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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4796/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Filippis n. 26 Parte_1
presso lo Studio Legale , rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Vincenzo Controparte_1
Ponte - ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_2
e EL CA - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Santo Stefano n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alberto Pizzoferrato che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: omissione contributiva, adeguamento pensione, risarcimento danno, rendita.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Venga determinato il rateo di pensione che il
ricorrente ha diritto di percepire sulla scorta di CTU che si chiede di disporre, comunque
1 tenendo conto dei dati emergenti dalla CTP allegata dal ricorrente, ordinando all' di CP_2
rettificare l'importo attualmente in pagamento e corrispondere le differenze maturate sui
ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Venga determinato il danno
pensionistico subito da ricorrente, ai sensi dell'art. 2116, 2° comma, c.c., sulla scorta di
CTU che si chiede di disporre, comunque tenendo conto dei dati emergenti dalla CTP
allegata dal ricorrente, condannando il Comune di in persona del Controparte_3
Sindaco pro-tempore, al pagamento della somma che verrà determinata a tale titolo, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
3) In subordine, venga determinato l'importo della
riserva matematica per consentire al ricorrente di fruire della rendita ex art. 13 l. 1338/1962
sulla scorta di CTU che si chiede di disporre, comunque tenendo conto dei dati emergenti
dalla CTP allegata dal ricorrente, condannando il di in CP_3 Controparte_3
persona del Sindaco pro-tempore, a versare la corrispondente somma all' al fine di CP_2
costituire la predetta rendita. Con vittoria delle spese giudiziali …”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare i capi di domanda di cui alle conclusioni rassegnate ai
nn. 1 e 3 del ricorso introduttivo, per i motivi tutti evidenziati. In via subordinata, in ipotesi
di riconosciuta fondatezza - anche solo parziale - delle ulteriori pretese veicolate in ricorso,
vorrà il Tribunale porre ogni eventuale onere di soccombenza ad esclusivo carico del
con conseguente esclusione di ogni tenutezza e/o Controparte_3
CP_ legittimazione in capo all' Con vittoria di spese e compensi di giudizio…”.
Conclusioni del “… In via preliminare, - previo accertamento Controparte_3
della mancata prescrizione del diritto di controparte al versamento dei supposti omessi
versamenti contributivi correlati al presunto inadempimento della Sentenza n. 23/2008
emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, respingere le domande tutte proposte dal
ricorrente per carenza dei presupposti costitutivi e/o per carenza della relativa allegazione
e/o prova. Nel merito - in via principale: rigettare tutte le domande, di qualsiasi natura e
specie, proposte dall'Ing. nei confronti del Parte_1 Controparte_4
[..
[...] in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni
[...]
esposte nel presente atto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
codesto Giudice dovesse accogliere le domande avversarie, si chiede di ridurre
convenientemente, ai sensi dell'art. 1227 c.c. o in via equitativa, gli importi richiesti da
controparte al per tutti i motivi esposti nel presente atto Controparte_3
difensivo; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre
accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di aver lavorato per il Comune di con incarico di tipo autonomo-professionale dal 24.2.1992 al Controparte_3
21.9.1994; che, con sentenza n. 23 del 7.7.2008, la Corte di Appello-Sezione Lavoro di
Bologna aveva qualificato l'attività prestata come di tipo subordinato, condannando il
Comune di al pagamento di €. 103.772,43 (£. 200.931.448), oltre Controparte_3
interessi e rivalutazione monetaria, per il lavoro subordinato svolto;
che la somma indicata era frutto di conteggio allegato dalla parte ricorrente espressamente richiamato dalla Corte
di Appello-Sezione Lavoro di Bologna;
che, con la sentenza indicata, il Comune di era stato condannato anche al pagamento della contribuzione dovuta Controparte_3
ex lege;
che la sentenza n. 23/2008 era stata confermata con sentenza della Corte di
Cassazione-Sezione Lavoro n. 18130 del 22.10.2012; che il Comune di CP_3
non aveva adempiuto correttamente alla regolarizzazione contributiva;
che, anche a
[...]
seguito di richieste del ricorrente, il Comune aveva affermato di aver versato la contribuzione sulla somma spettante intesa al lordo;
che, in realtà, le somme percepite dal lavoratore andavano considerate calcolate al netto;
che la contribuzione spettava sulle somme dovute al lavoratore calcolate al lordo, sicché vi era stata omissione contributiva da parte del Comune di che era stata proposta domanda di ottemperanza Controparte_3
della sentenza n. 23/2008 della Corte di Appello di Bologna al TAR Emilia Romagna, che
3 aveva affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario;
che, essendo nel frattempo intervenuto il pensionamento del ricorrente, spettava il risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c., pari alla differenza maturata tra quanto percepito e quanto il ricorrente avrebbe percepito se non si fossero verificate le omissioni contributive indicate;
che, in subordine, in considerazione dell'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, il ricorrente aveva diritto alla rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge
1338/1962, pari alla quota di pensione che sarebbe spettata al ricorrente in relazione ai contributi omessi, mediante versamento della corrispondente riserva matematica. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era difetto di legittimazione passiva per i capi della domanda relativi alla responsabilità del datore di lavoro;
che, con riferimento alla domanda subordinata diretta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 1338/1962, occorreva dare dimostrazione dell'interesse ad agire con prova specifica del decremento del trattamento pensionistico conseguente all'affermato inadempimento contributivo;
che, in merito, si eccepiva la prescrizione medio tempore maturata;
che, in relazione a tale domanda, si eccepiva l'improponibilità ed improcedibilità per mancato esperimento dei rimedi amministrativi;
che occorreva la prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva;
che la domanda proposta nei confronti
CP_ dell' per la costituzione della rendita presupponeva la prova da parte del lavoratore dell'impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro;
che l'art. 13 della legge
CP_ 1338/1962 non era applicabile, atteso che non era stata fornita all' dal lavoratore o dal datore di lavoro la documentazione necessaria per la costituzione della rendita;
che la richiesta di risarcimento danno ex art. 2116, comma 2, c.p.c. era diretta unicamente nei confronti del datore di lavoro;
che la richiesta di rettifica dell'importo pensionistico era incompatibile con la richiesta di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.p.c. e con la
4 costituzione della rendita ex art. 13 della legge 1338/1962; che la domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico era comunque improponibile, improcedibile ed inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970; che il diritto era comunque prescritto.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il si è costituito in giudizio contestando le avverse Controparte_3
argomentazioni ed affermando in particolare che aveva dato piena ed integrale attuazione alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 23/2008; che l'importo su cui calcolare la contribuzione dovuta era pari ad €. 93.122,84, atteso che dalla somma al lordo di €.
103.772,43 indicata in sentenza doveva dedursi quanto spettante a titolo di TFR, non
CP_ soggetto a contribuzione;
che aveva versato la contribuzione dovuta all'Inpdap; che l'
di Parma, a seguito delle richieste del ricorrente, aveva chiarito la correttezza dei calcoli effettuati dal cha, ancora, il aveva comunicato al ricorrente tutti i passaggi CP_3 CP_3
amministrativi osservati per l'attuazione della sentenza della Corte di Appello-Sezione
Lavoro di Bologna;
che vi erano stati tre ricorsi per ottemperanza proposti al TAR, non accolti per ragioni di rito, il terzo per difetto di giurisdizione;
che le richieste della parte ricorrente si fondavano sulla prescrizione della contribuzione asseritamente dovuta che in realtà non era sussistente, atteso che i diversi ricorsi proposti al TAR avevano avuto effetti interruttivi del termine prescrizionale;
che non esisteva alcuna omissione contributiva, atteso che il aveva ottemperato a quanto statuito con la sentenza della Corte di Appello di CP_3
Bologna su somma da considerarsi calcolata al lordo, secondo le indicazioni dell'ente previdenziale;
che il ricorrente era tenuto al versamento delle ritenute fiscali sulle somme erogate dal Comune;
che la domanda di aumento del rateo pensionistico era inammissibile ed infondata, anche sul rilievo per cui il ricorrente non aveva dato prova di percepire alcuna pensione;
che la richiesta di risarcimento del danno pensionistico era inammissibile ed infondata anche per l'omessa allegazione e prova della percezione di trattamento pensionistico e, in ogni caso, vi era la responsabilità del ricorrente ex art. 1227 c.c., atteso il
5 numero di anni trascorso prima dell'introduzione del giudizio, oltre che dell'ente previdenziale, atteso che il Comune si era adeguato ai conteggi predisposti dall'Inpdap; che,
parimenti, l'azione di costituzione della rendita ex art. 13 della legge 1338/1962 era inammissibile ed infondata anche sul rilievo per cui la contribuzione non era prescritta e il ricorrente aveva contribuito a cagionare il danno con la sua negligenza, sussistendo anche la responsabilità dell'ente previdenziale, atteso che il Comune si era adeguato ai conteggi predisposti dall'Inpdap; che i conteggi allegati da parte ricorrente erano errati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ed il hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha impostato l'azione esperita fondamentalmente nei termini di corretta esecuzione della sentenza n. 23/2008 della Corte di Appello-Sezione lavoro di Bologna,
anche per i riferimenti all'ottemperanza chiesta inizialmente innanzi al TAR e non accolta per carenza di giurisdizione del Giudice adito.
Il ricorso è fondato principalmente sul rilievo per cui il Comune di aveva CP_3
inteso le somme versate al ricorrente come calcolate al lordo, laddove le somme percepite dal ricorrente andavano considerate al netto.
Ebbene, la Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bologna, per la parte di interesse, ha condannato il al pagamento della complessiva somma di Controparte_3
€. 103.772,43, comprensiva di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed alla regolarizzazione previdenziale sulle somme dovute.
6 Non vi è alcuna indicazione compiuta che le somme siano calcolate al netto, anche nella parte motivazionale, in cui vi è il semplice richiamo alla mancata contestazione dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente.
Né, si aggiunge, la quantificazione al netto è evincibile dal ricorso proposto in primo grado allegato in atti o dalle conclusioni rassegnate in grado di appello e riportate nella sentenza della Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bologna, essendo stata chiesta la condanna del al pagamento della complessiva somma di £. 200.931.448, Controparte_3
comprensiva di TFR.
L'unico riferimento per l'indicazione della somma di €. 103.772,43 come calcolata al netto dovrebbe ricavarsi dai conteggi allegati nelle fasi di merito e, tuttavia, non può accedersi a tale interpretazione per diversi motivi, non superabili.
Si ripete, difatti, che con il ricorso ex art. 414 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di £. 200.931.448 (poi €. 103.772,43), comprensiva di TFR o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta anche in applicazione dell'art. 36 o in via equitativa ex art. 2099 c.c. e di condannare conseguentemente alla regolarizzazione previdenziale sulle somme che risulteranno dovute, sicché, se la somma di €. 103.772,43 va considerata effettivamente al netto, deve affermarsi che la stessa parte ha limitato la domanda alla somma spettante al netto, con conseguente impossibilità del Giudice, ex art. 112 c.p.c., di riconoscere la somma calcolata al lordo, come del resto evincibile dalla stessa considerazione per cui la Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bologna ha recepito i conteggi di parte ricorrente, accogliendo la domanda nei termini in cui era formulata.
Allo stesso modo, la parte ricorrente ha chiesto la regolarizzazione sulle somme che risulteranno dovute, limitando anche in tal caso la sua domanda.
Deve poi rilevarsi che la sentenza della Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bologna n.
203/2008 è passata in giudicato, sicché è inibita ogni valutazione diversa.
7 In merito, in sede di interpretazione della sentenza, non vi è margine di incertezza: la Corte
condanna il al pagamento di €. 103.772,43 ed alla Controparte_3
regolarizzazione contributiva “sulle somme dovute”, sicché il Comune “deve” la somma di
€. 103.772,43 e su tale somma “dovuta” spetta la regolarizzazione previdenziale.
Il riferimento alla regolarizzazione previdenziale ex lege contenuto nella motivazione della sentenza non può condurre a conclusioni diverse, atteso che la Corte richiama semplicemente, in maniera generica, la legge che prevede la regolarizzazione contributiva.
Su tali premesse, la domanda deve dirsi infondata, atteso che non emergono compiute contestazioni e, comunque, elementi di fatto per negare il versamento della contribuzione da parte del sulla somma di €. 103.772,43 (con la detrazione Controparte_3
per TFR, anch'essa non contestata), ribadendosi che la parte ricorrente fonda la domanda su una omissione contributiva - legata alla circostanza per cui la somma di €. 103.772,43 andava considerata al netto e che la contribuzione andava invece calcolata sulle spettanze retributive al lordo - che non può dirsi sussistente.
La domanda deve dunque rigettarsi, restando assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti resistenti.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità delle questioni affrontate debba comportare la compensazione delle stesse nella misura della metà.
Per la restante metà, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate come da dispositivo (in riferimento alla diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti) in favore di ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
8 rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante metà delle spese di lite, che si quantifica in €. 730,00
CP_ per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, in favore dell' ed in €.
1.650,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, in favore del
Controparte_3
Si comunichi
Cosenza, 13.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4796/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Filippis n. 26 Parte_1
presso lo Studio Legale , rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Vincenzo Controparte_1
Ponte - ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_2
e EL CA - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Santo Stefano n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alberto Pizzoferrato che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: omissione contributiva, adeguamento pensione, risarcimento danno, rendita.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Venga determinato il rateo di pensione che il
ricorrente ha diritto di percepire sulla scorta di CTU che si chiede di disporre, comunque
1 tenendo conto dei dati emergenti dalla CTP allegata dal ricorrente, ordinando all' di CP_2
rettificare l'importo attualmente in pagamento e corrispondere le differenze maturate sui
ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Venga determinato il danno
pensionistico subito da ricorrente, ai sensi dell'art. 2116, 2° comma, c.c., sulla scorta di
CTU che si chiede di disporre, comunque tenendo conto dei dati emergenti dalla CTP
allegata dal ricorrente, condannando il Comune di in persona del Controparte_3
Sindaco pro-tempore, al pagamento della somma che verrà determinata a tale titolo, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
3) In subordine, venga determinato l'importo della
riserva matematica per consentire al ricorrente di fruire della rendita ex art. 13 l. 1338/1962
sulla scorta di CTU che si chiede di disporre, comunque tenendo conto dei dati emergenti
dalla CTP allegata dal ricorrente, condannando il di in CP_3 Controparte_3
persona del Sindaco pro-tempore, a versare la corrispondente somma all' al fine di CP_2
costituire la predetta rendita. Con vittoria delle spese giudiziali …”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare i capi di domanda di cui alle conclusioni rassegnate ai
nn. 1 e 3 del ricorso introduttivo, per i motivi tutti evidenziati. In via subordinata, in ipotesi
di riconosciuta fondatezza - anche solo parziale - delle ulteriori pretese veicolate in ricorso,
vorrà il Tribunale porre ogni eventuale onere di soccombenza ad esclusivo carico del
con conseguente esclusione di ogni tenutezza e/o Controparte_3
CP_ legittimazione in capo all' Con vittoria di spese e compensi di giudizio…”.
Conclusioni del “… In via preliminare, - previo accertamento Controparte_3
della mancata prescrizione del diritto di controparte al versamento dei supposti omessi
versamenti contributivi correlati al presunto inadempimento della Sentenza n. 23/2008
emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, respingere le domande tutte proposte dal
ricorrente per carenza dei presupposti costitutivi e/o per carenza della relativa allegazione
e/o prova. Nel merito - in via principale: rigettare tutte le domande, di qualsiasi natura e
specie, proposte dall'Ing. nei confronti del Parte_1 Controparte_4
[..
[...] in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni
[...]
esposte nel presente atto;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui
codesto Giudice dovesse accogliere le domande avversarie, si chiede di ridurre
convenientemente, ai sensi dell'art. 1227 c.c. o in via equitativa, gli importi richiesti da
controparte al per tutti i motivi esposti nel presente atto Controparte_3
difensivo; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre
accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di aver lavorato per il Comune di con incarico di tipo autonomo-professionale dal 24.2.1992 al Controparte_3
21.9.1994; che, con sentenza n. 23 del 7.7.2008, la Corte di Appello-Sezione Lavoro di
Bologna aveva qualificato l'attività prestata come di tipo subordinato, condannando il
Comune di al pagamento di €. 103.772,43 (£. 200.931.448), oltre Controparte_3
interessi e rivalutazione monetaria, per il lavoro subordinato svolto;
che la somma indicata era frutto di conteggio allegato dalla parte ricorrente espressamente richiamato dalla Corte
di Appello-Sezione Lavoro di Bologna;
che, con la sentenza indicata, il Comune di era stato condannato anche al pagamento della contribuzione dovuta Controparte_3
ex lege;
che la sentenza n. 23/2008 era stata confermata con sentenza della Corte di
Cassazione-Sezione Lavoro n. 18130 del 22.10.2012; che il Comune di CP_3
non aveva adempiuto correttamente alla regolarizzazione contributiva;
che, anche a
[...]
seguito di richieste del ricorrente, il Comune aveva affermato di aver versato la contribuzione sulla somma spettante intesa al lordo;
che, in realtà, le somme percepite dal lavoratore andavano considerate calcolate al netto;
che la contribuzione spettava sulle somme dovute al lavoratore calcolate al lordo, sicché vi era stata omissione contributiva da parte del Comune di che era stata proposta domanda di ottemperanza Controparte_3
della sentenza n. 23/2008 della Corte di Appello di Bologna al TAR Emilia Romagna, che
3 aveva affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario;
che, essendo nel frattempo intervenuto il pensionamento del ricorrente, spettava il risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c., pari alla differenza maturata tra quanto percepito e quanto il ricorrente avrebbe percepito se non si fossero verificate le omissioni contributive indicate;
che, in subordine, in considerazione dell'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, il ricorrente aveva diritto alla rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge
1338/1962, pari alla quota di pensione che sarebbe spettata al ricorrente in relazione ai contributi omessi, mediante versamento della corrispondente riserva matematica. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era difetto di legittimazione passiva per i capi della domanda relativi alla responsabilità del datore di lavoro;
che, con riferimento alla domanda subordinata diretta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 1338/1962, occorreva dare dimostrazione dell'interesse ad agire con prova specifica del decremento del trattamento pensionistico conseguente all'affermato inadempimento contributivo;
che, in merito, si eccepiva la prescrizione medio tempore maturata;
che, in relazione a tale domanda, si eccepiva l'improponibilità ed improcedibilità per mancato esperimento dei rimedi amministrativi;
che occorreva la prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva;
che la domanda proposta nei confronti
CP_ dell' per la costituzione della rendita presupponeva la prova da parte del lavoratore dell'impossibilità di ottenere la rendita dal datore di lavoro;
che l'art. 13 della legge
CP_ 1338/1962 non era applicabile, atteso che non era stata fornita all' dal lavoratore o dal datore di lavoro la documentazione necessaria per la costituzione della rendita;
che la richiesta di risarcimento danno ex art. 2116, comma 2, c.p.c. era diretta unicamente nei confronti del datore di lavoro;
che la richiesta di rettifica dell'importo pensionistico era incompatibile con la richiesta di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.p.c. e con la
4 costituzione della rendita ex art. 13 della legge 1338/1962; che la domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico era comunque improponibile, improcedibile ed inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970; che il diritto era comunque prescritto.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il si è costituito in giudizio contestando le avverse Controparte_3
argomentazioni ed affermando in particolare che aveva dato piena ed integrale attuazione alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 23/2008; che l'importo su cui calcolare la contribuzione dovuta era pari ad €. 93.122,84, atteso che dalla somma al lordo di €.
103.772,43 indicata in sentenza doveva dedursi quanto spettante a titolo di TFR, non
CP_ soggetto a contribuzione;
che aveva versato la contribuzione dovuta all'Inpdap; che l'
di Parma, a seguito delle richieste del ricorrente, aveva chiarito la correttezza dei calcoli effettuati dal cha, ancora, il aveva comunicato al ricorrente tutti i passaggi CP_3 CP_3
amministrativi osservati per l'attuazione della sentenza della Corte di Appello-Sezione
Lavoro di Bologna;
che vi erano stati tre ricorsi per ottemperanza proposti al TAR, non accolti per ragioni di rito, il terzo per difetto di giurisdizione;
che le richieste della parte ricorrente si fondavano sulla prescrizione della contribuzione asseritamente dovuta che in realtà non era sussistente, atteso che i diversi ricorsi proposti al TAR avevano avuto effetti interruttivi del termine prescrizionale;
che non esisteva alcuna omissione contributiva, atteso che il aveva ottemperato a quanto statuito con la sentenza della Corte di Appello di CP_3
Bologna su somma da considerarsi calcolata al lordo, secondo le indicazioni dell'ente previdenziale;
che il ricorrente era tenuto al versamento delle ritenute fiscali sulle somme erogate dal Comune;
che la domanda di aumento del rateo pensionistico era inammissibile ed infondata, anche sul rilievo per cui il ricorrente non aveva dato prova di percepire alcuna pensione;
che la richiesta di risarcimento del danno pensionistico era inammissibile ed infondata anche per l'omessa allegazione e prova della percezione di trattamento pensionistico e, in ogni caso, vi era la responsabilità del ricorrente ex art. 1227 c.c., atteso il
5 numero di anni trascorso prima dell'introduzione del giudizio, oltre che dell'ente previdenziale, atteso che il Comune si era adeguato ai conteggi predisposti dall'Inpdap; che,
parimenti, l'azione di costituzione della rendita ex art. 13 della legge 1338/1962 era inammissibile ed infondata anche sul rilievo per cui la contribuzione non era prescritta e il ricorrente aveva contribuito a cagionare il danno con la sua negligenza, sussistendo anche la responsabilità dell'ente previdenziale, atteso che il Comune si era adeguato ai conteggi predisposti dall'Inpdap; che i conteggi allegati da parte ricorrente erano errati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ed il hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha impostato l'azione esperita fondamentalmente nei termini di corretta esecuzione della sentenza n. 23/2008 della Corte di Appello-Sezione lavoro di Bologna,
anche per i riferimenti all'ottemperanza chiesta inizialmente innanzi al TAR e non accolta per carenza di giurisdizione del Giudice adito.
Il ricorso è fondato principalmente sul rilievo per cui il Comune di aveva CP_3
inteso le somme versate al ricorrente come calcolate al lordo, laddove le somme percepite dal ricorrente andavano considerate al netto.
Ebbene, la Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bologna, per la parte di interesse, ha condannato il al pagamento della complessiva somma di Controparte_3
€. 103.772,43, comprensiva di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed alla regolarizzazione previdenziale sulle somme dovute.
6 Non vi è alcuna indicazione compiuta che le somme siano calcolate al netto, anche nella parte motivazionale, in cui vi è il semplice richiamo alla mancata contestazione dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente.
Né, si aggiunge, la quantificazione al netto è evincibile dal ricorso proposto in primo grado allegato in atti o dalle conclusioni rassegnate in grado di appello e riportate nella sentenza della Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bologna, essendo stata chiesta la condanna del al pagamento della complessiva somma di £. 200.931.448, Controparte_3
comprensiva di TFR.
L'unico riferimento per l'indicazione della somma di €. 103.772,43 come calcolata al netto dovrebbe ricavarsi dai conteggi allegati nelle fasi di merito e, tuttavia, non può accedersi a tale interpretazione per diversi motivi, non superabili.
Si ripete, difatti, che con il ricorso ex art. 414 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di £. 200.931.448 (poi €. 103.772,43), comprensiva di TFR o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta anche in applicazione dell'art. 36 o in via equitativa ex art. 2099 c.c. e di condannare conseguentemente alla regolarizzazione previdenziale sulle somme che risulteranno dovute, sicché, se la somma di €. 103.772,43 va considerata effettivamente al netto, deve affermarsi che la stessa parte ha limitato la domanda alla somma spettante al netto, con conseguente impossibilità del Giudice, ex art. 112 c.p.c., di riconoscere la somma calcolata al lordo, come del resto evincibile dalla stessa considerazione per cui la Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bologna ha recepito i conteggi di parte ricorrente, accogliendo la domanda nei termini in cui era formulata.
Allo stesso modo, la parte ricorrente ha chiesto la regolarizzazione sulle somme che risulteranno dovute, limitando anche in tal caso la sua domanda.
Deve poi rilevarsi che la sentenza della Corte di Appello-Sezione Lavoro di Bologna n.
203/2008 è passata in giudicato, sicché è inibita ogni valutazione diversa.
7 In merito, in sede di interpretazione della sentenza, non vi è margine di incertezza: la Corte
condanna il al pagamento di €. 103.772,43 ed alla Controparte_3
regolarizzazione contributiva “sulle somme dovute”, sicché il Comune “deve” la somma di
€. 103.772,43 e su tale somma “dovuta” spetta la regolarizzazione previdenziale.
Il riferimento alla regolarizzazione previdenziale ex lege contenuto nella motivazione della sentenza non può condurre a conclusioni diverse, atteso che la Corte richiama semplicemente, in maniera generica, la legge che prevede la regolarizzazione contributiva.
Su tali premesse, la domanda deve dirsi infondata, atteso che non emergono compiute contestazioni e, comunque, elementi di fatto per negare il versamento della contribuzione da parte del sulla somma di €. 103.772,43 (con la detrazione Controparte_3
per TFR, anch'essa non contestata), ribadendosi che la parte ricorrente fonda la domanda su una omissione contributiva - legata alla circostanza per cui la somma di €. 103.772,43 andava considerata al netto e che la contribuzione andava invece calcolata sulle spettanze retributive al lordo - che non può dirsi sussistente.
La domanda deve dunque rigettarsi, restando assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti resistenti.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità delle questioni affrontate debba comportare la compensazione delle stesse nella misura della metà.
Per la restante metà, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate come da dispositivo (in riferimento alla diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti) in favore di ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
8 rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante metà delle spese di lite, che si quantifica in €. 730,00
CP_ per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, in favore dell' ed in €.
1.650,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, in favore del
Controparte_3
Si comunichi
Cosenza, 13.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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