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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5884 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 3945/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 23.4.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra in persona del LR (c.f con sede in Marino via Parte_1 P.IVA_1 dell'Artigianato n.6 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Luca De Paolis (cf ) el. Dom. presso lo studio del difensore in Velletri C.F._1 via Mammucari 137/A, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec appellante Email_1
e
n. Roma il 26/11/1987 (cf. ) Controparte_1 C.F._2 in proprio e n.q. di titolare della ditta individuale Controparte_2 con sede in Lanuvio via Gramsci n. 175 (p.Iva ,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Menichelli (cf C.F._3 giusta procura in atti, el. Dom. presso lo studio del difensore in Nemi via degli Ulivi 5 con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec fax 069398058 appellato Email_2
Avverso Sentenza del Tribunale di Velletri n. 1971/2019
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1 Conclusioni: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in proprio e n.q di titolare della ditta individuale Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1161/2013 del CP_2
Tribunale di Velletri, contestando la richiesta di pagamento della di € Parte_1
11.924,00 portata dalla fattura n. 11/2011 per saldo lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, arredamento, condizionamento e lavori extra di cui a due missive dell'aprile 2012, presso l'immobile commerciale denominato sito CP_2 in Lanuvio via Gramsci 175, deducendo plurime contestazioni in ordine ad inadempimenti della nell'esecuzione dei lavori compreso un ritardo Parte_1 ulteriore rispetto ai 35 giorni previsti, precedentemente contestati per iscritto. Parte opponente provava documentalmente di aver corrisposto in varie tranches alla l'importo di € 36.900,00 a fronte di una offerta di 30.800,00 oltre ad aver Parte_1 dimostrato di aver pagato direttamente i lavori dell'impianto elettrico per € 2.800,00, eccependo la mancanza di prova dell'esecuzione di lavori extra. Si costituiva in giudizio l' opposta contestando l'opposizione chiedendone il rigetto in quanto infondata. Dopo aver rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, il Tribunale disponeva CTU. Con sentenza n. 1971/2019 il Tribunale di Velletri ha accolto parzialmente l'opposizione con condanna dell'opposta alle spese di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendone la Parte_1 riforma con richiesta di condanna della controparte alle spese del doppio grado. Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado formulando altresì appello incidentale e condanna dell'appellante alle spese. All'udienza del 23/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante principale lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 190 cpc. Il motivo è fondato. Emerge dagli atti che all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 12/7/2019, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc decorrenti dal 1/9/2019. Conseguentemente il termine per il deposito delle repliche sarebbe scaduto il giorno 20/11/2019, mentre la sentenza risulta depositata il 6/11/2019 e pubblicata il 14/11/2019, quindi anteriormente alla scadenza del termine di cui all'art. 190 cpc. Orbene, il deposito della sentenza prima della scadenza dei termini previsti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche dall'art. 190 cpc, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e la parte nel cui interesse è stabilito il termine a difesa non deve allegare alcunchè, né provare la sussistenza di un pregiudizio conseguente alla violazione del termine, in quanto le norme che prevedono il deposito di scritti difensivi attengono ai principii fondamentali regolatori
2 del giusto processo, con la conseguenza che la violazione di tali principii determina la nullità della sentenza senza necessità di una testuale previsione della nullità, (Cass. SS.UU sent. n. 36596/2021), ciò non comportando, comunque, la remissione degli atti al primo giudice limitata soltanto alle ipotesi previste dall'art. 354 cpc. Alla luce di quanto sopra deve dichiararsi la nullità della impugnata sentenza n. 1971/2019 del Tribunale di Velletri. Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta una errata valutazione in relazione alla sussistenza di lavori extra preventivo eseguiti dalla società Parte_1
In proposito la CTU espletata in primo grado, da ritenersi priva di incongruenze e di vizi logici che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal CTP, ha accertato che i lavori effettuati presentano delle divergenze rispetto a quelli preventivati e, in particolare:
-le opere in cartongesso realizzate sono risultate mq 72,64 a fronte di 80 mq preventivati
-la vetrina a finestra ha uno sviluppo di mq 8,45 a fronte di 11 mq preventivati
-i punti luce realizzate sono 76 a fronte dei 50 preventivati per un costo stimato di € 2.105,22
-il soppalco risulta di mq 7,81 a fronte di 9 mq preventivati. Inoltre ha rilevato il CTU che:
-nell'accatastamento post-operam non è riportato il soppalco, difformità per la cui sanatoria sono stati stimati costi in € 1.662,00
-l'impianto elettrico non era conforme
-il bagno disabili presenta promiscuità impianto nella scatola e mancanza del segnalatore acustico inconvenienti la cui eliminazione comporta costi stimati in € 339,02
-il rilevatore di movimento non era funzionante ciò comportando costi di ripristino stimati in € 149,27
-necessità di eseguire la protezione da contatto dei neon posti sopra le velette comportante un costo stimato di € 457,93
-necessità di adeguamento del quadro alla norma CEI 64/08 con nuovo cablaggio e sostituzione quadri per un costo stimato di € 905,74. Per quanto concerne i lavori in variante è stata riscontrata la realizzazione del lavoro di isolamento acustico soffitto con lana di roccia (€ 364,61), mentre le opere extra rispetto a quelle del preventivo sono costituite di 26 punti luce in più per € 2.105,22, la chiusura della parte bassa del cartongesso (€ 652,74), la pedana di accesso disabili (€ 220,00), la fornitura e posa in opera delle pareti in legno cucina (€ 600,00), lavori di falegnameria, impianto estrazione bagno (€ 484,50), pulizia e verniciatura serrande e palo insegna grata finestra (€ 1.617,94), fioriere (€ 855,14), mensole e imbotti e mobile vetrina (€ 1.980,00), fornitura e posa in opera di guscio a norma per locale preparazioni (€ 150,00), lavoro esterno e assistenza muraria e punto acqua (€ 326,37), rivestimento interno serranda (€ 200,00), lavorazione verso muro alimentari (€ 320,05). La CTU ha quindi stimato il valore delle opere realizzate in € 38.215,78 a fronte di lavori preventivati per € 28.145,51. Parte appellata nel giudizio di primo grado ha prodotto prova del pagamento per un importo complessivo di € 36.900,00 oltre ad aver dimostrato documentalmente di
3 aver pagato direttamente i lavori dell'impianto elettrico e certificazione dello stesso all'elettricista er € 5.027,50, avendo quindi sostenuto costi per complessivi Per_1
€ 41.927,51. Ora, detraendo dal totale di quanto corrisposto dall'appellato alla società ed i costi sostenuti direttamente per l'impianto elettrico, nel quale rientrano i costi della scatola bagno disabili, rilevatore di movimento, protezione da contatto neon e adeguamento del quadro alla norma CEI, residuerebbe una differenza tra quanto pagato dall'appellato (€ 36.900,00) ed il valore dei lavori effettuati (€ 38.215,78) di € 1.315,78 a credito della appellante. Si deve però tener conto, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, del danno derivante dalle difformità del soppalco il costo per la cui sanatoria è stato stimato dalla CTU in € 1.662,00, nonché, in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, della riduzione del prezzo per i vizi dell'impianto elettrico stimati dalla CTU nella misura di € 1.851,96, circostanze dalle quali emerge che l'appellata ha maturato un credito per somme pagate in più pari ad € 2.198,18 al cui rimborso la società appellante deve essere condannata in parziale accoglimento del primo motivo di appello incidentale. Va infine esaminato il secondo motivo di appello incidentale con il quale viene formulata domanda risarcitoria per € 2.100,00 a titolo di danno da ritardo nell'esecuzione dei lavori per 66 giorni nei quali l'appellante incidentale asserisce che il locale Wunderbar non ha potuto lavorare essendo rimasto chiuso. In proposito l'appellante incidentale rileva che i lavori sono iniziati il 15/11/2010 e sono terminati il 22/1/ 2011 affermando che l'impresa appellante si sarebbe impegnata a terminare i lavori entro 35 giorni, quindi in data 20/12/2010. Il motivo è infondato. Rileva in proposito la Corte che dalla documentazione prodotta in atti non emerge da nessuna parte che la si fosse impegnata a terminare i lavori entro 35 Parte_1 giorni e, pertanto, non vi è prova alcuna del ritardo nell'esecuzione dei lavori che sarebbe potuto essere produttivo dei presunti danni lamentati dall'appellante incidentale. Peraltro si osserva che è erronea anche la quantificazione del ritardo in 66 giorni operata dall'appellante incidentale atteso che, a tutto voler concedere, l'eventuale ritardo del quale, si ribadisce, non è fornita prova, sarebbe di soli 33 giorni dal 20/12/2010 al 22/1/2011 data di effettivo termine dei lavori. Dal parziale accoglimento del primo motivo di impugnazione e del parziale accoglimento dell'appello incidentale, discende come logica conseguenza l'infondatezza del quinto motivo di appello incidentale inerente la domanda di condanna dell'appellante ex art.96 cpc. Conclusivamente l'appello proposto da deve essere parzialmente Parte_1 accolto in ordine all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, mentre deve essere parzialmente rigettato in quanto infondata la pretesa fatta valere in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In considerazione della nullità della sentenza di primo grado e della parziale soccombenza reciproca, ritiene la Corte che sussistano motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Velletri n. 1979 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1161/2013 del Tribunale di Velletri: a)in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara la nullità della sentenza impugnata b)in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna l'appellante Parte_1 al rimborso in favore dell'appellato dell'importo di € 2.198,18 oltre interessi ex d.lgs
[...]
n. 231/2002 dalla domanda all'effettivo soddisfo;
c)rigetta per il resto l'appello principale e l'appello incidentale;
d)compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Roma, li 7 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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