parte_2 Parte_1
8. Dare atto che le parti concordano acchè la barca a vela Vento 26 Anna, di esclusiva proprietà di giusta dichiarazione di vendita dd. 12/11/2022, rimane di Parte_2
esclusiva proprietà del predetto;
9. La gatta ST di razza europea, mantello nero, regolarmente registrata all'anagrafe felina del Comune di Staranzano con microchip n. di proprietà PartitaIVA_1
della IG.ra , rimane di esclusiva proprietà di quest'ultima; Parte_1 10. Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene stabilito a titolo di contributo al mantenimento reciproco.
Conclusioni del P.M: disposta la trasmissione del fascicolo al P.M
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 03/07/2024, i IGnori e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio a Monfalcone in data 05/09/1998, nel corso del quale sono nati i figli (11/07/2004) e (26/10/2007), hanno chiesto Per_2 Persona_1
pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe;
con il medesimo ricorso le parti hanno dichiarato di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale ha quindi assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
II) Tanto premesso, va rilevato che i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta depositata nel termine assegnato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e risultando conformi all'interesse delle figlie.
Considerata la domanda congiunta, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Monfalcone per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 27, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
- dato atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Gorizia, 16/08/2024 Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente rel.
2) dott.ssa Concetta Bonasia Giudice
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3246/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. MORATTI ELISA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 C.F._2
dell'avv. MORATTI ELISA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonchè
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENIENTE
Sulle seguenti
Conclusioni dei ricorrenti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati nel rispetto reciproco, liberi di fissare la Parte_2
propria residenza;
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia , ancora minorenne, ad Persona_1
entrambi i genitori, con sua residenza assieme alla madre presso la casa familiare, residenza che verrà mantenuta anche per la figlia maggiorenne studentessa Per_2
fuori sede;
3. Disporre l'assegnazione della casa familiare sita a Staranzano (GO) in via Burri n. 8 alla IG.ra , che ivi stabilmente vivrà con la figlia minorenne Parte_1
e con la figlia maggiorenne IS nei periodi di sua presenza sul territorio;
Per_1
4. Disporre che il padre IG. corrisponda mensilmente l'importo di € 550,00 Parte_2
(€ cinquecentocinquanto/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, somma da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, ferma restando la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale;
5. Disporre che, salvo diverso e migliore accordo tra la figlia e i genitori, Persona_1
ella trascorra i fine settimana, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, in modo alternato con i genitori, mentre la giornata del mercoledì ella la trascorrerà sempre con il padre. Resta ferma la possibilità per di concordare i periodi settimanali e le Per_1
vacanze liberamente con ciascun genitore attesa la sua età;
6. Dare atto che i coniugi hanno concordato di corrispondere, per il periodo di permanenza della IG.ra , sino alla vendita dell'immobile Parte_1
familiare, ovvero un periodo di 36 mesi dalla data dell'omologa della presente separazione, la rata mensile del mutuo relativo al predetto immobile in ragione del
50% ciascuno;
7. Dare atto che le parti hanno concordato di procedere al passaggio di proprietà dei veicoli in loro possesso e, nello specifico, l'autoveicolo Toyota Auris, targata
EV480LP attualmente intestata alla IG.ra verrà intestata al Parte_1
marito , mentre la Citroen C1 targata GB053VR attualmente intestata al Parte_2
IG. , verrà intestata alla moglie;
Parte_2 Parte_1
8. Dare atto che le parti concordano acchè la barca a vela Vento 26 Anna, di esclusiva proprietà di giusta dichiarazione di vendita dd. 12/11/2022, rimane di Parte_2
esclusiva proprietà del predetto;
9. La gatta ST di razza europea, mantello nero, regolarmente registrata all'anagrafe felina del Comune di Staranzano con microchip n. di proprietà PartitaIVA_1
della IG.ra , rimane di esclusiva proprietà di quest'ultima; Parte_1 10. Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene stabilito a titolo di contributo al mantenimento reciproco.
Conclusioni del P.M: disposta la trasmissione del fascicolo al P.M
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 03/07/2024, i IGnori e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio a Monfalcone in data 05/09/1998, nel corso del quale sono nati i figli (11/07/2004) e (26/10/2007), hanno chiesto Per_2 Persona_1
pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe;
con il medesimo ricorso le parti hanno dichiarato di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Presidente del Tribunale ha quindi assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
II) Tanto premesso, va rilevato che i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta depositata nel termine assegnato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e risultando conformi all'interesse delle figlie.
Considerata la domanda congiunta, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Monfalcone per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 27, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
- dato atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Gorizia, 16/08/2024 Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi