Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI
Sezione Staccata di GI RI
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Minasi e Papalia Manuele, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Minasi in Palmi, c.so T.A. Barbaro 34;
contro
Comune di Melito di Porto Salvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Croce', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
dell’ingiunzione a demolire n. 2 del 5.2.2024 emessa dal Comune di Melito di Porto Salvo (RC)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;
Visto l’atto di intervento di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 12.4.2024 e depositato il 24.4.2024 -OMISSIS- ha esposto:
-) egli è erede, assieme al proprio padre -OMISSIS- e al proprio fratello -OMISSIS-, di un immobile sito in Melito Porto Salvo (RC) e riportato al catasto fabbricati, N.C.E.U. foglio -OMISSIS- n. -OMISSIS-, di cui è proprietario del 25% indiviso e il cui possesso gli è stato precluso dal coerede -OMISSIS-, dando così luogo a un contenzioso giudiziario tuttora pendente;
-) a seguito di contenzioso civile vertente tra il ricorrente e i suddetti -OMISSIS- e -OMISSIS- è scaturito un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melito di Porto Salvo e la successiva ingiunzione di demolizione quivi impugnata, rispetto alla quale il ricorrente è comunque sia disposto a chiedere la sanatoria per le opere abusive.
1.1- Quanto all’ordinanza di demolizione impugnata, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per carenza istruttoria che, nello specifico, ha determinato un errore essenziale.
Il provvedimento fa riferimento a supposte difformità rispetto alla concessione edilizia n. -OMISSIS-, rilasciata in data 19.12.1983 a -OMISSIS-, ed al nulla osta del Genio Civile, protocollo n. -OMISSIS- del 7.3.1983, ma, per come è emerso nella C.T.U. espletata nell’ambito del contenzioso ereditario pendente presso il Tribunale di GI RI (causa civile n. -OMISSIS-/2021) negli Uffici del Comune di Melito Porto Salvo detta concessione non è stata rinvenuta né risulterebbe acquisita copia della medesima presso l’Ufficio del Genio Civile di GI RI da parte del CTU nominato nel giudizio, con conseguente vulnus istruttorio, peraltro non sopperibile dagli atti in possesso di parte privata.
Soggiunge parte ricorrente che, nella relazione redatta dal proprio consulente di parte nel precitato contenzioso civile di divisione ereditaria, emergerebbe che all’atto della presentazione dell’istanza di sanatoria l’immobile era nello stato in cui si trova al momento attuale.
Ancora, dalla relazione tecnica allegata agli atti emergerebbero unicamente difformità trascurabili e comunque sia sanabili.
2) Eccesso di potere per la illegittima estensione della sanzione: in specie, demolizione del fabbricato nella sua interezza.
Viene contestata la legittimità dell’ordine di demolizione dell’intero fabbricato, di per sé assentito in sanatoria, a fronte unicamente di mere difformità, peraltro ritenute di modesta rilevanza.
2- In data 30.4.2024 si è costituito il Comune di Melito Porto Salvo per resistere al ricorso.
3- Alla camera di consiglio dell’8.5.2024 con ordinanza n. 72/2024 del 9.5.2024 è stata accolta l’istanza cautelare ritenendo, nell’ottica dell’esame delle complesse questioni demandata al merito, dirimente la sussistenza del periculum in mora .
4- Con memoria del 15.11.2024 il ricorrente ha allegato l’attuale inesistenza della pratica di sanatoria agli atti d’ufficio.
5- In data 3.12.2024 -OMISSIS- ha depositato atto intervento ad UM .
6- All’udienza pubblica del 4.12.2024 il ricorrente e l’interveniente hanno chiesto la riunione del presente giudizio al ricorso R.G. n. 250/2024, promosso dall’odierno interveniente avverso il medesimo provvedimento e, dopo la discussione di rito, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7- Si premette che, verosimilmente per errore, nel fascicolo processuale risulta depositato il 30.4.2020, verosimilmente per errore, un atto di costituzione del Ministero dell’Interno unitamente a documentazione che risulta eccentrica rispetto all’odierna controversia, non essendo il Ministero parte intimata dell’odierno giudizio, che ovviamente non vengono tenuti in considerazione.
8- A seguire, l’intervento spiegato da -OMISSIS- va dichiarato inammissibile per più ordini di ragioni.
8.1- In primo luogo, risultano carenti i presupposti in termini di legittimazione in capo all’interveniente.
Osserva la giurisprudenza che “ E' inammissibile l'intervento ad UM spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali poiché, in caso contrario, l'intervento si risolverebbe in un comodo strumento per aggirare l'onere di tempestiva impugnazione ” (Consiglio di Stato sez. II, 25/09/2024, n.7783).
Nello specifico, l’interveniente è in realtà soggetto cointeressato in quanto destinatario del provvedimento impugnato al pari del ricorrente e dunque è onerato ad impugnarlo ritualmente, come peraltro afferma di aver fatto in separato giudizio, circostanza che esclude l’ammissibilità dell’intervento nell’odierno giudizio, senza che, si soggiunge per completezza, alcun pregiudizio possa da ciò derivare, proprio in ragione del distinto contenzioso da lui promosso avverso il medesimo provvedimento quivi gravato.
8.2- In secondo luogo, l’intervento è tardivo.
Afferma la giurisprudenza che “ L'intervento volontario "ad UM", che in base agli art. 28 e 50, comma 2, del codice del processo amministrativo può essere proposto da chiunque abbia interesse al giudizio, deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, ed è ammesso, a pena di inammissibilità, solo fino a trenta giorni prima dell'udienza di merito ” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11.1.2011, n.1).
Nella fattispecie, l’atto di intervento, depositato il giorno antecedente l’udienza di merito è ampiamente tardivo.
8.3- In terzo e concorrente luogo, l’intervento non è stato ritualmente proposto.
Rileva la giurisprudenza che “ Nel giudizio amministrativo è inammissibile l'intervento ad UM qualora la relativa costituzione in giudizio sia avvenuta con il semplice deposito della memoria non notificata alle parti, per come invece prescritto dall'art. 50, comma 2, c.p.a., la cui disciplina preclude quindi -per evidenti finalità di tutela del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost.- l'ingresso nel giudizio di soggetti ulteriori, diversi da quelli che abbiano ricevuto la notifica del ricorso o che siano stati chiamati in causa successivamente, i quali non abbiano a loro volta notificato alle altre parti il proprio atto di intervento ” (T.A.R. RI, Catanzaro, Sez. II, 16.11.2020, n.1842).
Nella fattispecie, l’interveniente non ha provveduto alla rituale notifica dell’atto di intervento ma unicamente al suo deposito, ragion per cui va dichiarato inammissibile anche per detta ragione.
9- Procedendo sempre in ordine alle questioni preliminari, quanto all’istanza di riunione si osserva che “ la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., rappresenta una facoltà rimessa alla discrezionalità del Collegio, il cui mancato esercizio, anche quando ne sussistano i presupposti, non può di per sé costituire un vizio della pronuncia, non è soggetto ad obbligo di motivazione e non è sindacabile, di norma, in appello (salvo particolari ipotesi - id est la manifesta abnormità) ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 20.3.2024, n.2685).
Nel caso controverso, tenuto conto della posizione delle parti nell’ambito dei contenziosi per cui viene chiesta la riunione, nonché delle relative difese e della sussistenza di un parallelo giudizio di divisione tra le stesse appare opportuno, ad avviso del Collegio, mantenere distinti i giudizi, ragion per cui l’istanza di riunione viene rigettata.
10- Nel merito, il ricorso è infondato.
11- Viene delibato il primo motivo.
11.1- Il motivo è infondato.
11.2- E’ d’uopo chiarire anzitutto che “ Nel procedimento amministrativo l'istruttoria è atipica ex art. 6 ss., l. n. 241/90, poiché il responsabile del procedimento "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 20.6.2012, n.1131).
11.3- Nella fattispecie, appurato –per quanto desumibile dalle allegazioni delle parti- che presso gli uffici comunali non era reperibile la documentazione progettuale, risalente ad oltre un quarantennio addietro (circostanza che non di rado può verificarsi in concreto), ben può il responsabile del procedimento, in assenza di altri elementi, ricostruire gli elementi fattuali necessarie per assumere le competenti determinazioni attingendo a “fonti” di provenienza ritenuta qualificata (nel caso controverso, il figlio del professionista che aveva predisposto il progetto, che, si soggiunge alla luce delle affermazioni delle parti, svolge analoga attività professionale) al fine di poter compiutamente accertare i connotati del progettuali su cui si era formata la concessione in sanatoria illo tempore rilasciata dal Sindaco del Comune di Melito Porto Salvo.
Si soggiunge, per completezza, che dalla disamina della documentazione allegata dal ricorrente (in particolare dall’allegato n. 003 alla produzione del 24.4.2024) emerge la presenza delle tavole progettuali –alcune delle quali recanti il timbro dell’Ufficio del Genio Civile- con le relative quote e misure.
11.4- A fronte di ciò, sarebbe stato onere del ricorrente formulare, in luogo di mere petizioni di principio sull’inutilizzabilità della documentazione aliunde acquisita, censure puntuali in ordine alla verosimiglianza di tale documentazione nel senso di non rappresentare essa i dati reali dell’edificio assentito in sanatoria, onde trarre le conclusioni di travisamento fattuale ridondante in erroneità o incompletezza dell’istruttoria.
Solo per completezza, un onere di tal fatta non sarebbe risultato insormontabile per il ricorrente, che ben avrebbe potuto anche attingere alla documentazione agli atti dell’Ufficio dell’ex Genio Civile, che ha rilasciato i nulla osta nel 1980 e nel 1983 e dunque conserva copia della medesima documentazione progettuale (peraltro compiegata nella perizia in atti), onde contestare, ove ritenuto sussistere i presupposti, la non veridicità di quanto affermato dal responsabile del procedimento.
11.5- Nel caso controverso il ricorrente si limita però a sostenere l’inutilizzabilità degli elaborati progettuali su cui si parametra il manufatto esistente sulla scorta, come già osservato, di una mera petizione di principio, di per sé insufficiente ad inficiare le conclusioni dell’amministrazione comunale per le ragioni anzidette, ma non formula alcuna specifica contestazione quanto all’attendibilità del contenuto delle medesime tavole in termini di idoneità a rappresentare i connotati del progetto oggetto di sanatoria, né tanto meno fornisce alcun elemento utile, anche solo in termini di principio di prova cui comunque egli è onerato (in argomento, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 1.7.2024, n. 5788), a sussumere un’ipotesi di travisamento fattuale.
11.6- Da quanto ora esposto consegue che, in difetto di specifiche censure debitamente argomentate e comprovate, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno.
12- Viene quindi scrutinato il secondo motivo.
12.1- Il motivo è infondato.
12.2- Si precisa anzitutto che l’amministrazione fonda l’ordine di demolizione su plurime criticità tra il costruito e l’assentito, quali:
-) la sussistenza di difformità quanto alla posizione del fabbricato rispetto ai quattro lati di confine (più lungo sui lati ovest e nord e più stretto nei lati est e sud), con difformità superiori al 2% di tolleranza;
-) la difformità dell’altezza del fabbricato di campagna e dei singoli piani e dunque dell’altezza complessiva dell’edificio rispetto al progetto, criticità ritenute eccedenti il predetto margine di tolleranza;
-) la presenza al quarto piano di vani destinati a deposito diversamente da quanto progettato, quanto alla conformazione interna dei rispettivi piani e delle relative aperture rispetto al progetto (soggiungendo, quanto al terzo piano l’ampliamento della superficie utile), ribadendo che ciò eccede il margine di tolleranza previsto dalla legge;
-) il dato per cui con D.M. dell’1.10.1974 la zona in argomento è stata esposta a vincolo paesaggistico ambientale ed è altresì sottoposta a vincolo sismico.
12.3- Si precisa che i dati fattuali da ultimo riportati e il regime vincolistico evidenziato dall’amministrazione comunale nel provvedimento impugnato e ribaditi negli scritti difensivi non sono attinti da specifiche censure da parte ricorrente e dunque devono essere considerati come acclarati
12.4- Orbene, nel suddetto quadro -fattuale e vincolistico- il provvedimento risulta immune dalle censure del ricorrente.
12.5- In linea generale non può negarsi, come osservato dall’amministrazione resistente, che “ Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, inoltre, rientra nel concetto di "modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza", e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del d. P.R. n. 380 del 2001, non solo lo spostamento del manufatto su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere (…) sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 104 del 7 gennaio 2020) ”.
In sostanza, una diversa strutturazione e collocazione del manufatto sull’area ben potrebbe interferire con le prescrizioni in materia di distanze minime e dunque costituire una variazione di non minima cura.
12.6- Per di più e in termini ancor più trancianti, trattandosi di immobile costruito su area sottoposta a vincolo paesaggistico è applicabile il principio giurisprudenziale per cui “ Le difformità dal titolo abilitativo riscontrate dalla P.A. (differenti sagoma e prospetti, differente distribuzione degli spazi interni ed esterni) realizzate su un immobile ricadente in area paesaggisticamente vincolata, devono comunque essere considerate quanto meno alla stregua di variazioni essenziali, ai sensi dell'art. 32, comma 3, ultimo periodo, d.P.R. n. 380/2001. Ne deriva che correttamente l'Amministrazione ingiunge al proprietario dell'immobile di riportarlo ad una situazione di conformità al titolo rilasciato ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 27.4.2020, n.1496).
12.7 - In sostanza, è pur vero che, in via di principio, il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non può giustificare la qualificazione delle variazioni in termini di essenzialità, occorrendo il Comune motivare sulle ragioni alla luce delle quali le modifiche dovrebbero considerarsi variazione essenziale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001); non di meno, alla luce della giurisprudenza da ultimo richiamata e dell’apposizione del vincolo, di cui si dà conto nel provvedimento gravato ed in ordine al quale il ricorrente non svolge alcuna specifica censura anche di ordine temporale, non erroneamente l’amministrazione ha apprezzato le modifiche apportate rispetto all’assentito in sanatoria alla stregua di variazioni essenziali.
12.8- D’altronde, la genesi dell’ordine di demolizione è costituito dalla difformità del costruito rispetto all’unico titolo edilizio esistente, ossia la concessione in sanatoria rilasciata nell’anno 1983 (che costituisce l’unico titolo utile all’edificazione rilasciato dal Comune, costituendo gli altri titoli meri nulla-osta del Genio Civile), ragion per cui sono applicabili al caso controverso i principi giurisprudenziali per cui “ Se vi è stata rappresentazione infedele/inesatta/erronea in sede di richiesta di rilascio di un titolo edilizio cadono, alla stregua dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 8 del 17 ottobre 2017, anche le doglianze che si riferiscono al tempo trascorso, alla tutela del legittimo affidamento del privato, all'esplicitazione dell'interesse pubblico all'intervento in autotutela e alla ponderazione di detto interesse con l'interesse del privato alla conservazione del bene ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7.2.2022, n.1371).
12.9- In sostanza, neanche l’applicazione del principio di proporzionalità, su cui si annoda il secondo motivo di ricorso, risulta centrata.
12.10- Peraltro, le caratteristiche delle difformità, in primis le misure dell’edificio e la relativa sagoma, nonché l’altezza dei piani non si prestano –viepiù in difetto di più specifiche argomentazioni adeguatamente comprovate- a ritenere assentibile una demolizione riferita ad una sola parte del manufatto, trattandosi piuttosto di irregolarità che investono lo stesso nel suo complesso.
13- In conclusione, il ricorso va rigettato.
14- Le circostanze peculiari della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RI Sezione Staccata di GI RI definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) dichiara inammissibile l’intervento ad UM di -OMISSIS-;
-) rigetta l’istanza di riunione con il ricorso allibrato al n. 250/2024 R.G.;
-) rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in GI RI nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Alberto Romeo, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.