Sentenza 20 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2025
Decreto collegiale 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2025REG.PROV.COLL.
N. 04376/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4376 del 2024, proposto da
RL EC, IA IS NA, NA CA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Ferdinando Emilio Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.05527/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. del Lazio – notificato in data 19/10/2023 - gli odierni appellanti rappresentavano che:
- con sentenza n. 25077/2013, depositata il 7/11/2013 ed emessa in materia di equa riparazione ex Legge n. 89/2001, la Corte di Cassazione, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento “in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 1.187,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo”;
- in data 29/11/2018, erano state quindi inviate, da parte degli stessi istanti, le rispettive tre dichiarazioni ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 (così come previsto dall’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001), rimaste tuttavia senza alcun esito.
I ricorrenti chiedevano, pertanto, che il Tribunale Amministrativo adito ordinasse al Ministero della Giustizia di procedere al pagamento, in loro favore, dei rispettivi importi spettanti, nominando contestualmente un Commissario ad acta perché potesse provvedere, in via sostitutiva, nel caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione, vinte le spese.
1.2. Con la sentenza n. 5527 del 20 marzo 2024 il TAR per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso con la seguente motivazione: “non v’è prova, in atti, neppure dell’avvenuto passaggio in giudicato del decreto azionato, requisito indispensabile per l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a.” .
1.3. Avverso tale sentenza gli interessati hanno proposto appello, deducendo i vizi di violazione di legge sub artt. 112, c.p.a., artt. 324 e 391 bis c.p.c., lamentando che il giudice di prime cure avrebbe travisato il contenuto del ricorso e del titolo giudiziario posto in esecuzione. In particolare avrebbe erroneamente ritenuto:
- che gli istanti avessero “chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso ex L. n. 89 del 2001 ( c.d. ‘ Legge Pinto ‘ ), dalla Corte di Appello di Roma” con cui “detta Corte ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore della somma per ciascuno di essi ivi contemplata” ;
- che non sarebbe stata data prova, dai medesimi istanti, dell’ “avvenuto passaggio in giudicato “ del decreto della Corte di Appello di Roma, che avrebbe riconosciuto loro una somma a titolo di equa riparazione, e che sarebbe stato quindi da loro azionato.
Chiedono pertanto la riforma della sentenza, la nomina di un commissario ad acta, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
1.4. Nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 la causa è stata tratta in decisione.
2. L’appello è fondato.
2.1. Dalla disamina dell’atto di appello e degli atti prodotti nel fascicolo di primo grado si evince:
- che ha errato il giudice di prime cure a ritenere che ad essere azionato fosse un Decreto ex Legge n. 89/2001 emesso dalla Corte di Appello di Roma; in realtà i ricorrenti avevano impugnato per Cassazione il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 326 depositato il 5 aprile 2012 che, tuttavia, non costituisce il titolo azionato, avendo quella Corte di Appello dichiarato la domanda inammissibile;
- che il titolo azionato con il ricorso in ottemperanza è in realtà proprio la sentenza della Corte di Cassazione n. 25077/2013 del 7/11/2013 – prodotta in atti - che, in riforma del decreto della Corte di Appello di Perugia, ha riconosciuto il diritto all’equo indennizzo ex lege 89/2001 in favore degli istanti, liquidato in Euro 1.187,50 per ciascuno, oltre interessi;
- che detta somma a tutt’oggi non è stata pagata ai ricorrenti dall’Amministrazione della Giustizia, nonostante l’invio, già nel novembre 2018, delle relative dichiarazioni, prescritte dall’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001;
- che la sentenza della Corte di Cassazione passa in giudicato nel momento stesso in cui viene pubblicata: né, del resto, l’Amministrazione che si è costituita in primo grado con memoria di mero stile e che non si costituita in appello, ha dedotto la eventuale pendenza di un giudizio di revocazione della decisione della Corte di Cassazione n. 25077/2013 da ottemperare.
2.2. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l’accoglimento del presente ricorso, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25077/2013 del 7/11/2013 entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica della presente sentenza.
2.3. In caso di mancata esecuzione, entro il temine assegnato, vi provvederà un commissario ad acta, individuato sin da ora nel Prefetto di Roma o suo delegato, la cui nomina avverrà automaticamente, allo scadere del suddetto termine.
2.4. Ne discende conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento della domanda di ottemperanza, con l’ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento della somma indicata nella sentenza di cui in premessa.
2.5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e ordina al Ministero della Giustizia di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente delle somme di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25077/2013 del 7/11/2013.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in favore dei ricorrenti, in complessivi € 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO