Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il dott. Roberto Pellecchia in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
16/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 5966 /2023 R.G.
OGGETTO
Riconoscimento requisiti sanitari per l'invalidità civile
TRA
(cf ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DI NUZZO DANIELA (cf ) che lo rapp.ta e C.F._2
difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dal funzionario CP_1 P.IVA_1
Domenico D'Angelo resistente
E rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Lasco Controparte_2
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-09-2023 il ricorrente esponeva di aver presentato in data 28-04-2023 istanza alla
Commissione Sanitaria per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento del requisito sanitario della invalidità nella percentuale del 46% er del riconoscimento della condizione di handicap di cui all'art.3 comma I legge n.104/1992
e che detta richiesta era rimasta senza esito. Tanto premesso, chiedeva a questo
Giudice, previo espletamento di ctu, il riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'epigrafe. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
domanda, il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito, la sua infondatezza, concludendo per il suo rigetto.
Si costituiva altresì la eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
Espletata ctu all'udienza di discussione odierna la difesa del ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di riconoscimento della condizione di handicap di cui all'art.3 comma I legge n.104/12992; all'esito, il Giudice pronunciava sentenza in atti di cui dava lettura.
La domanda é procedibile avendo parte ricorrente esperito il previo procedimento amministrativo.
Avuto riguardo al problema dell'individuazione del soggetto legittimato passivamente, si osserva che l'art.130 D.L.gs n.112/98 prevede, oltre alla devoluzione all' a CP_1 decorrere dal 120° giorno dall'entrata in vigore della legge, della funzione di erogazione delle pensioni assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, ed ivi trasferita con istituzione di apposito fondo (I co.), il trasferimento delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici in favore degli invalidi civili alle Regioni, le quali provvedono, con risorse proprie, alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale (II co.). E' noto altresì che il trasferimento delle risorse alle Regioni non è stato tuttavia immediato, tenuto conto che l'art. 7 del medesimo decreto ha chiarito che «i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo» (comma 1), ed inoltre che «la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000» (comma 2 lett. a). A sua volta, il terzo comma, ribadendo il principio della separazione della fase di accertamento sanitario da quella della concessione dei benefici economici, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse, ed all' negli altri casi. CP_1
Tanto premesso, il quadro normativo si compone di un ulteriore tassello con il d.p.c.m.
26.5.2000, che ha reso effettivo il trasferimento agli enti territoriali della titolarità e dell'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili, conferite ai sensi dell'art. 130 comma 2 d.lgs. 112/1998, da un lato, stabilendo la data del passaggio di competenze, e, dall'altro, individuando, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 112/1998, le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle regioni.
Significativo, in tal senso, il preambolo del decreto presidenziale, ove si legge, tra l'altro, «visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'art. 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
... Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni alle stesse conferite è determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
... Decreta:...». In particolare, dopo aver previsto, all'art. 1, che «il presente decreto individua le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili conferite ai sensi dell'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», il successivo art. 2 stabilisce quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 1 ... (comma 1). In conseguenza di quanto stabilito al comma 1, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, Pt_2 secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698, e successive modificazioni, nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciuta diano diritto a provvidenze economiche a favore di minorati civili, trasmettono d'ufficio copia dell'istanza di concessione di detti benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario alla regione territorialmente competente o agli enti della stessa indicati (comma 2) ... A norma dell'art. 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse e all' negli altri casi anche relativamente a CP_1 provvedimenti concessori antecedenti la predetta data del 3 settembre 1998 (comma 4)». Alla luce della normativa in esame, l'interprete si pone il duplice problema di individuare quali siano i trattamenti la cui concessione competa alla (o CP_2 eventualmente all'ente da essa delegato), e di conseguenza, per quali procedimenti giurisdizionali ed esecutivi quest'ultima sia legittimata passivamente a stare in giudizio.
Premesso che, alla stregua delle disposizioni citate, la questione involge i procedimenti (giurisdizionali ed esecutivi) proposti a decorrere dall'1.01.2001, avuto riguardo al primo problema, la disposizione di cui al II comma della norma in esame induce questo giudicante ad individuare la configurabilità della potestà concessoria in capo alle Regioni, da un canto, in relazione ai benefici aggiuntivi costituenti i nuovi trattamenti economici: in altri termini alle Regioni competerà la potestà di concedere benefici diversi da quelli già disciplinati con legge dello Stato (assegno di invalidità, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.) ed istituiti, in futuro dalle Regioni medesime. D'altro canto, e per quel che qui concerne, alle Regioni viene altresì attribuita la potestà concessoria per i nuovi trattamenti per l'invalidità civile, cioè a dire il potere di riconoscere al privato, in sede amministrativa, il diritto di fruire di una o più delle prestazioni già regolate per legge dello Stato. La previsione di tale potere, tuttavia non risolve l'ulteriore dubbio interpretativo in ordine alla individuazione del soggetto tenuto alla materiale erogazione della prestazione dell'invalidità civile, nonché a quello legittimato passivamente nei giudizi di condanna al pagamento della stessa.
Sul punto occorre rilevare che con riferimento alla disciplina di cui al DPR n.698/94, il privato, che avesse inteso ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile, avendo già ricevuto un diniego in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non era tenuto a chiedere preventivamente un giudizio di accertamento nei confronti del e poi a chiedere, con distinto processo, Controparte_3 l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del , Controparte_4 essendo sufficiente che egli avesse proposto un'unica azione, volta alla condanna alla prestazione, nei confronti del da ultimo indicato, operando tale azione un CP_3 accertamento incidentale dello status di invalido. Per converso, la richiesta del privato,
o del convenuto, di mero accertamento dello status di invalido con efficacia CP_3 di giudicato, comportava la chiamata in causa del (SS.UU. Controparte_3
n.483/2000; Cass. lav.
6.03.2001 n.3244).
Da tali considerazioni scaturisce che, mentre nella disciplina del DPR n.698/94 alla separazione dei procedimenti di accertamento dei requisiti sanitari e di attribuzione delle provvidenze si accompagnava la distinzione, avuto riguardo alla legittimazione passiva, dei , nel D.L.gs n.112/98 il legislatore non Controparte_5 ha operato una distinzione concettuale tra accertamento e condanna, utilizzando per converso il termine onnicomprensivo di legittimazione, intendendo, evidentemente che il privato che voglia far valere un credito in materia di invalidità civile verso l' CP_1 sia tenuto a convenire in giudizio solo l'istituto, laddove, qualora deduca un credito verso la sia onerato di convenire in giudizio solo questa (in termini Cass. lav. CP_2
12681/02). Orbene, alla stregua della normativa indicata l'organo deputato all'accertamento del requisito sanitario va individuato nelle Regioni (cui fanno capo le varie CP_6 che attraverso i propri organi collegiali operano i relativi accertamenti), cui la legittimazione passiva in tema di invalidità civile risulta verosimilmente configurabile nelle ipotesi in cui la domanda giudiziale tenda al solo accertamento dello status di invalido, laddove la legittimazione passiva dell' va ritenuta in caso di condanna CP_1 al pagamento della prestazione assistenziale. Al riguardo, infatti, va ritenuta in astratto la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelabile in capo all'avente diritto alla pronuncia dichiarativa dello status di invalido in considerazione dell'efficacia giuridica che tale pronuncia può avere: a mero titolo di esempio si pensi all'iscrizione al collocamento speciale degli invalidi, ovvero ai benefici di cui all'art.21 L.n.104/92. Né a tale soluzione osta l'attuale assetto normativo. Invero, l'art.45 D.L.gs.n.96/99 attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di invalidità ma nulla modifica in ordine ai procedimenti giurisdizionali. A ciò occorre aggiungere il richiamo espresso e pedissequo da parte del d.p.c.m. 26.05.2000 all'art.130 D.L.gs n.112/98. Né vi è alcuna innovazione in materia processuale per quel che concerne la materia in esame, da parte dell'art.80 co. VII e VIII L.388/2000 la quale dispone in materia di potestà concessiva dei benefici assistenziali, ovvero dal d.p.c.m. del 13.11.2000 che individua le risorse umane e materiali da trasferire a regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, prevedendo unicamente la possibilità di accordi tra l' e le Regioni in materia di potestà concessoria. CP_1 Ne consegue la conferma della legittimazione passiva in capo all' per le CP_1 controversie, come la presente, aventi ad oggetto le prestazioni dell'invalidità civile proposte dopo l'1.01.2001, laddove la legittimazione passiva delle Regioni va individuata nei casi in cui si chieda solo l'accertamento dello status di invalido: tale considerazione rende superflua la citazione in giudizio della e del CP_2 CP_7 cui risulta delegata la potestà concessoria ai sensi dell'art.7, co. III L.R.n.15/02. Per le ragioni sin qui esposte deve essere disposta l'estromissione della CP_2 dal giudizio.
[...]
Nel merito, la domanda é in parte fondata e pertanto al ricorrente va riconosciuta l'invalidità nella misura superiore al 46% con decorrenza dal 10-05-2024.
Le patologie da cui è affetto il ricorrente risultano esaustivamente indicate nella relazione peritale alle cui conclusioni si rinvia. Di esse si è tenuto conto ai fini della loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Tali patologie consentono di ritenere il ricorrente invalido nella misura superiore al 46%.
Le conclusioni del ctu sono condivisibili dal giudicante perché logiche e adeguatamente motivate.
Per contro, in ordine al capo di domanda di riconoscimento della condizione di handicap di cui all'art.3 comma I, questo Giudice prende atto della rinuncia alla stessa da parte del difensore del ricorrente solo a seguito della mancata comparizione del periziando a visita dal ctu
A tale riguardo occorre evidenziare come nelle note depositate in data 12-12-2024 il difensore del ricorrente evidenziava che l'originario ctu non si era pronunciato in merito alla domanda di riconoscimento della condizione di handicap chiedendo a tal riguardo un supplemento di perizia. Disposto detto supplemento da questo giudicante, il ricorrente pur invitato dal ctu a visita, per ben due volte non si presentava.
Dunque solo all'esito di tale attività processuale defatigatoria la cui inutilità è da addebitare alla condotta processuale del ricorrente, la relativa difesa all'odierna udienza dichiarava di rinunciare a tale capo di domanda.
In virtù di tali considerazioni ed in considerazione del riconoscimento dell'unisco requisito sanitario in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio le spese processuali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, modificata l'originaria domanda giudiziale così provvede:
• Dispone l'estromissione della dal giudizio;
Controparte_2
• Dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario della Parte_1
invalidità superiore al 46% con decorrenza dal 10-05-2024;
• dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere, 16/06/2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)