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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/08/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3804 /2021 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. BECCARELLO
DANIELA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
parte attrice contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
[...]
TEMPORE
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO,
con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
1 parte convenuta
Controparte_2
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. MANDER FRANCESCA,
con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
terza chiamata
in punto: Responsabilità professionale
conclusioni di parte attrice : come da note sostitutive di udienza dimesse in data
21.10.2024
conclusioni di parte convenuta: come da note sostitutive di udienza dimesse in data
13.03.2025
conclusioni terza chiamata: come da note sostitutive di udienza dimesse in data
17.03.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 10.05.2021, la sig.ra , odierna attrice, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Venezia l' al fine di Controparte_3
sentirla condannare al pagamento della complessiva somma risarcitoria di €
15.118,28, di cui € 10.795,64 per danno patrimoniale legato alla perdita dell'indennità NASPI ed € 3.942,00 a titolo di perdita di contribuzione figurativa,
assumendo l'inadempimento contrattuale della convenuta in ordine alla domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI. Nello specifico, parte attrice
CP assumeva: a) che l'operatore aveva errato nell'invio della domanda di disoccupazione NASPI non inserendo il reddito relativo all'anno 2018; b) che aveva errato ulteriormente nella comunicazione successiva di tale reddito utilizzando la
2 procedura integrativa col modello NASPL – com anziché inviare una nuova domanda comprensiva del reddito presunto, non essendo possibile ricorrere alla integrazione di una domanda già rigettata.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda CP_3
attorea, chiedendo, e ottenendo, l'autorizzazione alla chiamata del terzo CP_4
che costituitasi in giudizio faceva proprie le difese ed argomentazioni proposte nella comparsa di costituzione di . CP_3
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ed esperiti con esito negativo i tentativi di conciliazione, la causa veniva istruita sia per via documentale che con l'escussione dei testi di parte attrice ( e ) e, Testimone_1 Testimone_2
successivamente mediante espletamento di CTU, affidata alla Dr.ssa Persona_1
volta a quantificare l'ammontare della prestazione di assicurazione sociale che avrebbe potuto percepire l'attrice da giorno successivo alla cessazione del rapporto lavorativo con la società Open Service.
All'esito del deposito della consulenza contabile, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio per chiedere il risarcimento danni all' per l'assunta perdita della indennità Naspi, oltre che Controparte_1
della contribuzione figurativa (unitamente a interessi rivalutazione monetaria) per errori imputati all' in questione nella intera gestione della pratica Controparte_1
CP_ volta ad ottenere la prestazione sociale erogata dall' per fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
3 Parte convenuta ha fermamente contestato la riconducibilità del danno contestato alla condotta del debitore convenuto, sostenendo di non aver commesso alcun errore nella compilazione ed invio della domanda di disoccupazione, e che la mancata erogazione della prestazione è all'incontrario imputabile a parte attrice che aveva
CP_ omesso di riferire a che la SI.ra , nell'anno 2018, era in realtà titolare di Pt_1
due rapporti di lavoro part time: il primo con la società Open CE SR (cessato,
donde la richiesta della prestazione Naspi), il secondo con la società CP_6
(senza informare detto patronato).
[...]
CP Tant' è che aveva provveduto alla compilazione e all'inoltro della domanda di disoccupazione sulla base dei fati forniti da parte attrice anche a mezzo di dichiarazione di assunzione di responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese al patronato, e quindi il diniego alla prestazione assistenziale è del tutto imputabile a parte attrice.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea è parzialmente fondata e suscettibile di accoglimento, già anticipando che si duole del fatto che le somme liquidate a titolo risarcitorio risultano inferiori alla somma di E 7.000,00 omnia proposta a titolo transattivo da parte convenuta alla udienza del 21.12.2022,
In primo luogo l'espletata CTU affidata al consulente del lavoro Dr.ssa Per_1
che si ritiene di condividere tanto per impianto motivazionale che per
[...]
conclusioni, non apparendo affetta da vizi tecnici e logici, ha consentito di appurare che la concomitante attività lavorativa con altra società (recte : gli accertamenti della CTU hanno peraltro appurato l'esistenza di un ulteriore rapporto lavorativo con dal 30.05.20218, come del resto emerso in sede istruttoria). Testimone_2
4 CP_ Nello specifico la Circolare 94 del 12.05.2015 prevede espressamente l'abbattimento della prestazione in oggetto in misura pari all'80% del reddito derivante dagli altri rapporti di lavoro dipendente;
di tal ché in base alle dichiarazione dei redditi CU /2019 relativo all'esercizio 2018 730/2020 inerente all'esercizio 2019 il CTU ha determinato l'entità dell'abbattimento sia con riguardo al rapporto lavorativo con a tempo indeterminato dal 1.1.2012 part time CP_6
25% che con dal 30.05.2028 “ a chiamata (come emerso in sede di Testimone_2
escussione testimoniale della teste , sorella di parte attrice). Testimone_2
Pertanto il CTU ha correttamente ri- determinato l'ammontare Naspi ad Euro 4.805,
66 rispetto al superiore importo indicato da parte attrice in Euro 10.536,40 in ipotesi altrimenti dovuto, nel caso opposto in cui l'attrice si fosse trovata in uno stato di effettiva inoccupazione al termine del rapporto con Open CE Sas e per tutto il periodo coperto dalla prestazione assistenziale.
Va aggiunto che il calcolo della Naspi dovuta a parte attrice incide sul richiesto contributo figurativo il cui ammontare corrisponde al 33% della indennità Naspi e quindi all'importo di Euro 1.585,87
L'importo complessivo costituito dalla indennità Naspi e contributo figurativo ammonta quindi ad Euro 6.391,53 che però andrà dimidiato per il concorso colposo di parte attrice nel verificarsi dell'evento.
Dirimente si è rivelata all'uopo la deposizione della teste - Testimone_1
all'epoca dei fatti, responsabile area Parte_2
CP_ presso assunta in data 21.06.2023
In particolare la teste ha dichiarato quanto segue: “All'epoca dei fatti di causa ero
CP_ responsabile area presso Parte_2
5 Attualmente sono però responsabile del Settore delle Risorse Umane, Per l'Area –
prestazioni a Sostegno Reddito ho lavorato dall'aprile 2016 sino al novembre del
2020…Appena questa mattina ho guardato le mie mail e ho visto che mancava il
reddito presunto relativo al rapporto lavorativo ancora in essere, avendo l'attrice
due attività lavorative, una cessata per cui aveva presentato la domanda Naspi ed
un'altra ancora in essere in regime part- time. La domanda Naspi era più che
ammissibile ma doveva essere indicato il reddito presunto. Ho consultato le mail a
seguito di un ricorso amministrativo intrapreso dall'attrice contro l' CP_5
Dall'esame del ricorso ho avuto modo di arguire che avevo io stessa contattato la
SI.ra per comunicarle che mancava il reddito presunto nella domanda Naspi Pt_1
e quindi la domanda sarebbe stata rigettata. Tuttavia la SI.ra aveva ancora Pt_1
un margine di pochi giorni, non essendo ancora giunta la scadenza per la
presentazione della domanda Naspi con l'indicazione del reddito presunto. Lo scopo
della mia telefonata era stato quello di salvare in extremis la situazione di parte
attrice….Confermo di aver già risposto, i termini per la ripresentazione della
domanda erano ormai molto ristretti. 15) Confermo la circostanza sulla base del
ricorso amministrativo che ho visionato 18) Non mi ricordo del colloquio con parte
attrice. Ma non ho ragioni per escludere che possa essere avvenuto. Dalla
documentazione che ho visionato la domanda originaria era stata integrata solo con
il modello Naspl –com peraltro fuori termine;
mentre in realtà occorreva
ripresentare la domanda con indicazione del reddito presunto;
ADR. Il modello
Naspl -com avrebbe dovuto essere depositato nel termine di trenta giorni dalla
domanda. Scaduti i trenta giorni, per salvare la situazione vi era solamente
l'opportunità di presentare una nuova domanda con indicazione del reddito
6 presunto. E' obbligatorio calcolare il reddito presunto sia per appurare qualità di
disoccupato sia per determinare il calcolo della prestazione che viene ridotta in
proporzione al reddito presunto dichiarato. ADR. il reddito presunto si riferisce al
valore part-time di parte attrice. 23) Confermo la circostanza . Tale documento
l'avevo già trovato nella cartella che avevo visionato. Il ricorso era stato poi
respinto. Vorrei aggiungere che il modello Naspl-com si trasmette telematicamente
CP_ come tutte le domande /istane che vengono rivolte all'
In buona sostanza la domanda di accesso alla Naspi era stata inviata priva dell'elemento reddituale ma tutto ciò, come è stato appurato non per ragioni ascrivibili all'operato dell'ente convenuto ma per la circostanza che parte attrice aveva omesso di dare informazioni sull'altro rapporto di lavoro part time ancora in essere all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro con Open Service Srl.
Sul punto la posizione di parte attrice è incontrovertibilmente grave e censurabile,
non potendosi trascurare di rilevare che in calce alla domanda Naspi parte attrice aveva affermato sotto la propria personale responsabilità che “ le notizie da me sopra
fornite ai sensi degli artt. 46- 47 – 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e
sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt.
75 – 76 D.P.R. 445/2000)”.
CP Residua però una paritaria responsabilità della convenuta poiché se è vero che nulla può imputarsi all'ente convenuto per non aver indicato nella domanda Naspi il reddito presunto, sul presupposto che la SI.ra fosse all'epoca integralmente Pt_1
inoccupata, è altrettanto vero che la convenuta non ha presentato come suggerito
CP_ dalla funzionaria una nuova domanda con indicazione del reddito presunto anziché limitarsi alla integrazione della domanda originaria con il modello Naspl e
7 per giunta fuori termine, come rilevato dalla funzionaria escussa alla udienza del
21.06.2023; l'integrazione della domanda dimostra che il patronato convenuto era
CP_ stato messo al corrente della telefonata /comunicazione e dunque era suo onere portare a compimento la pratica della domanda Naspi per cui le era stato conferito mandato, anche approfondendo ogni aspetto della tematica con la propria assistita finanche pretendendo dalla SI.ra di avere chiarimenti sulla possibile Pt_1
esistenza di altri rapporti lavorativi suscettibili appunto di reddito, una volta verificatasi la battuta di arresto.
Pertanto i danni complessivamente subiti da parte attrice ammontano ad Euro
3.200,00 (arrotondata per eccesso nei valori decimali) che dovranno essere risarciti da parte convenuta.
Sull'importo sopra liquidato andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione e non dalla domanda tenuto conto che parte attrice aveva richiesto a titolo risarcitorio importi di gran lunga superiori e che la convenuta alla udienza del
21.12.2022 aveva offerto a fini transattivi la superiore somma di euro 7.000,00
omnia, non accettata da parte attrice.
Parimenti anche per l'assenza di ogni contestazione sul punto ( Controparte_7
a seguito di precisazione della convenuta in merito alla identificazione della
[...]
polizza azionata ha ritenuto di abbandonare l'eccezione di inoperatività della polizza proposta in comparsa costitutiva) va accolta la domanda di manleva effettuata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata sicché CP_3 Controparte_8
la citata compagnia assicuratrice sarà per l'appunto tenuta in forza di dedicata polizza assicurativa a tenere indenne l'ente assicurato sulle somme che dovrà
8 corrispondere all'attrice fatte salve le franchigie e le restante condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo.
Stante l'esito complessivo della lite (somma liquidata di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta da parte attrice, concorso di colpa nella medesima per la quota paritaria del 50%, mancata accettazione della proposta transattiva formulata da parte convenuta, forte determinazione in capo a parte attrice, in sede di interrogatorio libero e nella fase antecedente alla attività istruttoria formalmente intesa a non desistere dalla determinazione, quanto meno in sede di componimento bonario, di definire la vertenza unicamente con importi pressoché equivalenti a quelli indicati in atto di citazione) si ritiene congruo e conforme ai canoni di cui all'art. 92 cpc disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la convenuta.
Si ritiene parimenti di applicare la compensazione nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, ponendo a definitivo carico di quest'ultima le spese di CTU già
liquidate e poste provvisoriamente a carico della convenuta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia, in persona dello scrivente Got in funzione di Giudice Unico,
ogni altra domanda, eccezione, anche di carattere preliminare, disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
- a parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la pari responsabilità della attrice e della convenuta nella causazione dell'evento, condanna parte convenuta a rifondere all'attrice l'importo € 3.200,00 come da motivazione, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
9 - condanna a tenere manlevata in ragione di Controparte_7 CP_3
quanto condannato a corrispondere a a titolo di risarcimento danni;
Parte_1
- visto l'art. 92 cpc compensa le spese di lite tra attrice e la convenuta;
- visto l'art. 92 cp.c compensa spese di lite tra la convenuta e terza chiamata
Spese di CTU a definitivo carico della terza chiamata Controparte_9
Venezia, 31.7.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Luca Trognacara
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3804 /2021 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. BECCARELLO
DANIELA, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
parte attrice contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
[...]
TEMPORE
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO,
con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
1 parte convenuta
Controparte_2
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. MANDER FRANCESCA,
con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico (PEC)
terza chiamata
in punto: Responsabilità professionale
conclusioni di parte attrice : come da note sostitutive di udienza dimesse in data
21.10.2024
conclusioni di parte convenuta: come da note sostitutive di udienza dimesse in data
13.03.2025
conclusioni terza chiamata: come da note sostitutive di udienza dimesse in data
17.03.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 10.05.2021, la sig.ra , odierna attrice, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale di Venezia l' al fine di Controparte_3
sentirla condannare al pagamento della complessiva somma risarcitoria di €
15.118,28, di cui € 10.795,64 per danno patrimoniale legato alla perdita dell'indennità NASPI ed € 3.942,00 a titolo di perdita di contribuzione figurativa,
assumendo l'inadempimento contrattuale della convenuta in ordine alla domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI. Nello specifico, parte attrice
CP assumeva: a) che l'operatore aveva errato nell'invio della domanda di disoccupazione NASPI non inserendo il reddito relativo all'anno 2018; b) che aveva errato ulteriormente nella comunicazione successiva di tale reddito utilizzando la
2 procedura integrativa col modello NASPL – com anziché inviare una nuova domanda comprensiva del reddito presunto, non essendo possibile ricorrere alla integrazione di una domanda già rigettata.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda CP_3
attorea, chiedendo, e ottenendo, l'autorizzazione alla chiamata del terzo CP_4
che costituitasi in giudizio faceva proprie le difese ed argomentazioni proposte nella comparsa di costituzione di . CP_3
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ed esperiti con esito negativo i tentativi di conciliazione, la causa veniva istruita sia per via documentale che con l'escussione dei testi di parte attrice ( e ) e, Testimone_1 Testimone_2
successivamente mediante espletamento di CTU, affidata alla Dr.ssa Persona_1
volta a quantificare l'ammontare della prestazione di assicurazione sociale che avrebbe potuto percepire l'attrice da giorno successivo alla cessazione del rapporto lavorativo con la società Open Service.
All'esito del deposito della consulenza contabile, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio per chiedere il risarcimento danni all' per l'assunta perdita della indennità Naspi, oltre che Controparte_1
della contribuzione figurativa (unitamente a interessi rivalutazione monetaria) per errori imputati all' in questione nella intera gestione della pratica Controparte_1
CP_ volta ad ottenere la prestazione sociale erogata dall' per fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
3 Parte convenuta ha fermamente contestato la riconducibilità del danno contestato alla condotta del debitore convenuto, sostenendo di non aver commesso alcun errore nella compilazione ed invio della domanda di disoccupazione, e che la mancata erogazione della prestazione è all'incontrario imputabile a parte attrice che aveva
CP_ omesso di riferire a che la SI.ra , nell'anno 2018, era in realtà titolare di Pt_1
due rapporti di lavoro part time: il primo con la società Open CE SR (cessato,
donde la richiesta della prestazione Naspi), il secondo con la società CP_6
(senza informare detto patronato).
[...]
CP Tant' è che aveva provveduto alla compilazione e all'inoltro della domanda di disoccupazione sulla base dei fati forniti da parte attrice anche a mezzo di dichiarazione di assunzione di responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese al patronato, e quindi il diniego alla prestazione assistenziale è del tutto imputabile a parte attrice.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea è parzialmente fondata e suscettibile di accoglimento, già anticipando che si duole del fatto che le somme liquidate a titolo risarcitorio risultano inferiori alla somma di E 7.000,00 omnia proposta a titolo transattivo da parte convenuta alla udienza del 21.12.2022,
In primo luogo l'espletata CTU affidata al consulente del lavoro Dr.ssa Per_1
che si ritiene di condividere tanto per impianto motivazionale che per
[...]
conclusioni, non apparendo affetta da vizi tecnici e logici, ha consentito di appurare che la concomitante attività lavorativa con altra società (recte : gli accertamenti della CTU hanno peraltro appurato l'esistenza di un ulteriore rapporto lavorativo con dal 30.05.20218, come del resto emerso in sede istruttoria). Testimone_2
4 CP_ Nello specifico la Circolare 94 del 12.05.2015 prevede espressamente l'abbattimento della prestazione in oggetto in misura pari all'80% del reddito derivante dagli altri rapporti di lavoro dipendente;
di tal ché in base alle dichiarazione dei redditi CU /2019 relativo all'esercizio 2018 730/2020 inerente all'esercizio 2019 il CTU ha determinato l'entità dell'abbattimento sia con riguardo al rapporto lavorativo con a tempo indeterminato dal 1.1.2012 part time CP_6
25% che con dal 30.05.2028 “ a chiamata (come emerso in sede di Testimone_2
escussione testimoniale della teste , sorella di parte attrice). Testimone_2
Pertanto il CTU ha correttamente ri- determinato l'ammontare Naspi ad Euro 4.805,
66 rispetto al superiore importo indicato da parte attrice in Euro 10.536,40 in ipotesi altrimenti dovuto, nel caso opposto in cui l'attrice si fosse trovata in uno stato di effettiva inoccupazione al termine del rapporto con Open CE Sas e per tutto il periodo coperto dalla prestazione assistenziale.
Va aggiunto che il calcolo della Naspi dovuta a parte attrice incide sul richiesto contributo figurativo il cui ammontare corrisponde al 33% della indennità Naspi e quindi all'importo di Euro 1.585,87
L'importo complessivo costituito dalla indennità Naspi e contributo figurativo ammonta quindi ad Euro 6.391,53 che però andrà dimidiato per il concorso colposo di parte attrice nel verificarsi dell'evento.
Dirimente si è rivelata all'uopo la deposizione della teste - Testimone_1
all'epoca dei fatti, responsabile area Parte_2
CP_ presso assunta in data 21.06.2023
In particolare la teste ha dichiarato quanto segue: “All'epoca dei fatti di causa ero
CP_ responsabile area presso Parte_2
5 Attualmente sono però responsabile del Settore delle Risorse Umane, Per l'Area –
prestazioni a Sostegno Reddito ho lavorato dall'aprile 2016 sino al novembre del
2020…Appena questa mattina ho guardato le mie mail e ho visto che mancava il
reddito presunto relativo al rapporto lavorativo ancora in essere, avendo l'attrice
due attività lavorative, una cessata per cui aveva presentato la domanda Naspi ed
un'altra ancora in essere in regime part- time. La domanda Naspi era più che
ammissibile ma doveva essere indicato il reddito presunto. Ho consultato le mail a
seguito di un ricorso amministrativo intrapreso dall'attrice contro l' CP_5
Dall'esame del ricorso ho avuto modo di arguire che avevo io stessa contattato la
SI.ra per comunicarle che mancava il reddito presunto nella domanda Naspi Pt_1
e quindi la domanda sarebbe stata rigettata. Tuttavia la SI.ra aveva ancora Pt_1
un margine di pochi giorni, non essendo ancora giunta la scadenza per la
presentazione della domanda Naspi con l'indicazione del reddito presunto. Lo scopo
della mia telefonata era stato quello di salvare in extremis la situazione di parte
attrice….Confermo di aver già risposto, i termini per la ripresentazione della
domanda erano ormai molto ristretti. 15) Confermo la circostanza sulla base del
ricorso amministrativo che ho visionato 18) Non mi ricordo del colloquio con parte
attrice. Ma non ho ragioni per escludere che possa essere avvenuto. Dalla
documentazione che ho visionato la domanda originaria era stata integrata solo con
il modello Naspl –com peraltro fuori termine;
mentre in realtà occorreva
ripresentare la domanda con indicazione del reddito presunto;
ADR. Il modello
Naspl -com avrebbe dovuto essere depositato nel termine di trenta giorni dalla
domanda. Scaduti i trenta giorni, per salvare la situazione vi era solamente
l'opportunità di presentare una nuova domanda con indicazione del reddito
6 presunto. E' obbligatorio calcolare il reddito presunto sia per appurare qualità di
disoccupato sia per determinare il calcolo della prestazione che viene ridotta in
proporzione al reddito presunto dichiarato. ADR. il reddito presunto si riferisce al
valore part-time di parte attrice. 23) Confermo la circostanza . Tale documento
l'avevo già trovato nella cartella che avevo visionato. Il ricorso era stato poi
respinto. Vorrei aggiungere che il modello Naspl-com si trasmette telematicamente
CP_ come tutte le domande /istane che vengono rivolte all'
In buona sostanza la domanda di accesso alla Naspi era stata inviata priva dell'elemento reddituale ma tutto ciò, come è stato appurato non per ragioni ascrivibili all'operato dell'ente convenuto ma per la circostanza che parte attrice aveva omesso di dare informazioni sull'altro rapporto di lavoro part time ancora in essere all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro con Open Service Srl.
Sul punto la posizione di parte attrice è incontrovertibilmente grave e censurabile,
non potendosi trascurare di rilevare che in calce alla domanda Naspi parte attrice aveva affermato sotto la propria personale responsabilità che “ le notizie da me sopra
fornite ai sensi degli artt. 46- 47 – 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e
sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt.
75 – 76 D.P.R. 445/2000)”.
CP Residua però una paritaria responsabilità della convenuta poiché se è vero che nulla può imputarsi all'ente convenuto per non aver indicato nella domanda Naspi il reddito presunto, sul presupposto che la SI.ra fosse all'epoca integralmente Pt_1
inoccupata, è altrettanto vero che la convenuta non ha presentato come suggerito
CP_ dalla funzionaria una nuova domanda con indicazione del reddito presunto anziché limitarsi alla integrazione della domanda originaria con il modello Naspl e
7 per giunta fuori termine, come rilevato dalla funzionaria escussa alla udienza del
21.06.2023; l'integrazione della domanda dimostra che il patronato convenuto era
CP_ stato messo al corrente della telefonata /comunicazione e dunque era suo onere portare a compimento la pratica della domanda Naspi per cui le era stato conferito mandato, anche approfondendo ogni aspetto della tematica con la propria assistita finanche pretendendo dalla SI.ra di avere chiarimenti sulla possibile Pt_1
esistenza di altri rapporti lavorativi suscettibili appunto di reddito, una volta verificatasi la battuta di arresto.
Pertanto i danni complessivamente subiti da parte attrice ammontano ad Euro
3.200,00 (arrotondata per eccesso nei valori decimali) che dovranno essere risarciti da parte convenuta.
Sull'importo sopra liquidato andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione e non dalla domanda tenuto conto che parte attrice aveva richiesto a titolo risarcitorio importi di gran lunga superiori e che la convenuta alla udienza del
21.12.2022 aveva offerto a fini transattivi la superiore somma di euro 7.000,00
omnia, non accettata da parte attrice.
Parimenti anche per l'assenza di ogni contestazione sul punto ( Controparte_7
a seguito di precisazione della convenuta in merito alla identificazione della
[...]
polizza azionata ha ritenuto di abbandonare l'eccezione di inoperatività della polizza proposta in comparsa costitutiva) va accolta la domanda di manleva effettuata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata sicché CP_3 Controparte_8
la citata compagnia assicuratrice sarà per l'appunto tenuta in forza di dedicata polizza assicurativa a tenere indenne l'ente assicurato sulle somme che dovrà
8 corrispondere all'attrice fatte salve le franchigie e le restante condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo.
Stante l'esito complessivo della lite (somma liquidata di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta da parte attrice, concorso di colpa nella medesima per la quota paritaria del 50%, mancata accettazione della proposta transattiva formulata da parte convenuta, forte determinazione in capo a parte attrice, in sede di interrogatorio libero e nella fase antecedente alla attività istruttoria formalmente intesa a non desistere dalla determinazione, quanto meno in sede di componimento bonario, di definire la vertenza unicamente con importi pressoché equivalenti a quelli indicati in atto di citazione) si ritiene congruo e conforme ai canoni di cui all'art. 92 cpc disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la convenuta.
Si ritiene parimenti di applicare la compensazione nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, ponendo a definitivo carico di quest'ultima le spese di CTU già
liquidate e poste provvisoriamente a carico della convenuta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Venezia, in persona dello scrivente Got in funzione di Giudice Unico,
ogni altra domanda, eccezione, anche di carattere preliminare, disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
- a parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la pari responsabilità della attrice e della convenuta nella causazione dell'evento, condanna parte convenuta a rifondere all'attrice l'importo € 3.200,00 come da motivazione, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
9 - condanna a tenere manlevata in ragione di Controparte_7 CP_3
quanto condannato a corrispondere a a titolo di risarcimento danni;
Parte_1
- visto l'art. 92 cpc compensa le spese di lite tra attrice e la convenuta;
- visto l'art. 92 cp.c compensa spese di lite tra la convenuta e terza chiamata
Spese di CTU a definitivo carico della terza chiamata Controparte_9
Venezia, 31.7.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Luca Trognacara
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