TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 9 giugno 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 11 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 596 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Basile, presso il cui studio, in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
e
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Spinelli, presso il cui studio in Buonabitacolo (SA) alla Via A. Catalano n. 4, è elettivamente domiciliato
CONVENUUTO
Oggetto: CESSIONE DI CREDITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.05.2020, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Parte_1
il , in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al Controparte_1
pagamento della somma di euro 61.087,17 per sorta capitale a titolo di fatture non pagate emesse da a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica, CP_2
cedute alla e poi successivamente a Controparte_3 Parte_1
con atto di cessione Rep. 27451 del 2/7/2018 notificato al e su questa somma CP_1
gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora ex art. 2 e
5 del D. lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, risultavano scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs.
n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, 4 comma c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione;
nonché di euro 4.360,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs. n. 192/12 in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta. Ed ancora, chiedeva in via subordinata, di condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
delle diverse somme – a titolo di sorte capitale, interessi Parte_1
di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, la predetta società attrice, Parte_1
rappresentava che tali crediti trovavano fonte in fatture emesse da Enel Energia S.p.a.
(all. n. 3) a titolo di corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate in favore del e cedute dapprima alla (giusta cessione Rep. CP_1 Controparte_3
226965 del 24.03.17 notificata il 16.5.2017 – all. n. 5) e successivamente a
[...]
con atto di cessione Rep. 27451 del 02.07.2018 notificato al comune a Parte_1
mezzo pec in data 05.07.2018, cui il non aveva adempiuto. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.11.2020, si costituiva in giudizio il convenuto , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il predetto ente convenuto eccepiva: la nullità dell'atto introduttivo poiché generico;
l'infondatezza della pretesa, peraltro del tutto sfornita di prova dell'esistenza stessa di un contratto avente forma scritta di fornitura delle prestazioni dedotte in giudizio;
l'inopponibilità delle menzionate cessioni, poiché la stessa non risultava accettata dal come prescritto dalla normativa in materia di cessione CP_1
dei crediti derivanti da rapporti di durata vantati nei confronti di un ente pubblico;
nonché l'illegittimità della richiesta a titolo di interessi moratori ed anatocistici.
Pertanto, il concludeva insistendo: in via preliminare, per la Controparte_1
dichiarazione di nullità della citazione;
e nel merito, per il rigetto delle domande, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore antistatario.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale, ed all'esito dell'udienza cartolare del 06.04.2021 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 08.02.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per note conclusive sino a 15 giorni prima dell'udienza.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo una serie di rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ex art.163
c.p.c. posto che dallo stesso è chiaro evincere il petitum e la causa petendi, tanto da rendere possibile a parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Tutto ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Orbene, la società attrice agisce per ottenere il pagamento di crediti, ad essa ceduti da che a sua volta ne aveva avuto titolarità per effetto della Controparte_3
cessione avvenuta con Enel Energia S.p.a., a titolo di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica al Comune di allegando, a prova di quanto richiesto, le CP_1
fatture, gli atti di cessione, nonché le condizioni generali di fornitura del servizio in regime di salvaguardia.
L'ente convenuto, , dal canto suo ha contestato le tesi attoree, Controparte_1
facendo rilevare in primo luogo la mancanza di prova del contratto scritto di fornitura di energia elettrica.
Sul punto, pertanto, appare opportuno richiamare il noto principio per il quale il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
dovendo poi il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie l'attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle fatture emesse da Enel Energia S.p.a. (all. n. 3), creditrice originaria cedente, senonchè – posta la pacifica inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formulazione unilaterale, soprattutto in presenza di altrui contestazioni (sul punto sent. Cass. n.
299/2016) - manca in atti il contratto di fornitura, la cui produzione era indispensabile all'attrice per assolvere all'onere probatorio su di essa incombente.
I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e
17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Sicché il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (sent. Cass. n. 2003372016).
Vero è che parte attrice ha invocato l'applicabilità nel caso di specie del regime di salvaguardia e quindi la asserita non indispensabilità di un contratto scritto, allegando tra l'altro la procedura concorsuale di salvaguardia per gli anni 2014-2016 nonché le condizioni contrattuali di fornitura del servizio in salvaguardia degli anni 2014-2016
(in allegato a produzione di parte attrice dell'11.01.2021).
Ed invero, la circostanza secondo cui l'oggetto del rapporto fra la l'ente erogatore di energia in regime di salvaguardia ed il sia disciplinato dalla legge non esclude CP_1
che, a monte, tale rapporto si debba instaurare secondo le inderogabili norme che disciplinano la stipula dei contratti pubblici e i procedimenti di contabilità pubblica. E' noto, poi, per quanto riguarda i modi di assunzione di obbligazioni da parte della pubblica amministrazione, che quest'ultima può essere vincolata a rapporti di natura contrattuale con altri enti solo con contratti aventi la forma scritta e dopo l'adozione, da parte dei competenti organi dell'ente locale, dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge.
Pur a voler ammettere che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 TUEL (rilevabile d'ufficio) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. impegno di spesa), la cui prova era onere del creditore fornire.
Parte convenuta, infatti, nella propria comparsa ha eccepito che l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano le deliberazioni autorizzative nelle forme previste dalla legge e divenute esecutive , nonché l'impegno contabile registrato dal competente responsabile di settore , nel competente capitolo di bilancio di previsione, da comunicarsi ai terzi interessati. Né gli impegni di spesa possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (sul punto sent. Cass. n. 15410/2018), poiché in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto.
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime. Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono Parte_1
liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria e applicazione dei minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Maria Pia Spinelli, quale procuratore antistatario del , che liquida in euro Controparte_1
6307,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 9 giugno 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 11 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 596 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Basile, presso il cui studio, in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis n. 52, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
e
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Spinelli, presso il cui studio in Buonabitacolo (SA) alla Via A. Catalano n. 4, è elettivamente domiciliato
CONVENUUTO
Oggetto: CESSIONE DI CREDITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.05.2020, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Parte_1
il , in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al Controparte_1
pagamento della somma di euro 61.087,17 per sorta capitale a titolo di fatture non pagate emesse da a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica, CP_2
cedute alla e poi successivamente a Controparte_3 Parte_1
con atto di cessione Rep. 27451 del 2/7/2018 notificato al e su questa somma CP_1
gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora ex art. 2 e
5 del D. lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, risultavano scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs.
n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284, 4 comma c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione;
nonché di euro 4.360,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs. n. 192/12 in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta. Ed ancora, chiedeva in via subordinata, di condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
delle diverse somme – a titolo di sorte capitale, interessi Parte_1
di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, la predetta società attrice, Parte_1
rappresentava che tali crediti trovavano fonte in fatture emesse da Enel Energia S.p.a.
(all. n. 3) a titolo di corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate in favore del e cedute dapprima alla (giusta cessione Rep. CP_1 Controparte_3
226965 del 24.03.17 notificata il 16.5.2017 – all. n. 5) e successivamente a
[...]
con atto di cessione Rep. 27451 del 02.07.2018 notificato al comune a Parte_1
mezzo pec in data 05.07.2018, cui il non aveva adempiuto. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.11.2020, si costituiva in giudizio il convenuto , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il predetto ente convenuto eccepiva: la nullità dell'atto introduttivo poiché generico;
l'infondatezza della pretesa, peraltro del tutto sfornita di prova dell'esistenza stessa di un contratto avente forma scritta di fornitura delle prestazioni dedotte in giudizio;
l'inopponibilità delle menzionate cessioni, poiché la stessa non risultava accettata dal come prescritto dalla normativa in materia di cessione CP_1
dei crediti derivanti da rapporti di durata vantati nei confronti di un ente pubblico;
nonché l'illegittimità della richiesta a titolo di interessi moratori ed anatocistici.
Pertanto, il concludeva insistendo: in via preliminare, per la Controparte_1
dichiarazione di nullità della citazione;
e nel merito, per il rigetto delle domande, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore antistatario.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale, ed all'esito dell'udienza cartolare del 06.04.2021 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 08.02.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per note conclusive sino a 15 giorni prima dell'udienza.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo una serie di rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ex art.163
c.p.c. posto che dallo stesso è chiaro evincere il petitum e la causa petendi, tanto da rendere possibile a parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Tutto ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Orbene, la società attrice agisce per ottenere il pagamento di crediti, ad essa ceduti da che a sua volta ne aveva avuto titolarità per effetto della Controparte_3
cessione avvenuta con Enel Energia S.p.a., a titolo di corrispettivi per la fornitura di energia elettrica al Comune di allegando, a prova di quanto richiesto, le CP_1
fatture, gli atti di cessione, nonché le condizioni generali di fornitura del servizio in regime di salvaguardia.
L'ente convenuto, , dal canto suo ha contestato le tesi attoree, Controparte_1
facendo rilevare in primo luogo la mancanza di prova del contratto scritto di fornitura di energia elettrica.
Sul punto, pertanto, appare opportuno richiamare il noto principio per il quale il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
dovendo poi il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie l'attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle fatture emesse da Enel Energia S.p.a. (all. n. 3), creditrice originaria cedente, senonchè – posta la pacifica inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formulazione unilaterale, soprattutto in presenza di altrui contestazioni (sul punto sent. Cass. n.
299/2016) - manca in atti il contratto di fornitura, la cui produzione era indispensabile all'attrice per assolvere all'onere probatorio su di essa incombente.
I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e
17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Sicché il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (sent. Cass. n. 2003372016).
Vero è che parte attrice ha invocato l'applicabilità nel caso di specie del regime di salvaguardia e quindi la asserita non indispensabilità di un contratto scritto, allegando tra l'altro la procedura concorsuale di salvaguardia per gli anni 2014-2016 nonché le condizioni contrattuali di fornitura del servizio in salvaguardia degli anni 2014-2016
(in allegato a produzione di parte attrice dell'11.01.2021).
Ed invero, la circostanza secondo cui l'oggetto del rapporto fra la l'ente erogatore di energia in regime di salvaguardia ed il sia disciplinato dalla legge non esclude CP_1
che, a monte, tale rapporto si debba instaurare secondo le inderogabili norme che disciplinano la stipula dei contratti pubblici e i procedimenti di contabilità pubblica. E' noto, poi, per quanto riguarda i modi di assunzione di obbligazioni da parte della pubblica amministrazione, che quest'ultima può essere vincolata a rapporti di natura contrattuale con altri enti solo con contratti aventi la forma scritta e dopo l'adozione, da parte dei competenti organi dell'ente locale, dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge.
Pur a voler ammettere che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 TUEL (rilevabile d'ufficio) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. impegno di spesa), la cui prova era onere del creditore fornire.
Parte convenuta, infatti, nella propria comparsa ha eccepito che l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano le deliberazioni autorizzative nelle forme previste dalla legge e divenute esecutive , nonché l'impegno contabile registrato dal competente responsabile di settore , nel competente capitolo di bilancio di previsione, da comunicarsi ai terzi interessati. Né gli impegni di spesa possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.
È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (sul punto sent. Cass. n. 15410/2018), poiché in materia di contratti conclusi dalla p.a, i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto.
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime. Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono Parte_1
liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria e applicazione dei minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Maria Pia Spinelli, quale procuratore antistatario del , che liquida in euro Controparte_1
6307,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco