CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2028/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. CICCONE VINCENZO e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato in PALMA CAMPANIA VIA SAVERIO CARBONE, 27
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to MINICUCCI CP_1
MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA ALCIDE DE GASPERI 55
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 18/07/2024, impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1568/2024 del 04/07/2024 limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Lamentava la violazione del Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10 marzo 2014.
Deduceva che, trattandosi di due giudizi riuniti, il primo giudice avrebbe dovuto considerare autonomamente il valore di ciascuna causa, procedendo alla liquidazione separata degli onorari fino alla riunione delle cause. Evidenziava, infine, che nell'importo da liquidarsi avrebbe dovuto tenersi in conto anche la fase istruttoria (art. 4 n. 5 lett. c DM 55/2014), avendo il procuratore compiuto l'esame degli scritti e dei documenti avversi.
1 CP_ Concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell' al pagamento, a titolo di spese del primo grado, dell'importo di euro 5.232,50, con vittoria di spese del presente grado di giudizio. L' si costituiva e contestava la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Trattata la causa in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
***
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante, in particolare, chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014, avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione.
In via preliminare, va riconosciuta la legittimazione della appellante, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale: il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (da ultimo, Cass. Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021; Cass.14 ottobre 2020 n.
22140).
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M.
55/2014, nel testo modificato dal DM 147/2022, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass.
n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, determina nuove modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti.
Il sistema dei compensi ivi previsto è:
1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro);
2 2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012. Infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
- di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c..
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
- delle condizioni soggettive del cliente;
- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
L'art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle.
L'indicazione è senz'altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il
Giudice deve iniziare la valutazione complessiva.
Il suddetto DM prevede la facoltà del giudice di operare in maniera discrezionale una variazione in senso diminutivo o maggiorativo.
L'aumento potrà arrivare fino all'80%, mentre la diminuzione fino al 50%.
Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest'ultima, infatti, l'aumento può arrivare al
100%, mentre la riduzione fino al 70%).
3 Va anche detto che dette soglie numeriche indicate a mezzo percentuale, nei massimi, non sono vincolanti, come si desume dall'art. 4, comma 1, che utilizza la locuzione “di regola”.
Invece - per effetto delle modifiche introdotte con il Decreto 8 marzo 2018, n. 37, applicabile alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018 - la diminuzione non può scendere “in ogni caso” al di sotto delle soglie percentuali prestabilite dal DM, sicchè non è consentito al giudice scendere al di sotto dei minimi.
Nella specie all'odierno vaglio viene in questione la liquidazione del compenso nelle cause riunite.
La fattispecie, sulla base del D.M. 55/2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. 127/2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetti ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276).
Sono, quindi, dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente
(art. 4, co. 2, secondo periodo D.M. 55/2014) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30 % se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10 % per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. 37/2018, che ha modificato il testo originario del D.M. 55/2014);
Ne deriva la necessità di liquidazione di compensi separati, rispetto al giudizio di primo grado, per le fasi introduttiva, di studio, oltre che istruttoria;
quest'ultima è certamente dovuta, in quanto comprensiva anche dell'esame degli scritti dell' e della documentazione avversa, CP_1
in tutti i giudizi.
Solo la fase della decisione va liquidata limitatamente ad un solo giudizio, essendo stata celebrata dopo la riunione dei procedimenti.
In particolare, il valore della causa rg. n. 1467/2018 rientra nello scaglione fino ad euro
26.000,00, sicchè il compenso complessivamente dovuto è pari, per le 4 fasi, ad euro 2.695,50.
Il valore del giudizio rg 2899/19 impone una precisazione: esso va determinato sulla base della domanda di condanna che è stata integralmente accolta. Come dichiarato dallo stesso procuratore nel ricorso di I grado, è di euro 3.603.25 (euro 124,25x39); siffatto valore non muta per la contestuale proposizione della domanda di accertamento.
Pertanto, lo scaglione di riferimento è quello fino a 5.200,00 e non, come vorrebbe l'appellante, fino a 26.000,00 sicchè il compenso complessivamente dovuto è pari ad euro
852,00 (213,00+213.00+426,00).
4 Infine, la causa rg. n. 5100/2019 (domanda di restituzione della somma di euro 1476,00, integralmente accolta) rientra nel medesimo scaglione della precedente, sicchè è dovuto un ulteriore compenso di euro 852,00.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la Corte riliquida le spese legali del primo grado di giudizio in euro € 4.399,50, oltre spese generali, IVA e CPA., con conseguente condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
Le spese del presente grado (il cui valore è limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti, pari ad euro 2.534,5), seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, liquidata, con riferimento alle 4 fasi di giudizio, secondo i minimi tabellari, attesa la serialità del contenzioso e l'assenza di novità della questione trattata.
P. Q. M.
La Corte così decide:
• accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, liquida le spese legali del primo grado di giudizio in euro € 4.399,50, oltre spese generali, IVA
e CPA e condanna l' al relativo pagamento, con attribuzione;
CP_1
• condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 1.450,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli 10/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
5