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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa IA IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. DAMINELLI SIMONA, avv. ROMEO CHRISTIAN, Avv. PESENTI MARCO, Avv. CIPOLLA LUCIANA, avv. LETTENMAYER FLORA oggi sostituiti dall'Avv. SILVIA ONIDA
APPELLANTE/I Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_4 CP_5 Controparte_6
Avv. LECIS ANTONIO
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 243/2024 promossa da: rappresentato e difeso dagli avv.ti DAMINELLI SIMONA, avv. ROMEO CHRISTIAN, Parte_1
O, Avv. CIPOLLA LUCIANA, avv. LETTENMAYER FLORA come da procura in atti
APPELLANTE/I contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ED CP_4 CP_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. LECIS ANTONIO come da procura in atti
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , , , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
soci della dichiarata fallita dal Tribunale di Sassari, titolare di rapporto
[...] Parte_2
di conto corrente dal 1985 originariamente in essere presso Banca di Roma s.p.a., convenivano in pagina 2 di 8 giudizio davanti a tale Tribunale, lamentando l'illegittimo addebito da parte della banca Parte_1
di interessi debitori, trimestralmente capitalizzati, di commissioni e spese in assenza di qualsivoglia previsione contrattuale e in violazione dei principi di cui agli artt. 1283, 1284 co. III e 1418 co. II c.c. oltre che degli artt. 117 co. III e 118 T.U.B.
In particolare, esponevano:
-che avevano prestato garanzia personale per le obbligazioni della società nei confronti della prima fino alla concorrenza dell'importo di euro 80.000,00;
- che alla data dell'istanza di deposito dell'istanza di dichiarazione del fallimento -25.06.2018- il rapporto presentava saldo debitore di euro 17.000,00;
- che il contratto di conto corrente del 9.12.1985 disciplinava soltanto in parte il rapporto, senza nulla prevedere circa le spese di gestione del conto e la capitalizzazione degli interessi debitori;
- che il successivo contratto del 21.11.2003 con cui, ferme le precedenti condizioni, era stata prevista la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi, nulla contemplava circa spese di gestione e criteri di applicazione della commissione di massimo scoperto.
Pertanto, gli attori richiedevano:
1) l'accertamento dell'esatto rapporto di dare e avere;
2) la condanna di alla rettifica del saldo contabile e al pagamento dell'eventuale Parte_1
saldo attivo in favore della società fallita;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitasi la banca convenuta, eccepiva:
- la cessazione della materia del contendere, con conseguente carenza di interesse ad agire degli attori per effetto della transizione intervenuta con la sottoscrizione in data 28.01.2015 di rimodulazione e rientro, comprensiva di rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione relativa alla tenuta del rapporto di conto;
- il difetto di legittimazione attiva o di interesse ad agire dei garanti perché richiedenti non soltanto l'accertamento negativo del debito garantito ma anche la condanna al pagamento dell'eventuale saldo;
- la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione quanto alle rimesse antecedenti al 6.4.2013;
- l'accordo per iscritto circa il tasso di interesse ultra – legale, la commissione di massimo scoperto, la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce, risultanti nel contratto del 1985, nel contratto del 2003 e nell'atto di rimodulazione e rientro del 2015;
pagina 3 di 8 - la debenza della capitalizzazione degli interessi, essendo tardiva la contestazione relativa alle spese di gestione.
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente nonché mediante c.t.u., rigettate le eccezioni di cessazione della materia del contendere, di difetto di interesse ad agire e di legittimazione ad agire quanto alla rettifica delle risultanze contabili, dichiarava:
- il difetto di legittimazione passiva processuale di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , quanto alla domanda di condanna di
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1
all'eventuale saldo;
[...]
- l'illegittimo addebito sul conto corrente ordinario n. 731/30 (divenuto n. 500010902) intestato alla
[...]
degli importi pretesi a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, di spese e Controparte_7
commissioni di massimo scoperto.
Inoltre, il giudicante accertava e dichiarava un saldo attivo in favore della correntista CP_7
di euro 53.639,63 alla data di chiusura del conto corrente del 26.07.2018.
[...]
Per l'effetto, condannava alla rettifica contabile conseguente e alla rifusione delle spese Parte_1
di lite, ponendo a suo carico gli oneri di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1) errata statuizione sulla sussistenza di legittimazione attiva degli attori rispetto alle statuizioni di accertamento e rettifica del saldo previste in sentenza;
2) omessa, apparente e/o insufficiente motivazione in merito all'accoglimento delle domande di accertamento e conseguente rettifica del saldo formulate dagli attori;
Pertanto, la banca appellante ha richiesto:
1) in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli appellati rispetto alle domande di rideterminazione e conseguente rettifica contabile del saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 73130 (poi n. 10902), intrattenuto tra la banca e la Controparte_7
2) in via gradata, accertare e dichiarare che il tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare e dichiarare che nessuna somma risultava dovuta dagli attori in virtù del rapporto di conto corrente dedotto, senza disporre alcuna rettifica contabile.
Si sono costituiti , , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
chiedendo di “dichiarare inammissibile l'appello proposto perché infondato in Controparte_6
fatto e in diritto, e confermare l'impugnata sentenza”. In particolare, gli appellati hanno sottolineato: pagina 4 di 8 - il proprio interesse a far accertare l'esposizione debitoria effettiva, garantita per mezzo di precedenti contratti di fideiussione e da ultimo con la cambiale per avvallo sottoscritta da tutti i medesimi soci (cfr. doc. 5 fascicolo del primo grado), la cui azione di accertamento coincideva con l'espressione processuale del potere/dovere dei garanti di accertarsi presso la creditrice dell'andamento della posizione debitoria o comunque dell'esatto importo che sarebbero tenuti a corrispondere in forza dell'avallo concesso (v. pronuncia Corte d'Appello Sassari n. 146/2022 – R.G. 123/2019);
- la correttezza della decisione del giudice nella parte in cui escludeva la possibilità per gli stessi di ottenere una condanna della Banca al pagamento di somme in favore del fallimento della società
[...]
e accoglieva la domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente, al fine di Controparte_7
scongiurare il concreto pericolo di escussione degli stessi garanti;
- l'assenza di possibilità per i garanti di ottenere un pagamento della somma risultante a credito;
- l'assenza di gravame circa la compiuta ricostruzione contabile.
*
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
*
1. Sul primo motivo d'appello
Con il primo motivo d'appello, l'istituto creditore si è doluto del fatto che il giudice erroneamente affermava che “Va, poi, riconosciuta sia la legittimazione degli attori ad agire per l'accertamento dell'esatta esposizione debitoria per cui potrebbero essere chiamati a rispondere sia il loro interesse a farlo: tale interesse - che nasce dalla contestazione del saldo - a ben vedere non è molto diverso da quello insito nel potere/dovere dei fideiussori di informarsi presso l'istituto bancario circa l'andamento del rapporto garantito e va riconosciuto in capo ai garanti che non possono non poter avere esatta contezza della portata del loro impegno economico (nel senso del riconoscimento di tale interesse si è pronunciata anche la Corte d'Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari con la sentenza 146 del
2022). Non è, dunque, necessario vagliare la legittimazione degli attori in forza della previsione di cui all'art. 2500 quinques c.c. e dunque in forza della precedente qualità di soci della s.n.c. prima della sua trasformazione in s.r.l.; non sarebbe nemmeno possibile farlo, atteso che così si aprirebbe il giudizio ad una causa petendi diversa e nuova rispetto a quella prospettata nella citazione” (v. pag. 4 sentenza primo grado).
pagina 5 di 8 A detta dell'appellante, tenuto conto di alcune pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui la sentenza n. 4830/2010 della Suprema Corte, secondo cui “Il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica”, la pretesa di rideterminazione degli addebiti e degli accrediti in conto avrebbe come unico soggetto legittimato il correntista.
Sul punto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha costantemente riconosciuto la legittimazione del fideiussore rispetto all'azione di nullità e di accertamento del saldo rettificato (sul punto, anche questa Corte d'appello ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza n. 145/2023: “…L'argomentazione sviluppata dall'appellato nella comparsa conclusionale con riferimento al difetto di legittimazione del fideiussore alla proposizione di azioni restitutorie non ha pregio, avuto riguardo alla natura di accertamento negativo, e conseguente rettifica del saldo, della domanda proposta dagli attori e volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli addebiti privi di valido titolo, alla cui proposizione ha interesse anche il fideiussore in via diretta per rendere opponibile anche nei propri confronti l'entità del debito garantito”)
(cfr. anche sent. n. 146/2022 Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari).
Negli stessi termini si colloca la pronuncia della Suprema Corte n. 31653/2019, la cui lettura integrale restituisce una tesi opposta a quella propugnata dalla difesa, avendo la Cassazione affermato la carenza di legittimazione dei fideiussori in relazione alla sola azione volta alla condanna della banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso (in difetto di allegazione e prova del pagamento da parte dei garanti) e non già alla differente pretesa di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e di rideterminazione del saldo del conto corrente (“… I controricorrenti, che in qualità di fideiussori avevano agito in primo grado congiuntamente alla debitrice principale, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente alla stessa intestato, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl'interessi ed il regime delle valute e del carattere usurario dei tassi applicati agl'interessi debitori, nel proporre appello non si sono limitati a ribadire le predette domande, ma hanno riproposto anche quella di condanna della Banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso: in ordine alla stessa essi dovevano tuttavia considerarsi privi di legittimazione, spettando quest'ultima esclusivamente all'intestataria del conto, a carico della quale erano stati effettuati gli addebiti. …”) (cfr. anche Cass. n. 21381/2018 e n. 12225/2003). pagina 6 di 8 Orbene, nell'ipotesi in esame, stante la non contestata qualità delle parti appellate di fideiussori sulla base dapprima degli originari contratti (v. doc. 4, 7, 8 – fasc. primo grado parte attrice) e da ultimo con la cambiale per avallo (v. all. 5 – fasc. primo grado parte attrice) non può essere negato il conseguente loro diritto di accertamento negativo dell'esposizione debitoria del soggetto garantito.
Pertanto, tale motivo di gravame non è fondato.
2. Sul secondo motivo d'appello
Non colgono nel segno neppure le doglianze del secondo motivo d'appello, con cui la banca si è lamentata della decisione impugnata laddove il giudicante affermava che gli attori “non potendo ottenere il pagamento del saldo (…) mirano piuttosto ad escludere una qualsivoglia posizione di debito della società correntista per la quale potrebbero essere chiamati a rispondere in quanto garanti”.
Secondo la difesa dell'istituto creditizio, il giudice ometteva dare indicazione degli elementi da cui traeva il proprio convincimento ed il ragionamento seguito per l'esame della fattispecie concreta. Il tribunale, come evidenziato nell'atto di gravame, correttamente evidenziava:
- che la legittimazione degli attori ad agire “che nasce dalla contestazione del saldo - a ben vedere non è molto diverso da quello insito nel potere/dovere dei fideiussori di informarsi presso l'istituto bancario circa l'andamento del rapporto garantito e va riconosciuto in capo ai garanti che non possono non poter avere esatta contezza della portata del loro impegno economico”;
- che, conseguentemente, era necessario “fare riferimento alla consulenza tecnica contabile con cui si
è chiesto di procedere all'accertamento del saldo contabile alla data di chiusura del rapporto secondo precisi criteri di cui ora è necessario dare conto” (v. pag. 4 e ss. sentenza primo grado).
Tanto premesso, stante l'infondatezza delle censure contenute nell'atto di gravame come appena chiarito, e tenuto conto dell'assenza di gravame circa la compiuta ricostruzione contabile, operata secondo le conclusioni del c.t.u. incaricato, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile - valori minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
pagina 7 di 8 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 658/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari il 23.05.2024, che conferma;
- condanna a rifondere in favore di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , ed le spese di lite del presente Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.996 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, 10.10.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa IA IX
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa IA IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. DAMINELLI SIMONA, avv. ROMEO CHRISTIAN, Avv. PESENTI MARCO, Avv. CIPOLLA LUCIANA, avv. LETTENMAYER FLORA oggi sostituiti dall'Avv. SILVIA ONIDA
APPELLANTE/I Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_4 CP_5 Controparte_6
Avv. LECIS ANTONIO
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 243/2024 promossa da: rappresentato e difeso dagli avv.ti DAMINELLI SIMONA, avv. ROMEO CHRISTIAN, Parte_1
O, Avv. CIPOLLA LUCIANA, avv. LETTENMAYER FLORA come da procura in atti
APPELLANTE/I contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ED CP_4 CP_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. LECIS ANTONIO come da procura in atti
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , , , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
soci della dichiarata fallita dal Tribunale di Sassari, titolare di rapporto
[...] Parte_2
di conto corrente dal 1985 originariamente in essere presso Banca di Roma s.p.a., convenivano in pagina 2 di 8 giudizio davanti a tale Tribunale, lamentando l'illegittimo addebito da parte della banca Parte_1
di interessi debitori, trimestralmente capitalizzati, di commissioni e spese in assenza di qualsivoglia previsione contrattuale e in violazione dei principi di cui agli artt. 1283, 1284 co. III e 1418 co. II c.c. oltre che degli artt. 117 co. III e 118 T.U.B.
In particolare, esponevano:
-che avevano prestato garanzia personale per le obbligazioni della società nei confronti della prima fino alla concorrenza dell'importo di euro 80.000,00;
- che alla data dell'istanza di deposito dell'istanza di dichiarazione del fallimento -25.06.2018- il rapporto presentava saldo debitore di euro 17.000,00;
- che il contratto di conto corrente del 9.12.1985 disciplinava soltanto in parte il rapporto, senza nulla prevedere circa le spese di gestione del conto e la capitalizzazione degli interessi debitori;
- che il successivo contratto del 21.11.2003 con cui, ferme le precedenti condizioni, era stata prevista la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi, nulla contemplava circa spese di gestione e criteri di applicazione della commissione di massimo scoperto.
Pertanto, gli attori richiedevano:
1) l'accertamento dell'esatto rapporto di dare e avere;
2) la condanna di alla rettifica del saldo contabile e al pagamento dell'eventuale Parte_1
saldo attivo in favore della società fallita;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitasi la banca convenuta, eccepiva:
- la cessazione della materia del contendere, con conseguente carenza di interesse ad agire degli attori per effetto della transizione intervenuta con la sottoscrizione in data 28.01.2015 di rimodulazione e rientro, comprensiva di rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione relativa alla tenuta del rapporto di conto;
- il difetto di legittimazione attiva o di interesse ad agire dei garanti perché richiedenti non soltanto l'accertamento negativo del debito garantito ma anche la condanna al pagamento dell'eventuale saldo;
- la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione quanto alle rimesse antecedenti al 6.4.2013;
- l'accordo per iscritto circa il tasso di interesse ultra – legale, la commissione di massimo scoperto, la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce, risultanti nel contratto del 1985, nel contratto del 2003 e nell'atto di rimodulazione e rientro del 2015;
pagina 3 di 8 - la debenza della capitalizzazione degli interessi, essendo tardiva la contestazione relativa alle spese di gestione.
Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente nonché mediante c.t.u., rigettate le eccezioni di cessazione della materia del contendere, di difetto di interesse ad agire e di legittimazione ad agire quanto alla rettifica delle risultanze contabili, dichiarava:
- il difetto di legittimazione passiva processuale di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , quanto alla domanda di condanna di
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1
all'eventuale saldo;
[...]
- l'illegittimo addebito sul conto corrente ordinario n. 731/30 (divenuto n. 500010902) intestato alla
[...]
degli importi pretesi a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, di spese e Controparte_7
commissioni di massimo scoperto.
Inoltre, il giudicante accertava e dichiarava un saldo attivo in favore della correntista CP_7
di euro 53.639,63 alla data di chiusura del conto corrente del 26.07.2018.
[...]
Per l'effetto, condannava alla rettifica contabile conseguente e alla rifusione delle spese Parte_1
di lite, ponendo a suo carico gli oneri di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1) errata statuizione sulla sussistenza di legittimazione attiva degli attori rispetto alle statuizioni di accertamento e rettifica del saldo previste in sentenza;
2) omessa, apparente e/o insufficiente motivazione in merito all'accoglimento delle domande di accertamento e conseguente rettifica del saldo formulate dagli attori;
Pertanto, la banca appellante ha richiesto:
1) in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli appellati rispetto alle domande di rideterminazione e conseguente rettifica contabile del saldo relativo al rapporto di conto corrente n. 73130 (poi n. 10902), intrattenuto tra la banca e la Controparte_7
2) in via gradata, accertare e dichiarare che il tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare e dichiarare che nessuna somma risultava dovuta dagli attori in virtù del rapporto di conto corrente dedotto, senza disporre alcuna rettifica contabile.
Si sono costituiti , , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
chiedendo di “dichiarare inammissibile l'appello proposto perché infondato in Controparte_6
fatto e in diritto, e confermare l'impugnata sentenza”. In particolare, gli appellati hanno sottolineato: pagina 4 di 8 - il proprio interesse a far accertare l'esposizione debitoria effettiva, garantita per mezzo di precedenti contratti di fideiussione e da ultimo con la cambiale per avvallo sottoscritta da tutti i medesimi soci (cfr. doc. 5 fascicolo del primo grado), la cui azione di accertamento coincideva con l'espressione processuale del potere/dovere dei garanti di accertarsi presso la creditrice dell'andamento della posizione debitoria o comunque dell'esatto importo che sarebbero tenuti a corrispondere in forza dell'avallo concesso (v. pronuncia Corte d'Appello Sassari n. 146/2022 – R.G. 123/2019);
- la correttezza della decisione del giudice nella parte in cui escludeva la possibilità per gli stessi di ottenere una condanna della Banca al pagamento di somme in favore del fallimento della società
[...]
e accoglieva la domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente, al fine di Controparte_7
scongiurare il concreto pericolo di escussione degli stessi garanti;
- l'assenza di possibilità per i garanti di ottenere un pagamento della somma risultante a credito;
- l'assenza di gravame circa la compiuta ricostruzione contabile.
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La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
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1. Sul primo motivo d'appello
Con il primo motivo d'appello, l'istituto creditore si è doluto del fatto che il giudice erroneamente affermava che “Va, poi, riconosciuta sia la legittimazione degli attori ad agire per l'accertamento dell'esatta esposizione debitoria per cui potrebbero essere chiamati a rispondere sia il loro interesse a farlo: tale interesse - che nasce dalla contestazione del saldo - a ben vedere non è molto diverso da quello insito nel potere/dovere dei fideiussori di informarsi presso l'istituto bancario circa l'andamento del rapporto garantito e va riconosciuto in capo ai garanti che non possono non poter avere esatta contezza della portata del loro impegno economico (nel senso del riconoscimento di tale interesse si è pronunciata anche la Corte d'Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari con la sentenza 146 del
2022). Non è, dunque, necessario vagliare la legittimazione degli attori in forza della previsione di cui all'art. 2500 quinques c.c. e dunque in forza della precedente qualità di soci della s.n.c. prima della sua trasformazione in s.r.l.; non sarebbe nemmeno possibile farlo, atteso che così si aprirebbe il giudizio ad una causa petendi diversa e nuova rispetto a quella prospettata nella citazione” (v. pag. 4 sentenza primo grado).
pagina 5 di 8 A detta dell'appellante, tenuto conto di alcune pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui la sentenza n. 4830/2010 della Suprema Corte, secondo cui “Il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica”, la pretesa di rideterminazione degli addebiti e degli accrediti in conto avrebbe come unico soggetto legittimato il correntista.
Sul punto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha costantemente riconosciuto la legittimazione del fideiussore rispetto all'azione di nullità e di accertamento del saldo rettificato (sul punto, anche questa Corte d'appello ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza n. 145/2023: “…L'argomentazione sviluppata dall'appellato nella comparsa conclusionale con riferimento al difetto di legittimazione del fideiussore alla proposizione di azioni restitutorie non ha pregio, avuto riguardo alla natura di accertamento negativo, e conseguente rettifica del saldo, della domanda proposta dagli attori e volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli addebiti privi di valido titolo, alla cui proposizione ha interesse anche il fideiussore in via diretta per rendere opponibile anche nei propri confronti l'entità del debito garantito”)
(cfr. anche sent. n. 146/2022 Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari).
Negli stessi termini si colloca la pronuncia della Suprema Corte n. 31653/2019, la cui lettura integrale restituisce una tesi opposta a quella propugnata dalla difesa, avendo la Cassazione affermato la carenza di legittimazione dei fideiussori in relazione alla sola azione volta alla condanna della banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso (in difetto di allegazione e prova del pagamento da parte dei garanti) e non già alla differente pretesa di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e di rideterminazione del saldo del conto corrente (“… I controricorrenti, che in qualità di fideiussori avevano agito in primo grado congiuntamente alla debitrice principale, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente alla stessa intestato, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl'interessi ed il regime delle valute e del carattere usurario dei tassi applicati agl'interessi debitori, nel proporre appello non si sono limitati a ribadire le predette domande, ma hanno riproposto anche quella di condanna della Banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso: in ordine alla stessa essi dovevano tuttavia considerarsi privi di legittimazione, spettando quest'ultima esclusivamente all'intestataria del conto, a carico della quale erano stati effettuati gli addebiti. …”) (cfr. anche Cass. n. 21381/2018 e n. 12225/2003). pagina 6 di 8 Orbene, nell'ipotesi in esame, stante la non contestata qualità delle parti appellate di fideiussori sulla base dapprima degli originari contratti (v. doc. 4, 7, 8 – fasc. primo grado parte attrice) e da ultimo con la cambiale per avallo (v. all. 5 – fasc. primo grado parte attrice) non può essere negato il conseguente loro diritto di accertamento negativo dell'esposizione debitoria del soggetto garantito.
Pertanto, tale motivo di gravame non è fondato.
2. Sul secondo motivo d'appello
Non colgono nel segno neppure le doglianze del secondo motivo d'appello, con cui la banca si è lamentata della decisione impugnata laddove il giudicante affermava che gli attori “non potendo ottenere il pagamento del saldo (…) mirano piuttosto ad escludere una qualsivoglia posizione di debito della società correntista per la quale potrebbero essere chiamati a rispondere in quanto garanti”.
Secondo la difesa dell'istituto creditizio, il giudice ometteva dare indicazione degli elementi da cui traeva il proprio convincimento ed il ragionamento seguito per l'esame della fattispecie concreta. Il tribunale, come evidenziato nell'atto di gravame, correttamente evidenziava:
- che la legittimazione degli attori ad agire “che nasce dalla contestazione del saldo - a ben vedere non è molto diverso da quello insito nel potere/dovere dei fideiussori di informarsi presso l'istituto bancario circa l'andamento del rapporto garantito e va riconosciuto in capo ai garanti che non possono non poter avere esatta contezza della portata del loro impegno economico”;
- che, conseguentemente, era necessario “fare riferimento alla consulenza tecnica contabile con cui si
è chiesto di procedere all'accertamento del saldo contabile alla data di chiusura del rapporto secondo precisi criteri di cui ora è necessario dare conto” (v. pag. 4 e ss. sentenza primo grado).
Tanto premesso, stante l'infondatezza delle censure contenute nell'atto di gravame come appena chiarito, e tenuto conto dell'assenza di gravame circa la compiuta ricostruzione contabile, operata secondo le conclusioni del c.t.u. incaricato, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile - valori minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
pagina 7 di 8 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 658/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari il 23.05.2024, che conferma;
- condanna a rifondere in favore di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , ed le spese di lite del presente Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.996 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, 10.10.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa IA IX
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