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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1423 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/08/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/07/1996 rappresentata e difesa dall' avv. RUSCIO EMANUELA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
18/10/2000 rappresentato e difeso dall'avv. FALCONE GIACOMO elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI come precisate con note depositate il 04/04/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 23/08/2024, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , unione dalla quale è nato il figlio (nato il CP_1 Per_1
12/05/2021), chiedeva la modifica della sentenza n. 4/2024 resa dal Tribunale di Cremona il
21/12/2023 (pubblicata il 3/01/2024), previa emissione di provvedimenti inaudita altera parte.
In particolare, il ricorrente, a revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, domandava l'affidamento esclusivo del minore, con collocamento dello stesso presso di sé e regolamentazione della frequentazione materna come precisate in ricorso, nonché un contributo al mantenimento della prole di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 7/10/2025, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1
delle domande attoree e rimettendo al Tribunale la modulazione del diritto di visita paterno, a fronte del trasferimento del padre a Reggio Calabria.
Vista la reiterazione della richiesta di emissione di provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio e le parti comparivano all'udienza del 9/10/2024 ove raggiungevano un accordo provvisorio in ordine alla concreta esplicazione dei tempi di permanenza del minore con il padre nelle more del giudizio.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi il 5/12/2024, il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, le invitava a rivolgersi a un mediatore;
stante l'adesione manifestata, il
Giudice rinviava quindi l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Alla successiva udienza del 8/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti davano atto che la madre si era, nel frattempo, trasferita a Reggio Calabria, vicino alla residenza paterna, e le parti avevano liberamente regolato la gestione di . Per_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La domanda di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il ricorrente, dando atto che entrambi i genitori si sono trasferiti a Reggio Calabria, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto una modifica del solo regime di frequentazione padre/figlio. La resistente si è limitata a chiedere il rigetto integrale delle domande attoree.
Illustrate le richieste delle parti, affermata la propria competenza in virtù della residenza del minore al momento del deposito del ricorso (art. 5 c.p.c.), ritenuto non necessario l'ascolto della prole, incapace di discernimento in rapporto all'età, il Tribunale osserva quanto segue.
Le parti, nel corso del primo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Cremona nel 2023, dimostrando serietà e responsabilità nei confronti del figlio, hanno individuato una soluzione concordata di gestione dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore;
l'assetto è Per_1 stato recepito dalla sentenza 4/2024 pubblicata il 3/01/2024 nei termini di seguito riportati: “ Per_1
trascorrerà con il padre tre giorni a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì. La madre lo accompagnerà a casa del padre fra le 6:30 e le 7:30, il padre lo riaccompagnerà a casa della madre alle 20:30/21:00. Padre e figlio trascorreranno insieme fine settimana alterni, dalle 9:00 del sabato mattina, quando parte si recherà a prendere a casa di parte , fino alle Parte_1 Per_1 CP_1
20:30/21:00 della domenica, quando il padre stesso lo riaccompagnerà; (…)”.
In seguito, i rapporti tra i genitori si sono incrinati, soprattutto nel momento in cui il padre ha scelto di trasferirsi a Reggio Calabria per motivi lavorativi;
tale sopravvenienza ha dato adito a una accesa conflittualità nella gestione della responsabilità genitoriale condivisa e nell'attuazione della bigenitorialità. Evidentemente, del resto, il trasferimento del padre non solo è stato fonte di contrasti e discussioni tra e , ma soprattutto ha determinato la necessità CP_1 Parte_1
di rivedere gli spazi di con ciascun genitore. Per_1
Nondimeno, superate le prime accuse e recriminazioni, anche nel contesto del presente giudizio, le parti hanno dimostrato di saper collaborare e raggiungere accordi, quantomeno temporanei, nel primario interesse di a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Per_1
Ebbene, all'esito del giudizio, il Tribunale reputa di poter confermare l'affidamento condiviso di
(nato il [...]) a entrambi i genitori come statuito nella sentenza n. 04/2024, tanto Per_1
più che, allo stato, i rapporti familiari paiono rasserenati a fronte del trasferimento della stessa
[...]
a Reggio Calabria. CP_1
Come già statuito, il minore resterà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere benché la sua residenza non sia più nella città di Cremona, bensì a Reggio Calabria.
Parimenti, i genitori, a prescindere dalla collocazione geografica, sono in grado di trascorrere con i tempi già individuati e stabiliti dal Tribunale con la sentenza n. 04/2024, emessa in Per_1
accoglimento delle stesse richieste congiunte delle parti. La conferma delle statuizioni vigenti, sulla base delle allegazioni delle parti, appare la decisione più tutelante per il minore, tenuto conto delle sue esigenze di stabilità e continuità, da salvaguardare in modo pregnante in questo momento, stante il recente trasferimento in altro contesto abitativo. Dunque, non rinvenendosi motivi specifici per modificare le radicate consuetudini di vita di , a tutela del suo sereno percorso di crescita, Per_1
la richiesta del padre deve essere rigettata.
In tale quadro di riferimento, osserva in ogni caso il Collegio che le modifiche richieste dal padre appaiono di poco momento (egli si limita a chiedere, di fatto, solo un pernottamento ulteriore durante il weekend di sua spettanza); preme dunque precisare che, ferme le statuizioni del Tribunale, sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa.
*
I profili economici
Osserva in punto il Collegio che, come tutte le pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo, i provvedimenti relativi alle modalità di contribuzione da parte di ciascun genitore al mantenimento dei figli sono sottoposti alla regola “rebus sic stantibus”, nel senso che sono modificabili quando si verifica un fatto nuovo che altera la situazione di fatto presa in esame dal Giudice al momento della emissione del provvedimento. Più in dettaglio, per quanto qui interessa, l'assegno di mantenimento per i figli può essere modificato nel caso in cui mutino le esigenze dei figli stessi ovvero cambino le condizioni economiche dei genitori.
Dando applicazione ai richiamati principi nel caso di specie, la domanda di Parte_1
non può essere accolta.
Innanzitutto, preme rilevare che non sono state provati né finanche allegati fatti che riguardino il figlio che persuadano della contrazione delle sue esigenze economiche dopo circa un anno Per_1
dalla emissione della sentenza n. 04/2024, oggetto dell'odierno procedimento di modifica.
Ciò posto, quanto alla condizione economica dei genitori si osserva quanto segue.
non ha in alcun modo provato una reale contrazione della propria capacità Parte_1
economica rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della sentenza n. 04/2024. Difatti, egli ha semplicemente esposto che, benchè assunto a tempo indeterminato a Cremona, ha deciso di trasferirsi a Reggio Calabria per motivi lavorativi;
egli ha aggiunto di essere rimasto per un breve periodo in aspettativa fino a quando ha reperito una occupazione con “uno stipendio minimo” (cfr verbale dell'udienza del 5/12/2024).
Orbene, premesso che il quadro offerto non pare fotografare con compiutezza l'effettiva situazione del ricorrente, risultando quantomeno improbabile che egli abbia abbandonato una occupazione stabile, presumibilmente inseguendo una aspettativa professionale migliore, e abbia finito per percepire uno stipendio inferiore, pare in ogni caso sufficiente evidenziare in questa sede che nulla è stato provato o documentato in relazione alla sua concreta e attuale capacità patrimoniale. Il ricorrente, infatti, non ha prodotto alcun contratto di lavoro, dichiarazione fiscale o altro documento idoneo a rappresentare la propria attuale condizione lavorativa e reddituale, anche in spregio anche alla prescrizione ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Peraltro, fermo quanto sopra, preme comunque precisare che, in ogni caso, il provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento presuppone non solo un mutamento rilevante della situazione personale ed economica dei genitori, ma anche la sua idoneità a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass. 18608/2021).
Ebbene, nulla è stato documentato né, tantomeno, allegato.
Infine resta da osservare che non assume alcun rilievo la circostanza che il padre abbia rinunciato alla quota di sua spettanza dell'assegno unico in favore della madre, trattandosi di impegno già assunto nell'ambito del precedente giudizio concluso con sentenza n. 04/2024 e che, come tale, già valutato ai fini delle statuizioni ivi contenute. Tale aspetto, di conseguenza, resta irrilevante in sede di modifica.
Dunque, considerati tutti questi elementi, ribadito che il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza del presupposto per la revisione delle condizioni di cui alla sentenza n. 04/2024, invariati i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, la domanda deve essere rigettata. Per_1
* le spese di lite
In applicazione del principio di causalità, considerata la condotta anche processuale delle parti, tenuto conto delle sopravvenienze che inizialmente hanno determinato la necessità di radicare un giudizio di revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto conto dell'evoluzione della situazione fattuale, valorizzati gli accordi temporanei raggiunti dalle parti in corso di causa, le spese devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione così statuisce:
1. RIGETTA la domanda di modifica del diritto di visita paterno, e, per l'effetto,
2. CONFERMA le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla sentenza del
Tribunale di Cremona n. 04/2024 pubblicata il 03/01/2024, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse della prole;
3. RIGETTA la domanda di modifica del contributo al mantenimento della prole, per le ragioni indicate in espositiva;
4. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/08/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/07/1996 rappresentata e difesa dall' avv. RUSCIO EMANUELA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
18/10/2000 rappresentato e difeso dall'avv. FALCONE GIACOMO elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI come precisate con note depositate il 04/04/2025.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 23/08/2024, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , unione dalla quale è nato il figlio (nato il CP_1 Per_1
12/05/2021), chiedeva la modifica della sentenza n. 4/2024 resa dal Tribunale di Cremona il
21/12/2023 (pubblicata il 3/01/2024), previa emissione di provvedimenti inaudita altera parte.
In particolare, il ricorrente, a revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, domandava l'affidamento esclusivo del minore, con collocamento dello stesso presso di sé e regolamentazione della frequentazione materna come precisate in ricorso, nonché un contributo al mantenimento della prole di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 7/10/2025, si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1
delle domande attoree e rimettendo al Tribunale la modulazione del diritto di visita paterno, a fronte del trasferimento del padre a Reggio Calabria.
Vista la reiterazione della richiesta di emissione di provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c., il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio e le parti comparivano all'udienza del 9/10/2024 ove raggiungevano un accordo provvisorio in ordine alla concreta esplicazione dei tempi di permanenza del minore con il padre nelle more del giudizio.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi il 5/12/2024, il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, le invitava a rivolgersi a un mediatore;
stante l'adesione manifestata, il
Giudice rinviava quindi l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Alla successiva udienza del 8/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti davano atto che la madre si era, nel frattempo, trasferita a Reggio Calabria, vicino alla residenza paterna, e le parti avevano liberamente regolato la gestione di . Per_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La domanda di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il ricorrente, dando atto che entrambi i genitori si sono trasferiti a Reggio Calabria, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto una modifica del solo regime di frequentazione padre/figlio. La resistente si è limitata a chiedere il rigetto integrale delle domande attoree.
Illustrate le richieste delle parti, affermata la propria competenza in virtù della residenza del minore al momento del deposito del ricorso (art. 5 c.p.c.), ritenuto non necessario l'ascolto della prole, incapace di discernimento in rapporto all'età, il Tribunale osserva quanto segue.
Le parti, nel corso del primo giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Cremona nel 2023, dimostrando serietà e responsabilità nei confronti del figlio, hanno individuato una soluzione concordata di gestione dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore;
l'assetto è Per_1 stato recepito dalla sentenza 4/2024 pubblicata il 3/01/2024 nei termini di seguito riportati: “ Per_1
trascorrerà con il padre tre giorni a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì. La madre lo accompagnerà a casa del padre fra le 6:30 e le 7:30, il padre lo riaccompagnerà a casa della madre alle 20:30/21:00. Padre e figlio trascorreranno insieme fine settimana alterni, dalle 9:00 del sabato mattina, quando parte si recherà a prendere a casa di parte , fino alle Parte_1 Per_1 CP_1
20:30/21:00 della domenica, quando il padre stesso lo riaccompagnerà; (…)”.
In seguito, i rapporti tra i genitori si sono incrinati, soprattutto nel momento in cui il padre ha scelto di trasferirsi a Reggio Calabria per motivi lavorativi;
tale sopravvenienza ha dato adito a una accesa conflittualità nella gestione della responsabilità genitoriale condivisa e nell'attuazione della bigenitorialità. Evidentemente, del resto, il trasferimento del padre non solo è stato fonte di contrasti e discussioni tra e , ma soprattutto ha determinato la necessità CP_1 Parte_1
di rivedere gli spazi di con ciascun genitore. Per_1
Nondimeno, superate le prime accuse e recriminazioni, anche nel contesto del presente giudizio, le parti hanno dimostrato di saper collaborare e raggiungere accordi, quantomeno temporanei, nel primario interesse di a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Per_1
Ebbene, all'esito del giudizio, il Tribunale reputa di poter confermare l'affidamento condiviso di
(nato il [...]) a entrambi i genitori come statuito nella sentenza n. 04/2024, tanto Per_1
più che, allo stato, i rapporti familiari paiono rasserenati a fronte del trasferimento della stessa
[...]
a Reggio Calabria. CP_1
Come già statuito, il minore resterà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere benché la sua residenza non sia più nella città di Cremona, bensì a Reggio Calabria.
Parimenti, i genitori, a prescindere dalla collocazione geografica, sono in grado di trascorrere con i tempi già individuati e stabiliti dal Tribunale con la sentenza n. 04/2024, emessa in Per_1
accoglimento delle stesse richieste congiunte delle parti. La conferma delle statuizioni vigenti, sulla base delle allegazioni delle parti, appare la decisione più tutelante per il minore, tenuto conto delle sue esigenze di stabilità e continuità, da salvaguardare in modo pregnante in questo momento, stante il recente trasferimento in altro contesto abitativo. Dunque, non rinvenendosi motivi specifici per modificare le radicate consuetudini di vita di , a tutela del suo sereno percorso di crescita, Per_1
la richiesta del padre deve essere rigettata.
In tale quadro di riferimento, osserva in ogni caso il Collegio che le modifiche richieste dal padre appaiono di poco momento (egli si limita a chiedere, di fatto, solo un pernottamento ulteriore durante il weekend di sua spettanza); preme dunque precisare che, ferme le statuizioni del Tribunale, sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa.
*
I profili economici
Osserva in punto il Collegio che, come tutte le pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo, i provvedimenti relativi alle modalità di contribuzione da parte di ciascun genitore al mantenimento dei figli sono sottoposti alla regola “rebus sic stantibus”, nel senso che sono modificabili quando si verifica un fatto nuovo che altera la situazione di fatto presa in esame dal Giudice al momento della emissione del provvedimento. Più in dettaglio, per quanto qui interessa, l'assegno di mantenimento per i figli può essere modificato nel caso in cui mutino le esigenze dei figli stessi ovvero cambino le condizioni economiche dei genitori.
Dando applicazione ai richiamati principi nel caso di specie, la domanda di Parte_1
non può essere accolta.
Innanzitutto, preme rilevare che non sono state provati né finanche allegati fatti che riguardino il figlio che persuadano della contrazione delle sue esigenze economiche dopo circa un anno Per_1
dalla emissione della sentenza n. 04/2024, oggetto dell'odierno procedimento di modifica.
Ciò posto, quanto alla condizione economica dei genitori si osserva quanto segue.
non ha in alcun modo provato una reale contrazione della propria capacità Parte_1
economica rispetto a quella esistente al momento della pronuncia della sentenza n. 04/2024. Difatti, egli ha semplicemente esposto che, benchè assunto a tempo indeterminato a Cremona, ha deciso di trasferirsi a Reggio Calabria per motivi lavorativi;
egli ha aggiunto di essere rimasto per un breve periodo in aspettativa fino a quando ha reperito una occupazione con “uno stipendio minimo” (cfr verbale dell'udienza del 5/12/2024).
Orbene, premesso che il quadro offerto non pare fotografare con compiutezza l'effettiva situazione del ricorrente, risultando quantomeno improbabile che egli abbia abbandonato una occupazione stabile, presumibilmente inseguendo una aspettativa professionale migliore, e abbia finito per percepire uno stipendio inferiore, pare in ogni caso sufficiente evidenziare in questa sede che nulla è stato provato o documentato in relazione alla sua concreta e attuale capacità patrimoniale. Il ricorrente, infatti, non ha prodotto alcun contratto di lavoro, dichiarazione fiscale o altro documento idoneo a rappresentare la propria attuale condizione lavorativa e reddituale, anche in spregio anche alla prescrizione ex art. 473 bis.12 c.p.c.
Peraltro, fermo quanto sopra, preme comunque precisare che, in ogni caso, il provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento presuppone non solo un mutamento rilevante della situazione personale ed economica dei genitori, ma anche la sua idoneità a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass. 18608/2021).
Ebbene, nulla è stato documentato né, tantomeno, allegato.
Infine resta da osservare che non assume alcun rilievo la circostanza che il padre abbia rinunciato alla quota di sua spettanza dell'assegno unico in favore della madre, trattandosi di impegno già assunto nell'ambito del precedente giudizio concluso con sentenza n. 04/2024 e che, come tale, già valutato ai fini delle statuizioni ivi contenute. Tale aspetto, di conseguenza, resta irrilevante in sede di modifica.
Dunque, considerati tutti questi elementi, ribadito che il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza del presupposto per la revisione delle condizioni di cui alla sentenza n. 04/2024, invariati i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, la domanda deve essere rigettata. Per_1
* le spese di lite
In applicazione del principio di causalità, considerata la condotta anche processuale delle parti, tenuto conto delle sopravvenienze che inizialmente hanno determinato la necessità di radicare un giudizio di revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto conto dell'evoluzione della situazione fattuale, valorizzati gli accordi temporanei raggiunti dalle parti in corso di causa, le spese devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione così statuisce:
1. RIGETTA la domanda di modifica del diritto di visita paterno, e, per l'effetto,
2. CONFERMA le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla sentenza del
Tribunale di Cremona n. 04/2024 pubblicata il 03/01/2024, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse della prole;
3. RIGETTA la domanda di modifica del contributo al mantenimento della prole, per le ragioni indicate in espositiva;
4. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato