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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 447/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 30/09/1975 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: azione accertamento del diritto al trf
Con ricorso depositato il 16.01.25 , parte ricorrente in epigrafe, nel premettere di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società
[...]
, esercente attività di produzione di calzature ed articoli in pelle e cuoio, presso lo Controparte_2 stabilimento sito in Casandrino (NA), Via Melitiello n. 14, per il periodo dal 10.10.2012 al 01.03.2016, come emerge pacificamente dalle buste paga e dalla Certificazione Unica 2017 che si allegano;
di aver osservato l'orario di lavoro indicato in ricorso e con retribuzione di cui alle buste paga;
di non aver percepito il TFR all'atto della cessazione del rapporto;
che, stante la cancellazione della società, sussisteva la responsabilità dei convenuti quali soci della predetta società. Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti del suddetto rapporto di lavoro subordinato e il diritto al pagamento del TFR, per l'importo complessivo di €. 4.730,61 a titolo di T.F.R.,, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, i convenuti benché ritualmente citati, rimanevano contumaci.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per discussione ex art. 127 ter c. p.c e decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
1 Passando all'esame della res controversa parte ricorrente, stante la cancellazione e conseguente estinzione della società di cui afferma essere stata lavoratrice dipendente, propone Controparte_2 ricorso nei confronti delle persone fisiche dei soci per il solo accertamento del credito retributivo non soddisfatto.
Orbene ai sensi della normativa in materia va osservato che l'art. 2945 c.c., rubricato “Cancellazione della società", nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, prevede: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
La cancellazione dal registro delle imprese comporta, dunque, l'estinzione della società E la perdita della sua capacità processuale, con la conseguenza che a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, la stessa non può agire o essere convenuta in giudizio.
In particolare se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. (Cass., Sez. Unite, nn. 6070
e 6071 del 2013).
Alla tesi originariamente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la definizione dei soci, quali successori processuali della società cancellata ex art. 110 cod.proc. civ. e quali unici legittimati passivi, sussiste soltanto sotto la condizione trattandosi di società di capitali – che il socio intimato abbia ricevuto una somma in base al bilancio finale di liquidazione (v. Cass. Del 16 maggio 2012 n. 7676) si sostituisce oggi la più recente tesi che individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata.
In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, Sez. Unite6070/2013 e Cass. 8 marzo 2017 n. 5988): “pur prendendo atto che talune statuizioni di questa Corte riprendono un orientamento poi smentito dalle Sezioni Unite n. 6070 cit. senza apparente consapevolezza del contrasto (v. per es. Cass. sez. 6, n. 23916 del 2016;nonchè, Cass. sez. trib. n. 13259 del 2015; secondo le quali spetterebbe appunto all'amministrazione la dimostrazione dell'an e del quantum delle somme percepite dai soci in sede di bilancio finale, al fine della prova della loro legittimazione passiva;
precedentemente a
Sezioni Unite n. 6070 cit. v. in questo senso per es. Cass. sez. trib. n.7676 del 2012) - intende dare continuità alle ridette Sezioni Unite n. 6070 cit. secondo le quali "Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo", con il conseguente affermato principio di diritto per cui "Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del
2 medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta".
Si ritiene invero che, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società e, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ne' i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Tale indirizzo giurisprudenziale, a cui questo giudice intende aderire, induce ad individuare, in virtù del fenomeno successorio sia pure sui generis, sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità
s'è fatto cenno.
Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Invero, secondo quanto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013: “alla tesi - pure in se' certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da
Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'e' fatto cenno.
Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore”.
Anche con riferimento all'interesse ad agire, si osserva, altresì, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale,
3 che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa…” E poi ancora: “L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,31/07/2015 n. 16262).
[... Alla stregua di tali principi, deve ritenersi ammissibile l'azione proposta nei confronti delle resistenti
, nella qualità di soci della società Parte_2 Controparte_2 cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 23.10.2018, come da visura camerale in atti.
Invero, quanto alla qualità di soci delle convenute va osservato che se non risulta che vi sia stato un riparto di attivo in loro favore al momento della liquidazione e cancellazionedella società, con conseguente inoperatività della responsabilità per i debiti della societàestinta, ciò non impedisce all'istante di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa del diritto di credito ad essa spettante, al fine dell'escussione di garanzie esistenti, come la garanzia presso il Fondo Inps.
Nel merito, dall'esame della documentazione in atti risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ormai cancellata ed estinta società per il periodo e secondo le modalità dedotte in ricorso (v.buste paga e estratto contributivo). Del pari va rilevato che non risulta la prova del pagamento del TFR.
In ordine al quantum debeatur, si è tenuto conto dei conteggi elaborati da parte ricorrente e redatti in conformità ai parametri di cui al CCNL Confezioni e non oggetto di contestazione da parte delle convenute rimaste contumaci e per l'importo di 4.730,61 a titolo di TFR.
Deve pertanto ritenersi accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la Controparte_3
ed il diritto al pagamento dell'importo di € 4.730,61 a titolo di TFR.
[...]
La natura della decisione e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionitrattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e con le modalità di cui in parte motiva, e dichiara sussistente il Controparte_2 diritto di credito della ricorrente per l'importo di 4.730,61 a titolo di TFR,;
-compensa le spese di lite tra le parti
Aversa, 13/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 447/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 30/09/1975 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: azione accertamento del diritto al trf
Con ricorso depositato il 16.01.25 , parte ricorrente in epigrafe, nel premettere di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società
[...]
, esercente attività di produzione di calzature ed articoli in pelle e cuoio, presso lo Controparte_2 stabilimento sito in Casandrino (NA), Via Melitiello n. 14, per il periodo dal 10.10.2012 al 01.03.2016, come emerge pacificamente dalle buste paga e dalla Certificazione Unica 2017 che si allegano;
di aver osservato l'orario di lavoro indicato in ricorso e con retribuzione di cui alle buste paga;
di non aver percepito il TFR all'atto della cessazione del rapporto;
che, stante la cancellazione della società, sussisteva la responsabilità dei convenuti quali soci della predetta società. Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti del suddetto rapporto di lavoro subordinato e il diritto al pagamento del TFR, per l'importo complessivo di €. 4.730,61 a titolo di T.F.R.,, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, i convenuti benché ritualmente citati, rimanevano contumaci.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per discussione ex art. 127 ter c. p.c e decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
1 Passando all'esame della res controversa parte ricorrente, stante la cancellazione e conseguente estinzione della società di cui afferma essere stata lavoratrice dipendente, propone Controparte_2 ricorso nei confronti delle persone fisiche dei soci per il solo accertamento del credito retributivo non soddisfatto.
Orbene ai sensi della normativa in materia va osservato che l'art. 2945 c.c., rubricato “Cancellazione della società", nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, prevede: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
La cancellazione dal registro delle imprese comporta, dunque, l'estinzione della società E la perdita della sua capacità processuale, con la conseguenza che a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, la stessa non può agire o essere convenuta in giudizio.
In particolare se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. (Cass., Sez. Unite, nn. 6070
e 6071 del 2013).
Alla tesi originariamente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la definizione dei soci, quali successori processuali della società cancellata ex art. 110 cod.proc. civ. e quali unici legittimati passivi, sussiste soltanto sotto la condizione trattandosi di società di capitali – che il socio intimato abbia ricevuto una somma in base al bilancio finale di liquidazione (v. Cass. Del 16 maggio 2012 n. 7676) si sostituisce oggi la più recente tesi che individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata.
In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, Sez. Unite6070/2013 e Cass. 8 marzo 2017 n. 5988): “pur prendendo atto che talune statuizioni di questa Corte riprendono un orientamento poi smentito dalle Sezioni Unite n. 6070 cit. senza apparente consapevolezza del contrasto (v. per es. Cass. sez. 6, n. 23916 del 2016;nonchè, Cass. sez. trib. n. 13259 del 2015; secondo le quali spetterebbe appunto all'amministrazione la dimostrazione dell'an e del quantum delle somme percepite dai soci in sede di bilancio finale, al fine della prova della loro legittimazione passiva;
precedentemente a
Sezioni Unite n. 6070 cit. v. in questo senso per es. Cass. sez. trib. n.7676 del 2012) - intende dare continuità alle ridette Sezioni Unite n. 6070 cit. secondo le quali "Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo", con il conseguente affermato principio di diritto per cui "Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del
2 medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta".
Si ritiene invero che, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società e, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ne' i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Tale indirizzo giurisprudenziale, a cui questo giudice intende aderire, induce ad individuare, in virtù del fenomeno successorio sia pure sui generis, sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità
s'è fatto cenno.
Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Invero, secondo quanto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013: “alla tesi - pure in se' certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da
Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'e' fatto cenno.
Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore”.
Anche con riferimento all'interesse ad agire, si osserva, altresì, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale,
3 che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa…” E poi ancora: “L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,31/07/2015 n. 16262).
[... Alla stregua di tali principi, deve ritenersi ammissibile l'azione proposta nei confronti delle resistenti
, nella qualità di soci della società Parte_2 Controparte_2 cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 23.10.2018, come da visura camerale in atti.
Invero, quanto alla qualità di soci delle convenute va osservato che se non risulta che vi sia stato un riparto di attivo in loro favore al momento della liquidazione e cancellazionedella società, con conseguente inoperatività della responsabilità per i debiti della societàestinta, ciò non impedisce all'istante di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa del diritto di credito ad essa spettante, al fine dell'escussione di garanzie esistenti, come la garanzia presso il Fondo Inps.
Nel merito, dall'esame della documentazione in atti risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ormai cancellata ed estinta società per il periodo e secondo le modalità dedotte in ricorso (v.buste paga e estratto contributivo). Del pari va rilevato che non risulta la prova del pagamento del TFR.
In ordine al quantum debeatur, si è tenuto conto dei conteggi elaborati da parte ricorrente e redatti in conformità ai parametri di cui al CCNL Confezioni e non oggetto di contestazione da parte delle convenute rimaste contumaci e per l'importo di 4.730,61 a titolo di TFR.
Deve pertanto ritenersi accertata la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la Controparte_3
ed il diritto al pagamento dell'importo di € 4.730,61 a titolo di TFR.
[...]
La natura della decisione e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionitrattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e con le modalità di cui in parte motiva, e dichiara sussistente il Controparte_2 diritto di credito della ricorrente per l'importo di 4.730,61 a titolo di TFR,;
-compensa le spese di lite tra le parti
Aversa, 13/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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