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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/07/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
“Il Giudice, lette le note scritte autorizzate depositate dalle parti, procede alla lettura e pubblicazione della presente sentenza”
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
Nella causa n. 3243/2024 promossa dal (C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e dall' (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-ricorrente appellante-
Contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._1 in Piverone alla Strada Statale n. 33, C, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Valerio Donato del foro di Torino (C.F.: , C.F._2
-appellata-
CONCLUSIONI delle parti: come da note scritte del 18.07.2025
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra ha proposto ricorso avverso l'avviso di addebito ricevuto ai sensi dell'art.4 CP_2 sexies, comma 3, D.L. 44/2021 per aver violato l'obbligo vaccinale, eccependo la nullità del provvedimento per motivi sia formali che inerenti alla legittimità dell'obbligo vaccinale.
Con sentenza n. 828/2023 del 9 maggio 2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto il ricorso.
Il e l , hanno proposto appello avverso la Parte_1 Controparte_1 prefata sentenza, allegando i seguenti motivi di gravame: i) l'erronea ricostruzione fattuale nella sentenza impugnata, ii) violazione dell'art.21 novies L. 241/90, iii) violazione di legge degli artt. 4 quater e 4 sexies D.L. 44/2021 nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che “sebbene la legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari sono rarissimi ed ancorati
a precisi presupposti i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona ad esempio il caso del TSO valendo da sempre il principio che gli accertamenti e i trattamenti obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso
e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato e ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l'obbligo al trattamento sanitario costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al principio di cui è espressione l'articolo 32 della costituzione in merito alla libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria.”.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente il capo della sentenza sopra riportato si presenta in palese contrasto con il citato articolo 4. quater della stessa normativa, che stabilisce chiaramente l'obbligatorietà della sottoposizione al vaccino come peraltro confermato dalla Corte costituzionale
(cfr.: sentenze 14 e 15 del 2023).
Il giudice con provvedimento del 16.12.2024 ha fissato udienza ex art. 437 c.p.c. alli 21.05.2025 assegnando termine alla ricorrente in appello per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.05.2025, si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo venisse respinto e dichiarato inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Nel merito, parte appellata si è opposta alle conclusioni avversarie eccependo, in primo luogo, la tardività dell'appello ed evidenziando come il gravame fosse stato proposto in data 10.12.2024, quando erano già decorsi mesi sei ed un giorno dal deposito della sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 21.05.2025 le parti si sono richiamate ai rispettivi scritti difensivi e il giudice ha poi fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della controversia in data
18.07.2025 da tenersi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle more parte ricorrente ha depositato note scritte chiedendo l'estinzione del gravame a spese di lite compensate in ragione dello ius supervienes (cfr. l'art. 21, comma 5, del D.L. 27 dicembre
2024, n. 202, entrato in vigore il 28 dicembre 2024) che ha statuito l'estinzione di diritto di tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto le predette sanzioni a spese di lite compensate.
Il giudice, lette da ultimo le note scritte depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
*** In via preliminare va scrutinata l'eccezione di tardività dell'appello.
L'eccezione è infondata.
La sentenza emessa dal Giudice di pace risulta depositata in data 09.05.2024 e conseguentemente il termine di impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione) è scaduto il
10.12.2024.
Il ricorso risulta deposito in data 10.12.2024, quindi, l'ultimo giorno utile per proporlo tempestivamente (cfr. fascicolo telematico).
In merito alla trattazione del gravame, va dichiarata la cessata materia del contendere e la controversia estinta di diritto a spese di lite compensate.
Occorre infatti, rammentare, che la presente lite ha ad oggetto una sentenza emessa dal Giudice di Pace relativamente ad un avviso di addebito di ricevuto ai Controparte_3 sensi dell'art.4 sexies, coma 3, D.L. 44/2021 per aver violato la parte (odierne appellata) l'obbligo vaccinale.
Sul punto è intervenuto -da ultimo- il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227) (GU n.302 del 27-12-2024) “il quale -per quanto qui direttamente rileva- ha stabilito, all'art 21 comma 4 quanto segue: “4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_4 salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Con ogni evidenza, non avendo il Legislatore inteso precisare meglio la tipologia di giudizio interessato dal D.L. (sia esso di primo grado, di appello o finanche di Cassazione) e riguardando la lite sub iudice proprio l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la presente controversia va dichiarata estinta di diritto, a spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso sentenza n. 828/2023 depositata in data 09.05.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere ed estinta la controversia ex art. 21 comma 5 del D.
L. 27 dicembre 2024, n. 202 s.m.i. SPESE di lite compensate
Così deciso in Ivrea, 18.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
Nella causa n. 3243/2024 promossa dal (C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e dall' (C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-ricorrente appellante-
Contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._1 in Piverone alla Strada Statale n. 33, C, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Valerio Donato del foro di Torino (C.F.: , C.F._2
-appellata-
CONCLUSIONI delle parti: come da note scritte del 18.07.2025
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra ha proposto ricorso avverso l'avviso di addebito ricevuto ai sensi dell'art.4 CP_2 sexies, comma 3, D.L. 44/2021 per aver violato l'obbligo vaccinale, eccependo la nullità del provvedimento per motivi sia formali che inerenti alla legittimità dell'obbligo vaccinale.
Con sentenza n. 828/2023 del 9 maggio 2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto il ricorso.
Il e l , hanno proposto appello avverso la Parte_1 Controparte_1 prefata sentenza, allegando i seguenti motivi di gravame: i) l'erronea ricostruzione fattuale nella sentenza impugnata, ii) violazione dell'art.21 novies L. 241/90, iii) violazione di legge degli artt. 4 quater e 4 sexies D.L. 44/2021 nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che “sebbene la legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari sono rarissimi ed ancorati
a precisi presupposti i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona ad esempio il caso del TSO valendo da sempre il principio che gli accertamenti e i trattamenti obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso
e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato e ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l'obbligo al trattamento sanitario costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al principio di cui è espressione l'articolo 32 della costituzione in merito alla libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria.”.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente il capo della sentenza sopra riportato si presenta in palese contrasto con il citato articolo 4. quater della stessa normativa, che stabilisce chiaramente l'obbligatorietà della sottoposizione al vaccino come peraltro confermato dalla Corte costituzionale
(cfr.: sentenze 14 e 15 del 2023).
Il giudice con provvedimento del 16.12.2024 ha fissato udienza ex art. 437 c.p.c. alli 21.05.2025 assegnando termine alla ricorrente in appello per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.05.2025, si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo venisse respinto e dichiarato inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Nel merito, parte appellata si è opposta alle conclusioni avversarie eccependo, in primo luogo, la tardività dell'appello ed evidenziando come il gravame fosse stato proposto in data 10.12.2024, quando erano già decorsi mesi sei ed un giorno dal deposito della sentenza del Giudice di Pace.
All'udienza del 21.05.2025 le parti si sono richiamate ai rispettivi scritti difensivi e il giudice ha poi fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della controversia in data
18.07.2025 da tenersi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle more parte ricorrente ha depositato note scritte chiedendo l'estinzione del gravame a spese di lite compensate in ragione dello ius supervienes (cfr. l'art. 21, comma 5, del D.L. 27 dicembre
2024, n. 202, entrato in vigore il 28 dicembre 2024) che ha statuito l'estinzione di diritto di tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto le predette sanzioni a spese di lite compensate.
Il giudice, lette da ultimo le note scritte depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
*** In via preliminare va scrutinata l'eccezione di tardività dell'appello.
L'eccezione è infondata.
La sentenza emessa dal Giudice di pace risulta depositata in data 09.05.2024 e conseguentemente il termine di impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione) è scaduto il
10.12.2024.
Il ricorso risulta deposito in data 10.12.2024, quindi, l'ultimo giorno utile per proporlo tempestivamente (cfr. fascicolo telematico).
In merito alla trattazione del gravame, va dichiarata la cessata materia del contendere e la controversia estinta di diritto a spese di lite compensate.
Occorre infatti, rammentare, che la presente lite ha ad oggetto una sentenza emessa dal Giudice di Pace relativamente ad un avviso di addebito di ricevuto ai Controparte_3 sensi dell'art.4 sexies, coma 3, D.L. 44/2021 per aver violato la parte (odierne appellata) l'obbligo vaccinale.
Sul punto è intervenuto -da ultimo- il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227) (GU n.302 del 27-12-2024) “il quale -per quanto qui direttamente rileva- ha stabilito, all'art 21 comma 4 quanto segue: “4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_4 salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Con ogni evidenza, non avendo il Legislatore inteso precisare meglio la tipologia di giudizio interessato dal D.L. (sia esso di primo grado, di appello o finanche di Cassazione) e riguardando la lite sub iudice proprio l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la presente controversia va dichiarata estinta di diritto, a spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso sentenza n. 828/2023 depositata in data 09.05.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere ed estinta la controversia ex art. 21 comma 5 del D.
L. 27 dicembre 2024, n. 202 s.m.i. SPESE di lite compensate
Così deciso in Ivrea, 18.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)