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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2725/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilia Santagata e Andrea Barbato, Parte_1 presso la prima elettivamente domiciliata, in Carinaro, via della Logistica snc - “Complesso
l'Università”
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Controparte_1
D'Onofrio e Maria Lasco, elettivamente domiciliata presso la sede di Napoli, via Santa Lucia
n. 81
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto appello avverso la sentenza n. 1866 del Parte_1
2023 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta a percepire l'indennità di mobilità, sulla base della sent. n. 3941 del 2018 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva accertato il suo diritto alla proroga del trattamento di mobilità.
Censurava la sentenza impugnata, sottolineando che alcuna domanda avrebbe potuto formulare nei confronti dell' stante l'inadempimento della accertato in detta Pt_2 CP_1 sentenza, nella tempestiva emissione del relativo provvedimento concessorio.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costitutiva al resistendo all'appello. Controparte_3
Non si costituiva, invece, nonostante la regolare notifica, l' Controparte_2
.
[...]
All'odierna udienza la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
Parte appellante si duole che il primo Giudice abbia ritenuto integrata la decadenza dalla domanda di indennità di mobilità, nonostante non potesse inoltrare la medesima all' Pt_2 perchè la illegittimamente, come poi giudizialmente accertato, non Controparte_1
l'aveva inserito nel decreto, presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità in deroga.
Tale assunto, conformemente all'impostazione del Tribunale, non è condiviso dalla Corte.
Va osservato, in termini generali, che secondo l'orientamento fatto proprio anche dalle Sez.
Un. (sentenza n.17389 del 06/12/2002), "l'indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991,
n. 223, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all' - che non potrebbe altrimenti Pt_2 attivarsi non conoscendo le relative condizioni entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell' indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20 - ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell' indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le
2 quali si fosse già avverata la "decadenza" dal relativo diritto. (nello stesso senso, Cass. sentenza n.18528 del 09/09/2011; n.27674 del 20/12/2011, 2012/24159, Cass. 24 giugno
2013, n. 15770 e 2017/7521).
La Suprema Corte (cfr sentenza n.17404/2016) ha anche rilevato che la decadenza dal diritto all'indennità suddetta, ove l'assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio, entro 60 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione), ha carattere generale perchè soddisfa l'esigenza di assicurare all' la possibilità di effettuare Pt_2 tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere.
La decorrenza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza del diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell'art. 129, comma 5, nella parte in cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'Indennità di disoccupazione, senz'alcun riferimento ai ratei maturati.
La decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163).
Né può assumere rilievo la circostanza della sopravvenuta sentenza del Tribunale di Napoli
Nord sopra cit.., che aveva accertato il diritto dell'odierna appellante ad essere inserita nel provvedimento concessorio regionale presupposto. Ed invero, oltre al fatto che essa non fa stato nei confronti dell' essendo stata resa tra la e la Pt_2 Pt_1 Controparte_1
l'inserimento nel decreto è cosa diversa dall'indennità di mobilità in deroga, rappresentando soltanto una delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa appellante, la ricorrente avrebbe dovuto inoltrare tempestiva istanza all' per ottenere l'indennità di mobilità in Pt_2 deroga, non rilevando a tal fine il dedotto inadempimento regionale o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità. Si consideri che, in ambito diverso, la
Suprema Corte ha osservato che neppure la natura irregolare del rapporto, successivamente riconosciuto in via giudiziale, e neppure il modo (formale o meno) attraverso cui si fosse prodotta la fattispecie estintiva del rapporto, rilevano ai fini in esame (cfr Cass. 2017/7521).
Per le esposte assorbenti ragioni l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
3 In considerazione della complessiva particolarità della questione in fatto trattata, reputa il
Collegio la sussistenza di equi motivi, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77/18, per compensare integralmente, tra le parti costituite, le spese di lite, del presente grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo medesimo.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2725/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilia Santagata e Andrea Barbato, Parte_1 presso la prima elettivamente domiciliata, in Carinaro, via della Logistica snc - “Complesso
l'Università”
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Controparte_1
D'Onofrio e Maria Lasco, elettivamente domiciliata presso la sede di Napoli, via Santa Lucia
n. 81
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto appello avverso la sentenza n. 1866 del Parte_1
2023 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta a percepire l'indennità di mobilità, sulla base della sent. n. 3941 del 2018 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva accertato il suo diritto alla proroga del trattamento di mobilità.
Censurava la sentenza impugnata, sottolineando che alcuna domanda avrebbe potuto formulare nei confronti dell' stante l'inadempimento della accertato in detta Pt_2 CP_1 sentenza, nella tempestiva emissione del relativo provvedimento concessorio.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costitutiva al resistendo all'appello. Controparte_3
Non si costituiva, invece, nonostante la regolare notifica, l' Controparte_2
.
[...]
All'odierna udienza la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
Parte appellante si duole che il primo Giudice abbia ritenuto integrata la decadenza dalla domanda di indennità di mobilità, nonostante non potesse inoltrare la medesima all' Pt_2 perchè la illegittimamente, come poi giudizialmente accertato, non Controparte_1
l'aveva inserito nel decreto, presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità in deroga.
Tale assunto, conformemente all'impostazione del Tribunale, non è condiviso dalla Corte.
Va osservato, in termini generali, che secondo l'orientamento fatto proprio anche dalle Sez.
Un. (sentenza n.17389 del 06/12/2002), "l'indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991,
n. 223, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all' - che non potrebbe altrimenti Pt_2 attivarsi non conoscendo le relative condizioni entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell' indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20 - ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell' indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le
2 quali si fosse già avverata la "decadenza" dal relativo diritto. (nello stesso senso, Cass. sentenza n.18528 del 09/09/2011; n.27674 del 20/12/2011, 2012/24159, Cass. 24 giugno
2013, n. 15770 e 2017/7521).
La Suprema Corte (cfr sentenza n.17404/2016) ha anche rilevato che la decadenza dal diritto all'indennità suddetta, ove l'assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio, entro 60 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione), ha carattere generale perchè soddisfa l'esigenza di assicurare all' la possibilità di effettuare Pt_2 tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere.
La decorrenza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza del diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell'art. 129, comma 5, nella parte in cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'Indennità di disoccupazione, senz'alcun riferimento ai ratei maturati.
La decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163).
Né può assumere rilievo la circostanza della sopravvenuta sentenza del Tribunale di Napoli
Nord sopra cit.., che aveva accertato il diritto dell'odierna appellante ad essere inserita nel provvedimento concessorio regionale presupposto. Ed invero, oltre al fatto che essa non fa stato nei confronti dell' essendo stata resa tra la e la Pt_2 Pt_1 Controparte_1
l'inserimento nel decreto è cosa diversa dall'indennità di mobilità in deroga, rappresentando soltanto una delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa appellante, la ricorrente avrebbe dovuto inoltrare tempestiva istanza all' per ottenere l'indennità di mobilità in Pt_2 deroga, non rilevando a tal fine il dedotto inadempimento regionale o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità. Si consideri che, in ambito diverso, la
Suprema Corte ha osservato che neppure la natura irregolare del rapporto, successivamente riconosciuto in via giudiziale, e neppure il modo (formale o meno) attraverso cui si fosse prodotta la fattispecie estintiva del rapporto, rilevano ai fini in esame (cfr Cass. 2017/7521).
Per le esposte assorbenti ragioni l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
3 In considerazione della complessiva particolarità della questione in fatto trattata, reputa il
Collegio la sussistenza di equi motivi, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77/18, per compensare integralmente, tra le parti costituite, le spese di lite, del presente grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo medesimo.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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