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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2148/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2148/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/06/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Cristiana Sorasio (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
CodiceFiscale_2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. BERTOLA PAOLA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SIg.ri e , hanno Parte_1 CP_1
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in PINEROLO (TO) il 15/10/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 70, parte II, Serie A, dell'anno 2011, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dal matrimonio sono nati i figli a SAVIGLIANO (CN) il 05/09/2015, Persona_1
e a SAVIGLIANO (CN) l'08/04/2017; Persona_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno, pertanto, chiesto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Tribunale, con sentenza n. 340/2024, depositata nel presente fascicolo in data 01.11.2024 e pubblicata in data 20.11.2024 (passata in giudicato il 21.5.2025) ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 1.7.2025 il SI. – per il tramite di CP_1 nuovo difensore – ha dichiarato “di non volersi riconciliare, stante l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti”, confermando “la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pinerolo in data 15 ottobre 2011, trascritto all'Ufficio di Stato
Civile dell'anzidetto Comune al n. 70, Parte II°, Serie A, Anno 2011, e di confermare le condizioni e le conclusioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi qui integralmente riprodotte, essendo ogni eventuale modifica e/o ripensamento unilaterale da considerarsi inammissibile e irrilevante, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del medesimo Comune per la relativa annotazione”.
Diversamente il nuovo difensore della SI.ra , costituitosi in data 2.7.2025 ha Pt_1 dichiarato di aver dismesso il mandato, chiedendo di differire l'udienza al fine di consentire alla SI.ra il reperimento di nuovo difensore.
La causa è stata rimessa al Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente, in rito, il Collegio rileva l'assenza di qualsivoglia motivo giustificante l'ulteriore protrazione del procedimento.
In primo luogo, giova rammentare che l'art. 85 c.p.c. prevede il cd. principio della
2 perpetuatio, in forza del quale la rinuncia al mandato difensivo non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Pertanto, in mancanza di costituzione di un nuovo procuratore, il legale dimissionario permane ad ogni effetto nel proprio incarico, talché la parte non può ritenersi sprovvista di difesa tecnica.
Inoltre, neppure per la parte istante sussiste un concreto interesse ad un differimento dell'udienza, che in ogni caso non potrebbe condurre ad alcun utile risultato, pur laddove la parte intendesse opporsi alla pronuncia sullo status ovvero chiedere una modifica delle condizioni originariamente concordate in sede di ricorso congiunto, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalla controparte nelle proprie note di trattazione scritta, sopra riportate.
Infatti, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, l'eventuale revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale L. n. 898 del 1970, ex art. 3, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose
(Cass. civ. n. 19540/2018). Ne deriva che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
3 ***
Tanto premesso, nella specie, sussistono certamente i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché
l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal Persona_1 Persona_2 matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le condizioni congiunte inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti rassegnate nel ricorso introduttivo, possono, pertanto, essere integralmente recepite.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , n. il Parte_1
04/06/1982 a PINEROLO (TO), e , n. il 08/10/1980 SAVIGLIANO CP_1
(CN), celebrato in PINEROLO il 15/10/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 70 , parte II, Serie A, dell'anno 2011 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PINEROLO (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 03/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2148/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/06/1982, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Cristiana Sorasio (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
CodiceFiscale_2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. BERTOLA PAOLA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SIg.ri e , hanno Parte_1 CP_1
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in PINEROLO (TO) il 15/10/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 70, parte II, Serie A, dell'anno 2011, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che dal matrimonio sono nati i figli a SAVIGLIANO (CN) il 05/09/2015, Persona_1
e a SAVIGLIANO (CN) l'08/04/2017; Persona_2
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno, pertanto, chiesto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Tribunale, con sentenza n. 340/2024, depositata nel presente fascicolo in data 01.11.2024 e pubblicata in data 20.11.2024 (passata in giudicato il 21.5.2025) ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 1.7.2025 il SI. – per il tramite di CP_1 nuovo difensore – ha dichiarato “di non volersi riconciliare, stante l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti”, confermando “la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pinerolo in data 15 ottobre 2011, trascritto all'Ufficio di Stato
Civile dell'anzidetto Comune al n. 70, Parte II°, Serie A, Anno 2011, e di confermare le condizioni e le conclusioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi qui integralmente riprodotte, essendo ogni eventuale modifica e/o ripensamento unilaterale da considerarsi inammissibile e irrilevante, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del medesimo Comune per la relativa annotazione”.
Diversamente il nuovo difensore della SI.ra , costituitosi in data 2.7.2025 ha Pt_1 dichiarato di aver dismesso il mandato, chiedendo di differire l'udienza al fine di consentire alla SI.ra il reperimento di nuovo difensore.
La causa è stata rimessa al Collegio.
DIRITTO
Preliminarmente, in rito, il Collegio rileva l'assenza di qualsivoglia motivo giustificante l'ulteriore protrazione del procedimento.
In primo luogo, giova rammentare che l'art. 85 c.p.c. prevede il cd. principio della
2 perpetuatio, in forza del quale la rinuncia al mandato difensivo non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Pertanto, in mancanza di costituzione di un nuovo procuratore, il legale dimissionario permane ad ogni effetto nel proprio incarico, talché la parte non può ritenersi sprovvista di difesa tecnica.
Inoltre, neppure per la parte istante sussiste un concreto interesse ad un differimento dell'udienza, che in ogni caso non potrebbe condurre ad alcun utile risultato, pur laddove la parte intendesse opporsi alla pronuncia sullo status ovvero chiedere una modifica delle condizioni originariamente concordate in sede di ricorso congiunto, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dalla controparte nelle proprie note di trattazione scritta, sopra riportate.
Infatti, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, l'eventuale revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale L. n. 898 del 1970, ex art. 3, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose
(Cass. civ. n. 19540/2018). Ne deriva che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
3 ***
Tanto premesso, nella specie, sussistono certamente i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché
l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal Persona_1 Persona_2 matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le condizioni congiunte inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti rassegnate nel ricorso introduttivo, possono, pertanto, essere integralmente recepite.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , n. il Parte_1
04/06/1982 a PINEROLO (TO), e , n. il 08/10/1980 SAVIGLIANO CP_1
(CN), celebrato in PINEROLO il 15/10/2011, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 70 , parte II, Serie A, dell'anno 2011 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PINEROLO (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 03/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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