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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/02/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 745/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 745/2021, promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Andrea Ranalli Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
contumace
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2023, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e dichiarare Parte_1
l'irripetibilità della somma di € 16.108,42, richiesta dall' con nota del 20.1.2021, a titolo di CP_1
indebita erogazione dell'assegno di invalidità civile per il periodo dal marzo 2017 al febbraio 2021, sull'assunto sostenuto dall' resistente che il beneficiario fosse titolare di redditi superiori CP_1
rispetto a quelli previsti dalla legge per poter percepire la prestazione assistenziale in questione.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'irripetibilità dell'indebito per il periodo anteriore all'accertamento del venir meno dei requisiti di legge, essendo da escludersi nel caso di specie il dolo del beneficiario, che aveva sempre regolarmente effettuato denuncia dei propri redditi - di tal che era, peraltro, pienamente in grado di conoscere la sua situazione reddituale - e dovendosi CP_1
tutelare il suo affidamento incolpevole sulla spettanza delle erogazioni.
L' , pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1 La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Giova preliminarmente osservare che, pur non trovando applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 52, legge n. 89/1989 e dall'art. 13, legge n. 412/1991, in tema di indebito previdenziale, anche nella materia assistenziale si rinvengono norme speciali che derogano alla disciplina generale prevista dall'art. 2033 c.c.: così, nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile la disciplina generale sull'indebito torna (come nella materia previdenziale) a cedere il passo a regole contenute in disposizioni di legge derogatorie;
vengono in rilievo, in particolare, l'art. 3-ter, D.L. n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, a mente del quale “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”;
l'art. 3, comma 9, D.L. n. 173/1988, convertito in legge n. 291/1988, a norma del quale “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Regole specifiche vigono per l'indebito collegato al venir meno dei requisiti sanitari, ove l'art. 37, comma 8, legge n. 448/1998 consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito favorevole della visita di verifica.
Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, tratto il principio alla stregua del quale
“l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludono un qualsivoglia affidamento”, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass., Sez. L., 9.11.2018, n. 28771), di erronea erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta (Cass., Sez. L., 23.8.2003, n. 12406; Cass., Sez. L., 10.10.2015, n. 19638) o, ancora, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, come nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario (Cass., Sez. L., 5.3.2018, n. 5059).
Analoghi principi sono stati, del resto, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla ripetizione dell'indebito relativo all'assegno sociale (Cass., Sez. VI-Lav., ord. 30.6.2020, n.
13223). Esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 13, legge n. 412/1991, la Suprema Corte ha osservato come da ciò non discenda l'operatività del principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
Nella pronuncia da ultimo richiamata, i giudici di legittimità, nel richiamare il principio secondo cui
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'“accipiens””, evidenziano che è necessario, al fine di escludere l'irripetibilità dell'indebito, un dolo comprovato dell'accipiens atto a far venire meno l'affidamento del beneficiario.
Tale elemento soggettivo non può ritenersi sussistente allorquando l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A., ed essi fossero perciò conoscibili dall' , al quale già l'art. 42, D.L. n. CP_1
269/2003, convertito in legge n. 326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo al controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009, il quale prevede che dall'1.1.2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed, al comma
6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
La norma da ultimo richiamata (che ha modificato l'art. 35, D.L. n. 207/2008, convertito in legge n.
14/2009, introducendo il comma 10-bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perché non dichiarati nel modello 730, devono essere però comunicati all' . CP_1
Orbene, nel caso che occupa, non è certamente configurabile un dolo del beneficiario T_
, tenuto conto che tali dati erano stati segnatamente ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi
[...] presentate dallo stesso ricorrente, tanto che proprio sulla base di tali dichiarazioni fiscali l' ha – CP_1
a distanza, tuttavia, di diversi anni – individuato l'indebita erogazione del beneficio assistenziale in questione.
L'affidamento riposto dal beneficiario sulla legittima erogazione dell'assegno di invalidità civile merita, pertanto, piena tutela, considerato che il quadro normativo sopra prospettato (art. 42, D.L. n.
269/2003, convertito in legge n. 326/2003; art. 13, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), onerava e consentiva all' di acquisire i dati necessari alla rilevazione CP_1 dell'indebito medianti controlli presso l'Amministrazione finanziaria e di sospendere così
l'erogazione della prestazione.
Non può, pertanto, farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosceva o avrebbe avuto l'onere di CP_1
conoscere.
Ne discende che le prestazioni erogate al non sono ripetibili fino al provvedimento che ha T_ accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c., non sussistendo alcuna allegazione del dolo comprovato, comunque non configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere CP_1
(in tal senso Cass. n. 13223/2020 cit.).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara l'insussistenza in capo all' del diritto alla ripetizione della somma di € CP_1
16.108,42, oggetto della comunicazione del 12.1.2021; - condanna l' , alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.234,00, tutti per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Andrea Ranalli, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 24 ottobre 2023.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 745/2021, promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Andrea Ranalli Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
contumace
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2023, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e dichiarare Parte_1
l'irripetibilità della somma di € 16.108,42, richiesta dall' con nota del 20.1.2021, a titolo di CP_1
indebita erogazione dell'assegno di invalidità civile per il periodo dal marzo 2017 al febbraio 2021, sull'assunto sostenuto dall' resistente che il beneficiario fosse titolare di redditi superiori CP_1
rispetto a quelli previsti dalla legge per poter percepire la prestazione assistenziale in questione.
Deduceva, in particolare, il ricorrente l'irripetibilità dell'indebito per il periodo anteriore all'accertamento del venir meno dei requisiti di legge, essendo da escludersi nel caso di specie il dolo del beneficiario, che aveva sempre regolarmente effettuato denuncia dei propri redditi - di tal che era, peraltro, pienamente in grado di conoscere la sua situazione reddituale - e dovendosi CP_1
tutelare il suo affidamento incolpevole sulla spettanza delle erogazioni.
L' , pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1 La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Giova preliminarmente osservare che, pur non trovando applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 52, legge n. 89/1989 e dall'art. 13, legge n. 412/1991, in tema di indebito previdenziale, anche nella materia assistenziale si rinvengono norme speciali che derogano alla disciplina generale prevista dall'art. 2033 c.c.: così, nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile la disciplina generale sull'indebito torna (come nella materia previdenziale) a cedere il passo a regole contenute in disposizioni di legge derogatorie;
vengono in rilievo, in particolare, l'art. 3-ter, D.L. n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, a mente del quale “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”;
l'art. 3, comma 9, D.L. n. 173/1988, convertito in legge n. 291/1988, a norma del quale “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Regole specifiche vigono per l'indebito collegato al venir meno dei requisiti sanitari, ove l'art. 37, comma 8, legge n. 448/1998 consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito favorevole della visita di verifica.
Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, tratto il principio alla stregua del quale
“l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludono un qualsivoglia affidamento”, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass., Sez. L., 9.11.2018, n. 28771), di erronea erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta (Cass., Sez. L., 23.8.2003, n. 12406; Cass., Sez. L., 10.10.2015, n. 19638) o, ancora, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, come nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario (Cass., Sez. L., 5.3.2018, n. 5059).
Analoghi principi sono stati, del resto, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla ripetizione dell'indebito relativo all'assegno sociale (Cass., Sez. VI-Lav., ord. 30.6.2020, n.
13223). Esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 13, legge n. 412/1991, la Suprema Corte ha osservato come da ciò non discenda l'operatività del principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
Nella pronuncia da ultimo richiamata, i giudici di legittimità, nel richiamare il principio secondo cui
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'“accipiens””, evidenziano che è necessario, al fine di escludere l'irripetibilità dell'indebito, un dolo comprovato dell'accipiens atto a far venire meno l'affidamento del beneficiario.
Tale elemento soggettivo non può ritenersi sussistente allorquando l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A., ed essi fossero perciò conoscibili dall' , al quale già l'art. 42, D.L. n. CP_1
269/2003, convertito in legge n. 326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo al controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009, il quale prevede che dall'1.1.2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed, al comma
6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
La norma da ultimo richiamata (che ha modificato l'art. 35, D.L. n. 207/2008, convertito in legge n.
14/2009, introducendo il comma 10-bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perché non dichiarati nel modello 730, devono essere però comunicati all' . CP_1
Orbene, nel caso che occupa, non è certamente configurabile un dolo del beneficiario T_
, tenuto conto che tali dati erano stati segnatamente ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi
[...] presentate dallo stesso ricorrente, tanto che proprio sulla base di tali dichiarazioni fiscali l' ha – CP_1
a distanza, tuttavia, di diversi anni – individuato l'indebita erogazione del beneficio assistenziale in questione.
L'affidamento riposto dal beneficiario sulla legittima erogazione dell'assegno di invalidità civile merita, pertanto, piena tutela, considerato che il quadro normativo sopra prospettato (art. 42, D.L. n.
269/2003, convertito in legge n. 326/2003; art. 13, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), onerava e consentiva all' di acquisire i dati necessari alla rilevazione CP_1 dell'indebito medianti controlli presso l'Amministrazione finanziaria e di sospendere così
l'erogazione della prestazione.
Non può, pertanto, farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosceva o avrebbe avuto l'onere di CP_1
conoscere.
Ne discende che le prestazioni erogate al non sono ripetibili fino al provvedimento che ha T_ accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c., non sussistendo alcuna allegazione del dolo comprovato, comunque non configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere CP_1
(in tal senso Cass. n. 13223/2020 cit.).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara l'insussistenza in capo all' del diritto alla ripetizione della somma di € CP_1
16.108,42, oggetto della comunicazione del 12.1.2021; - condanna l' , alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.234,00, tutti per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Andrea Ranalli, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 24 ottobre 2023.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia