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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6866/2021 TRA
nata il [...] a [...] e residente a Piana di Monte Verna (CE) Parte_1 alla via Crocevia Lombardi n.3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marisa Mastroianni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pontelatone (CE), alla via Roma n.33 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to N Di Ronza presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2021, parte ricorrente in epigrafe – premesso di essere invalida al 100% come riconosciuto dalla Commissione medica – rappresentava che CP_1
l' con comunicazione del 24.1.2021 pervenuta il 25.2.2021 le notificava provvedimento di CP_1 recupero dell'indebito pari ad € 2.644, 27 relativo ai ratei della pensione CAT INVCIV N. 07204688 corrisposti dall'1.1.2019 al 1.2.2021 per ricalcolo della pensione sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018, con rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. Deduceva la irripetibilità dell'indebito relativamente all'anno 2019, pur riconoscendo il superamento dei redditi, per intervenuta prescrizione del debito ai sensi dell'art. 13 l. 412/91 e per gli anni 2020 e 2021 la sussistenza del requisito economico per aver prodotto redditi inferiori al limite previsto per legge;
chiedeva altresì, il riconoscimento dell'incremento delle maggiorazioni sociali per il periodo 2020 – 2021 sussistendone le condizioni reddituali. Adiva l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute e dichiarare il diritto alle CP_1 maggiorazioni sociali anche alla luce della Sent. Corte Cost. n. 152/2020 per l'anno 2020 -2021. Con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Emerge dagli atti che l' con lettera racc. del 24.1.2021 ricevuta il 25.2.2021 (cfr. esito CP_1 spedizione Poste italiane, in prod. ricorrente), comunicava alla ricorrente l'indebito maturato dal gennaio 2019 al febbraio 2021 sulla pensione INV CIV n. 07204688 recuperato con trattenute di 47 rate mensili. Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito assistenziale, atteso che tale è la natura della prestazione in oggetto. Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo l'inesistenza del diritto CP_1 della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato. Tanto premesso, va detto che nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro CP_1 devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: “Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la
2 mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (cfr. Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). Quindi, aderendo ad un indirizzo di legittimità consolidato, questo Giudice ritiene che in tema di prestazione assistenziale indebitamente corrisposta, trovi applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, nell'ipotesi in cui l' abbia continuato ad erogare i ratei della pensione CP_1 di invalidità ad un non avente diritto, con la conseguenza che la prestazione oggetto di indebito è sottoposta al termine ordinario di prescrizione decennale (cfr. Cass. 19/04/2016 n.7749). La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993). Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi costituzionali, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, nello specifico, devono trovare applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e cioè: l'art. 3 ter del D.L. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; l'art. 3, co. 9 del D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Dalle disposizioni predette si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale - in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente - è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di
3 erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 12406 del 2003; più di recente Cass. n. 26036/2019 e 12608/2020), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 5059/2018), riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario (cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18). Ebbene, per l'anno 2019 deve ritenersi documentato l'indebito per l'indennità percepita nel periodo indicato in ricorso, come d'altra parte riconosciuto dalla stessa ricorrente. Come già chiarito, l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire,determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
“ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. n. 28771/2018). E allora, nel caso di specie deve concludersi nel senso che nessuna somma può essere richiesta in restituzione dall' per l'anno 2019, posto che la corresponsione indebita Controparte_2
è dipesa unicamente dalla propria inerzia nel calare sul caso concreto i dati reddituali pur comunicati dall'istante. Ancora, più di recente, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020) ha affermato:
“
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L – Sentenza n. 26036 del 15.10.2019) che
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "L'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". […] 11. … 17- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in l. CP_1
4 n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate s al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo CP_1 stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma I l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stes art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata Pa integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria Da discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente. "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991. n. 412. art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nel tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” 20. L'obbligo del titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 21. Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la CP_1 restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In CP_1 CP_1 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. CP_1
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi al soggetti aventi titolo
5 alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (cosi, in specie, Cass. n. 11498 del 1996: Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c. trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est Picone)”. Alla luce di tali condivisibili principi in quanto espressione di principi generali del sistema normativo in tema di indebito, va analizzata la fattispecie in oggetto. Orbene, per l'anno 2019, in virtù dei principi sopra richiamati, deve considerarsi nota o comunque conoscibile da parte dell' la circostanza del superamento dei limiti di reddito CP_1 previsti per il diritto alla maggiorazione sociale, facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sicché il comportamento della percipiente non è determinante sul piano causale della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa. Ne deriva che, malgrado il carattere indebito dell'erogazione, la prestazione per l'anno 2019 non sia ripetibile avendo disposto il recupero delle somme erogate a titolo di maggiorazione sociale su pensione di invalidità civile per un periodo antecedente alla sua comunicazione (dal mese di gennaio 2019) avvenuta nel febbraio 2021 (cfr. comunicazione in atti). Per il periodo successivo e cioè per l'anno 2020, la parte ricorrente ha presentato le comunicazioni reddituali relative alla condizione reddituale propria e del marito come documentato in atti, mentre per il periodo gennaio-febbraio 2021, pure chiesti in ripetizione, appare evidente che al momento della comunicazione di indebito del gennaio 2021, la dichiarazione non era stata ancora presentata sicché l' ha chiesto in ripetizione una somma CP_1 che non aveva ancora erogato e infatti la stessa è stata depositata in corso di causa (cfr. dichiarazione redditi 2022, dep. telem. il 17.11.2023).
6 Per tale periodo, la parte ha dimostrato sia la sussistenza dei requisiti reddituali per poter beneficiare della maggiorazione sociale sia di aver tempestivamente effettuato le comunicazioni reddituali (cfr. prod. in atti). Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi 2021- anno d'imposta 2020 emerge che il reddito coniugale è di 5.193,00, dunque, inferiore al limite reddituale previsto di € 14.447,42, previsto alla Tabella M5 [pag.36] per l'Incremento al milione (art 38 legge 448/2001 Finanziaria 2002), dalla Circolare n. 147 del 11.12.2019 (cfr. prod ricorrente). Così come per l'anno d'imposta CP_1
2021, la ricorrente non ha superato il limite di reddito coniugale di € 14.459,90, previsti alla Tabella M [pag.38], per l'Incremento al milione (art 38 legge 448/2001 Finanziaria 2002), dalla Circolare n. 197del 23.12.2021, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi 2022- anno CP_1
d'imposta 2021 ove, il reddito coniugale della ricorrente è di € 699,00 (cfr. prod ricorrente). Peraltro, l'art. 13 del D.L. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la
CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e al comma 6 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria
CP_1 situazione reddituale incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria. Da ciò discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta
CP_1 dall'Amministrazione. Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell n. 195 del 30.11.2015
CP_1 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, prodotta dalla parte ricorrente. In detta circolare si legge:
“I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla CP_1 misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei pensionati).
[…] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al CP_1 reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RE. deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
[…] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori
7 rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione
CP_1 reddituale all' . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice
CP_1 dichiarazione, accedendo con il PI. dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”. A fronte di tale evidenza, l' non ha addotto argomentazioni rilevanti limitandosi a
CP_1 richiamare quanto disposto dall'art. 35 commi 8 e 10 bis del D.L. 207/2008 circa il ripristino delle provvidenze a seguito di apposita domanda di “ricostituzione reddituale” in caso di sospensione della prestazione per mancata comunicazione all' di situazioni reddituali
CP_1 incidenti sulla prestazione in godimento, circostanze queste non verificatesi nel caso di specie. In ogni caso, la ricorrente ha dedotto in sede di prima udienza (cfr. verbale del 22.11.2022) e documentato (cfr. dep. del 17.11.2023) che nelle more del giudizio anche a seguito di ricostituzione, comunicata dall'Ente con la Comunicazione di riliquidazione del 14 settembre 2022 e depositata in atti, l' pur riconoscendo un credito pari ad € 6.212,19 decurta
CP_1
l'indebito di € 2.644,27. Sul punto, l' nulla ha controdedotto limitandosi sia all'udienza del 22.11.2022 che nelle CP_1 successive note di trattazione a riportarsi agli atti. Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo richiesto con comunicazioni del 24.1.2021 per il periodo gennaio 2019 – febbraio 2021 e l'ente convenuto, va, dunque, condannato alla restituzione degli importi nelle more trattenuti a tale titolo. Ogni ulteriore istanza risulta assorbita, per assenza di deduzioni puntuali, tenuto conto anche della comunicazione di riliquidazione del settembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) In accoglimento del ricorso, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme erogate dall' sulla pensione n. 07204688 oggetto della richiesta contenuta nella CP_1 comunicazione del 24.1.2021 per il periodo gennaio 2019 – febbraio 2021 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
CP_1
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in € 1312,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 10.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
8
nata il [...] a [...] e residente a Piana di Monte Verna (CE) Parte_1 alla via Crocevia Lombardi n.3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marisa Mastroianni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pontelatone (CE), alla via Roma n.33 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to N Di Ronza presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2021, parte ricorrente in epigrafe – premesso di essere invalida al 100% come riconosciuto dalla Commissione medica – rappresentava che CP_1
l' con comunicazione del 24.1.2021 pervenuta il 25.2.2021 le notificava provvedimento di CP_1 recupero dell'indebito pari ad € 2.644, 27 relativo ai ratei della pensione CAT INVCIV N. 07204688 corrisposti dall'1.1.2019 al 1.2.2021 per ricalcolo della pensione sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018, con rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. Deduceva la irripetibilità dell'indebito relativamente all'anno 2019, pur riconoscendo il superamento dei redditi, per intervenuta prescrizione del debito ai sensi dell'art. 13 l. 412/91 e per gli anni 2020 e 2021 la sussistenza del requisito economico per aver prodotto redditi inferiori al limite previsto per legge;
chiedeva altresì, il riconoscimento dell'incremento delle maggiorazioni sociali per il periodo 2020 – 2021 sussistendone le condizioni reddituali. Adiva l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute e dichiarare il diritto alle CP_1 maggiorazioni sociali anche alla luce della Sent. Corte Cost. n. 152/2020 per l'anno 2020 -2021. Con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Emerge dagli atti che l' con lettera racc. del 24.1.2021 ricevuta il 25.2.2021 (cfr. esito CP_1 spedizione Poste italiane, in prod. ricorrente), comunicava alla ricorrente l'indebito maturato dal gennaio 2019 al febbraio 2021 sulla pensione INV CIV n. 07204688 recuperato con trattenute di 47 rate mensili. Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito assistenziale, atteso che tale è la natura della prestazione in oggetto. Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo l'inesistenza del diritto CP_1 della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato. Tanto premesso, va detto che nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro CP_1 devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: “Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la
2 mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (cfr. Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). Quindi, aderendo ad un indirizzo di legittimità consolidato, questo Giudice ritiene che in tema di prestazione assistenziale indebitamente corrisposta, trovi applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, nell'ipotesi in cui l' abbia continuato ad erogare i ratei della pensione CP_1 di invalidità ad un non avente diritto, con la conseguenza che la prestazione oggetto di indebito è sottoposta al termine ordinario di prescrizione decennale (cfr. Cass. 19/04/2016 n.7749). La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile "garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993). Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi costituzionali, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, nello specifico, devono trovare applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e cioè: l'art. 3 ter del D.L. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; l'art. 3, co. 9 del D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Dalle disposizioni predette si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale - in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente - è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di
3 erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 12406 del 2003; più di recente Cass. n. 26036/2019 e 12608/2020), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 5059/2018), riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario (cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18). Ebbene, per l'anno 2019 deve ritenersi documentato l'indebito per l'indennità percepita nel periodo indicato in ricorso, come d'altra parte riconosciuto dalla stessa ricorrente. Come già chiarito, l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire,determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
“ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. n. 28771/2018). E allora, nel caso di specie deve concludersi nel senso che nessuna somma può essere richiesta in restituzione dall' per l'anno 2019, posto che la corresponsione indebita Controparte_2
è dipesa unicamente dalla propria inerzia nel calare sul caso concreto i dati reddituali pur comunicati dall'istante. Ancora, più di recente, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020) ha affermato:
“
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L – Sentenza n. 26036 del 15.10.2019) che
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "L'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". […] 11. … 17- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in l. CP_1
4 n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate s al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo CP_1 stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma I l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stes art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata Pa integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria Da discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente. "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991. n. 412. art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nel tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” 20. L'obbligo del titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' 21. Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la CP_1 restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In CP_1 CP_1 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. CP_1
Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi al soggetti aventi titolo
5 alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." 22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (cosi, in specie, Cass. n. 11498 del 1996: Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c. trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est Picone)”. Alla luce di tali condivisibili principi in quanto espressione di principi generali del sistema normativo in tema di indebito, va analizzata la fattispecie in oggetto. Orbene, per l'anno 2019, in virtù dei principi sopra richiamati, deve considerarsi nota o comunque conoscibile da parte dell' la circostanza del superamento dei limiti di reddito CP_1 previsti per il diritto alla maggiorazione sociale, facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sicché il comportamento della percipiente non è determinante sul piano causale della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa. Ne deriva che, malgrado il carattere indebito dell'erogazione, la prestazione per l'anno 2019 non sia ripetibile avendo disposto il recupero delle somme erogate a titolo di maggiorazione sociale su pensione di invalidità civile per un periodo antecedente alla sua comunicazione (dal mese di gennaio 2019) avvenuta nel febbraio 2021 (cfr. comunicazione in atti). Per il periodo successivo e cioè per l'anno 2020, la parte ricorrente ha presentato le comunicazioni reddituali relative alla condizione reddituale propria e del marito come documentato in atti, mentre per il periodo gennaio-febbraio 2021, pure chiesti in ripetizione, appare evidente che al momento della comunicazione di indebito del gennaio 2021, la dichiarazione non era stata ancora presentata sicché l' ha chiesto in ripetizione una somma CP_1 che non aveva ancora erogato e infatti la stessa è stata depositata in corso di causa (cfr. dichiarazione redditi 2022, dep. telem. il 17.11.2023).
6 Per tale periodo, la parte ha dimostrato sia la sussistenza dei requisiti reddituali per poter beneficiare della maggiorazione sociale sia di aver tempestivamente effettuato le comunicazioni reddituali (cfr. prod. in atti). Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi 2021- anno d'imposta 2020 emerge che il reddito coniugale è di 5.193,00, dunque, inferiore al limite reddituale previsto di € 14.447,42, previsto alla Tabella M5 [pag.36] per l'Incremento al milione (art 38 legge 448/2001 Finanziaria 2002), dalla Circolare n. 147 del 11.12.2019 (cfr. prod ricorrente). Così come per l'anno d'imposta CP_1
2021, la ricorrente non ha superato il limite di reddito coniugale di € 14.459,90, previsti alla Tabella M [pag.38], per l'Incremento al milione (art 38 legge 448/2001 Finanziaria 2002), dalla Circolare n. 197del 23.12.2021, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi 2022- anno CP_1
d'imposta 2021 ove, il reddito coniugale della ricorrente è di € 699,00 (cfr. prod ricorrente). Peraltro, l'art. 13 del D.L. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la
CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e al comma 6 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria
CP_1 situazione reddituale incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria. Da ciò discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta
CP_1 dall'Amministrazione. Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell n. 195 del 30.11.2015
CP_1 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, prodotta dalla parte ricorrente. In detta circolare si legge:
“I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla CP_1 misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei pensionati).
[…] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al CP_1 reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RE. deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
[…] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori
7 rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione
CP_1 reddituale all' . Il cittadino può, comunque, confermare direttamente tale situazione tramite una semplice
CP_1 dichiarazione, accedendo con il PI. dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”. A fronte di tale evidenza, l' non ha addotto argomentazioni rilevanti limitandosi a
CP_1 richiamare quanto disposto dall'art. 35 commi 8 e 10 bis del D.L. 207/2008 circa il ripristino delle provvidenze a seguito di apposita domanda di “ricostituzione reddituale” in caso di sospensione della prestazione per mancata comunicazione all' di situazioni reddituali
CP_1 incidenti sulla prestazione in godimento, circostanze queste non verificatesi nel caso di specie. In ogni caso, la ricorrente ha dedotto in sede di prima udienza (cfr. verbale del 22.11.2022) e documentato (cfr. dep. del 17.11.2023) che nelle more del giudizio anche a seguito di ricostituzione, comunicata dall'Ente con la Comunicazione di riliquidazione del 14 settembre 2022 e depositata in atti, l' pur riconoscendo un credito pari ad € 6.212,19 decurta
CP_1
l'indebito di € 2.644,27. Sul punto, l' nulla ha controdedotto limitandosi sia all'udienza del 22.11.2022 che nelle CP_1 successive note di trattazione a riportarsi agli atti. Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo richiesto con comunicazioni del 24.1.2021 per il periodo gennaio 2019 – febbraio 2021 e l'ente convenuto, va, dunque, condannato alla restituzione degli importi nelle more trattenuti a tale titolo. Ogni ulteriore istanza risulta assorbita, per assenza di deduzioni puntuali, tenuto conto anche della comunicazione di riliquidazione del settembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) In accoglimento del ricorso, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme erogate dall' sulla pensione n. 07204688 oggetto della richiesta contenuta nella CP_1 comunicazione del 24.1.2021 per il periodo gennaio 2019 – febbraio 2021 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
CP_1
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in € 1312,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 10.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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