Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6991/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. AT Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Sara Tanara;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 18.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 18.3.2025 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi – dalla cui unione sono nati i figli il 11.2.1998, maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, e AT il 19.10.2003, anch'egli ormai maggiorenne ma non ancora indipendente sul piano economico – hanno contratto matrimonio concordatario a
Genova (GE) il 3.2.1996 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 4.1.2023, omologata da questo Tribunale il 19.1.2023;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 3.2.1996;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma Pt_1
mensile di euro 250,00, rivalutata annualmente secondo indice ISTAT;
- le parti già concordano che, allorquando il sig. inizierà a percepire il trattamento Pt_1
pensionistico (che già da ora si prevede sarà inferiore rispetto alla retribuzione attuale), contribuirà al mantenimento della moglie con il versamento, in luogo della somma di euro
250,00, della somma di euro 150,00 mensili, poi da rivalutare annualmente secondo indice
ISTAT;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Pt_2
AT la somma mensile di euro 250,00 fino a che lo stesso non avrà raggiunto
l'autosufficienza economica;
- il sig. continuerà a corrispondere quanto dovuto per l'utenza relativa all'erogazione Pt_1
dell'energia elettrica e le spese di amministrazione della casa ove vivono la sig.ra il figlio Pt_2
AT;
- le spese straordinarie per il figlio AT divise al 50% in capo a ciascuno dei genitori;
- i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione economica altrimenti pendente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 31, parte II, serie A, anno 1996), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. AT Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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