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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1688/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to Mariarosaria Costanzo, con il quale elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in oppisizione
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaella Crispino, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti
NONCHÉ in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti in opposizione
OGGETTO: opposizione a pignoramento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato – a seguito di ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva promossa sulla base del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R.
1 602/1973 e concedeva termine fino al 09.02.2024 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito - ha proposto opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R.
29.09.1973 n. 602, non notificatogli dall' e di cui veniva a Controparte_1
conoscenza in via informale dal terzo pignorato Controparte_3
avente a oggetto, tra gli altri crediti, i seguenti avvisi di
[...]
addebito relativi a contributi IVS, Gestione commercianti:
1) n. 371 2016 0022146169 000, presunta data di notifica 08/01/2017, per contributi
IVS anno 2011 oltre sanzioni, per € 24.928,00;
2) n. 371 2017 0005793823 000, presunta data di notifica 08/10/2017, per contributi
IVS anno 2016 oltre sanzioni, per € 5.478,47;
3) n. 371 2018 0021527883 000, presunta data di notifica 21/03/2019, per contributi
IVS 2014 oltre sanzioni, per € 9.095,10.
Nello specifico, ha dedotto l'illegittimità dell'atto di pignoramento per omessa notifica dello stesso al debitore, nonché per omessa indicazione del credito, del suo ammontare, delle cartelle su cui si fonda l'esecuzione, del precetto e del titolo esecutivo. Ha eccepito, inoltre, la prescrizione della pretesa contributiva di cui ai predetti avvisi, non avendone mai ricevuto la notifica, nonché la decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità del pignoramento in quanto non fondato su valido titolo esecutivo, mai validamente notificato al ricorrente, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria degli enti convenuti. Il tutto con vittoria di spese.
Si sono costituiti e , i quali hanno impugnato e contestato CP_2 Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto e hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, esperita l'istruttoria orale, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'8.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
L'art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - come novellato dall'art. 2, comma sesto, del D.L. 3 ottobre 2006 n.262, conv. in legge 24 novembre 2006 n. 286, rubricato
“pignoramento dei crediti verso terzi”, dispone che: “
1. Salvo che per i crediti
2 pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto
e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. […]
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
72, comma 2”.
Ciò posto, va rilevata in primo luogo la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, iscritto entro il termine del 09.02.2024 assegnato dal Tribunale di Napoli Nord, sez. esecuzioni e fallimenti, con ordinanza del 07.12.2023 (n. 3592/2023 R.G.Esec.).
Venendo ai motivi di doglianza espressi in ricorso, si osserva quanto segue.
Circa l'omessa notifica del pignoramento, si ribadisce quanto già osservato sul punto dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito come dall'esame degli atti della procedura risulti che la notificazione del pignoramento sia stata eseguita, risultando il debitore esecutato “trasferito”, e come il vizio di invalidità del procedimento notificatorio non possa, in ogni caso, essere inquadrato nell'ambito della categoria giuridica della “inesistenza”, con la conseguenza che, in ossequio all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la dedotta invalidità (e non inesistenza) della notificazione dell'atto di pignoramento, se pure sussistente, deve reputarsi sanata in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo il ricorrente proposto tempestivamente opposizione ed avendo esplicato le proprie difese nel merito (Corte di Cassazione, sentenza n. 24527 del 2008; sentenza n.
5906 del 2006; sentenza n. 5213 del 1998; sentenza n. 3072 del 1998). Quanto alle contestazioni circa l'omessa indicazione nell'atto di pignoramento degli elementi sopra indicati, stante la conformità dell'atto di pignoramento notificato ai modelli normativi ed alla luce della particolarità del procedimento di cui all'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, il giudice dell'esecuzione ha condivisibilmente sottolineato come non rilevi il richiamo, operato dall'opponente, alla disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. Ed invero, la procedura semplificata disciplinata dall'art. 72 cit., caratterizzata dal peculiare contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi - recante, in luogo della citazione di cui
3 all'art. 543, comma 2, n. 4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario le somme dovute al debitore fino alla concorrenza del credito per cui si procede - è destinata, nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione, a completarsi con il pagamento al concessionario nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica (lett.
a), oppure alle rispettive scadenze, per le restanti somme (lett. b).
Venendo alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa contributiva di cui agli avvisi sopra indicati, contenuti nell'atto di pignoramento, si osserva quanto segue.
Assume rilievo dirimente la circostanza che l' ha fornito prova della regolare CP_2
notifica degli avvisi indicati nell'atto opposto, nelle date indicate, e segnatamente:
l'avviso n. 371 2016 0022146169 000 risulta notificato via pec in data 08.01.2017 (cfr. ricevuta di consegna in atti); l'avviso n. 371 2017 0005793823 000 risulta notificato nelle medesime modalità in data 08.10.2017 (cfr. ricevuta di consegna in atti); l'avviso n. 371 2018 0021527883 000 risulta notificato per compiuta giacenza il 21.03.2019 (cfr. avvisi di addebito e cartoline in atti).
Quanto alle notifiche effettuate a mezzo pec, non possono assumere rilievo le contestazioni svolte dalla parte ricorrente nelle note circa l'omessa “certificazione di conformità”.
Ed infatti, la notifica nel caso di specie è stata effettuata e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26, DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR n.
68/2005, il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore.
L'art. 6 del citato DPR precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge.
4 Peraltro, l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È, infatti, il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia,
e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica, per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m. Infatti il carattere immodificabile del p7m riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m, difatti, gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile, mentre diverso è il caso della notifica della cartella di pagamento, essendo questa un atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame.
In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., n. 3805 del 2018; Cass., n. 6518 del
2017; Cass., n. 7665 del 2016).
Nel caso di specie, le contestazioni svolte dal ricorrente sul punto appaiono del tutto generiche, non avendo lo stesso contestato la titolarità dell'indirizzo pec cui gli avvisi risultano notificati, ed essendosi limitato a utilizzare una sintetica clausola di stile non suffragata da alcuna circostanza di fatto.
Quanto alla notifica effettuata a mezzo raccomandata a/r, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
5 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez.
VI , 12/11/2018 , n. 28872). Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI,
10/04/2019, n. 10037). Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha proposto querela di falso e ha del tutto genericamente contestato la conformità della copia dei documenti all'originale.
Sul punto, giova osservare che, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione - condiviso dalla scrivente - in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di
6 scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta.
Nello specifico, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia sotto un determinato profilo, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente,
Cass. n. 14416/13).
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n.
11269/04 e n. 9439/10).
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha svolto alcuna censura circa gli specifici profili di difformità delle copie prodotte agli originali, avendo posto in essere un disconoscimento del tutto generico.
Ne discende l'inammissibilità di tutte le censure inerente i vizi formali relativi all'iscrizione a ruolo (tra cui l'eccezione di decadenza ex art. 25, D.P.R. 602/73), in quanto proposte oltre il termine di 20 gg dalla notifica degli avvisi ex art. 617 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle censure inerenti il merito della pretesa contributiva, in quanto proposti oltre il termine di 40 gg dalla notifica stessa, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, tra i quali si annovera senz'altro la prescrizione della pretesa contributiva.
Né parte ricorrente ha in ricorso eccepito in via specifica la prescrizione della pretesa contributiva successiva all'eventuale provata notifica degli avvisi di cui all'atto di pignoramento.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione
7 della natura e del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Pone a carico di parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3.291,00 in favore di ciascuno dei resistenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 09.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Rosa Pacelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1688/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to Mariarosaria Costanzo, con il quale elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in oppisizione
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaella Crispino, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti
NONCHÉ in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
Resistenti in opposizione
OGGETTO: opposizione a pignoramento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato – a seguito di ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva promossa sulla base del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R.
1 602/1973 e concedeva termine fino al 09.02.2024 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito - ha proposto opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi degli artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R.
29.09.1973 n. 602, non notificatogli dall' e di cui veniva a Controparte_1
conoscenza in via informale dal terzo pignorato Controparte_3
avente a oggetto, tra gli altri crediti, i seguenti avvisi di
[...]
addebito relativi a contributi IVS, Gestione commercianti:
1) n. 371 2016 0022146169 000, presunta data di notifica 08/01/2017, per contributi
IVS anno 2011 oltre sanzioni, per € 24.928,00;
2) n. 371 2017 0005793823 000, presunta data di notifica 08/10/2017, per contributi
IVS anno 2016 oltre sanzioni, per € 5.478,47;
3) n. 371 2018 0021527883 000, presunta data di notifica 21/03/2019, per contributi
IVS 2014 oltre sanzioni, per € 9.095,10.
Nello specifico, ha dedotto l'illegittimità dell'atto di pignoramento per omessa notifica dello stesso al debitore, nonché per omessa indicazione del credito, del suo ammontare, delle cartelle su cui si fonda l'esecuzione, del precetto e del titolo esecutivo. Ha eccepito, inoltre, la prescrizione della pretesa contributiva di cui ai predetti avvisi, non avendone mai ricevuto la notifica, nonché la decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/1973.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità del pignoramento in quanto non fondato su valido titolo esecutivo, mai validamente notificato al ricorrente, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria degli enti convenuti. Il tutto con vittoria di spese.
Si sono costituiti e , i quali hanno impugnato e contestato CP_2 Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto e hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, esperita l'istruttoria orale, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'8.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
L'art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - come novellato dall'art. 2, comma sesto, del D.L. 3 ottobre 2006 n.262, conv. in legge 24 novembre 2006 n. 286, rubricato
“pignoramento dei crediti verso terzi”, dispone che: “
1. Salvo che per i crediti
2 pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto
e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. […]
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
72, comma 2”.
Ciò posto, va rilevata in primo luogo la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, iscritto entro il termine del 09.02.2024 assegnato dal Tribunale di Napoli Nord, sez. esecuzioni e fallimenti, con ordinanza del 07.12.2023 (n. 3592/2023 R.G.Esec.).
Venendo ai motivi di doglianza espressi in ricorso, si osserva quanto segue.
Circa l'omessa notifica del pignoramento, si ribadisce quanto già osservato sul punto dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito come dall'esame degli atti della procedura risulti che la notificazione del pignoramento sia stata eseguita, risultando il debitore esecutato “trasferito”, e come il vizio di invalidità del procedimento notificatorio non possa, in ogni caso, essere inquadrato nell'ambito della categoria giuridica della “inesistenza”, con la conseguenza che, in ossequio all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la dedotta invalidità (e non inesistenza) della notificazione dell'atto di pignoramento, se pure sussistente, deve reputarsi sanata in virtù del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., avendo il ricorrente proposto tempestivamente opposizione ed avendo esplicato le proprie difese nel merito (Corte di Cassazione, sentenza n. 24527 del 2008; sentenza n.
5906 del 2006; sentenza n. 5213 del 1998; sentenza n. 3072 del 1998). Quanto alle contestazioni circa l'omessa indicazione nell'atto di pignoramento degli elementi sopra indicati, stante la conformità dell'atto di pignoramento notificato ai modelli normativi ed alla luce della particolarità del procedimento di cui all'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, il giudice dell'esecuzione ha condivisibilmente sottolineato come non rilevi il richiamo, operato dall'opponente, alla disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. Ed invero, la procedura semplificata disciplinata dall'art. 72 cit., caratterizzata dal peculiare contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi - recante, in luogo della citazione di cui
3 all'art. 543, comma 2, n. 4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario le somme dovute al debitore fino alla concorrenza del credito per cui si procede - è destinata, nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione, a completarsi con il pagamento al concessionario nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica (lett.
a), oppure alle rispettive scadenze, per le restanti somme (lett. b).
Venendo alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa contributiva di cui agli avvisi sopra indicati, contenuti nell'atto di pignoramento, si osserva quanto segue.
Assume rilievo dirimente la circostanza che l' ha fornito prova della regolare CP_2
notifica degli avvisi indicati nell'atto opposto, nelle date indicate, e segnatamente:
l'avviso n. 371 2016 0022146169 000 risulta notificato via pec in data 08.01.2017 (cfr. ricevuta di consegna in atti); l'avviso n. 371 2017 0005793823 000 risulta notificato nelle medesime modalità in data 08.10.2017 (cfr. ricevuta di consegna in atti); l'avviso n. 371 2018 0021527883 000 risulta notificato per compiuta giacenza il 21.03.2019 (cfr. avvisi di addebito e cartoline in atti).
Quanto alle notifiche effettuate a mezzo pec, non possono assumere rilievo le contestazioni svolte dalla parte ricorrente nelle note circa l'omessa “certificazione di conformità”.
Ed infatti, la notifica nel caso di specie è stata effettuata e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26, DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR n.
68/2005, il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore.
L'art. 6 del citato DPR precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge.
4 Peraltro, l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È, infatti, il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia,
e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica, per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m. Infatti il carattere immodificabile del p7m riguarda la diversa e specifica ipotesi di disciplina della procedura di notificazione degli atti giudiziari, che prevedono la necessità della firma digitale. Il formato p7m, difatti, gestisce l'algoritmo che presiede alla firma e che rende l'atto informatico unico e immodificabile, mentre diverso è il caso della notifica della cartella di pagamento, essendo questa un atto che deriva dagli estratti di ruolo e che non necessita di alcuna firma in calce, ma solo dei dati ed elementi stabiliti dalla norma, tutti presenti nel caso in esame.
In altri termini non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi per tutte Cass., n. 3805 del 2018; Cass., n. 6518 del
2017; Cass., n. 7665 del 2016).
Nel caso di specie, le contestazioni svolte dal ricorrente sul punto appaiono del tutto generiche, non avendo lo stesso contestato la titolarità dell'indirizzo pec cui gli avvisi risultano notificati, ed essendosi limitato a utilizzare una sintetica clausola di stile non suffragata da alcuna circostanza di fatto.
Quanto alla notifica effettuata a mezzo raccomandata a/r, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
5 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez.
VI , 12/11/2018 , n. 28872). Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI,
10/04/2019, n. 10037). Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha proposto querela di falso e ha del tutto genericamente contestato la conformità della copia dei documenti all'originale.
Sul punto, giova osservare che, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione - condiviso dalla scrivente - in base all'art. 2719 c.c. le copie fotografiche di
6 scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta.
Nello specifico, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia sotto un determinato profilo, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente,
Cass. n. 14416/13).
Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06, nonché, tra le altre, Cass. n.
11269/04 e n. 9439/10).
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha svolto alcuna censura circa gli specifici profili di difformità delle copie prodotte agli originali, avendo posto in essere un disconoscimento del tutto generico.
Ne discende l'inammissibilità di tutte le censure inerente i vizi formali relativi all'iscrizione a ruolo (tra cui l'eccezione di decadenza ex art. 25, D.P.R. 602/73), in quanto proposte oltre il termine di 20 gg dalla notifica degli avvisi ex art. 617 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle censure inerenti il merito della pretesa contributiva, in quanto proposti oltre il termine di 40 gg dalla notifica stessa, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, tra i quali si annovera senz'altro la prescrizione della pretesa contributiva.
Né parte ricorrente ha in ricorso eccepito in via specifica la prescrizione della pretesa contributiva successiva all'eventuale provata notifica degli avvisi di cui all'atto di pignoramento.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione
7 della natura e del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Pone a carico di parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3.291,00 in favore di ciascuno dei resistenti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 09.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Rosa Pacelli
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